Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice –
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2920 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta in atti dall'avv. PAOLO GRANATO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e difesa, _1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ALDO PATRIZIO DI LETTO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso: che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno con conferma delle statuizioni della separazione. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il
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mantenimento dei minori, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla separazione durante il quale le esigenze dei figli si sono senza alcun dubbio accresciute, venga determinato in € 600 oltre il 50% delle spese straordinarie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep il 4.2.22 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, insistendo per l'assegno previsto in separazione
Si costituiva la resistente e deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza fissata, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza, la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente si da atto che con sentenza di questo Tribunale già resa nella procedura è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle altre domande.
• Sull'affido dei figli della coppia nata a [...] il Persona_1
27/03/2010 e , nato a [...] il [...], entrambi ancora minori di Per_2
età.
In relazione all'affido dei minori alla madre, il Collegio rileva che la richiesta di affido esclusivo è stata formula formulata dalla resistente solo in sede di scritti conclusionali aventi solo funzione illustrativa.
,Ciò posto alla luce delle deduzioni formulate dalla resistente sin dalla costituzione, viste le risultanze in atti e ricordati i poteri d'ufficio del Tribunale può senz'altro disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre (cfr. Cass. Ord.
14830/2017 “i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual e' l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati
d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalita' pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilita' delle parti (ex multis, Cass. 27 gennaio 2012, n.
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1243, in motivazione;
Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n.
270).
L'art.. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso dagli atti le figlie minori vadano affidate solo alla madre in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587),
i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l.
n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Parte ricorrente sin dalla costituzione ha fra l'altro dedotto:”…. disinteresse sia nei suoi riguardi che nei riguardi dei figli ed;
Persona_1 Per_2
D I R I T T O
a) Il sig. non versa il mantenimento alla resistente da ben 9 anni o, Parte_1
meglio, da quando è stata omologata la separazione consensuale degli stessi;
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b) Il ha , altresì , perpetrato la sua condotta irriguardosa anche a seguito di Per_1
condanna da parte del Giudice del Tribunale di Napoli Dr. Casella , che alla data del
30.10.2020 così decideva in sentenza che qui si deposita :
“ Letti gli artt. 533 e 535 . cpp dichiara colpevole del reato a lui Parte_1
ascritto , limitatamente alla condanna contestata nei confronti del coniuge _1
, e, per
[...]
l'effetto, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 300,00 di multa , oltre al pagamento delle spese processuali .
Letti gli artt. 538 e ss cpp condanna al risarcimento dei danni in Parte_1
favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede , nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 5.000,00 in favore della parte civile costituita .
Letto l'art. 541 cpp condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
dei diritti ed onorari in favore della costituita Parte Civile , liquidati in € 1.200,00 oltre rimborso delle spese generali come per legge, CPA ed IVA,se dovuta e documentate .
c) Il ha , altresì , perpetrato la sua condotta irriguardosa anche a seguito di Per_1
ulteriore condanna da parte del Giudice del Tribunale di Napoli Dr. Vecchione , che alla data del 05.11.2019 così decideva in sentenza che qui si deposita : “ Letti gli artt.
533 e 535 . cpp dichiara colpevole del reato a lui ascritto , Parte_1
limitatamente alla condanna contestata nei confronti del coniuge , e, per _1
l'effetto, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa , oltre al pagamento delle spese processuali .
Letti gli artt. 538 e ss cpp condanna al risarcimento dei danni in Parte_1
favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede , nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 10.000,00 in favore della parte civile costituita .
Letto l'art. 541 cpp condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali,dei diritti ed onorari in favore della costituita Parte Civile , liquidati in €
1.200,00 oltre rimborso delle spese generali come per legge,CPA ed IVA,se dovuta e documentate .
c) Che a tali sentenze di condanna il non ha assolto a quanto prescritto dal Per_1
Giudice Penale , continuando in tal modo a non versare alcun mantenimento alla coniuge”
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depositando altresì copia delle sentenze, ancorché senza attestazione di irrevocabilità.
Osserva il Collegio che il ricorrente a fronte di tali puntuali contestazioni dei doveri su lui gravanti non ha soddisfatto gli oneri probatori a suo varico neppure per quel che qui interessa in relazione all'adempimento degli obblighi di contribuzione al mantenimento dei figli minori, autodeterminati e recepiti in sede di sentenza di separazione divenuta irrevocabile come da attestazione di cancelleria, preoccupandosi unicamente di insistere per la riduzione degli assegni, in ragione della nascita di altre due figlie già intervenuta da tempo intervenuta all'atto degli accordi di separazione atteso che il ricorrente stesso ha dedotto :” è padre di altre due bambine, (nata a [...] il 26 Persona_3
settembre 2014) e (nata a [...] il [...])”, mentre la Per_4
sentenza di separazione è del 2017.
Ne su tali circostanze può incidere il tenore della transazione richiamata (transigendo bonariamente i due procedimenti penali a carico del sig. , hanno, di comune Per_1
accordo, deciso di non stabilire alcunché per il mantenimento in fase di divorzio e di regolare solo il diritto di visita dei figli minori). e prodotta nell'interesse del ricorrente che certamente non può comprimere gli interessi dei minori.
Ebbene, considerato il mancato adempimento da parte del padre ai suoi obblighi di sostentamento nei confronti dei minori e la inesistente frequentazione padre-figli, ritiene il Collegio che, il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento dei minori e che, dunque, sia contraria agli interessi degli stessi una condivisione delle scelte educative della prole.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola dei due figli.
Alla luce delle conclusioni del P.M. che ha fra l'altro chiesto la conferma delle condizioni di separazione va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente che la abiterà con i figli.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con i figli, tenuto conto del disinteresse del padre e l'assenza di frequentazione, i riferiti infruttuosi tentativi della figlia di frequentare il padre, la richiesta di conferma Per_1
della calendarizzazione di cui agli accordi recepiti in sede di separazione, l'età
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adolescenziale dei figli, si ritiene vada confermata la calendarizzazione di cui agli accordi recepiti nella sentenza di separazione, prevedendo che nel rispetto delle esigenze e della volontà dei minori i servizi sociali competenti per territorio ove richiesti, verificata la serietà delle intenzioni del ricorrente alla ripresa della frequentazione e la volontà dei minori, possano predisporre, per la prima fase, incontri in spazio neutro facilitante, nonché ove le parti prestino il consenso, interventi di sostegno per il nucleo, in ogni caso monitorando la ripresa della frequentazione.
Ovviamente i SS investiti, all'occorrenza, ove cioè si registrassero situazioni pregiudizievoli per i minori ascrivibili ad uno o ad entrambi i genitori, investiranno la
Procura minorenni presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per quanto di competenza.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, in ragione delle questioni da dover decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori, inutilmente coinvolgendoli, attesa la conferma della disciplina di frequentazione in atto.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all'epoca della separazione nel 2017.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, e non essendoci, allo stato, alcuna frequentazione del padre sono nulli i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti nulla è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso non ha provveduto ad aggiornare le dichiarazioni reddituali, nè a depositare quelle relative ai periodi sottesi agli accordi di separazione non mettendo così il collegio in condizioni di valutare eventuale peggioramento delle condizioni reddituali.
Ne può avere rilievo sotto tale profilo la circostanza che il ricorrente debba provvedere ad altre due figlie, atteso che le stesse erano già nate all'atto degli accordi di separazione e pertanto non costituiscono circostanza sopravvenuta.
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Nè infine può avere rilievo l'accordo transattivo prodotto dalle parti non essendo disponibile l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori e comunque viste le richieste del P.M. nell'interesse dei minori e comunque i poteri del Tribunale per i minori.
Il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione, il tempo trascorso, la rivalutazione maturata, che può ritenersi allo stato coprire le accresciute esigenze, conferma quale contributo paterno al mantenimento dei figli l'importo mensile all'attualità di € 600,00 (seicento/00 € 300,00 ciascuno) Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese _1
e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere nella Parte_1
misura del 50%, a le spese straordinarie. Al fine di evitare _1
l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione delle spese le parti faranno riferimento al Protocollo sese straordinarie del Tribunale di Napoli del marzo 2018.
Sulle ulteriori domande
Per completezza va rilevato che parte resistente non appare aver precisato le conclusioni per l'ultima udienza cartolare e che la domanda formulata in sede di costituzione in giudizio relativa al :” riconoscimento del mantenimento alla coniuge
, in quanto versa in un forte stato di precarietà economica , ad € _1
500,00 mensili, nonché a tutto quanto dovuto negli anni in cui lo stesso si è sottratto” non può essere qualificata quale domanda di assegno divorzile, in ordine alla quale peraltro non appaiono formulate deduzioni sulla sussistenza dei presupposti;
Inammissibile in questa sede la domanda relativa al riconoscimento di:” tutto quanto dovuto negli anni in cui lo stesso si è sottratto” che comporterebbe una duplicazione del titolo, dovendo le somme essere recuperate in altra sede.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, delle domande, difese e comportamento processuale delle parti ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle condizioni accessorie della già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida i figli minori in via esclusiva alla madre e conferma, quale regime frequentazione del padre con i figli, quello pattuito in sede di separazione consensuale, con le precisazioni di cui in motivazione;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile _1 di € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori.
Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per _1
i figli come da protocollo in parte motiva richiamato;
• Conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente che la abiterà con i figli.
• Rigetta per il resto
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11/02/2025
IL PRESIDENTE EST
Dott. Carla Hubler
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