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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4815/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, sono comparsi:
Per , è presente, l'avv. Centonze Francesco. Parte_1
Per il sig. è presente l'avv. Maurizio Forte in sostituzione dell'avv. Parte_2
to Mario Coppola
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti
L'avv. Centonze rileva che la questione afferente al mancato rispetto del termine di
120 giorni , pur se non abbandonata, non è prioritaria, la controversia, infatti, oggi tende, in via prevalente, alla verifica della debenza della differenza tra il pagato e quanto liquidato, come meglio spiegato nella comparsa conclusionale.
Parte convenuta insiste nelle proprie pretese.
Discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
proc. n. 4815/2023 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del GU, dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4815/2023 del ruolo generale avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma cpc)
promosso da in persona del suo direttore generale, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Centonze
-OPPONENTE
Contro
Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Coppola, Parte_2
OPPOSTA
MOTIVAZIONE
La proponeva opposizione avverso il precetto Parte_4
con cui il sig. , sulla scorta della sentenza del Tribunale di Lecce n. Parte_2
1186/2023, aveva notificato in data 07 giugno 2023 intimazione di pagamento della complessiva somma di € 88.070,08 di cui € 62.724,58 per capitale, € 24.470,00 per interessi, oltre € 600,00 per spese e compensi dell'atto di precetto.
pagina 2 di 6 Invero, secondo l'opponente la sentenza sarebbe stata notificata unitamente al precetto in violazione del postulato di cui all'art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito in legge in data 28 febbraio 1997 n. 30.
Inoltre, l'opponente lamentava l'inesattezza ed eccessività delle somme precettate con particolare riferimento agli interessi calcolati. Sosteneva dunque attraverso un ricalcolo degli stessi, di dover comunque versare a tale titolo la sola somma di €
5.230,07 a fronte di quelli precettati.
In ragione di ciò l' deduceva 1) la nullità del precetto, per il mancato Parte_5
decorso del termine dilatorio di 120 gg. tra la notifica del titolo e l'avvio della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito in l.
30/97 e successive modifiche;
2) l'indebita richiesta di competenze per il precetto o comunque la loro erronea quantificazione.
Costituitosi in giudizio, il sig. eccepiva l'infondatezza dell'eccezione Pt_2 formulata dall'opponente in quanto la disciplina prevista dall'art. 14 D.L. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997 non è applicabile alle , ma Controparte_1
esclusivamente alle ed agli enti pubblici non Controparte_2
economici. Nel merito insisteva nelle proprie richieste come da atto di precetto, stante l'esattezza nei calcoli eseguiti.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale sopra riportato e discutevano oralmente la causa ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento
Part E fondata l'eccezione di invalidità dell'atto di precetto proposta dall' per violazione dei termini di cui all'art. 14 DL 669/1996
Parte Invero, la questione proposta verte essenzialmente sulla natura giuridica delle e la conseguente applicabilità alla stessa della disciplina di cui all'art.14 del DL
669/1996.
La giurisprudenza , da ultimo, ha ribadito la natura di enti pubblici non economici
Part delle ( Cass ord 36856 del 26/11/2021 “Le Parte_6
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza
[...]
che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del pagina 3 di 6 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con
l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.”)
Invero il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, all'art. 3, ha previsto che le unità sanitarie locali, si costituiscono, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, “in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”.
Esse hanno il precipuo fine istituzionale di porre in essere prestazioni di natura sanitaria e assistenziale sicchè non può ritenersi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di impresa nel senso fatto proprio dagli artt. 2082 e seguenti c.c.. non avendo né il carattere tipico dell'imprenditorialità intesa anche quale libera determinazione del prezzo delle prestazioni offerte né la libera determinazione dell'utilizzo degli introiti da ciò attenuti, dovendo essi essere investiti sempre nelle attività sanitarie e, peraltro, godendo di un sistema di finanziamento preminentemente pubblico.
Esse, pertanto, non possono annoverarsi tra gli enti pubblici economici.
Parte
Da ciò consegue l'assoggettamento dell'esecuzione forzata in danno delle alle regole dettate dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, in virtù del quale la notifica del precetto (atto propedeutico all'avvio dell'espropriazione forzata) non può avvenire prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il mancato rispetto del termine in questione è suscettibile non solo di essere fatto valere quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma, altresì, di essere rilevato in via officiosa dal giudice dell'esecuzione e di condurre alla declaratoria di nullità del precetto, come deve dichiararsi nel caso di specie.
pagina 4 di 6 Invero poiché “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata” (Cass. 6346/2011; Cass.
21838/2013).
In altre parole, “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (tra le altre, Cass.
25541/2011).
Va , pertanto, dichiarata la nullità del precetto opposto.
Ogni ulteriore eccezione nel merito va dichiarata assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi
P.Q.M
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione promossa dall' avverso il precetto notificatole Parte_1
in data 07.06.2023 dal sig. e , per l'effetto, dichiara nullo il Parte_2
precetto opposto spese compensate pagina 5 di 6 Così deciso in Lecce in data 20 febbraio 2025
Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Sezione Commerciale
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Maria Gabriella Perrone, sono comparsi:
Per , è presente, l'avv. Centonze Francesco. Parte_1
Per il sig. è presente l'avv. Maurizio Forte in sostituzione dell'avv. Parte_2
to Mario Coppola
Le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti
L'avv. Centonze rileva che la questione afferente al mancato rispetto del termine di
120 giorni , pur se non abbandonata, non è prioritaria, la controversia, infatti, oggi tende, in via prevalente, alla verifica della debenza della differenza tra il pagato e quanto liquidato, come meglio spiegato nella comparsa conclusionale.
Parte convenuta insiste nelle proprie pretese.
Discutono oralmente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice
Decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
proc. n. 4815/2023 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del GU, dott.ssa Maria Gabriella Perrone, all'esito dell'udienza di discussione orale fissata ex art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4815/2023 del ruolo generale avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma cpc)
promosso da in persona del suo direttore generale, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Centonze
-OPPONENTE
Contro
Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Coppola, Parte_2
OPPOSTA
MOTIVAZIONE
La proponeva opposizione avverso il precetto Parte_4
con cui il sig. , sulla scorta della sentenza del Tribunale di Lecce n. Parte_2
1186/2023, aveva notificato in data 07 giugno 2023 intimazione di pagamento della complessiva somma di € 88.070,08 di cui € 62.724,58 per capitale, € 24.470,00 per interessi, oltre € 600,00 per spese e compensi dell'atto di precetto.
pagina 2 di 6 Invero, secondo l'opponente la sentenza sarebbe stata notificata unitamente al precetto in violazione del postulato di cui all'art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito in legge in data 28 febbraio 1997 n. 30.
Inoltre, l'opponente lamentava l'inesattezza ed eccessività delle somme precettate con particolare riferimento agli interessi calcolati. Sosteneva dunque attraverso un ricalcolo degli stessi, di dover comunque versare a tale titolo la sola somma di €
5.230,07 a fronte di quelli precettati.
In ragione di ciò l' deduceva 1) la nullità del precetto, per il mancato Parte_5
decorso del termine dilatorio di 120 gg. tra la notifica del titolo e l'avvio della procedura esecutiva, in violazione dell'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito in l.
30/97 e successive modifiche;
2) l'indebita richiesta di competenze per il precetto o comunque la loro erronea quantificazione.
Costituitosi in giudizio, il sig. eccepiva l'infondatezza dell'eccezione Pt_2 formulata dall'opponente in quanto la disciplina prevista dall'art. 14 D.L. 669/1996, conv. in L. n. 30/1997 non è applicabile alle , ma Controparte_1
esclusivamente alle ed agli enti pubblici non Controparte_2
economici. Nel merito insisteva nelle proprie richieste come da atto di precetto, stante l'esattezza nei calcoli eseguiti.
All'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale sopra riportato e discutevano oralmente la causa ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento
Part E fondata l'eccezione di invalidità dell'atto di precetto proposta dall' per violazione dei termini di cui all'art. 14 DL 669/1996
Parte Invero, la questione proposta verte essenzialmente sulla natura giuridica delle e la conseguente applicabilità alla stessa della disciplina di cui all'art.14 del DL
669/1996.
La giurisprudenza , da ultimo, ha ribadito la natura di enti pubblici non economici
Part delle ( Cass ord 36856 del 26/11/2021 “Le Parte_6
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici, con la conseguenza
[...]
che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del pagina 3 di 6 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con
l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.”)
Invero il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, all'art. 3, ha previsto che le unità sanitarie locali, si costituiscono, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, “in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale;
la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”.
Esse hanno il precipuo fine istituzionale di porre in essere prestazioni di natura sanitaria e assistenziale sicchè non può ritenersi che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di impresa nel senso fatto proprio dagli artt. 2082 e seguenti c.c.. non avendo né il carattere tipico dell'imprenditorialità intesa anche quale libera determinazione del prezzo delle prestazioni offerte né la libera determinazione dell'utilizzo degli introiti da ciò attenuti, dovendo essi essere investiti sempre nelle attività sanitarie e, peraltro, godendo di un sistema di finanziamento preminentemente pubblico.
Esse, pertanto, non possono annoverarsi tra gli enti pubblici economici.
Parte
Da ciò consegue l'assoggettamento dell'esecuzione forzata in danno delle alle regole dettate dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, in virtù del quale la notifica del precetto (atto propedeutico all'avvio dell'espropriazione forzata) non può avvenire prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il mancato rispetto del termine in questione è suscettibile non solo di essere fatto valere quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma, altresì, di essere rilevato in via officiosa dal giudice dell'esecuzione e di condurre alla declaratoria di nullità del precetto, come deve dichiararsi nel caso di specie.
pagina 4 di 6 Invero poiché “il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni – dalla notifica del titolo esecutivo – concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale spatium deliberandi costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata” (Cass. 6346/2011; Cass.
21838/2013).
In altre parole, “il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa” (tra le altre, Cass.
25541/2011).
Va , pertanto, dichiarata la nullità del precetto opposto.
Ogni ulteriore eccezione nel merito va dichiarata assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi
P.Q.M
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione promossa dall' avverso il precetto notificatole Parte_1
in data 07.06.2023 dal sig. e , per l'effetto, dichiara nullo il Parte_2
precetto opposto spese compensate pagina 5 di 6 Così deciso in Lecce in data 20 febbraio 2025
Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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