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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3131 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUCCULERI Parte_1
CARMELO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
-resistente-
OGGETTO: status handicap grave ed indennità di frequenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.10.2024 i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore, adivano il Tribunale di Agrigento, in funzione del giudice del lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premettevano di aver presentato, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992 nonché il diritto alla indennità di frequenza per il figlio R_
, all'esito del quale avevano presentato rituale dissenso e nel termine di
[...] legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della pretesa.
1 Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 16.7.25.
Motivi della decisione
Va in primo luogo rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso da parte del Giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza
(arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, i ricorrenti lamentano una errata valutazione, da parte dell'ausiliario del giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente ( “Il Giudice del Lavoro nominava
CTU la dott.ssa le cui conclusioni sono da contestare perché Persona_2 non rispondenti pienamente al quadro clinico del ricorrente.”).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Secondo l'Ausiliario nominato nella precedente fase il minore presenta una storia clinica caratterizzata da esiti di interventi chirurgici neonatali per ernia diaframmatica destra e ipospadia, nonché ipotiroidismo congenito in trattamento sostitutivo, asma bronchiale e lieve disturbo del linguaggio. All'atto della visita peritale, il minore è apparso vigile, socievole, collaborante, con sviluppo psicofisico e neuropsichico nella norma. L'apprendimento grafico e lessicale è risultato compatibile con l'età cronologica, così come la comprensione del linguaggio articolato. L'eloquio è risultato spontaneo, ben strutturato e congruo al contesto, sebbene sia stato riscontrato un lieve disturbo fonetico, consistente in difficoltà isolate nella pronuncia di alcuni fonemi, senza impatto significativo sulla comunicazione.
Il consulente ha osservato che il minore non presenta deficit motori significativi, è completamente autosufficiente, ha eseguito autonomamente tutte le manovre richieste durante l'esame obiettivo (quali salire e scendere dalla lettiga, spogliarsi, ecc.), e non ha manifestato sintomatologia respiratoria attiva. Lo stato clinico generale è stato giudicato buono, con asma bronchiale clinicamente compensata. Sulla base del quadro clinico rilevato e dell'evidenza oggettiva emersa in sede peritale, la CTU ha escluso la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, in quanto le patologie non hanno determinato una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.
Le conclusioni cui è giunto il consulente, appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Inoltre, è bene mettere in luce che non è stato documentato, in questa fase di merito, alcun aggravio del quadro clinico, pertanto, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Quanto alla documentazione medica prodotta con le note del 24.6.25, si osserva che, se da una parte è vero che non è inibito alla parte di far valere aggravamenti dall'altra, dall'altra ciò non può avvenire in qualsiasi fase ed in qualsiasi momento del processo (senza dubbio, ad esempio, l'art. 149 disp.att. c.p.c. citato non può trovare applicazione nel giudizio di cassazione).
Deve, quindi, essere stabilito - per quanto interessa - da quale momento sia precluso alla parte di far valere eventuali aggravamenti e nuove malattie, al fine di cristallizzare la situazione probatoria rilevante (altrimenti la produzione di qualsivoglia certificato medico in limine decisionis imporrebbe al Giudice di disporre rinvii ad oltranza).
3 Sul punto ritiene il Tribunale che con l'atto di introduzione del giudizio di merito o con la memoria difensiva possano prodursi documenti sopravvenuti e che ciò sia consentito fino a quando, disposta nuova consulenza tecnica, questa non sia stata depositata, ovvero, come nel caso di specie, quando sia stato disposto il rinvio per la decisione della controversia.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Spese secondo soccombenza tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della materia, tenuto conto ex art. 152 bis disp att. della difesa a mezzo funzionario in prima fase.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente a rifondere delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.700,00 oltre spese generali Iva e CPA se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, il 16.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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