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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5840/2017 pendente tra:
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Panico Parte_1 P.IVA_1
Alessandro (C.F. ); C.F._1
CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Esposito Ciro Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'Avv. Damiano Maria Luisa (C.F. ; C.F._2 C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26.05.2017, la Controparte_2
ha dedotto di aver concluso con la un contratto generale di factoring, in Controparte_3
data 01.06.2015, e di aver acquisito, in attuazione di tale contratto, i crediti vantati dalla cedente nei confronti della “ in virtù delle fatture depositate in atti;
ha Parte_1
esposto che la debitrice risulta inadempiente per l'importo di € 9.036,19; ha chiesto, pertanto, di
1 emettere un'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti, per la somma indicata.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 15.06.2017, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
1506/2017, con cui è stato ingiunto a “I di pagare l'importo di € Parte_1
9.036,19, oltre interessi, in favore della società ricorrente;
tale provvedimento è stato notificato in data 19.06.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 25.07.2017, la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, evidenziando l'inidoneità delle fatture depositate dalla controparte a provare l'esistenza del credito ingiunto;
ha sostenuto di aver contestato i prezzi praticati dalla nonché la qualità e la quantità dei prodotti forniti. Controparte_3
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 22.02.2018, si è costituita in giudizio la Controparte_2
rimarcando che il credito riguarda le forniture effettuate dalla nei
[...] Controparte_3
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, che non sono state contestate dall'opponente; ha dedotto che le doglianze formulate dalla controparte sono del tutto generiche e prive di fondamento;
ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice ha assegnato alle parti, su richiesta delle medesime, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente, sono stati ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rappresentate dell'opponente. Acquisiti tali mezzi istruttori e fallito il tentativo di bonario componimento della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 13.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini i cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, atteso che la stessa è stata tempestivamente notificata in data 25.07.2017, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ricevuta in data 19.06.2017.
2.1 – Si rileva, inoltre, la procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché l'attore ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 30.08.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto all'art. 165 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale.
2 3 – Nel merito, la controversia riguarda il pagamento del corrispettivo dovuto da “
[...] per l'acquisto delle merci indicate all'interno delle fatture in atti, emesse dalla Parte_1
Controparte_3
3.1 – Sul punto, si osserva preliminarmente che è stato provato che l'odierna parte opposta, in data 01.06.2016, ha stipulato con l'originaria creditrice un contratto di factoring, il quale prevede che “il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti presenti e futuri nei confronti di ogni Debitore accettato dal Factor”. È stata depositata, inoltre, la nota trasmessa alla debitrice a mezzo PEC, in data 27.02.2017, con cui è stata comunicata la cessione dei crediti indicati all'interno delle fatture per cui è causa in favore della
Controparte_2
D'altra parte, l'opponente non ha contestato l'esistenza del citato contratto di factoring, né
l'effettivo trasferimento dei crediti in parola all'odierna parte opposta. Conseguentemente, deve essere affermata la sussistenza, in capo alla della titolarità attiva dei Controparte_2
rapporti giuridici dedotti in giudizio.
4 – Occorre verificare, a questo punto, se il credito vantato da parte opposta risulta provato, tenendo conto del criterio di riparto dell'onere della prova applicabile al caso di specie.
4.1 – In effetti, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura
3 come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). L'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, dunque, deve essere posto a carico dell'opposta.
4.2 – Al fine di soddisfare tale onere, la ha depositato le fatture Controparte_2
contenenti l'analitica indicazione della merce fornita, delle quantità e dei prezzi.
In merito alla rilevanza probatoria della fattura commerciale, si osserva che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/12/2024, n. 34831; Cassazione civile sez. II, 12/01/2016, n. 299).
Inoltre, si evidenzia che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cassazione civile sez.
II, 08/02/2024, n. 3581; Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, n. 26801); una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/05/2007, n. 10860).
4.3 – Nel caso di specie, tutte le fatture prodotte dall'opposta recano la firma del destinatario, ad eccezione di quelle n. 1969/2016, n. 2037/2016, n. 2290/2016.
Le sottoscrizioni in parola non sono state disconosciute dall'opponente e manifestano l'accettazione delle fatture da parte del debitore. Esse, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, sono idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, relativo alla fornitura della merce elencata, per il corrispettivo indicato.
I crediti indicati all'interno delle citate fatture, quindi, sono provati.
4 4.4 – Parte opposta ha depositato, altresì, alcune fatture non sottoscritte dal destinatario, ossia quelle recanti n. 1969/2016, n. 2037/2016, n. 2290/2016.
Tali fatture non sono state specificamente contestate dall'opponente, che ha sollevato doglianze
“circa i prezzi di mercato applicati” e “le quantità effettivamente consegnate”, ha lamentato
“notevoli incongruenze tra le fatture emesse da controparte e gli accordi economico/commerciali presi in sede di contrattazione”. Tali contestazioni appaiono del tutto generiche, in quanto non indicano il diverso prezzo che sarebbe stato concordato tra le parti, né le quantità effettivamente consegnate o le divergenze tra le fatture e i patti intercorsi tra le parti;
peraltro, i rilievi mossi dall'opponente non fanno riferimento a specifiche partite di merce, ma sono riferite indistintamente a tutte le consegne effettuate, anche a quelle che sono state espressamente accettate attraverso l'accettazione delle fatture.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, rispondendo al capitolo a) articolato da parte opposta, il legale rappresentante dell'opponente non ha negato di aver ordinato e acquistato la merce per cui è causa, per i prezzi indicati all'interno delle fatture versate in atti: si è limitato a evidenziare che il fornitore aveva prospettato l'emissione di note di credito, per motivi non specificati;
ha dichiarato di “aver pagato tutto”, ma tale circostanza non trova alcun riscontro nella documentazione depositata, da cui non si evince alcun pagamento.
In questa prospettiva, anche in applicazione dell'art. 115 c.p.c., le fatture depositate dall'opposta devono essere considerate sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda formulata dalla stessa, in quanto non contestate in maniera specifica, né in sede processuale, né in sede stragiudiziale.
5 – Parte opponente ha lamentato, altresì, la scarsa qualità della merce fornita dalla
[...]
in altri termini, la stessa ha eccepito la presenza di difetti dei beni consegnati. CP_3
5.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, in conformità con l'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare un determinato fatto grava a carico di chi lo afferma in giudizio;
d'altronde, ciò è coerente con il principio di vicinanza della prova, atteso che la cosa venduta si trova nella disponibilità dell'acquirente, e con il principio secondo cui negativa non sunt probanda. Del resto, è stato evidenziato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore
5 nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, poiché l'art. 1476 c.c. impone solo di consegnare la cosa oggetto del contratto;
conseguentemente, il vizio non costituisce l'inadempimento di un'obbligazione e, quindi, non il compratore non può limitarsi ad allegarlo, secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13533/2001 (cfr. Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n. 11748 Cassazione civile sez. II,
27/04/2020, n. 8199).
5.2 – Nel caso in esame, i difetti della merce, genericamente allegati, sono rimasti del tutto sprovvisti di prova;
pertanto, l'opposizione è infondata, anche con riferimento a tale profilo.
6 – In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto l'opposta ha dimostrato l'esistenza del credito per cui è causa, mentre l'opponente non ha provato alcun fatto estintivo o modificativo del medesimo.
Il decreto ingiuntivo, conseguentemente, deve essere confermato.
7 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente; sono liquidate come in dispositivo, in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, in applicazione della tabella II fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'art 4 comma 1 del citato D.M., alla luce dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari di parte opposta, liquidandole in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 23/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5840/2017 pendente tra:
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Panico Parte_1 P.IVA_1
Alessandro (C.F. ); C.F._1
CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Esposito Ciro Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) e dell'Avv. Damiano Maria Luisa (C.F. ; C.F._2 C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 26.05.2017, la Controparte_2
ha dedotto di aver concluso con la un contratto generale di factoring, in Controparte_3
data 01.06.2015, e di aver acquisito, in attuazione di tale contratto, i crediti vantati dalla cedente nei confronti della “ in virtù delle fatture depositate in atti;
ha Parte_1
esposto che la debitrice risulta inadempiente per l'importo di € 9.036,19; ha chiesto, pertanto, di
1 emettere un'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti, per la somma indicata.
Conseguentemente, il Tribunale di Nola, in data 15.06.2017, ha emesso il decreto ingiuntivo n.
1506/2017, con cui è stato ingiunto a “I di pagare l'importo di € Parte_1
9.036,19, oltre interessi, in favore della società ricorrente;
tale provvedimento è stato notificato in data 19.06.2017.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 25.07.2017, la società ingiunta ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, evidenziando l'inidoneità delle fatture depositate dalla controparte a provare l'esistenza del credito ingiunto;
ha sostenuto di aver contestato i prezzi praticati dalla nonché la qualità e la quantità dei prodotti forniti. Controparte_3
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 22.02.2018, si è costituita in giudizio la Controparte_2
rimarcando che il credito riguarda le forniture effettuate dalla nei
[...] Controparte_3
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, che non sono state contestate dall'opponente; ha dedotto che le doglianze formulate dalla controparte sono del tutto generiche e prive di fondamento;
ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, il Giudice ha assegnato alle parti, su richiesta delle medesime, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente, sono stati ammessi la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del legale rappresentate dell'opponente. Acquisiti tali mezzi istruttori e fallito il tentativo di bonario componimento della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 13.03.2025, la causa è stata riservata in decisione, assegnando alle parti i termini i cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, atteso che la stessa è stata tempestivamente notificata in data 25.07.2017, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ricevuta in data 19.06.2017.
2.1 – Si rileva, inoltre, la procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché l'attore ha provveduto alla costituzione in giudizio in data 30.08.2017, nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto all'art. 165 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale.
2 3 – Nel merito, la controversia riguarda il pagamento del corrispettivo dovuto da “
[...] per l'acquisto delle merci indicate all'interno delle fatture in atti, emesse dalla Parte_1
Controparte_3
3.1 – Sul punto, si osserva preliminarmente che è stato provato che l'odierna parte opposta, in data 01.06.2016, ha stipulato con l'originaria creditrice un contratto di factoring, il quale prevede che “il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti presenti e futuri nei confronti di ogni Debitore accettato dal Factor”. È stata depositata, inoltre, la nota trasmessa alla debitrice a mezzo PEC, in data 27.02.2017, con cui è stata comunicata la cessione dei crediti indicati all'interno delle fatture per cui è causa in favore della
Controparte_2
D'altra parte, l'opponente non ha contestato l'esistenza del citato contratto di factoring, né
l'effettivo trasferimento dei crediti in parola all'odierna parte opposta. Conseguentemente, deve essere affermata la sussistenza, in capo alla della titolarità attiva dei Controparte_2
rapporti giuridici dedotti in giudizio.
4 – Occorre verificare, a questo punto, se il credito vantato da parte opposta risulta provato, tenendo conto del criterio di riparto dell'onere della prova applicabile al caso di specie.
4.1 – In effetti, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura
3 come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr.
Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371). L'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, dunque, deve essere posto a carico dell'opposta.
4.2 – Al fine di soddisfare tale onere, la ha depositato le fatture Controparte_2
contenenti l'analitica indicazione della merce fornita, delle quantità e dei prezzi.
In merito alla rilevanza probatoria della fattura commerciale, si osserva che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/12/2024, n. 34831; Cassazione civile sez. II, 12/01/2016, n. 299).
Inoltre, si evidenzia che la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cassazione civile sez.
II, 08/02/2024, n. 3581; Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, n. 26801); una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/05/2007, n. 10860).
4.3 – Nel caso di specie, tutte le fatture prodotte dall'opposta recano la firma del destinatario, ad eccezione di quelle n. 1969/2016, n. 2037/2016, n. 2290/2016.
Le sottoscrizioni in parola non sono state disconosciute dall'opponente e manifestano l'accettazione delle fatture da parte del debitore. Esse, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, sono idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, relativo alla fornitura della merce elencata, per il corrispettivo indicato.
I crediti indicati all'interno delle citate fatture, quindi, sono provati.
4 4.4 – Parte opposta ha depositato, altresì, alcune fatture non sottoscritte dal destinatario, ossia quelle recanti n. 1969/2016, n. 2037/2016, n. 2290/2016.
Tali fatture non sono state specificamente contestate dall'opponente, che ha sollevato doglianze
“circa i prezzi di mercato applicati” e “le quantità effettivamente consegnate”, ha lamentato
“notevoli incongruenze tra le fatture emesse da controparte e gli accordi economico/commerciali presi in sede di contrattazione”. Tali contestazioni appaiono del tutto generiche, in quanto non indicano il diverso prezzo che sarebbe stato concordato tra le parti, né le quantità effettivamente consegnate o le divergenze tra le fatture e i patti intercorsi tra le parti;
peraltro, i rilievi mossi dall'opponente non fanno riferimento a specifiche partite di merce, ma sono riferite indistintamente a tutte le consegne effettuate, anche a quelle che sono state espressamente accettate attraverso l'accettazione delle fatture.
Del resto, in sede di interrogatorio formale, rispondendo al capitolo a) articolato da parte opposta, il legale rappresentante dell'opponente non ha negato di aver ordinato e acquistato la merce per cui è causa, per i prezzi indicati all'interno delle fatture versate in atti: si è limitato a evidenziare che il fornitore aveva prospettato l'emissione di note di credito, per motivi non specificati;
ha dichiarato di “aver pagato tutto”, ma tale circostanza non trova alcun riscontro nella documentazione depositata, da cui non si evince alcun pagamento.
In questa prospettiva, anche in applicazione dell'art. 115 c.p.c., le fatture depositate dall'opposta devono essere considerate sufficienti a dimostrare la fondatezza della domanda formulata dalla stessa, in quanto non contestate in maniera specifica, né in sede processuale, né in sede stragiudiziale.
5 – Parte opponente ha lamentato, altresì, la scarsa qualità della merce fornita dalla
[...]
in altri termini, la stessa ha eccepito la presenza di difetti dei beni consegnati. CP_3
5.1 – Al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, in conformità con l'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare un determinato fatto grava a carico di chi lo afferma in giudizio;
d'altronde, ciò è coerente con il principio di vicinanza della prova, atteso che la cosa venduta si trova nella disponibilità dell'acquirente, e con il principio secondo cui negativa non sunt probanda. Del resto, è stato evidenziato che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore
5 nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, poiché l'art. 1476 c.c. impone solo di consegnare la cosa oggetto del contratto;
conseguentemente, il vizio non costituisce l'inadempimento di un'obbligazione e, quindi, non il compratore non può limitarsi ad allegarlo, secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13533/2001 (cfr. Cassazione civile sez. un., 03/05/2019, n. 11748 Cassazione civile sez. II,
27/04/2020, n. 8199).
5.2 – Nel caso in esame, i difetti della merce, genericamente allegati, sono rimasti del tutto sprovvisti di prova;
pertanto, l'opposizione è infondata, anche con riferimento a tale profilo.
6 – In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere rigettata, in quanto l'opposta ha dimostrato l'esistenza del credito per cui è causa, mentre l'opponente non ha provato alcun fatto estintivo o modificativo del medesimo.
Il decreto ingiuntivo, conseguentemente, deve essere confermato.
7 – Alla luce della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente; sono liquidate come in dispositivo, in favore dei procuratori antistatari dell'opposta, in applicazione della tabella II fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'art 4 comma 1 del citato D.M., alla luce dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari di parte opposta, liquidandole in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 23/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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