CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile, composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 585\2020 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 2.12.2019 n. 2249), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura a mar- Parte_1 C.F._1
gine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 27.09.2022, dall'avv. Valerio
Freda, c.f. , con questi elettivamente domiciliata in Napoli, Via Vannella C.F._2
Gaetani, nello studio dell'avv. Michele Di Fiore, appellante e
, in persona del Sindaco in carica, c.f. , p.iva Controparte_1 P.IVA_1
con domicilio eletto in Solofra, Via S. Andrea n. 106, nello studio dell'avv. An- P.IVA_1
tonio Rapolla, c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 17.03.2023, appellato nonché
appellata contumace Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.04.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 1.04.2025 con i termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al rifacimento di un muro di recinzione esistente Controparte_1
nella sua proprietà in via Alvanella 161 e confinante con una strada di previsione nel PRG.
L'attrice dedusse, a sostegno della domanda, che il predetto muro si era pericolosamente rigonfiato a causa dei lavori di sistemazione e pavimentazione di detta strada eseguiti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione. In particolare, la realizzazione della strada avrebbe comportato un rialzo del piano di campagna di circa tre metri provocando, congiuntamente all'asfaltatura e alla realizzazione del marciapiedi, un appesantimento a carico del muro di recinzione che perciò rischiava di cedere. Aggiunse che, a seguito della comunione del muro di recinzione, aveva diritto altresì di ottenere l'indennità di medianza ex art. 874 c.c., nonché il risarcimento del danno per l'illecito appoggio al muro.
2. Si costituì il ed eccepì anzitutto il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, assumendo di non essere proprietario della suddetta strada ma che la stessa era stata realizzata nell'ambito del piano di lottizzazione “de Angelis” e che il lottizzante risultava essere l'Impresa Edil Costruzioni Marinella srl. Precisò che l'opera non era stata ancora collaudata, né la strada era stata acquisita al patrimonio comunale, ma solo provvisoriamente consegnata all'ente nell'ottobre 2009 “salve le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo delle opere e del verbale di consegna definitivo”. Pertanto il CP_1
avrebbe potuto eventualmente rispondere solamente per responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., ma non per danni derivanti dalla costruzione o per difetti strutturali della stessa, tantomeno per le pretese ex art. 874 c.c.. Eccepì comunque che: la strada in questione, sebbene non asfaltata, era già esistente e carrabile ancor prima dell'attuazione della lottizzazione ed era utilizzata da tempo dai proprietari originari dei fondi solo per esigenze di coltivazione;
che nell'asfaltatura della strada non era stato operato alcun innalzamento significativo del piano di campagna;
che il muro di confine di proprietà attorea non risultava essere mai stato autorizzato dal Comune e che, per struttura e vetustà, risultava già di per sé instabile e inadeguato alla sua funzione. Ciò presupposto chiese e ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa per essere manlevato dagli effetti Controparte_2
di una eventuale condanna.
3. Si costituì la DE di aver realizzato, in virtù di Controparte_2
2 lottizzazione, fabbricati nei fondi originariamente in proprietà e, a opere ultimate, Per_1
sollecitata la aveva provveduto, in data 8.10.2009, alla consegna delle aree al CP_1
stesso, precisando che, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, la CP_1
dibattuta strada non aveva subito alcuna modifica, mantenendo lo stesso livello e la stessa quota, con unica variazione relativa alla posa in opera del manto di asfalto e del marciapiede realizzato nelle adiacenze del muro di confine dell'attrice. Precisò inoltre che la quota dello stradale non aveva subito alcuna modifica in quanto bitumazione e pavimentazione del marciapiede non avevano mai interessato, neppure in appoggio, il muro di . Concluse Pt_1
per il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
4. All'esito dell'istruttoria (prova testimoniale, c.t.u.), il Tribunale di Avellino, con sentenza del 2.12.2019 n. 2249, ha rigettato la domanda di parte attrice, condannata alle spese di lite in favore di ciascun convenuto e alle spese di c.t.u..
In motivazione il Tribunale osserva che:
- dalle risultanze istruttorie non si evince la presenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice al muro e i lavori eseguiti a ridosso dello stesso;
- il muro risulta essere sottodimensionato per svolgere la funzione di contenimento del terreno, anche per lo stato dei luoghi esistente prima della contestata sopraelevazione;
- la deformazione del muro, dunque, potrebbe essere stata causata dalle preesistenti condizioni del terreno e comunque potrebbe essere iniziata prima delle opere di sistemazione della strada;
- le controdeduzioni di parte attrice circa la struttura del muro non hanno trovato riscontro probatorio;
- non possono essere accolte le domande formulate dall'attrice volte ad ottenere da un lato l'indennità di medianza ex art. 874 c.c. e dall'altro il risarcimento del danno per illecito appoggio allo stesso in quanto dalle prove raccolte in giudizio si desume la preesistenza della strada in questione e il mancato innalzamento della quota stradale.
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa Parte_1
integrale riforma della sentenza nr. 2249/2019 emessa dal Tribunale di Avellino (…), accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni arrecati Controparte_1
al muro di proprietà dell'appellante in esecuzione dei lavori oggetto del piano di lottizzazione
“De e, per l'effetto, condannare il al ripristino e/o al Per_1 Controparte_1
rifacimento di detto muro;
2) (…), dichiarare che l'appellante ha diritto all'indennità di
3 medianza ex art. 874 c.c., nonché al risarcimento del danno per l'illecito appoggio al muro di esclusiva proprietà della sig.ra e, conseguentemente, condannare l'Ente e la Pt_1 [...]
al pagamento della suddetta indennità e al risarcimento del danno Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali a decorrere dal settembre 2004 fino all'effettivo soddisfo;
3) Disporre la rinnovazione o gradatamente la integrazione della consulenza tecnica effettuata in primo grado in eventum per gli accertamenti di cui al terzo motivo di appello ed in ogni caso per la determinazione delle opere e del costo occorrenti per il ripristino o rifacimento del muro nonché per definire l'ammontare della indennità di medianza di cui all'art. 874 c.c.; 4) Relativamente alle spese di causa, tenuto conto che l'odierna appellante ha già corrisposto quanto richiesto dal procuratore costituito in primo grado della avv. Luigi Vannetiello, pari alla somma di euro Controparte_2
3.348,00, si chiede la riforma della sentenza di primo grado e contestuale condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, in caso di compensazione, quanto meno la condanna della soc. (…) alla Controparte_2
restituzione della somma di € 3.348,00.”.
6. Il si è costituito, chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile o rigettarsi il medesimo perché infondato, con vittoria di spese.
7. È rimasta contumace la nonostante la ritualità della sua Controparte_2
evocazione in giudizio.
8. In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal convenuto. Quanto alla prospettata possibile definizione in rito ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. va detto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190
c.p.c., la valutazione circa l'insussistenza dei presupposti utili a una pronuncia di inammissibilità deve ritenersi già implicitamente compiuta sicché essa non è più in alcun modo sindacabile, né nella presente sede né in sede di ricorso per Cassazione (Cfr. Cass.
15/4/2019, n. 10422).
Per ciò che attiene all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto a una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c..
4 9. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, riproposta in questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c, da parte del volta a far Controparte_1
valere il suo difetto di legittimazione passiva.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cfr. Cass. 13/08/2024, n. 22808).
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'eccezione sia fondata. Infatti, ha Parte_1
rivolto le sue pretese nei confronti del , al quale sarebbero Controparte_1
riferibili i lavori di urbanizzazione della strada oggetto di lite, forieri dei danni al muro di proprietà attrice.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'ente comunale, al momento della proposizione della domanda, quest'ultimo non era né il proprietario della strada, né l'autore dei contestati lavori, dal momento che la strada era stata realizzata nell'ambito di un piano di lottizzazione denominato “ , attuato dalla proprietaria dell'area di intervento, Per_1
ossia dalla Di tanto si trova conferma negli allegati al fascicolo Controparte_2
telematico di primo grado del (cfr. “Copia voltura atti amministrativi di lottizzazione CP_1
a favore della con allegato atto di acquisto, allegato 4; “Copia Controparte_2
convenzione di lottizzazione sottoscritta dalla , allegato 5), Controparte_2
nonché nel “verbale di consegna provvisoria delle aree e dei manufatti” in cui peraltro si legge che “i presenti hanno proceduto alla verifica della funzionalità delle opere oggetto di cessione rilevandone la consistenza e lo stato manutentivo in relazione al quale i funzionari del Settore Urbanistica dichiarano di accettare i manufatti, fatte salve le risultanze del collaudo tecnico amministrativo delle opere e del verbale di consegna definitivo. La decorrenza delle garanzie di legge ex art. 1668-1669 c.c resta comunque vincolata alla data di rilascio del certificato di collaudo e del verbale di consegna definitivo”.
10. Nel merito, l'appello è infondato.
10.1. Con il primo motivo, ha lamentato un “grave travisamento del fatto Parte_1
anche per errata valutazione delle risultanze istruttorie”. In particolare, ha criticato la sentenza laddove il giudice di primo grado si è limitato a respingere tout court la tesi addotta dall'attrice circa la tecnica costruttiva adoprata per il muro, senza tener conto della sollecitazione del suo ausiliare in relazione all'opportunità di una integrazione di perizia. Ha
5 sottolineato che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, agli atti di causa vi era la prova certa che le opere di lottizzazione avevano comportato un significativo innalzamento della quota della strada latistante al muro, con ovvie ripercussioni sul manufatto medesimo.
Ha precisato che il c.t.u. aveva esplicitamente riconosciuto che il muro di parte attrice, a seguito della realizzazione della strada, era stato sovraccaricato.
10.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il primo giudice ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova della domanda, mentre invece agli atti era presente tutto quanto necessario ai fini del suo accoglimento. Ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., là dove il Tribunale avrebbe dovuto considerare, alla luce della documentazione prodotta, quasi la totalità dei fatti come non contestati. Ha evidenziato la violazione dell'art. 2043 c.c. in quanto il comportamento ascritto al CP_1
avrebbe dovuto essere qualificato come illecito e quindi generatore di un danno ingiusto nei confronti dell'attrice proprietaria del manufatto pregiudicato.
10.3. Con il terzo motivo ha chiesto, in via gradata, la rinnovazione o quantomeno Pt_1
l'integrazione della c.t.u. ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c..
10.4. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
874 c.c., per avere il Tribunale ritenuto non dovuta l'indennità di medianza o il ristoro del danno per il fatto che l'opera del vicino aveva rafforzato il muro.
11. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante con i primi due motivi di appello, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio. Dall'esame delle risultanze probatorie (testimonianze, documenti, c.t.u.), infatti, si evince l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati da al muro di sua proprietà e i lavori eseguiti dalla . Parte_1 Controparte_2
Invero, il consulente, una volta chiarito che il muro in questione appartiene alla tipologia dei muri di contenimento a gravità che fronteggiano la spinta orizzontale del terreno solo grazie al loro peso, e una volta evidenziato che la realizzazione della strada aveva creato un aggravio di pressione orizzontale, ha sottolineato come il muro fosse già di per sé
“sottodimensionato - e quindi inadeguato - per svolgere la funzione di contenimento del terreno, anche per lo stato dei luoghi esistente prima della contestata sopraelevazione”. In sostanza, come evidenziato dal e dall'impresa edile in primo grado, il muro di CP_1
proprietà presentava una struttura inadeguata alla sua funzione e questo sin da prima Pt_1
del presunto innalzamento della quota stradale;
tant'è che il c.t.u. ha poi aggiunto che “la
6 deformazione dei luoghi potrebbe essere avvenuta, o almeno iniziata, prima delle opere di realizzazione della strada, già per effetto del terreno preesistente”.
Né si potrebbe giungere a conclusioni diverse alla luce delle osservazioni del consulente di parte attrice, il quale ha asserito che il muro, alto tre metri, presentava una struttura diversa da quella descritta dal c.t.u., in quanto presentava lo spessore di 60 cm per una fascia di base alta un metro (costituita da una doppia fila parallela di blocchetti di cemento da 30 cm), lo spessore di 30 cm per un altro metro e, infine, uno spessore di 20 cm per l'ultimo metro.
Ebbene, il c.t.u., rispondendo a tali osservazioni, ha chiarito che di tali circostanze non solo non vi era la prova ma che se anche così fosse stato, al fine di fugare ogni dubbio circa il nesso di causalità tra i danni lamentati e i lavori, affinché il muro potesse svolgere efficientemente la sua funzione, avrebbe dovuto presentare delle “connessioni trasversali per rendere i due paramenti monolitici”; connessioni che, invece, sulla base dell'accertamento compiuto dal c.t.u., non erano presenti sul muro.
Privo di fondamento è anche l'assunto secondo cui vi sarebbe agli atti la prova certa dell'innalzamento della quota stradale. L'attrice in primo grado esponeva che, nell'esecuzione dei lavori, il o l'impresa avrebbero addossato “un enorme rilevato CP_1
stradale al muro di recinzione, con il quale il livello del piano campagna è stato alzato di circa tre metri, di poi è stato altresì appoggiato anche il marciapiede e ricoperto il rilevato con un manto stradale”.
Tale assunto non ha trovato alcun riscontro probatorio. Infatti, l'impresa e il CP_1
hanno da sempre negato di aver innalzato il manto stradale, precisando che l'unica variazione relativa allo stato dei luoghi era stata la posa in opera del manto di asfalto e del marciapiede, collocato peraltro nella parte opposta al muro di parte attrice.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio. I testi e hanno confermato che la strada era preesistente Testimone_1 Testimone_2
ai lavori e che la impresa edile aveva provveduto solo a pavimentare con un tappetino bituminoso tale tracciato. Va aggiunto che anche il c.t.u., incaricato di “accertare se effettivamente nel corso della realizzazione della strada in oggetto ne è stato innalzato il livello altimetrico”, ha risposto che, tenuto conto della difficoltà di questo accertamento non avendo ispezionato prima i luoghi, dall'esame degli allegati al progetto esecutivo della lottizzazione si evinceva un innalzamento di circa 1 metro e che questa misura era congruente con le “impressioni che si ricavano dalle fotografie”.
7 12. Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello con cui ha chiesto l'integrazione della c.t.u.. Parte_1
13. Anche l'ultimo motivo di appello, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'indennità di medianza o del risarcimento da illecito appoggio, è infondato.
Sotto tale profilo, infatti, rileva la circostanza per cui, poiché l'unica modifica dello stato dei luoghi avvenuta con i lavori da parte dell'impresa è stata quella di Controparte_2
appore l'asfalto su una strada già esistente, non si è dunque verificato alcun fenomeno di appoggio sul muro di parte attrice.
14. La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese secondo soccombenza tra le parti costituite, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche (scaglione cause di valore indeterminabile a complessità bassa). Nulla per le spese nei confronti della contumace.
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 2.12.2019 n. 2249, Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle Controparte_1
spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
d) nulla sulle spese nei confronti della contumace;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.05.2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile, composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 585\2020 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 2.12.2019 n. 2249), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa, giusta procura a mar- Parte_1 C.F._1
gine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 27.09.2022, dall'avv. Valerio
Freda, c.f. , con questi elettivamente domiciliata in Napoli, Via Vannella C.F._2
Gaetani, nello studio dell'avv. Michele Di Fiore, appellante e
, in persona del Sindaco in carica, c.f. , p.iva Controparte_1 P.IVA_1
con domicilio eletto in Solofra, Via S. Andrea n. 106, nello studio dell'avv. An- P.IVA_1
tonio Rapolla, c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 17.03.2023, appellato nonché
appellata contumace Controparte_2
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1.04.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 1.04.2025 con i termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni per le comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le
1 memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al rifacimento di un muro di recinzione esistente Controparte_1
nella sua proprietà in via Alvanella 161 e confinante con una strada di previsione nel PRG.
L'attrice dedusse, a sostegno della domanda, che il predetto muro si era pericolosamente rigonfiato a causa dei lavori di sistemazione e pavimentazione di detta strada eseguiti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione. In particolare, la realizzazione della strada avrebbe comportato un rialzo del piano di campagna di circa tre metri provocando, congiuntamente all'asfaltatura e alla realizzazione del marciapiedi, un appesantimento a carico del muro di recinzione che perciò rischiava di cedere. Aggiunse che, a seguito della comunione del muro di recinzione, aveva diritto altresì di ottenere l'indennità di medianza ex art. 874 c.c., nonché il risarcimento del danno per l'illecito appoggio al muro.
2. Si costituì il ed eccepì anzitutto il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, assumendo di non essere proprietario della suddetta strada ma che la stessa era stata realizzata nell'ambito del piano di lottizzazione “de Angelis” e che il lottizzante risultava essere l'Impresa Edil Costruzioni Marinella srl. Precisò che l'opera non era stata ancora collaudata, né la strada era stata acquisita al patrimonio comunale, ma solo provvisoriamente consegnata all'ente nell'ottobre 2009 “salve le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo delle opere e del verbale di consegna definitivo”. Pertanto il CP_1
avrebbe potuto eventualmente rispondere solamente per responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., ma non per danni derivanti dalla costruzione o per difetti strutturali della stessa, tantomeno per le pretese ex art. 874 c.c.. Eccepì comunque che: la strada in questione, sebbene non asfaltata, era già esistente e carrabile ancor prima dell'attuazione della lottizzazione ed era utilizzata da tempo dai proprietari originari dei fondi solo per esigenze di coltivazione;
che nell'asfaltatura della strada non era stato operato alcun innalzamento significativo del piano di campagna;
che il muro di confine di proprietà attorea non risultava essere mai stato autorizzato dal Comune e che, per struttura e vetustà, risultava già di per sé instabile e inadeguato alla sua funzione. Ciò presupposto chiese e ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa l'impresa per essere manlevato dagli effetti Controparte_2
di una eventuale condanna.
3. Si costituì la DE di aver realizzato, in virtù di Controparte_2
2 lottizzazione, fabbricati nei fondi originariamente in proprietà e, a opere ultimate, Per_1
sollecitata la aveva provveduto, in data 8.10.2009, alla consegna delle aree al CP_1
stesso, precisando che, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, la CP_1
dibattuta strada non aveva subito alcuna modifica, mantenendo lo stesso livello e la stessa quota, con unica variazione relativa alla posa in opera del manto di asfalto e del marciapiede realizzato nelle adiacenze del muro di confine dell'attrice. Precisò inoltre che la quota dello stradale non aveva subito alcuna modifica in quanto bitumazione e pavimentazione del marciapiede non avevano mai interessato, neppure in appoggio, il muro di . Concluse Pt_1
per il rigetto della domanda e la condanna alle spese.
4. All'esito dell'istruttoria (prova testimoniale, c.t.u.), il Tribunale di Avellino, con sentenza del 2.12.2019 n. 2249, ha rigettato la domanda di parte attrice, condannata alle spese di lite in favore di ciascun convenuto e alle spese di c.t.u..
In motivazione il Tribunale osserva che:
- dalle risultanze istruttorie non si evince la presenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice al muro e i lavori eseguiti a ridosso dello stesso;
- il muro risulta essere sottodimensionato per svolgere la funzione di contenimento del terreno, anche per lo stato dei luoghi esistente prima della contestata sopraelevazione;
- la deformazione del muro, dunque, potrebbe essere stata causata dalle preesistenti condizioni del terreno e comunque potrebbe essere iniziata prima delle opere di sistemazione della strada;
- le controdeduzioni di parte attrice circa la struttura del muro non hanno trovato riscontro probatorio;
- non possono essere accolte le domande formulate dall'attrice volte ad ottenere da un lato l'indennità di medianza ex art. 874 c.c. e dall'altro il risarcimento del danno per illecito appoggio allo stesso in quanto dalle prove raccolte in giudizio si desume la preesistenza della strada in questione e il mancato innalzamento della quota stradale.
5. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) previa Parte_1
integrale riforma della sentenza nr. 2249/2019 emessa dal Tribunale di Avellino (…), accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni arrecati Controparte_1
al muro di proprietà dell'appellante in esecuzione dei lavori oggetto del piano di lottizzazione
“De e, per l'effetto, condannare il al ripristino e/o al Per_1 Controparte_1
rifacimento di detto muro;
2) (…), dichiarare che l'appellante ha diritto all'indennità di
3 medianza ex art. 874 c.c., nonché al risarcimento del danno per l'illecito appoggio al muro di esclusiva proprietà della sig.ra e, conseguentemente, condannare l'Ente e la Pt_1 [...]
al pagamento della suddetta indennità e al risarcimento del danno Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali a decorrere dal settembre 2004 fino all'effettivo soddisfo;
3) Disporre la rinnovazione o gradatamente la integrazione della consulenza tecnica effettuata in primo grado in eventum per gli accertamenti di cui al terzo motivo di appello ed in ogni caso per la determinazione delle opere e del costo occorrenti per il ripristino o rifacimento del muro nonché per definire l'ammontare della indennità di medianza di cui all'art. 874 c.c.; 4) Relativamente alle spese di causa, tenuto conto che l'odierna appellante ha già corrisposto quanto richiesto dal procuratore costituito in primo grado della avv. Luigi Vannetiello, pari alla somma di euro Controparte_2
3.348,00, si chiede la riforma della sentenza di primo grado e contestuale condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, o, in subordine, in caso di compensazione, quanto meno la condanna della soc. (…) alla Controparte_2
restituzione della somma di € 3.348,00.”.
6. Il si è costituito, chiedendo dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile o rigettarsi il medesimo perché infondato, con vittoria di spese.
7. È rimasta contumace la nonostante la ritualità della sua Controparte_2
evocazione in giudizio.
8. In via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal convenuto. Quanto alla prospettata possibile definizione in rito ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. va detto che, avendo questa Corte riservato la causa in decisione a norma dell'art. 190
c.p.c., la valutazione circa l'insussistenza dei presupposti utili a una pronuncia di inammissibilità deve ritenersi già implicitamente compiuta sicché essa non è più in alcun modo sindacabile, né nella presente sede né in sede di ricorso per Cassazione (Cfr. Cass.
15/4/2019, n. 10422).
Per ciò che attiene all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto a una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice
(cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843), sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c..
4 9. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, riproposta in questo grado di giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c, da parte del volta a far Controparte_1
valere il suo difetto di legittimazione passiva.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346 c.p.c. (Cfr. Cass. 13/08/2024, n. 22808).
Ciò premesso, ritiene questa Corte che l'eccezione sia fondata. Infatti, ha Parte_1
rivolto le sue pretese nei confronti del , al quale sarebbero Controparte_1
riferibili i lavori di urbanizzazione della strada oggetto di lite, forieri dei danni al muro di proprietà attrice.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'ente comunale, al momento della proposizione della domanda, quest'ultimo non era né il proprietario della strada, né l'autore dei contestati lavori, dal momento che la strada era stata realizzata nell'ambito di un piano di lottizzazione denominato “ , attuato dalla proprietaria dell'area di intervento, Per_1
ossia dalla Di tanto si trova conferma negli allegati al fascicolo Controparte_2
telematico di primo grado del (cfr. “Copia voltura atti amministrativi di lottizzazione CP_1
a favore della con allegato atto di acquisto, allegato 4; “Copia Controparte_2
convenzione di lottizzazione sottoscritta dalla , allegato 5), Controparte_2
nonché nel “verbale di consegna provvisoria delle aree e dei manufatti” in cui peraltro si legge che “i presenti hanno proceduto alla verifica della funzionalità delle opere oggetto di cessione rilevandone la consistenza e lo stato manutentivo in relazione al quale i funzionari del Settore Urbanistica dichiarano di accettare i manufatti, fatte salve le risultanze del collaudo tecnico amministrativo delle opere e del verbale di consegna definitivo. La decorrenza delle garanzie di legge ex art. 1668-1669 c.c resta comunque vincolata alla data di rilascio del certificato di collaudo e del verbale di consegna definitivo”.
10. Nel merito, l'appello è infondato.
10.1. Con il primo motivo, ha lamentato un “grave travisamento del fatto Parte_1
anche per errata valutazione delle risultanze istruttorie”. In particolare, ha criticato la sentenza laddove il giudice di primo grado si è limitato a respingere tout court la tesi addotta dall'attrice circa la tecnica costruttiva adoprata per il muro, senza tener conto della sollecitazione del suo ausiliare in relazione all'opportunità di una integrazione di perizia. Ha
5 sottolineato che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, agli atti di causa vi era la prova certa che le opere di lottizzazione avevano comportato un significativo innalzamento della quota della strada latistante al muro, con ovvie ripercussioni sul manufatto medesimo.
Ha precisato che il c.t.u. aveva esplicitamente riconosciuto che il muro di parte attrice, a seguito della realizzazione della strada, era stato sovraccaricato.
10.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il primo giudice ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova della domanda, mentre invece agli atti era presente tutto quanto necessario ai fini del suo accoglimento. Ha dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., là dove il Tribunale avrebbe dovuto considerare, alla luce della documentazione prodotta, quasi la totalità dei fatti come non contestati. Ha evidenziato la violazione dell'art. 2043 c.c. in quanto il comportamento ascritto al CP_1
avrebbe dovuto essere qualificato come illecito e quindi generatore di un danno ingiusto nei confronti dell'attrice proprietaria del manufatto pregiudicato.
10.3. Con il terzo motivo ha chiesto, in via gradata, la rinnovazione o quantomeno Pt_1
l'integrazione della c.t.u. ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c..
10.4. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
874 c.c., per avere il Tribunale ritenuto non dovuta l'indennità di medianza o il ristoro del danno per il fatto che l'opera del vicino aveva rafforzato il muro.
11. Contrariamente a quanto asserito dall'appellante con i primi due motivi di appello, ritiene questa Corte che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio. Dall'esame delle risultanze probatorie (testimonianze, documenti, c.t.u.), infatti, si evince l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati da al muro di sua proprietà e i lavori eseguiti dalla . Parte_1 Controparte_2
Invero, il consulente, una volta chiarito che il muro in questione appartiene alla tipologia dei muri di contenimento a gravità che fronteggiano la spinta orizzontale del terreno solo grazie al loro peso, e una volta evidenziato che la realizzazione della strada aveva creato un aggravio di pressione orizzontale, ha sottolineato come il muro fosse già di per sé
“sottodimensionato - e quindi inadeguato - per svolgere la funzione di contenimento del terreno, anche per lo stato dei luoghi esistente prima della contestata sopraelevazione”. In sostanza, come evidenziato dal e dall'impresa edile in primo grado, il muro di CP_1
proprietà presentava una struttura inadeguata alla sua funzione e questo sin da prima Pt_1
del presunto innalzamento della quota stradale;
tant'è che il c.t.u. ha poi aggiunto che “la
6 deformazione dei luoghi potrebbe essere avvenuta, o almeno iniziata, prima delle opere di realizzazione della strada, già per effetto del terreno preesistente”.
Né si potrebbe giungere a conclusioni diverse alla luce delle osservazioni del consulente di parte attrice, il quale ha asserito che il muro, alto tre metri, presentava una struttura diversa da quella descritta dal c.t.u., in quanto presentava lo spessore di 60 cm per una fascia di base alta un metro (costituita da una doppia fila parallela di blocchetti di cemento da 30 cm), lo spessore di 30 cm per un altro metro e, infine, uno spessore di 20 cm per l'ultimo metro.
Ebbene, il c.t.u., rispondendo a tali osservazioni, ha chiarito che di tali circostanze non solo non vi era la prova ma che se anche così fosse stato, al fine di fugare ogni dubbio circa il nesso di causalità tra i danni lamentati e i lavori, affinché il muro potesse svolgere efficientemente la sua funzione, avrebbe dovuto presentare delle “connessioni trasversali per rendere i due paramenti monolitici”; connessioni che, invece, sulla base dell'accertamento compiuto dal c.t.u., non erano presenti sul muro.
Privo di fondamento è anche l'assunto secondo cui vi sarebbe agli atti la prova certa dell'innalzamento della quota stradale. L'attrice in primo grado esponeva che, nell'esecuzione dei lavori, il o l'impresa avrebbero addossato “un enorme rilevato CP_1
stradale al muro di recinzione, con il quale il livello del piano campagna è stato alzato di circa tre metri, di poi è stato altresì appoggiato anche il marciapiede e ricoperto il rilevato con un manto stradale”.
Tale assunto non ha trovato alcun riscontro probatorio. Infatti, l'impresa e il CP_1
hanno da sempre negato di aver innalzato il manto stradale, precisando che l'unica variazione relativa allo stato dei luoghi era stata la posa in opera del manto di asfalto e del marciapiede, collocato peraltro nella parte opposta al muro di parte attrice.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio. I testi e hanno confermato che la strada era preesistente Testimone_1 Testimone_2
ai lavori e che la impresa edile aveva provveduto solo a pavimentare con un tappetino bituminoso tale tracciato. Va aggiunto che anche il c.t.u., incaricato di “accertare se effettivamente nel corso della realizzazione della strada in oggetto ne è stato innalzato il livello altimetrico”, ha risposto che, tenuto conto della difficoltà di questo accertamento non avendo ispezionato prima i luoghi, dall'esame degli allegati al progetto esecutivo della lottizzazione si evinceva un innalzamento di circa 1 metro e che questa misura era congruente con le “impressioni che si ricavano dalle fotografie”.
7 12. Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello con cui ha chiesto l'integrazione della c.t.u.. Parte_1
13. Anche l'ultimo motivo di appello, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'indennità di medianza o del risarcimento da illecito appoggio, è infondato.
Sotto tale profilo, infatti, rileva la circostanza per cui, poiché l'unica modifica dello stato dei luoghi avvenuta con i lavori da parte dell'impresa è stata quella di Controparte_2
appore l'asfalto su una strada già esistente, non si è dunque verificato alcun fenomeno di appoggio sul muro di parte attrice.
14. La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese secondo soccombenza tra le parti costituite, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche (scaglione cause di valore indeterminabile a complessità bassa). Nulla per le spese nei confronti della contumace.
15. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 2.12.2019 n. 2249, Controparte_2
così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle Controparte_1
spese del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
d) nulla sulle spese nei confronti della contumace;
e) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.05.2002 n.
115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a quanto Parte_1
dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8