Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico,
dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5778 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 e vertente
TRA
e per essa la sua procuratrice in persona del suo legale rappresentante Parte_1 CP_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Calabrese e dall'avv. Lapo Guadalupa ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultimo in Firenze alla Piazza Indipendenza n. 28, giusta mandato in atti;
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Roberto Prozzo, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
CONVENUTA
Nonche'
; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
E
studio dei quale è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: divisione endo-esecutiva
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La avendo iniziato azione esecutiva Parte_2
immobiliare nei confronti di recante il n. 155/2006 , avente ad oggetto i beni meglio Controparte_3
indicati nell'atto introduttivo del giudizio ed in comproprietà con coniuge Controparte_4
in comunione legale, sulla base dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 28.09.2009 ex art. 600 c.p.c.
e 181 dis att. c.p.c. incardinava il presente giudizio chiedendo procedersi alla divisione.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano la , creditore Controparte_2
intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare funzionalmente collegata al presente giudizio di divisione, e restava, invece, contumace l'esecutato . Controparte_4 Controparte_3
Disposta CTU, nel giudizio si costituiva, nella qualità di cessionario, in luogo della
[...]
la Non essedo possibile una separazione in natura e non Parte_2 Parte_1
essendovi istanze di assegnazione con ordinanza in data 20.07.2016 venivano delegate le operazioni di vendita al notaio dott. Persona_1
Successivamente in data 14.11.2023 il compendio oggetto del giudizio di divisione costituito dagli immobili siti in San Bartolomeo in Galdo riportato in catasto al foglio 91, p.lla 343 sun 13 e sub 12,
veniva aggiudicato in favore di , ed emesso il relativo decreto di trasferimento. Si Persona_2
procedeva, quindi, alla redazione del piano di riparto in merito al quale venivano presentate osservazioni da parte della in particolare quanto alla esatta quantificazione in suo Controparte_2 favore delle spese in prededuzione. Non raggiungendosi un accordo sul punto la causa era rimessa al
G.I. per la decisione all'udienza del 02.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non comparso. Controparte_3
Nel merito deve evidenziarsi che non potendosi procedere alla separazione in natura e non essendovi state istanze di assegnazione è stata disposta la vendita del compendio mediante delega al notaio.
Orbene sul punto questo giudicante intende richiamare l'orientamento espresso anche di recente dalla
Suprema Corte per il quale ancorchè di norma le spese del giudizio di divisione debbono essere poste a carico della massa, ove nella divisione sia coinvolto il creditore procedente deve trovare piena applicazione il principio della soccombenza ciò in quanto il creditore procedente non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno,
pertanto, ricondotte anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito rimasto non soddisfatto. Deriva da quanto detto che, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione, nei rapporti tra creditore e debitore esecutato si configura una vera e propria soccombenza a carico di quest'ultimo.
Fatta questa premessa non può non concludersi nel senso che nella liquidazione delle spese a carico della massa vanno incluse le spese di CTU, le spese e gli onorari liquidati in favore del delegato,
quelle relative alla documentazione ipocatastale o notarile, in quanto funzionali al giudizio di divisione mentre gli onorari e compensi del legale del creditore procedente così come le spese e gi esborsi relativi alla introduzione del giudizio di divisione debbono seguire il principio della soccombenza. Venendo, quindi, al piano di riparto alla vendita è stato ricavato l'importo complessivo di € 39150,00.
Da tale somma, per quanto in precedenza esposto, occorre, senz'altro, detrarre quale spesa in prededuzione gli importi liquidati in favore del Notaio (€ 4289,92) le spese per la pubblicità (€ 790,74), € 2500,00 di cui € 1500,00 anticipati dalla ed € 1000,00 dalla , Parte_1 Parte_3
€ 1176,00 per spese di rettifica trascrizione sostenute dalla residuando, quindi, da Controparte_2
dividere la somma di € 30393,34. Quindi a , dunque alla procedura esecutiva Controparte_3
immobiliare dovrà essere assegnata la somma di € 15196,67 e a la somma di Controparte_4
€ 15196,67
Con riguardo alle spese condividente non esecutata deve essere condannata Controparte_4
in solido con a rifondere le spese e competenze in favore sia di parte attrice che Controparte_3
della trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune per addivenire allo Controparte_2
scioglimento della comunione, la condanna va però contenuta entro il limite della quota di partecipazione alla comunione,
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- pronunziando in via non definitiva sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_3
dispone lo scioglimento della comunione tra e avente ad Controparte_3 Controparte_4
oggetto i beni indicati nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio mediante la distribuzione dell'importo ricavato dalla vendita del compendio immobiliare;
dispone l'assegnazione in favore di , dunque alla procedura esecutiva immobiliare Controparte_3
n. 12/09, della somma di 15196,67, a la somma di € 15196,67; Controparte_4
liquida in favore della le spese del presente giudizio nella misura di € 5077,00 per Controparte_2
onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali;
liquida in favore della le spese del presente giudizio nella misura di € 300,00 per esborsi Parte_1
ed € 3500,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali condanna a rimborsare per intero le spese come liquidate in favore della Controparte_3 CP_2
, e della la comproprietaria non esecutata a rimborsare
[...] Parte_1 Controparte_4
dette spese sino alla concorrenza della propria quota di partecipazione alla comunione;
dispone che le altre spese come indicate in parte motiva siano poste a carico della massa.
Così deciso in Benevento, il 07.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola