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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2024, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4200/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4200/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
con sede legale in MA di Stabia alla via Regina Parte_1
Margherita, 170 P.I. in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a P.IVA_1 Controparte_1
Vico Equense (NA) il 5.1.1991 rapp.ta e difesa, per procura in margine al presente atto, dall'avv.
Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. elett.te dom.to presso il suo C.F._1
studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 per delega ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: Controparte_2
Partita I.V.A.: ,) in persona del legale rappresentante Ing. P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2
munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed in virtù di quelli conferitigli con procura del 15/10/2020 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 Persona_1
registrata presso l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo (C.F. ) del Foro di Roma CodiceFiscale_2
per delega posta a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del Collega Avv. RI UA, (C.F. ) via Stendhal, 23, cap 80133, in C.F._3 virtù di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d. 22/1/1934 n. 37, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. posta a margine del presente atto.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta del 13 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice allegava :
di essere proprietaria dell'autovettura Lancia Thema tg. EX109LM;
di rifornire , con cadenza settimanale, la predetta autovettura con il pieno di carburante diesel presso l'impianto Q8 Easy n. PV8951 ;
che come al solito, venerdì 4.6.2021 alle 13:03 l'auto veniva rifornita con il pieno di diesel per complessivi euro 90,12;
che dopo pochi chilometri la vettura accusava perdita di potenza e iniziava a generare un anomalo rumore simile a un forte ticchettio metallico, il cd. knocking indice del fatto che la vettura “batteva in testa”;
che l'auto veniva quindi ricoverata in rimessa, essendo ormai venerdì pomeriggio e il successivo lunedì, 7.6.2021 alle 8:36, veniva avviata presso l'officina autorizzata Fiat Lancia Fire Cars srl in
MA di Stabia alla via Napoli, 332 bis presso la quale l'automobile era stata acquistata e dove, fin dalla data di acquisto, effettuava tutti i periodici previsti tagliandi;
che l'inconveniente era dovuto alla presenza nel serbatoio della vettura di abbondante acqua e che il danno, ancora da quantificarsi, risultava essere ingente;
che era “evidente che l'acqua nel serbatoio trovava origine nell'ultimo “pieno” di carburante diesel effettuato il 4.6.2021”.
Tanto premesso concludeva chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare, anche a mezzo di C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede e, per l'effetto, condannare a risarcire i danni arrecati all'immobile di proprietà della Controparte_2
società attrice che si quantificano in € 11.715,44 (Euro 11.625,32 per fattura riparazione veicolo
Euro 90,12 per acquisto carburante) oltre ancora le spese per la redazione della perizia di parte che saranno quantificate in corso di lite oltre oneri di legge o, in quella somma anche maggiore o minore che risulterà di Giustizia anche all'esito della C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede di disporre e anche equitativamente il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2) Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché del 12,5% per le spese generali forfettarie con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario aumentando del 30% i compensi avendo depositato gli atti con modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la la navigazione all'interno dell'atto.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto dedotto da parte attrice e , tra l'altro, deduceva che la Q8, dopo aver verificato la bontà del carburante approvvigionato in favore della suddetta area di servizio nel periodo ricompreso da metà maggio 2021 a metà giugno 2021, in particolare, gli scarichi precedenti e successivi alla data del 04/6/2021 quindi quello del 03/6/2021 con il quale venivano scaricati ben 9.950 litri benzina e ben 25.822 litri di gasolio e quella del
5/6/2021 con la quale invece, venivano scaricati altri 12.875 liti di benzina e ben 23.839 litri di gasolio, riscontrando, oggettivamente che tutti risultavano assolutamente a norma ed esente da ogni contaminazione, il reclamo veniva necessariamente rigettato con comunicazione del
15/9/2021 .
Rilevava che alla luce di quanto sopra dedotto , le dichiarazioni dell'istante, erano quindi imprecise, assolutamente aleatorie, contrastanti e soprattutto carenti della dimostrazione dell'esistenza di un nesso eziologico tra il fatto e il danno subito.
Concludeva quindi chiedendo 1. In via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra il generico rifornimento del 04/6/2021 ed il preventivo lavoro del 28/6/2021, tra l'altro, assolutamente sproporzionato rispetto ai danni che potrebbe causare una erogazione realmente contaminata ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta della Società convenuta e i danni asseriti.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario di spese.
2. Sulla qualificazione della domanda.
Parte attrice ha fondato la sua domanda chiedendo accertarsi il danno sulla base dell'art. 2051 cc deducendo che la convenuta sarebbe responsabile del danno causato dagli impianti di cui è custode ( cfr. atto di citazione pg. 5 rigo 4 e ss. “Ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ne consegue, una volta chiarito il nesso eziologico fra il dedotto evento e i danni sopra elencati, che proprio in forza del rapporto di custodia che vanta sugli impianti di cui è custode e/o proprietaria è l'unica responsabile dei danni subiti dalla società attrice”).
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di risarcimento attorea occorre precisare che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476)].
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se sussista il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo ed in caso di esito positivo di tale accertamento se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ..è , come detto, quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma1.
3. Merito.
Orbene ritiene lo scrivente , all'esito dell'istruttoria svolta, che non risulta agli atti sufficientemente provato il nesso di causalità tra il “pieno di carburante diesel presso l'impianto Q8 Easy n. PV8951 ….ubicato in Gragnano alla via dei Pastai” che sarebbe stato effettuato il
4.6.21 lle ore 13.03 e la presenza nel serbatoio della vettura di abbondante acqua come allegato da parte attrice.
In buona sostanza non è stato sufficientemente provato in atti che sia stato il rifornimento del 4 giugno 2021 a provocare i danni arrecati all'auto di parte attrice .
Occorre innanzitutto rilevare che sebbene in citazione si alleghi che l'auto aveva effettuato il
“pieno diesel” il venerdì 4 giugno 2021 (64,42 litri come da scontrino depositato) , e che l'auto
“veniva…ricoverata in rimessa , essendo ormai venerdì pomeriggio” e non essendo più disponibile l'officina , tuttavia al momento dell'accettazione in officina dell'autovettura alle ore 8.36 di lunedi
7 giugno 2021 il carburante della vettura era al 35% ( e dunque non vi era più il pieno) , come si evince da documento di accettazione allegato in atti dallo stesso attore, il che lascerebbe dedurre un ulteriore utilizzo dell'auto.
Inoltre deve evidenziarsi la scarsa attendibilità del teste in Testimone_1
quanto , per come è emerso dalla sua deposizione, lo stesso avrebbe un interesse nella causa considerato che sembra che questo sia il vero e reale possessore ed utilizzatore dell'auto [ cfr. verbale escussione ““Si, è vero. Lo so perché quasi sempre provvedevo io a pagare il rifornimento con carta di credito mia o aziendale” Sul capo 2 delle memorie 183 VI co. n.2 di parte attrice Pt_3
“Si, feci proprio io il pieno. Voglio specificare che il pieno lo effettuo ogni settimana perché vivo a
Roma e per rientrare il venerdì effettuo sempre il pieno che poi mi basta fino alla settimana dopo”
A.D.R. (utilizza lei questa auto?) “La utilizzo anche io…..” ].
Generica e contrastante con quanto allegato in atti è poi la deposizione del teste , il quale Tes_2
peraltro è collaboratore scolastico nella scuola dove lavora il teste utilizzatore CP_1
dell'auto per come si è detto. Lo infatti ha riferito che la macchina “singhiozzava” e non Tes_2
che emetteva “il forte ticchettio metallico” dedotto in citazione (“Si, dopo pochi km la macchina iniziava a singhiozzare”), in ogni caso ha confermato che l'auto condotta dal percorse il CP_1
tratto di strada dalla scuola sino all'abitazione del [ “Dalla pompa di benzina siamo CP_1
arrivati fino al box auto del sig. dove parcheggia l'auto in MA e io proseguii CP_1
[... a piedi verso casa visto il problema che si era verificato. A.D.R. (quanto dista la casa del Sig.
dalla scuola?) “La scuola dista dall'abitazione del sig. una mezz'oretta traffico CP_1 CP_1
permettendo”] . In aggiunta a tutto quanto sopra dedotto occorre rilevare che parte convenuta ha depositato le analisi del carburante effettuate nel prodotto presente nelle cisterne interrate dell'area di servizio, effettuate dalla Q8 proprio in conseguenza del reclamo avanzato da parte attrice, dalle quali si evince incontestabilmente che il carburante presente in entrambi i serbatoi sia di benzina che di gasolio che negli erogatori, risultava perfettamente in specifica (cfr. doc.6).
Tanto è stato confermato dal teste , gestore appaltatore della , il quale Testimone_3 CP_3
escusso all'udienza del 19/10/2023 testualmente dichiarava : A.D.R. “Nel momento in cui viene consegnato il gasolio, per verificare la quantità scaricata si utilizza una stecca volumetrica all'interno del serbatoio. Poi si mette una pasta di cui non ricordo il nome sugli ultimi 15 cm della stecca per verificare la qualità del gasolio poiché questa pasta in presenza di acqua o sporco cambia colore” , A.D.R. “Si, il mio controllo di cui ho detto all'inizio (definito cali di giacenza) è un controllo ulteriore, mentre le cisterne sono munite di sonde computerizzate. Lo scontrino viene emesso su richiesta con input. Preciso che il telecontrollo è in funzione h24 e viene controllato direttamente dalla società “Servizi e Gestioni Italia S.R.L.”
A.D.R. “Si, vennero effettuate delle analisi chimiche dopo il reclamo. Prelevarono il prodotto dal serbatoio. Vennero degli addetti della società di manutenzione di cui non ricordo il nome e non ricordo la data” “No, non ci sono stati altri reclami” A.D.R. “Preciso che si tratta di un Pt_3
impianto che fa 13.000 o 14.000 litri al giorno tra gasolio e benzina, ci passano quasi 1.000 macchine quotidianamente con una vendita di più o meno 5 milioni di litri all'anno”.
Si deve poi aggiungere che le operazioni di prelievo del carburante del serbatoio dell'autovettura dell'attrice effettuate e la perizia asseverata con le analisi sul medesimo carburante del serbatoio sono state effettuate unilateralmente in assenza di contraddittorio.
Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente provato il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'asserito “pieno di carburante diesel” effettuato il 4.6.21 alle ore 13.03 .
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio , nonché dell'ATP svolto in corso di causa , seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, di ufficio sulla base del Dm 55/14 e 147/22 applicando i minimi atteso che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore, in assenza di nota spese depositata, e tenuto conto dell'attività svolta e del valore del giudizio. Tali spese devono essere distratte in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo essendosi dichiarata antistataria.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del l.r.p.t.. , nei confronti della SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL in persona del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna in persona del l.r.p.t.. al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL in persona del l.r.p.t. che liquida per il giudizio di merito in 2540,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa e per il giudizio di a.t.p. in corso di causa in € 1170,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di in Parte_1
persona del l.r.p.t. .
Così deciso in Torre Annunziata, il 20/11/2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4200/2021 R.G.A.C., vertente
TRA
con sede legale in MA di Stabia alla via Regina Parte_1
Margherita, 170 P.I. in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a P.IVA_1 Controparte_1
Vico Equense (NA) il 5.1.1991 rapp.ta e difesa, per procura in margine al presente atto, dall'avv.
Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. elett.te dom.to presso il suo C.F._1
studio in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 per delega ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: Controparte_2
Partita I.V.A.: ,) in persona del legale rappresentante Ing. P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2
munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed in virtù di quelli conferitigli con procura del 15/10/2020 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 Persona_1
registrata presso l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Silvia Francesca Colosimo (C.F. ) del Foro di Roma CodiceFiscale_2
per delega posta a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del Collega Avv. RI UA, (C.F. ) via Stendhal, 23, cap 80133, in C.F._3 virtù di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d. 22/1/1934 n. 37, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. posta a margine del presente atto.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta del 13 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice allegava :
di essere proprietaria dell'autovettura Lancia Thema tg. EX109LM;
di rifornire , con cadenza settimanale, la predetta autovettura con il pieno di carburante diesel presso l'impianto Q8 Easy n. PV8951 ;
che come al solito, venerdì 4.6.2021 alle 13:03 l'auto veniva rifornita con il pieno di diesel per complessivi euro 90,12;
che dopo pochi chilometri la vettura accusava perdita di potenza e iniziava a generare un anomalo rumore simile a un forte ticchettio metallico, il cd. knocking indice del fatto che la vettura “batteva in testa”;
che l'auto veniva quindi ricoverata in rimessa, essendo ormai venerdì pomeriggio e il successivo lunedì, 7.6.2021 alle 8:36, veniva avviata presso l'officina autorizzata Fiat Lancia Fire Cars srl in
MA di Stabia alla via Napoli, 332 bis presso la quale l'automobile era stata acquistata e dove, fin dalla data di acquisto, effettuava tutti i periodici previsti tagliandi;
che l'inconveniente era dovuto alla presenza nel serbatoio della vettura di abbondante acqua e che il danno, ancora da quantificarsi, risultava essere ingente;
che era “evidente che l'acqua nel serbatoio trovava origine nell'ultimo “pieno” di carburante diesel effettuato il 4.6.2021”.
Tanto premesso concludeva chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare, anche a mezzo di C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede e, per l'effetto, condannare a risarcire i danni arrecati all'immobile di proprietà della Controparte_2
società attrice che si quantificano in € 11.715,44 (Euro 11.625,32 per fattura riparazione veicolo
Euro 90,12 per acquisto carburante) oltre ancora le spese per la redazione della perizia di parte che saranno quantificate in corso di lite oltre oneri di legge o, in quella somma anche maggiore o minore che risulterà di Giustizia anche all'esito della C.T.U. tecnica che sin d'ora si chiede di disporre e anche equitativamente il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2) Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché del 12,5% per le spese generali forfettarie con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario aumentando del 30% i compensi avendo depositato gli atti con modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la la navigazione all'interno dell'atto.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto dedotto da parte attrice e , tra l'altro, deduceva che la Q8, dopo aver verificato la bontà del carburante approvvigionato in favore della suddetta area di servizio nel periodo ricompreso da metà maggio 2021 a metà giugno 2021, in particolare, gli scarichi precedenti e successivi alla data del 04/6/2021 quindi quello del 03/6/2021 con il quale venivano scaricati ben 9.950 litri benzina e ben 25.822 litri di gasolio e quella del
5/6/2021 con la quale invece, venivano scaricati altri 12.875 liti di benzina e ben 23.839 litri di gasolio, riscontrando, oggettivamente che tutti risultavano assolutamente a norma ed esente da ogni contaminazione, il reclamo veniva necessariamente rigettato con comunicazione del
15/9/2021 .
Rilevava che alla luce di quanto sopra dedotto , le dichiarazioni dell'istante, erano quindi imprecise, assolutamente aleatorie, contrastanti e soprattutto carenti della dimostrazione dell'esistenza di un nesso eziologico tra il fatto e il danno subito.
Concludeva quindi chiedendo 1. In via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata in merito alla prova certa del nesso causale tra il generico rifornimento del 04/6/2021 ed il preventivo lavoro del 28/6/2021, tra l'altro, assolutamente sproporzionato rispetto ai danni che potrebbe causare una erogazione realmente contaminata ed infine, rigettare la domanda attrice, in quanto assolutamente carente del nesso tra la condotta della Società convenuta e i danni asseriti.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario di spese.
2. Sulla qualificazione della domanda.
Parte attrice ha fondato la sua domanda chiedendo accertarsi il danno sulla base dell'art. 2051 cc deducendo che la convenuta sarebbe responsabile del danno causato dagli impianti di cui è custode ( cfr. atto di citazione pg. 5 rigo 4 e ss. “Ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ne consegue, una volta chiarito il nesso eziologico fra il dedotto evento e i danni sopra elencati, che proprio in forza del rapporto di custodia che vanta sugli impianti di cui è custode e/o proprietaria è l'unica responsabile dei danni subiti dalla società attrice”).
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di risarcimento attorea occorre precisare che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
in caso di esito positivo il convenuto per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale [È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476)].
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se sussista il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo ed in caso di esito positivo di tale accertamento se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ..è , come detto, quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma1.
3. Merito.
Orbene ritiene lo scrivente , all'esito dell'istruttoria svolta, che non risulta agli atti sufficientemente provato il nesso di causalità tra il “pieno di carburante diesel presso l'impianto Q8 Easy n. PV8951 ….ubicato in Gragnano alla via dei Pastai” che sarebbe stato effettuato il
4.6.21 lle ore 13.03 e la presenza nel serbatoio della vettura di abbondante acqua come allegato da parte attrice.
In buona sostanza non è stato sufficientemente provato in atti che sia stato il rifornimento del 4 giugno 2021 a provocare i danni arrecati all'auto di parte attrice .
Occorre innanzitutto rilevare che sebbene in citazione si alleghi che l'auto aveva effettuato il
“pieno diesel” il venerdì 4 giugno 2021 (64,42 litri come da scontrino depositato) , e che l'auto
“veniva…ricoverata in rimessa , essendo ormai venerdì pomeriggio” e non essendo più disponibile l'officina , tuttavia al momento dell'accettazione in officina dell'autovettura alle ore 8.36 di lunedi
7 giugno 2021 il carburante della vettura era al 35% ( e dunque non vi era più il pieno) , come si evince da documento di accettazione allegato in atti dallo stesso attore, il che lascerebbe dedurre un ulteriore utilizzo dell'auto.
Inoltre deve evidenziarsi la scarsa attendibilità del teste in Testimone_1
quanto , per come è emerso dalla sua deposizione, lo stesso avrebbe un interesse nella causa considerato che sembra che questo sia il vero e reale possessore ed utilizzatore dell'auto [ cfr. verbale escussione ““Si, è vero. Lo so perché quasi sempre provvedevo io a pagare il rifornimento con carta di credito mia o aziendale” Sul capo 2 delle memorie 183 VI co. n.2 di parte attrice Pt_3
“Si, feci proprio io il pieno. Voglio specificare che il pieno lo effettuo ogni settimana perché vivo a
Roma e per rientrare il venerdì effettuo sempre il pieno che poi mi basta fino alla settimana dopo”
A.D.R. (utilizza lei questa auto?) “La utilizzo anche io…..” ].
Generica e contrastante con quanto allegato in atti è poi la deposizione del teste , il quale Tes_2
peraltro è collaboratore scolastico nella scuola dove lavora il teste utilizzatore CP_1
dell'auto per come si è detto. Lo infatti ha riferito che la macchina “singhiozzava” e non Tes_2
che emetteva “il forte ticchettio metallico” dedotto in citazione (“Si, dopo pochi km la macchina iniziava a singhiozzare”), in ogni caso ha confermato che l'auto condotta dal percorse il CP_1
tratto di strada dalla scuola sino all'abitazione del [ “Dalla pompa di benzina siamo CP_1
arrivati fino al box auto del sig. dove parcheggia l'auto in MA e io proseguii CP_1
[... a piedi verso casa visto il problema che si era verificato. A.D.R. (quanto dista la casa del Sig.
dalla scuola?) “La scuola dista dall'abitazione del sig. una mezz'oretta traffico CP_1 CP_1
permettendo”] . In aggiunta a tutto quanto sopra dedotto occorre rilevare che parte convenuta ha depositato le analisi del carburante effettuate nel prodotto presente nelle cisterne interrate dell'area di servizio, effettuate dalla Q8 proprio in conseguenza del reclamo avanzato da parte attrice, dalle quali si evince incontestabilmente che il carburante presente in entrambi i serbatoi sia di benzina che di gasolio che negli erogatori, risultava perfettamente in specifica (cfr. doc.6).
Tanto è stato confermato dal teste , gestore appaltatore della , il quale Testimone_3 CP_3
escusso all'udienza del 19/10/2023 testualmente dichiarava : A.D.R. “Nel momento in cui viene consegnato il gasolio, per verificare la quantità scaricata si utilizza una stecca volumetrica all'interno del serbatoio. Poi si mette una pasta di cui non ricordo il nome sugli ultimi 15 cm della stecca per verificare la qualità del gasolio poiché questa pasta in presenza di acqua o sporco cambia colore” , A.D.R. “Si, il mio controllo di cui ho detto all'inizio (definito cali di giacenza) è un controllo ulteriore, mentre le cisterne sono munite di sonde computerizzate. Lo scontrino viene emesso su richiesta con input. Preciso che il telecontrollo è in funzione h24 e viene controllato direttamente dalla società “Servizi e Gestioni Italia S.R.L.”
A.D.R. “Si, vennero effettuate delle analisi chimiche dopo il reclamo. Prelevarono il prodotto dal serbatoio. Vennero degli addetti della società di manutenzione di cui non ricordo il nome e non ricordo la data” “No, non ci sono stati altri reclami” A.D.R. “Preciso che si tratta di un Pt_3
impianto che fa 13.000 o 14.000 litri al giorno tra gasolio e benzina, ci passano quasi 1.000 macchine quotidianamente con una vendita di più o meno 5 milioni di litri all'anno”.
Si deve poi aggiungere che le operazioni di prelievo del carburante del serbatoio dell'autovettura dell'attrice effettuate e la perizia asseverata con le analisi sul medesimo carburante del serbatoio sono state effettuate unilateralmente in assenza di contraddittorio.
Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente provato il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'asserito “pieno di carburante diesel” effettuato il 4.6.21 alle ore 13.03 .
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio , nonché dell'ATP svolto in corso di causa , seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, di ufficio sulla base del Dm 55/14 e 147/22 applicando i minimi atteso che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore, in assenza di nota spese depositata, e tenuto conto dell'attività svolta e del valore del giudizio. Tali spese devono essere distratte in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo essendosi dichiarata antistataria.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del l.r.p.t.. , nei confronti della SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL in persona del l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna in persona del l.r.p.t.. al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di SERVIZI E GESTIONI ITALIA SRL in persona del l.r.p.t. che liquida per il giudizio di merito in 2540,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa e per il giudizio di a.t.p. in corso di causa in € 1170,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15% , iva e cpa da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Francesca Colosimo;
3) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di in Parte_1
persona del l.r.p.t. .
Così deciso in Torre Annunziata, il 20/11/2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)