CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
Massime • 1
In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato Mauro Cavalli;
udito l'Avvocato Giovanni Aquaro per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per l'integrale rigetto del ricorso;
2 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6456 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 03/03/2023 FATI DI CAUSA Con atto notificato il 17.2.2021, LU AG ha proposto ricorso per revocazione (ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c.) e istanza per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 14239/2020 emessa da questa Sezione in relazione al ricorso per cassazione n. 18563/2017 proposto dal medesimo AG nei confronti di AT RI. L'anzidetta ordinanza ha definito l'opposizione esecutiva proposta dal Baglini avverso un atto di pignoramento promosso dal RI, rilevando l'originaria tardività del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata;
ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di merito e a quelle del giudizio di legittimità (queste ultime liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi, alle spese forfettarie e agli accessori di legge). Ha resistito il RI con controricorso;
La trattazione del ricorso è stata fissata per l'odierna pubblica udienza. Il difensore del ricorrente ha tempestivamente richiesto la discussione orale. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto tardivo. 1.1. Invero, il termine perentorio per la sua proposizione (che non è annuale -come parrebbe ritenere il ricorrente-, ma quello semestrale previsto dal vigente testo dell'art. 391 bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016) è decorso dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata (avvenuta in data 8.7.2020 e non in quella dell'8.2.2020 indicata dal ricorrente) ed è scaduto in data 8.1.2021, non essendo soggetto a sospensione 3 in periodo feriale, in quanto relativo a controversia di opposizione esecutiva. Ne consegue che l'istanza di rimessione in termini (basata sull'assunto che il precedente difensore officiato della proposizione del ricorso aveva colposamente omesso di dar corso all'incarico conferitogli entro il termine perentorio dell'8.2.2021) difetta del suo stesso presupposto, giacché, come detto, il termine era già scaduto 1'8.1.2021, in data precedente a quella in cui il AG avrebbe conferito l'incarico all'avv. Faraon («verso la fine di gennaio 2021»). 1.2. Va peraltro considerato che, come osservato dal P.M., l'istanza sarebbe stata inammissibile alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui «la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte» (Cass. n. 23430/2016; conformi Cass. n. 5260/2011 e Cass. n. 8993/2020; cfr. anche Cass. n. 21649/2022). 1.3. Per di più, il ricorso sarebbe stato - comunque - inammissibile in quanto non deducente un errore di fatto, ma esclusivamente un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte per aver dichiarato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e della cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento. 2. L'istanza di correzione dell'errore materiale è anch'essa inammissibile, poiché non evidenzia, come necessario, un difetto di 4 corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile dal semplice raffronto fra la parte del provvedimento che ne sarebbe inficiata e le altre considerazioni svolte nella motivazione e che sia causato da mera svista o disattenzione rilevabile ictu ()culi (cfr. Cass. n. 12035/2011 e Cass. n. 16877/2020), ma prospetta un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte per non avere liquidato le spese con riferimento all'effettivo oggetto dell'impugnazione e con riferimento ai valori medi della tariffa forense;
e ciò, peraltro, senza ottemperare all'onere di trascrivere il contenuto del ricorso per cassazione nella misura necessaria a supportare l'assunto che la controversia concernesse esclusivamente la condanna alle spese disposta dal giudice di merito nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Bagli:i-li al pagamento delle spese di lite. 4. Ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., ricorrono le condizioni per condannare il soccombente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., condanna inoltre il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 5 Il 95/A . liere est. o-- L IL FLINZTO Doti. Si unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12.12.2022
udito l'Avvocato Mauro Cavalli;
udito l'Avvocato Giovanni Aquaro per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MISTRI CORRADO che si riporta alla requisitoria scritta e chiede la declaratoria di inammissibilità ed in subordine per l'integrale rigetto del ricorso;
2 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6456 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 03/03/2023 FATI DI CAUSA Con atto notificato il 17.2.2021, LU AG ha proposto ricorso per revocazione (ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c.) e istanza per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 14239/2020 emessa da questa Sezione in relazione al ricorso per cassazione n. 18563/2017 proposto dal medesimo AG nei confronti di AT RI. L'anzidetta ordinanza ha definito l'opposizione esecutiva proposta dal Baglini avverso un atto di pignoramento promosso dal RI, rilevando l'originaria tardività del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata;
ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di merito e a quelle del giudizio di legittimità (queste ultime liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi, alle spese forfettarie e agli accessori di legge). Ha resistito il RI con controricorso;
La trattazione del ricorso è stata fissata per l'odierna pubblica udienza. Il difensore del ricorrente ha tempestivamente richiesto la discussione orale. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità o, comunque, del rigetto del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto tardivo. 1.1. Invero, il termine perentorio per la sua proposizione (che non è annuale -come parrebbe ritenere il ricorrente-, ma quello semestrale previsto dal vigente testo dell'art. 391 bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016) è decorso dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata (avvenuta in data 8.7.2020 e non in quella dell'8.2.2020 indicata dal ricorrente) ed è scaduto in data 8.1.2021, non essendo soggetto a sospensione 3 in periodo feriale, in quanto relativo a controversia di opposizione esecutiva. Ne consegue che l'istanza di rimessione in termini (basata sull'assunto che il precedente difensore officiato della proposizione del ricorso aveva colposamente omesso di dar corso all'incarico conferitogli entro il termine perentorio dell'8.2.2021) difetta del suo stesso presupposto, giacché, come detto, il termine era già scaduto 1'8.1.2021, in data precedente a quella in cui il AG avrebbe conferito l'incarico all'avv. Faraon («verso la fine di gennaio 2021»). 1.2. Va peraltro considerato che, come osservato dal P.M., l'istanza sarebbe stata inammissibile alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui «la rimessione in termini, disciplinata dall'art. 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte» (Cass. n. 23430/2016; conformi Cass. n. 5260/2011 e Cass. n. 8993/2020; cfr. anche Cass. n. 21649/2022). 1.3. Per di più, il ricorso sarebbe stato - comunque - inammissibile in quanto non deducente un errore di fatto, ma esclusivamente un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte per aver dichiarato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi anziché pronunciare la cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e della cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento. 2. L'istanza di correzione dell'errore materiale è anch'essa inammissibile, poiché non evidenzia, come necessario, un difetto di 4 corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile dal semplice raffronto fra la parte del provvedimento che ne sarebbe inficiata e le altre considerazioni svolte nella motivazione e che sia causato da mera svista o disattenzione rilevabile ictu ()culi (cfr. Cass. n. 12035/2011 e Cass. n. 16877/2020), ma prospetta un errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte per non avere liquidato le spese con riferimento all'effettivo oggetto dell'impugnazione e con riferimento ai valori medi della tariffa forense;
e ciò, peraltro, senza ottemperare all'onere di trascrivere il contenuto del ricorso per cassazione nella misura necessaria a supportare l'assunto che la controversia concernesse esclusivamente la condanna alle spese disposta dal giudice di merito nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Bagli:i-li al pagamento delle spese di lite. 4. Ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., ricorrono le condizioni per condannare il soccombente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., condanna inoltre il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 5 Il 95/A . liere est. o-- L IL FLINZTO Doti. Si unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 12.12.2022