Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
I natanti abilitati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa devono essere forniti dei "mezzi di salvaguardia" e delle "dotazioni" previste dagli artt. 20 e 21 D. M. n. 232 del 1994, anche se non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, giacché l'esonero dall'obbligo delle dotazioni previsto dal terzo comma dell'art. 22 D. M. cit. si riferisce soltanto ai natanti indicati nel secondo comma dello stesso articolo, ossia i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio, sempre che in concreto non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa; ne consegue che deve rispondere della sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 D. M. citato, in relazione all'art. 13 legge n. 50 del 1971, chi navighi con un natante abilitato alla navigazione fino a sei miglia sprovvisto delle prescritte dotazioni di sicurezza, anche ove non si allontani oltre i 300 metri dalla costa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LL IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 86/96 della Pretura di VENEZIA, depositata il 3/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/5/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16 gennaio 1996 al Pretore di Venezia OR TI proponeva opposizione alla ordinanza 13 dicembre 1995 con la quale la Capitaneria di Porto di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 208.300 come sanzione amministrativa per la contestata violazione degli artt. 21 e 22 del d.m. n.232 del 1994, con riferimento all'art. 13 della legge n. 50 del 1971 (per avere il TI navigato nello specchio acqueo "retro Giudecca" sprovvisto - al momento del controllo - dei prescritti razzi di segnalazione).
Il Pretore di Venezia,con la sentenza 3 aprile 1996, accoglieva il ricorso (compensando le spese tra le parti) nel duplice rilievo, in fatto, che il TI navigava a distanza dalla costa non superiore a trecento metri e, in diritto, che il disposto dell'art. 22, terzo comma, d.m. n. 232 del 1994, esonerando i natanti di ogni tipo dall'obbligo delle dotazioni di sicurezza di cui al secondo comma dello stesso articolo se "non si allontanano oltre 300 m. dalla costa", si riferisce necessariamente anche ai natanti indicati nel primo comma (autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa).
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Capitaneria di porto di Venezia con un unico motivo di impugnazione. Il TI non ha svolto difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, la Capitaneria di porto di Venezia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.m. 21 gennaio 1994, n. 232 e dell'art. 12, legge 11 febbraio 1971, n. 50,
per avere il Pretore di Venezia ritenuto applicabile l'esonero di cui al terzo comma dell'art. 22 d.m. n. 232/1994 anche ai natanti indicati nel primo comma che, invece, sono tenuti, non già alle semplificate dotazioni prescritte nel secondo comma - cui si riferisce l'esonero -, ma a quelle assai più complesse enumerate nel secondo comma del precedente art. 21 (previste per le imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione fino a sei miglia dalla costa).
Il motivo è fondato.
È necessario premettere che l'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta "norme sulla navigazione da diporto", definendo i
"natanti" da diporto (che esclude dall'obbligo della "iscrizione" e della relativa licenza), stabilisce che essi possano navigare entro sei miglia dalla costa e pone il più ristretto limite di un miglio per quelli specificamente indicati come "comunemente denominati jole, pattini, sandolini, CO, tavole a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati". Ebbene, il "regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto", approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, all'art. 22 dà prescrizioni su "mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza dei natanti" e dispone (primo comma) che i natanti autorizzati alla navigazione fino a sei miglia debbano essere forniti dei "mezzi di salvaguardia" e delle "dotazioni" "previsti ai precedenti articoli 20 e 21 per navigazione entro lo stesso limite" e (secondo comma) che i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa siano dotati dell'equipaggiamento limitato a: "a) una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e b) una boetta fumogena". Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce - infine- che "i natanti che non si allontanano oltre 300 metri dalla costa non hanno l'obbligo delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2". Sembra, dunque, incontrovertibile che la espressione "natanti" del terzo comma per i quali è introdotto lo specifico esonero non possa riferirsi - benché generica - che alla categoria di natanti per i quali è posto l'obbligo corrispondente e cioè esclusivamente a quelli "autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa" di cui al precedente comma 2. Per i natanti invece "autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa (primo comma dello stesso art. 22) valgono assai più rigorose prescrizioni di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza (indicati nei precedenti art. 20 e 21), essendo in particolare per essi prevista la dotazione di "due boette fumogene", sicché ad essi per certo non può riferirsi l'esonero dall'obbligo di dotazione di "una boetta fumogena" (richiesta, ripetesi, dal comma 2 dell'art. 22 per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa).
Ed è facile cogliere la ratio della differenziata disciplina, giacché i natanti di cui al 4 comma dell'art. 13 l. 50/1971 ("denominati jole, pattini, CO ..." etc.), per assetto funzionale e nel più comune impiego a diretto servizio della balneazione, si muovono prevalentemente entro il più ristretto limite, sicché al riguardo è agevole l'esercizio dei controlli e vien meno la necessità di una dotazione permanente,
indipendentemente dalla distanza dalla costa se quel limite rispettino;
non altrettanto può dirsi per i natanti che "possono navigare entro sei miglia dalla costa", il cui impiego normale li spinge ben oltre il limite minimo e, quindi, per essi si pone la esigenza di una attrezzatura di sicurezza e salvataggio per così dire fissa, obbligatoriamente presente pur se, contingentemente, il natante si muova (e sia colto, nell'esercizio di controlli) entro i trecento metri dalla costa.
Palese è, dunque, l'errore del Pretore di Venezia che ha ritenuto operante a favore del TI (colto a navigare entro la fascia di 300 metri dalla costa con natante autorizzato a spingersi fino a sei miglia) l'esonero dall'obbligo di dotazione dei "razzi di segnalazione" posti per i natanti di quella categoria (art. 21, comma 2, sub d: "pistola very con due cariche"), avendo interpretato come riferito anche ad essi l'esonero di cui al terzo comma dell'art. 22 e con effetto estensivo a tutte le attrezzature di sicurezza e salvataggio per essi prescritte e perciò non corrispondenti a quelle indicate nel comma 2 dello stesso art. 22 (richieste per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa).
Accolto, perciò il ricorso e cassata la decisione impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ben può decidersi la causa nel merito con il rigetto della opposizione che il TI propose contro l'ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Venezia sull'erroneo rilievo, condiviso dal Pretore, della estensione ad ogni tipo di natanti dell'esonero previsto dall'art. 22, comma 2, d.m. n. 232 del 1994.
Il TI, soccombente, è tenuto e condannato al rimborso delle spese del giudizio di merito e di questo di legittimità a favore della Capitaneria di Porto di Genova.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione proposta da OR TI contro la ordinanza- ingiunzione della Capitaneria di Porto di Genova;
condanna il TI al rimborso delle spese - a favore della Capitaneria - liquidate in complessive lire 950.000 (di cui lire 700.000 per onorari di avvocato e lire 150.000 per diritti di procuratore) quanto al giudizio di merito e in complessive lire 518.000 di cui lire 500.000 per onorari di avvocato, quanto al presente giudizio di legittimità.