Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4485
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Sentenza 5 maggio 1999

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I natanti abilitati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa devono essere forniti dei "mezzi di salvaguardia" e delle "dotazioni" previste dagli artt. 20 e 21 D. M. n. 232 del 1994, anche se non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, giacché l'esonero dall'obbligo delle dotazioni previsto dal terzo comma dell'art. 22 D. M. cit. si riferisce soltanto ai natanti indicati nel secondo comma dello stesso articolo, ossia i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio, sempre che in concreto non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa; ne consegue che deve rispondere della sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 D. M. citato, in relazione all'art. 13 legge n. 50 del 1971, chi navighi con un natante abilitato alla navigazione fino a sei miglia sprovvisto delle prescritte dotazioni di sicurezza, anche ove non si allontani oltre i 300 metri dalla costa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4485
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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