Art. 13.
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all' articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni.
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all' articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni.