Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 21.5.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 286/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberta Cerati,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F:
[...] C.F._3 Controparte_3
), C.F._4
- resistenti contumaci -
Conclusioni
Per il ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito: - accertato e dichiarato che i comportamenti tenuti dagli odierni resistenti presuppongono la loro volontà di accettare l'eredità del de cuius, dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius ex art. 476 c.p.c., da parte di , Persona_1 Controparte_1
e - autorizzare , titolare Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 dell'impresa individuale Edilbonetti di NE RT, a registrare e trascrivere, presso il competente Conservatore, la sentenza accertativa dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di , Persona_1 Controparte_1
e con rimborso delle spese necessarie per Controparte_2 Controparte_3 dette incombenze ed esonero di responsabilità del Conservatore. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa;
accessori e spese generali come per legge. In via istruttoria: (…) ».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Il ricorrente ha promosso nei confronti dei resistenti, dinanzi al Tribunale di Sondrio, una procedura esecutiva immobiliare fondata sulla sentenza civile n. 13/2024, emessa dallo stesso Tribunale di Sondrio e pubblicata il 12.02.2024, recante condanna dei suddetti, quali eredi di CP_2
1
Nel corso della procedura esecutiva emergeva la mancata trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità da parte degli odierni resistenti, e, di conseguenza, il ricorrente promuoveva il presente giudizio volto all'accertamento ed alla declaratoria della qualità di eredi in capo a questi ultimi, onde ripristinare la continuità delle trascrizioni e consentire quindi che il procedimento esecutivo potesse utilmente proseguire.
A sostegno della domanda, il ricorrente rilevava (i) la sussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità derivante dalla volturazione catastale a favore dei resistenti dei beni immobili in questione e (ii) faceva presente che questi ultimi erano stati evocati nel citato giudizio nella qualità di eredi, la quale non era stata contestata dall'unica di costoro che si era costituita
) e, quanto agli altri, invocava l'orientamento della Controparte_2 giurisprudenza di legittimità secondo il quale "... determina accettazione tacita la partecipazione del chiamato, sia pure in contumacia, a giudizi di merito concernenti beni del de cuius…. trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite…" (Cass. n 13384/2007). Inoltre, (iii) invocava l'autorità del giudicato della stessa citata sentenza n. 13/2024, mai appellata, rilevando che a seguito di una domanda esplicita nell'atto di citazione ("accertato e dichiarato altresì che in data 22.08.2016 decedeva, lasciando quali eredi legittimi (che accettavano l'eredità) la Persona_1 moglie ed i due figli e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
), il Tribunale aveva condannato i resistenti "giusto il disposto di cui
[...] all'art. 752 c.c." al pagamento degli importi.
2. – I resistenti non si costituivano e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
3. - Il Giudice, all'esito della prima udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla data del 21.5.2025, ove, sulle conclusioni rassegnate come sopra, riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – Le domande meritano accoglimento per quanto di ragione.
Dirimente, in proposito, è il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 13/2024, la quale, in maniera non solo implicita ma anche testuale (sia pure non motivando specificamente sul punto, verosimilmente ritenendo la questione pacifica), ha attribuito ai resistenti la qualità di eredi di committente dei lavori di cui trattasi: si legge infatti, nel Persona_1 penultimo capoverso della motivazione di tale decisione, il seguente testuale passo: “legittime quindi le pretese di pagamento dei corrispettivi, avanzate
2 dall'impresa per € 69.851,24 oltre I.V.A. nei confronti degli eredi del committente in proporzione ex articolo 752 cc delle loro quote ereditarie”.
Questo giudice, siccome vincolato all'autorità del giudicato di cui sopra intervenuto in altro giudizio tra le medesime parti (peraltro, lo stesso che ha generato il titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva in cui s'è posto il problema della continuità delle trascrizioni), non può scendere nel merito delle questioni riguardanti la ricorrenza di un'accettazione tacita dell'eredità, risultando esse assorbite dalla sentenza medesima, che, in difetto di un'accettazione espressa, ha evidentemente ritenuto la sussistenza di un'accettazione tacita o presunta.
5. – E' inammissibile la domanda diretta ad “autorizzare Pt_1
titolare dell'impresa individuale Edilbonetti di NE RT, a registrare
[...]
e trascrivere, presso il competente Conservatore, la sentenza accertativa dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1
, e con rimborso delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese necessarie per dette incombenze ed esonero di responsabilità del Conservatore”: non è infatti prevista alcuna “autorizzazione” giudiziale (non è dato comprendere a cosa il ricorrente si riferisca) e trattasi di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge (ovvero, laddove non ricorrano ragioni ostative ex art. 2674 c.c.), è per il Conservatore doveroso, sicché neppure si comprende quale “esonero” dovrebbe essere disposto da questo giudice e per quale ragione: invero, si è dell'avviso che qualsiasi immotivata statuizione sul punto sarebbe abnorme e, come tale, improduttiva di effetti di sorta e priva di qualsiasi utilità per lo stesso Ufficio interessato.
6. – Il peculiare oggetto della causa, nella quale il resistente non si è costituito, ed il suo esito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione,
I. dichiara che, alla luce del giudicato della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 13/2024, i resistenti (C.F.: Controparte_1
), (C.F.: C.F._2 Controparte_2
) e (C.F: C.F._3 Controparte_3
) devono ritenersi eredi di C.F._4 Persona_1
), deceduto il 22.8.2016; C.F._5
II. dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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