TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 249/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA V. VENETO, N. 124/N - 88900 C.F._1
CROTONE – presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO, N. 39 - 88900 C.F._3
CROTONE – presso lo studio dell'avv. MOSELLA CINZIA (cod. fisc. C.F._4
- pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 07.03.2024,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in Crotone, il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 118 – parte II – Serie A – anno 2017); che dal matrimonio non sono nati figli;
tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi i termini di legge ed alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 35/2024, pronunciata il 25/07/2024 (R.G.V.G. n.
249/2024), il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con contestuale ordinanza del 25/07/2024 il Collegio, pertanto, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 14.01.2025, ore 9.00.
In data 13.01.2025 le parti depositavano congiuntamente, tramite i rispettivi procuratori, note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 02/04/2024, letti gli atti, con ordinanza del 14.01.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in Crotone, il 09/09/2017 C.F._3
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 118 – parte II – Serie
A – anno 2017, come da certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 249/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA V. VENETO, N. 124/N - 88900 C.F._1
CROTONE – presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO, N. 39 - 88900 C.F._3
CROTONE – presso lo studio dell'avv. MOSELLA CINZIA (cod. fisc. C.F._4
- pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2
ricorso; entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 07.03.2024,
[...]
e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in Crotone, il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 118 – parte II – Serie A – anno 2017); che dal matrimonio non sono nati figli;
tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi i termini di legge ed alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 35/2024, pronunciata il 25/07/2024 (R.G.V.G. n.
249/2024), il Tribunale di Crotone omologava la loro separazione.
Con contestuale ordinanza del 25/07/2024 il Collegio, pertanto, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 14.01.2025, ore 9.00.
In data 13.01.2025 le parti depositavano congiuntamente, tramite i rispettivi procuratori, note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 02/04/2024, letti gli atti, con ordinanza del 14.01.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nato il [...] a [...] cod. fisc. Parte_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in Crotone, il 09/09/2017 C.F._3
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 118 – parte II – Serie
A – anno 2017, come da certificato in atti) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli