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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6799 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Ivana Sassi giudice
DR.SSA Giulia D'ND giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17659 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. MAURIELLO SALVATORE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv ACAMPORA PASQUALE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data15/07/2022 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in NAPOLI il 16/07/2003 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ND (5.7.04) e Per_
23.8.06).
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
Per_
- l'affidamento condiviso della minore con domiciliazione privilegiata paterna e disciplina del diritto di visita materno;
1 - l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico della pari a 500,00€ CP_1
€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- divisione al 50% degli assegni familiari e di eventuali detrazioni fiscali per i figli;
- rigettare eventuale richiesta di assegno divorzile in favore della moglie;
- disporre il pagamento al 50% tra i coniugi del mutuo che insiste sulla casa familiare con pagamento diretto all'istituto bancario .
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1 chiedendo:
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza preso il padre;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del marito pari a 700,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, condannando il al pagamento degli Pt_1 arretrati relativi all'adeguamento ISTAT da ottobre 2021 sino alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
- Attribuzione integrale dell'AU
- stabilire che i finanziamenti con la società AG PA per un importo di Euro 303,00 mensili sino al 15.07.2024 e del finanziamento con la società PA per Euro 120,00 circa mensili sino al 15.10.2023 ( attualmente pagati dalla )) dovranno essere saldati al CP_1
50% dai sigg.ri e . , condannando il sig. al pagamento degli CP_1 Pt_1 Pt_1 arretrati relativi all'adeguamento.
- Condannare il a corrispondere alla le quote del mutuo non pagato e Pt_1 CP_1 statuire che lo stesso continui ad essere pagato da entrambi
- Disporre che le spese relative alla comproprietà dell'immobile accatastato come lastrico solare in Quarto (NA) alla Via ND Scarlatti n.4/A vengano divise tra i coniugi in parti uguali.
I coniugi comparivano in data 3.2.23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva gli atti al Gi.
Con sentenza non definitiva, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza si rimetteva la causa sul ruolo dell'istruttore con concessione dei termini ex articolo 183.
2 Con ordinanza che il collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata si rigettavano le istanze istruttorie di parte resistente, si rilevava l'inammissibilità delle domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, si rinviava al 1.7.25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 01/07/2025 precisate le conclusioni da parte dei difensori che rinunciavano alla concessione dei termini ex articolo 190 , la causa veniva riservata in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie.
Preliminarmente si rileva che per mero errore si disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero avendo già il tribunale pronunciato il divorzio ed in assenza di figli minori
Sempre in via preliminare si rileva inoltre , come già evidenziato dal precedente GI, che il rito divorzile è modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario e pertanto restano estranee all'oggetto del giudizio in quanto non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale., le domande inerenti le modalità di pagamento del mutuo, le domande avanzate in relazione ai finanziamenti con la società AG PA e PA (che peraltro dovrebbero essere già estinti) le domande restitutorie di contributi alle spese straordinarie non versati, le domande inerenti la comproprietà del lastrico solare in Quarto in quanto esulano tutte dall'oggetto del presente giudizio.
Quanto alle determinazioni economiche si rileva che è incontestato che entrambi i figli maggiorenni non sono economicamente indipendenti.
Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
In sede di separazione il 7/10/2021 le parti concordavano il contributo al mantenimento dei figli a carico del nella misura di 500 € mensili pari all'attualità con la rivalutazione Istat a 517 € Pt_1 mensili.
Il Collegio ritiene in ragione:
• della immutata capacità contributiva del (che svolge sempre il medesimo lavoro alle Pt_1 dipendenze di CU 2022 20601€, CU 2023 214561€ , CU 2024 Persona_2
22004€ ),
3 • del tempo trascorso e delle esigenze dei figli tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. di determinare gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli ex nunc, ovvero dalla presente decisione (confermano per il pregresso la precedente disciplina), nella misura di 600 € mensili.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In merito alla assegnazione della casa va confermato il provvedimento di assegnazione finalizzato a tutelare la prole (ove convivente con il genitore separando/divorziando e non economicamente indipendente) Infatti, l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del figlio minore o convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente risponde esclusivamente all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Cass. n. 3030/2006 6979/2007 4555
/2012 21334/13 24254/18 23473/20).
Si ritiene infine di compensare le spese in ragione della parziale reciproca soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI il 16/07/2003 già pronunciata con sentenza n° 8052/23 Controparte_1 pubblicata in data 9.8.23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• determina ex nunc in euro 600,00 a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti (300,00€ per ciascun figlio) disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• Assegna la casa familiare a per la residenza sua e dei figli ND Controparte_1
Per_ (5.7.04) e (23.8.06) maggiorenni e non economicamente indipendenti
4 • compensa le spese.
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.7.25 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
5
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Ivana Sassi giudice
DR.SSA Giulia D'ND giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17659 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 difensore avv. MAURIELLO SALVATORE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv ACAMPORA PASQUALE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data15/07/2022 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 in NAPOLI il 16/07/2003 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ND (5.7.04) e Per_
23.8.06).
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
Per_
- l'affidamento condiviso della minore con domiciliazione privilegiata paterna e disciplina del diritto di visita materno;
1 - l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico della pari a 500,00€ CP_1
€ mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- divisione al 50% degli assegni familiari e di eventuali detrazioni fiscali per i figli;
- rigettare eventuale richiesta di assegno divorzile in favore della moglie;
- disporre il pagamento al 50% tra i coniugi del mutuo che insiste sulla casa familiare con pagamento diretto all'istituto bancario .
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1 chiedendo:
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza preso il padre;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del marito pari a 700,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, condannando il al pagamento degli Pt_1 arretrati relativi all'adeguamento ISTAT da ottobre 2021 sino alla data dell'udienza di comparizione dei coniugi;
- Attribuzione integrale dell'AU
- stabilire che i finanziamenti con la società AG PA per un importo di Euro 303,00 mensili sino al 15.07.2024 e del finanziamento con la società PA per Euro 120,00 circa mensili sino al 15.10.2023 ( attualmente pagati dalla )) dovranno essere saldati al CP_1
50% dai sigg.ri e . , condannando il sig. al pagamento degli CP_1 Pt_1 Pt_1 arretrati relativi all'adeguamento.
- Condannare il a corrispondere alla le quote del mutuo non pagato e Pt_1 CP_1 statuire che lo stesso continui ad essere pagato da entrambi
- Disporre che le spese relative alla comproprietà dell'immobile accatastato come lastrico solare in Quarto (NA) alla Via ND Scarlatti n.4/A vengano divise tra i coniugi in parti uguali.
I coniugi comparivano in data 3.2.23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva gli atti al Gi.
Con sentenza non definitiva, si pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza si rimetteva la causa sul ruolo dell'istruttore con concessione dei termini ex articolo 183.
2 Con ordinanza che il collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata si rigettavano le istanze istruttorie di parte resistente, si rilevava l'inammissibilità delle domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, si rinviava al 1.7.25 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 01/07/2025 precisate le conclusioni da parte dei difensori che rinunciavano alla concessione dei termini ex articolo 190 , la causa veniva riservata in decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'effetto deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie.
Preliminarmente si rileva che per mero errore si disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero avendo già il tribunale pronunciato il divorzio ed in assenza di figli minori
Sempre in via preliminare si rileva inoltre , come già evidenziato dal precedente GI, che il rito divorzile è modulo processuale diversificato rispetto al rito ordinario e pertanto restano estranee all'oggetto del giudizio in quanto non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale., le domande inerenti le modalità di pagamento del mutuo, le domande avanzate in relazione ai finanziamenti con la società AG PA e PA (che peraltro dovrebbero essere già estinti) le domande restitutorie di contributi alle spese straordinarie non versati, le domande inerenti la comproprietà del lastrico solare in Quarto in quanto esulano tutte dall'oggetto del presente giudizio.
Quanto alle determinazioni economiche si rileva che è incontestato che entrambi i figli maggiorenni non sono economicamente indipendenti.
Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
In sede di separazione il 7/10/2021 le parti concordavano il contributo al mantenimento dei figli a carico del nella misura di 500 € mensili pari all'attualità con la rivalutazione Istat a 517 € Pt_1 mensili.
Il Collegio ritiene in ragione:
• della immutata capacità contributiva del (che svolge sempre il medesimo lavoro alle Pt_1 dipendenze di CU 2022 20601€, CU 2023 214561€ , CU 2024 Persona_2
22004€ ),
3 • del tempo trascorso e delle esigenze dei figli tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione. di determinare gli obblighi contributivi al mantenimento dei figli ex nunc, ovvero dalla presente decisione (confermano per il pregresso la precedente disciplina), nella misura di 600 € mensili.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In merito alla assegnazione della casa va confermato il provvedimento di assegnazione finalizzato a tutelare la prole (ove convivente con il genitore separando/divorziando e non economicamente indipendente) Infatti, l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del figlio minore o convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente risponde esclusivamente all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Cass. n. 3030/2006 6979/2007 4555
/2012 21334/13 24254/18 23473/20).
Si ritiene infine di compensare le spese in ragione della parziale reciproca soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in NAPOLI il 16/07/2003 già pronunciata con sentenza n° 8052/23 Controparte_1 pubblicata in data 9.8.23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• determina ex nunc in euro 600,00 a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti (300,00€ per ciascun figlio) disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
• Assegna la casa familiare a per la residenza sua e dei figli ND Controparte_1
Per_ (5.7.04) e (23.8.06) maggiorenni e non economicamente indipendenti
4 • compensa le spese.
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.7.25 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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