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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3797/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3797/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MANGIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAILA Controparte_1 C.F._2
MARINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul
[...]
figlio minore nato a [...] il [...]. Persona_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.3.2025 nella quale ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti hanno trovato raggiunto un accordo in merito all'affidamento e al mantenimento del figlio minore, sottoscritto dalle stesse in data
20.2.2025 e depositato in atti, alle seguenti condizioni:
“1) il minore è affidato congiuntamente ai genitori, i quali ne cureranno la salute, il Persona_1 mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione dello stesso presso il padre;
2) i genitori si sono determinati, già dallo scorso ottobre 2024, nella scelta dell'affidamento congiunto paritario e, pertanto, sebbene il minore è collocato presso il padre e con lui avrà la residenza, ai genitori è data facoltà di avere il figlio con sé per un tempo equivalente. Segnatamente, starà, Per_1
alternativamente, una settimana con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi e nel rispetto delle esigenze del bambino;
3) per quanto concerne le festività principali, il minore le trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora,
a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
4) il minore festeggerà il giorno del suo compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici, come di consuetudine;
5) i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con il figlio;
6) durante il periodo estivo il figlio trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori e secondo la volontà del minore, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e detti periodi dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi che verranno reciprocamente comunicati non appena ne saranno a conoscenza;
nelle restanti vacanze estive del figlio, i genitori seguiranno le regole ordinarie;
7) ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute del figlio, verrà presa in accordo tra i due genitori, i quali sono tenuti al reciproco rispetto e collaborazione, nell'esclusivo interesse del minore;
8) in ragione della scelta del regime di affidamento condiviso paritario, i genitori provvederanno autonomamente e direttamente al mantenimento ordinario del figlio e contribuiranno nella misura del
pagina 2 di 3 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per come da Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di Pescara;
9) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla RA;
Parte_1
10) i genitori si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.”.
All'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo sottoscritto dalle parti chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore conformemente Persona_1 all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3797/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
MANGIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAILA Controparte_1 C.F._2
MARINI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 18.12.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul
[...]
figlio minore nato a [...] il [...]. Persona_1
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.3.2025 nella quale ha rappresentato che nelle more del giudizio le parti hanno trovato raggiunto un accordo in merito all'affidamento e al mantenimento del figlio minore, sottoscritto dalle stesse in data
20.2.2025 e depositato in atti, alle seguenti condizioni:
“1) il minore è affidato congiuntamente ai genitori, i quali ne cureranno la salute, il Persona_1 mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione dello stesso presso il padre;
2) i genitori si sono determinati, già dallo scorso ottobre 2024, nella scelta dell'affidamento congiunto paritario e, pertanto, sebbene il minore è collocato presso il padre e con lui avrà la residenza, ai genitori è data facoltà di avere il figlio con sé per un tempo equivalente. Segnatamente, starà, Per_1
alternativamente, una settimana con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi e nel rispetto delle esigenze del bambino;
3) per quanto concerne le festività principali, il minore le trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora,
a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
4) il minore festeggerà il giorno del suo compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici, come di consuetudine;
5) i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con il figlio;
6) durante il periodo estivo il figlio trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori e secondo la volontà del minore, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e detti periodi dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi che verranno reciprocamente comunicati non appena ne saranno a conoscenza;
nelle restanti vacanze estive del figlio, i genitori seguiranno le regole ordinarie;
7) ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute del figlio, verrà presa in accordo tra i due genitori, i quali sono tenuti al reciproco rispetto e collaborazione, nell'esclusivo interesse del minore;
8) in ragione della scelta del regime di affidamento condiviso paritario, i genitori provvederanno autonomamente e direttamente al mantenimento ordinario del figlio e contribuiranno nella misura del
pagina 2 di 3 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per come da Protocollo Famiglia del Per_1
Tribunale di Pescara;
9) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla RA;
Parte_1
10) i genitori si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.”.
All'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti si sono riportati all'accordo sottoscritto dalle parti chiedendone l'integrale accoglimento e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore conformemente Persona_1 all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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