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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3227/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1333/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Sebastiano Cubeddu, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maccarrone ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti, 350: APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, l ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, previo espletamento di CTU medico-legale finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e dato atto che non era contestato tra le parti che Controparte_1 fosse in possesso del requisito anagrafico e contributivo, aveva accolto la domanda spiegata dallo stesso volta ad ottenere il riconoscimento del suo CP_1 diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione di una invalidità pari almeno all'80%, condannando lo stesso al pagamento in favore del ricorrente dei Pt_1 relativi ratei della detta pensione a decorrere dalla domanda con oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa.
Con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale laddove la Pt_2 stessa dichiara la decorrenza della pensione riconosciuta alla TE a far data dalla domanda amministrativa dal luglio 2021 senza tener conto del disposto di cui all'art. 12 L. n. 122/2010 (di conversione del DL n. 78/2010) che prevedeva le c.d.
“finestre mobili”, sebbene ciò fosse stato tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado: la circolare n. 53/2011 stabiliva che qualora lo stato di invalidità Pt_2 fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui fosse stato sussistente detto stato e da questo applicare il differimento dei 12 mesi. L'art. 24 comma 12 L. n. 214/2011 (di conversione del DL n. 201/2011) aveva previsto poi che a tutti i requisiti anagrafici previsti nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata trovavano applicazione gli adeguamenti alle speranze di vita e ciò valeva anche per la pensione di vecchiaia. Alla data della domanda amministrativa detta normativa era in vigore. Deduce l che “La sentenza è Pt_2 inoltre viziata sotto altro profilo. Errata ricostruzione del fatto e evidente violazione di norme di legge (art. 1 del decreto legislativo n. 503/92) per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto (mancato accertamento del requisito della cessazione dell'attività lavorativa) Come si ricava agevolmente dal ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha presentato domanda per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs.n. 503/92 in attività lavorativa
… l'art. 1 comma 7 D.lvo citato prevede testualmente: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. Prosegue l deducendo che “La sentenza è, pertanto, parzialmente Pt_2 errata e va riformata. Per quanto sopra, l Parte_1
, come sopra rapp.to e difeso, previa fissazione dell'udienza di discussione,
[...] chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato l al pagamento della pensione di vecchiaia Pt_1 anticipata a decorrere dalla data della domanda amministrativa (dal 1° maggio 2022) riformulando la condanna mediante individuazione della data di decorrenza dal 1° maggio 2023”.
si è costituito eccependo “preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'avverso appello essendo l decaduto dall'impugnazione avendola Pt_2 proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. ed in ogni caso impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto”. Invero, come dedotto da parte appellata “la sentenza impugnata è stata notificata in data 27/9/2024 all personalmente nella sede legale e nella sede Pt_2 provinciale agli indirizzi PEC:
e Email_1
t. ai fini del decorrere del termine Email_3 breve per la proposizione dell'appello. (Cassazione civile sez. lav. - 24/10/2018, n. 27017) - il termine per proporre l'appello scadeva il 27/10/2024 l'appello, invece, è stato invece iscritto al Ruolo Generale di questa Corte in data 22/11/2024, pertanto, l'impugnazione è stata proposta oltre il termine breve di trenta giorni decorso dalla notificazione della sentenza che è passata in giudicato”. Pertanto, il proposto appello è inammissibile per tardiva presentazione del medesimo, Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P. Q. M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del grado, che liquida in Pt_2 complessivi € 3.473,00. oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3227/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1333/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Sebastiano Cubeddu, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maccarrone ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Ojetti, 350: APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, l ha proposto appello avverso la Pt_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, previo espletamento di CTU medico-legale finalizzata all'accertamento del requisito sanitario e dato atto che non era contestato tra le parti che Controparte_1 fosse in possesso del requisito anagrafico e contributivo, aveva accolto la domanda spiegata dallo stesso volta ad ottenere il riconoscimento del suo CP_1 diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione di una invalidità pari almeno all'80%, condannando lo stesso al pagamento in favore del ricorrente dei Pt_1 relativi ratei della detta pensione a decorrere dalla domanda con oltre interessi decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa.
Con l'atto d'appello, l censura la decisione del Tribunale laddove la Pt_2 stessa dichiara la decorrenza della pensione riconosciuta alla TE a far data dalla domanda amministrativa dal luglio 2021 senza tener conto del disposto di cui all'art. 12 L. n. 122/2010 (di conversione del DL n. 78/2010) che prevedeva le c.d.
“finestre mobili”, sebbene ciò fosse stato tempestivamente richiesto nel giudizio di primo grado: la circolare n. 53/2011 stabiliva che qualora lo stato di invalidità Pt_2 fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui fosse stato sussistente detto stato e da questo applicare il differimento dei 12 mesi. L'art. 24 comma 12 L. n. 214/2011 (di conversione del DL n. 201/2011) aveva previsto poi che a tutti i requisiti anagrafici previsti nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata trovavano applicazione gli adeguamenti alle speranze di vita e ciò valeva anche per la pensione di vecchiaia. Alla data della domanda amministrativa detta normativa era in vigore. Deduce l che “La sentenza è Pt_2 inoltre viziata sotto altro profilo. Errata ricostruzione del fatto e evidente violazione di norme di legge (art. 1 del decreto legislativo n. 503/92) per insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto (mancato accertamento del requisito della cessazione dell'attività lavorativa) Come si ricava agevolmente dal ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha presentato domanda per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs.n. 503/92 in attività lavorativa
… l'art. 1 comma 7 D.lvo citato prevede testualmente: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”. Prosegue l deducendo che “La sentenza è, pertanto, parzialmente Pt_2 errata e va riformata. Per quanto sopra, l Parte_1
, come sopra rapp.to e difeso, previa fissazione dell'udienza di discussione,
[...] chiede accogliersi le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato l al pagamento della pensione di vecchiaia Pt_1 anticipata a decorrere dalla data della domanda amministrativa (dal 1° maggio 2022) riformulando la condanna mediante individuazione della data di decorrenza dal 1° maggio 2023”.
si è costituito eccependo “preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'avverso appello essendo l decaduto dall'impugnazione avendola Pt_2 proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. ed in ogni caso impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto”. Invero, come dedotto da parte appellata “la sentenza impugnata è stata notificata in data 27/9/2024 all personalmente nella sede legale e nella sede Pt_2 provinciale agli indirizzi PEC:
e Email_1
t. ai fini del decorrere del termine Email_3 breve per la proposizione dell'appello. (Cassazione civile sez. lav. - 24/10/2018, n. 27017) - il termine per proporre l'appello scadeva il 27/10/2024 l'appello, invece, è stato invece iscritto al Ruolo Generale di questa Corte in data 22/11/2024, pertanto, l'impugnazione è stata proposta oltre il termine breve di trenta giorni decorso dalla notificazione della sentenza che è passata in giudicato”. Pertanto, il proposto appello è inammissibile per tardiva presentazione del medesimo, Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P. Q. M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l al pagamento delle spese del grado, che liquida in Pt_2 complessivi € 3.473,00. oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste