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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 5155/21 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5155/2021 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc all'udienza del giorno 15.04.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”; N. _______________
e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Mellone del Parte_1 N. _______________
Foro di Torre Annunziata in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 037/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torre
Annunziata, Via P. Fusco, n. 47;
Discusso nel termine
Ricorrente del 15.04.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
in persona del legale Controparte_1
rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. S. Crisci in virtù di Deposito minuta mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata _________________
presso lo studio difensore in Salerno, Via G. da Ravenna, n. 22;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5155/21 R.G. Conato c/o pag. 1 Parte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 15.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 30.09.2021, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, con le mansioni di organizzazione delle attività del ristorante connesse all'apertura del locale sito in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 214, per il periodo 12.12.2020 – 19.01.2021, e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 3.399,67, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 15.04.2025 le parti hanno discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con le quali hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 5155/21 R.G. Conato c/o pag. 2 Parte_2 II. Il giudizio in oggetto va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti, nelle more del giudizio, hanno concluso un accordo transattivo, con definizione conciliativa dei rapporti intercorsi, al quale risulta data completa esecuzione, con reciproca rinunzia e accettazione
(cfr. le note scritte, depositate dalle parti in data 02.04.2025, 03.04.2025, in data 10.04.2025 e in data 11.04.2025, con le relative dichiarazioni allegate e il bonifico di euro 1.500,00).
Quindi, il Tribunale adito, a fronte di tale soluzione conciliativa, non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc e, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione oggettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Unite, sentenza 28.09.2000, n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a
Giudizio n. 5155/21 R.G. Conato c/o pag. 3 Parte_2 prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 5593/1999; Cass. Civ., Sez. Lav., 06.04.1983 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. S.U. 12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto, anche d'ufficio, tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto le parti hanno già regolato anche tale aspetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato in data Parte_2
30.09.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della
Giudizio n. 5155/21 R.G. Conato c/o pag. 4 Parte_2 materia del contendere;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 15.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5155/21 R.G. Conato c/o pag. 5 Parte_2