Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 16 6 SEZIONE SECONDA CIVILE falto Composta dagli Ill Si Hi istrati | Dott. Rafaele OR Presidente R.G.N. 9847/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Cron.342 67 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. | Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere - Ud.22/10/02 ConsigliereDott. ESco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EDIL PIEVE DI CA AR & C SNC, in persona del socio e legale rappresentante pro tempore CA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V LOCCHI 6, ---- ¡ presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PIZZI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE SOLERIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BO CA, BO LU, OR CLAUDIO;
- intimati avverso la sentenza n. 749/99 della Corte d'Appello di 2002 MILANO, depositata il 26/03/99; 1355 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. N. 9847/00 Oggetto: Contratto di appalto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 1-2-1984 AR e IS BO convenivano in giudizio davanti al tribunale di Pavia la Edil Pieve s.n.c., per chiedere l'accertamento dei vizi e difetti della ristrutturazione di un immobile in Miradolo Terme, eseguita dalla convenuta in base а contratto di appalto, con il quale era stato pattuito un corrispettivo forfetario di lire 45.000.000, la quantificazione della spesa necessaria per eliminarli e la riduzione del prezzo, nonché la condanna della ditta appaltatrice, alla quale erano stati versati acconti per complessive lire 35.000.000, alla restituzione di quanto percepito in più del dovuto. Si costituiva la Edil Pieve s.n.c., che negava l'esistenza dei vizi nell' opera realizzata, deduceva che i lavori aggiuntivi di cui al consuntivo finale erano stati richiesti dalle stesse committenti e chiedeva, quindi, la condanna di queste al pagamento della differenza ancora dovuta, oltre interessi moratori e rivalutazione 2 monetaria. Con separata citazione le attrici convenivano in giudizio il geom. DI Cor ona, progettista e dell' appalto,direttore dei lavori oggetto chiedendo declaratoria che non gli era dovuta la somma nel frattempo da lui pretesa di lire 8.002.696 a titolo di compenso professionale, essendo egli responsabile dei danni da loro subiti per la non perfetta e fedele esecuzione delle opere sua iniziativa all' ed avendo ordinato di appaltatrice opere da loro non chiedevano anche la condanna al disposte;
ne pagamento in proprio delle opere extracontratto о Анги comunque a manlevarle nei confronti della Edil Pieve. Si lacostituiva il ON per contestare fondatezza delle pretese delle attrici e per chiedere, in via riconvenzionale, la loro condanna al pagamento del compenso professionale secondo la parcella liquidata dal competente Collegio dei geometri. Le due cause, espletate distinte consulenze tecniche, venivano riunite. Con sentenza n.59/1996, il tribunale accoglieva la domanda di garanzia ex artt.1668 e 2226 c.c. per 3 vizi e difformità delle opere oggetto dell' appalto nei confronti di entrambi i convenuti, quantificando nell'importo di lire 13.000.000 la riduzione del corrispettivo dovuto dalle attrici, che poneva a carico dei convenuti nella misura del 50% per ciascuno;
condannava quindi le attrici al rispettivamente, della somma di lirepagamento, 28.350.895 in favore della Edil Piave s.n.c., e di lire 1.591.796 in favore del ON;
condannava, infine, i convenuti alla parziale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice. Proposto appello principale dalle sorelle BO e separati appelli incidentali dalla Edil Pieve e dal ON, la corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 26 marzo 1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato AR e IS BO al pagamento alla Edil Pieve s.n.c. della somma a saldo di lire 19.555.155, oltre interessi legali dalla data della domanda;
ha confermato tutti gli altri punti della sentenza e ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Con tale decisione è stato accolto parzialmente il primo motivo dell'appello principale delle BO, in quanto la corte di appello, contrariamente alle 4 statuizioni del tribunale, ha ritenuto che per le opere contemplate nel computo metrico estimativo in data 13-7-1993, richiamato nel contratto, le parti, secondo il giudice di appello, avevano concordato il corrispettivo a forfait di lire 45.000.000; nel senso, cioè, che la Edil Pieve avrebbe dovuto realizzare le opere ed i lavori ivi indicati per un totale generale di lavori a contratto di lire 45.000.000. Quanto, poi, alle eventuali opere aggiuntive previste nella clausola n.6, l'impegno contrattuale delle sorelle BO non avrebbe dovuto superare l'importo di lire 5.000.000, giusta il contenuto della clausola n.9 lett.h), ove appunto è previsto il termine di pagamento di tale importo, per cui, in definitiva, la comune intenzione delle parti stipulanti, sempre secondo la corte territoriale, era quella di concordare un corrispettivo a forfait di lire 45.000.000, maggiorato per le eventuali opere aggiuntive ( che si fossero rese necessarie in Corso d' opera) fino all'importo di lire 50.000.000. Rilevati, pertanto, gli errori di calcolo nella contabilità finale redatta dal geom.ON in modo difforme da tale comune volontà delle parti, e dall'importo dovuto all'appaltatore le detratti non di sua spettanza la corte ha somme ' determinato, come già detto, in lire 19.555.155 la somma a saldo che le BO debbono pagare alla Edil Piave. Ricorre per la cassazione della sentenza la Edil Pieve di OC MA & C. s.n.c., con sede in Pieve Porto Morone, deducendo due motivi di gravame. Nessuna attività difensiva hanno svolto BO AR e IS e ON DI Motivi della decisione Denuncia la ricorrente: 1) violazione degli artt.1362, 1368, 1369, 1371, 1655, 1657 e 1661, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con tale motivo, la ricorrente si duole che la corte di appello, nell'interpretare il abbia contratto di appalto intercorso tra le parti, ritenuto, quanto al corrispettivo pattuito per la ristrutturazione e trasformazione di un vecchio fabbricato, che si trattasse di appalto "a corpo" e non "a misura"; laddove, se avesse tenuto conto di tutti gli elementi essenziali per accertare la reale volontà dei contraenti ( quali, oltre al testo del contratto, le risultanze istruttorie 6 attinenti all'oggetto ed il comportamento delle parti successivo alla stipula) sarebbe giunta alla conclusione che, nella impossibilità di prevedere tutti i lavori che nel corso dell'opera si fossero resi necessari e di quantificarne, quindi, il costo complessivo, le parti non avevano inteso stipulare un appalto a corpo, ma, redigendo un computo metrico estimativo, avevano voluto soltanto stabilire dei prezzi unitari, al fine di determinare, ad opera ultimata, gli importi dovuti all'appaltatore per i lavori effettivamente eseguiti. Ne deriva che è errata e manifestamente illogica l'affermazione secondo cui il compenso per le maggiori opere non avrebbe potuto superare le lire 5.000.000, posto che, non conoscendosi a priori l'entità delle stesse, il relativo costo si sarebbe potuto calcolare dopo che erano state eseguite e non prima. 2) Violazione degli artt.1665, comma 3, e 1667 c.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., per avere il giudice di appello completamente ignorato l'eccezione di accettazione senza riserve dell'opera, che precludeva l'azione di garanzia, e per avere erroneamente ritenuto che le committenti avessero fatto una valida e tempestiva denuncia dei 7 vizi ai sensi dell'art.1667 c.c. Il ricorso non è fondato. Per quanto riguarda il primo motivo, la censura in esso contenuta, con cui si denuncia violazione di legge con riferimento alla interpretazione della wuhn Huole volontà delle parti trasfusa nel contratto di appalto si sostanzia, in realtà, in critiche alla valutazione compiuta dalla corte di appello dei dati e degli elementi di giudizio relativi al corrispettivo pattuito, che non può essere in questa sede ripetuta sulla base semplicemente delle diverse prospettazioni della ricorrente, finalizzate a dimostrare che, nella fattispecie, si era pattuito per le opere commesse dalle BO alla Edil Pieve il compenso "a misura", e non a forfait, come ritenuto erroneamente dal predetto giudice. Questi, invero, nel pervenire alla conclusione qui criticata, ha correttamente seguito i criteri ermeneutici applicabili in materia di contratti a prestazioni corrispettive, rispettando il principio del gradualismo secondo il quale, come chiarito da questa Suprema Corte in numerose sentenze, deve ricercarsi la comune volontà delle parti, innanzitutto attraverso l'esame delle espressioni letterali usate dalle stesse ed eventualmente del 8 11loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto" (art.1362 c.c.); per passare, poi, alla individuazione della ratio sottesa alle pattuizioni, in relazione soprattutto a quell'elemento o a quegli elementi del contratto (art.1325 c.c.) che nel singolo caso sono posti in discussione (sent.n.5734/97;n.6050/95). Con l'ulteriore corollario che se all'esito di tale procedimento interpretativo, e nel rispetto, ilquindi, del cennato principio del gradualismo, giudice di merito perviene, sulla base dei compiuti accertamenti e valutazioni ed alla luce dei criteri delle parti, con riferimento evidentemente dun sopra richiamati, a ricostruire la reale intenzione all'elemento contrattuale controverso, la conseguente statuizione, ove adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede di legittimità (sent.n.5893/96; n.3205/96). Ora, nel caso che ne оссира, la corte di appello milanese, partendo dal dato certo dell'importo, qualecontrattualmente fissato in lire 45.000.000, per i lavori corrispettivo dovuto alla Edil Pieve dalle BO, e di quello di lire commessi 5.000.000, quale ulteriore compenso pattuito tra le parti per gli eventuali lavori aggiuntivi che 9 fossero stati richiesti dalle committenti, ha affermato, avuto riguardo anche alla clausola n.9 lett.h) - aggiunta a penna e presumibilmente predisposta dallo stesso appaltatore, come ha con la quale era sottolineato lo stesso giudice previsto appunto tale ulteriore compenso, che la comune intenzione delle parti era quella di forfait di lire concordare un corrispettivo а 45.000.000, maggiorato per le eventuali opere aggiuntive fino a lire 50.000.000. Trattasi di conclusione perfettamente logica e consequenziale alla corretta applicazione al caso concreto dei criteri ermeneutici di cui sopra, e, pertanto, la statuizione che ne è scaturita non merita la critica mossa dalla ricorrente con il ther primo motivo. Parimenti priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo, avendo il giudice di appello accertato e dato atto che le difformità ed i vizi delle opere eseguite dalla Edil Pieve furono evince dalletempestivamente denunciati, come si lettere scambiate tra le parti e, comunque, dal contenuto dell'atto di citazione in giudizio, e che la successiva consulenza tecnica, espletata a distanza di tempo dall'inizio della controversia, 10 servi soltanto ad accertare e determinare l'entità e la consistenza dei denunciati difetti. In presenza di tali affermazioni, l'opposta tesi della ricorrente, secondo cui le committenti sarebbero decadute dalla garanzia ex art.1667 c.c., per avere accettato l'opera senza riserve e, comunque, per non avere denunciato tempestivamente i pretesi vizi, siccome volta sostanzialmente a contrastare accertamenti e valutazioni compiuti in sede di merito, non può trovare ingresso ed essere considerazione in questo giudizio dipresa in legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Rafaele ON Thi лепти IL CANCEVERE 01 ESco Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE DEPORTATGE GA LLERIA Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Roma delle Entrate di Roma 2 il 1.07.0 CANCELLIERE C1 serie 4 al n. 25986 versate € 170,43 ES GA apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) дам ame 11