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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di CE – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 252/2023 R.G., proposta da
(c.f. ) per proprio conto ed interesse nonché Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parisi
APPELLANTE contro
(p.i., c.f. e iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di CE , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti introduttivi non avendo depositato note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo (n. 1578/2020 D.I.) proposto da
[...]
(di seguito il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Taranto ingiungeva a il pagamento della somma di euro 25.807,39 (più in Parte_1
dettaglio: euro 5.560,20 a titolo di rate insolute dall'1 ottobre 2018 all'1 marzo 2020, euro 19.839,00 a titolo di capitale residuo all'1 marzo 2020, euro 74,32 a titolo di interessi al 30 marzo 2020, euro 332,95 a titolo di interessi di mora al 30 marzo 2020) - sulla scorta di contratto di cessione del quinto dello stipendio del 17 marzo 2016 rimasto inadempiuto - oltre interessi come da domanda, e cioè al tasso legale maggiorato di 5 punti dal 31 marzo 2020 al soddisfo, nonché spese di lite. proponeva rituale opposizione al ridetto decreto ingiuntivo fondata, in Parte_1
sintesi, sulle seguenti ragioni: inidoneità della documentazione prodotta a suffragare sul piano probatorio le pretese avanzate in via monitoria, costituita da documenti (copie fotostatiche del contratto n.
066-661-1219218, prospetto del calcolo degli interessi e comunicazione di riconoscimento del debito) privi di attestazione di conformità all'originale e che disconosceva ai sensi dell'art. 2719 c.c.; nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta attesa l'insufficienza dell'estratto conto prodotto dalla in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. CP_1
50 t.u.b. poiché contenente solo una sintesi degli inadempimenti addebitati al deducente, comunque insufficiente nella fase di opposizione;
difetto di prova della stipula del contratto di cessione del quinto e della mancata consegna di copia del contratto al cliente come previsto dall'art. 117 t.u.b. atteso che il contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio era stato firmato dal solo deducente quale mutuatario e non anche dal funzionario bancario;
nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole in materia di interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel ridetto contratto poiché esse non consentivano di stabilire il tasso di interessi applicato al caso di specie né di verificare il rispetto delle soglie anti usura, per il quale occorreva conteggiare tutti gli accessori applicati dal finanziatore alla luce di quanto pattuito e non di quanto effettivamente applicato;
concludeva chiedendo: ∙ la declaratoria della nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito;
∙ la declaratoria della insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto la declaratoria della sua nullità ed inefficacia;
∙ la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. si costituiva invocando la declaratoria di ammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e comunque il suo rigetto, con vittoria di spese;
più in dettaglio: eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata produzione dei decreti ministeriali ai fini della determinazione del tasso soglia;
evidenziava che gli estratti conto costituivano prova scritta del credito azionato posto che gli estratti conto riportavano le movimentazioni debitorie e creditorie risultanti pag. 2/7 dall'ultimo saldo, avverso cui non erano stati mossi addebiti specifici e circostanziati in relazione alle singole poste essendosi l'opponente limitato a formulare rilievi generici e privi di riferimenti al rapporto concreto;
sosteneva l'inidoneità del disconoscimento delle copie prodotte in giudizio poiché formulato in modo del tutto generico;
segnalava, altresì, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio regolava specificamente le norme e le condizioni economiche da applicarsi al rapporto in parola e negava discrasie tra il tasso pattuito e quello applicato, lamentando ancora una volta la genericità della censura di superamento del tasso soglia e rimarcando che gli interessi moratori non rientrano nel conteggio del TEG;
faceva presente di aver prodotto l'esemplare del contratto in proprio possesso sottoscritto dal cliente e dalla AN deducente il quale riportava in calce la dichiarazione di aver ricevuto copia del documento relativo alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e di aver ricevuto, unitamente alla sottoscrizione del contratto, una copia dello stesso composta dal modulo di richiesta, dal regolamento contrattuale delle operazioni di mutuo contro cessione di quote dello stipendio o salario riportato a tergo, l'informativa su indicata e l'informativa sulla privacy.
Il Tribunale adito con sentenza n. 206/2023, pubblicata in data 27 gennaio 2023 così statuiva: “a) in parziale accoglimento della opposizione revoca il D.I. opposto n.
1578/2020; b) in accoglimento della domanda formulata nella speciale forma monitoria condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 25.807,39, oltre ad interessi come per legge;
c) rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
d) liquida le spese e competenze di lite in euro
4500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;
compensa le dette spese per 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore della della residua somma di 2/3;
[...] Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003”.
In sintesi, il Tribunale ravvisava l'inidoneità del disconoscimento della documentazione allegata al ricorso monitorio perché non effettuata dal in maniera specifica ed Pt_1
univoca, tanto più che aveva rivolto rilievi alla concreta attuazione del negozio, quali pag. 3/7 quelli concernenti il tasso di interesse applicato;
giudicava infondata l'eccezione di nullità del contratto bancario per difetto di sottoscrizione del contratto da parte del cliente non essendo prevista da alcuna norma “la nullità per il caso in cui manchi la sottoscrizione in alcuno dei più fogli in cui è articolato il documento contrattuale” né potendosi ricavare una tale nullità dall'art. 117, co. 3, t.u.b. a fattispecie non previste stante il principio della libertà delle forme degli atti giuridici;
quanto ai rilievi mossi in ordine al tasso applicato assumeva che l'esecuzione del contratto sana ogni forma di annullabilità ai sensi dell'art. 1444, co. 2, c.c. e riteneva che non ricossero nullità comminate dagli artt. 1325 e 1418 c.c. insuscettibili di convalida ai sensi dell'art. 1423
c.c.; concludeva che in ogni caso non risultava vilato l'art. 117, co. 1, t.u.b.; osservava poi che l'opponente non aveva espressamente negato di aver ricevuto il finanziamento per la cui restituzione era incorso nella morosità lamentata dalla AN ingiungente né di essere debitore né ancora aveva contestato il quantum debeatur, sicché doveva ravvisarsi un sostanziale riconoscimento della causa petendi e del petitum della domanda avversa;
tuttavia, riteneva che il decreto ingiuntivo fosse nullo in quanto privo di motivazione e dunque procedeva alla revocava del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo, rigettata ogni altra domanda o eccezione, condannava il al Pt_1
pagamento di quanto richiesto in via monitoria ed alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, previa compensazione del terzo residuo in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e, Parte_1
previa formulazione di istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., ne ha chiesto la totale riforma con l'annullamento della condanna del deducente al pagamento della somma di euro 25.807,39, oltre interessi, ed alla rifusione delle spese di lite;
il tutto con vittoria degli oneri processuali del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita la opponendosi all'accoglimento dell'istanza di Controparte_1
sospensione ex adverso formulata e concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite del grado.
Con ordinanza del 5 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione della causa al collegio.
pag. 4/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnante ha svolto le seguenti doglianze: ha in primo luogo lamentato la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il giudice di prime cure si era pronunciato su una domanda di condanna formulata da che tuttavia non risultava Controparte_1
da alcun atto processuale;
al riguardo ha evidenziato che la ridetta AN si era limitata ad invocare il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale, però, era stata ravvisata la nullità; ha poi lamentato l'omessa e comunque errata valutazione di fatti e circostanze di diritto decisivi ai fini della definizione della controversia e la carenza di motivazione posto che la sentenza era pervenuta in maniera non comprensibile all'accoglimento della domanda monitoria dopo aver giudicato nullo e revocato il decreto ingiuntivo.
Le censure mosse alla sentenza impugnata non ne giustificano la riforma nei sensi invocati dall'appellante.
In primo luogo si osserva che la domanda accolta in prime cure è quella formulata dalla
AN con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.. Non è infatti necessario che l'ingiungente- opposto articoli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del provvedimento monitorio (ex plurimis Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486), tanto più il primo giudice, con statuizione non investita da censura, ha ravvisato la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di motivazione di quest'ultimo e non invece del ricorso monitorio, che dunque ha regolarmente funto da atto introduttivo della domanda.
Passando all'esame delle restanti doglianze si rileva che trattasi di censure infondate quanto meno con riguardo alle questioni che il giudice a quo ha affrontato con percorso motivazionale intellegibile, come riportato in narrativa, e che non è qui possibile prendere nuovamente in esame in difetto di critiche rivolte alle ragioni dal medesimo addotte. Del resto è in atti il contratto posto a fondamento della pretesa, sottoscritto dal e tanto basta alla sua validità trattandosi di contratto c.d. monofirma (si veda ex Pt_1
plurimis Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 22385). Esso contiene dichiarazione di ricezione del contratto e dei suoi allegati. Il disconoscimento operato dal è, inoltre, del tutto Pt_1
insufficiente in quanto generico e privo della necessaria specificità richiedendosi,
pag. 5/7 perché sia efficace, una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale (ex plurimis Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633). D'altra parte l'impugnante non ha negato di aver ricevuto il finanziamento. Va poi detto che in sede monitoria l'ingiungente aveva prodotto plurime raccomandate con cui aveva preteso dapprima l'adempimento e successivamente comunicato la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di rimborso del finanziamento;
aveva prodotto, altresì, l'attestazione del debito contenente specifica indicazione delle componenti del credito oggetto di domanda, i.e. euro 5.560,20 per rate insolute dall'1 ottobre 2018 all'1 marzo 2020, euro 19.839,92 per residuo capitale all'1 marzo 2020, euro 74,32 per rateo interessi al 30 marzo 2020, euro 332,95 per interessi di mora al 30 marzo 2020. Tali allegazioni si reputano sufficienti, in quanto suffragate dal contratto, alla determinazione del credito azionato poiché idonee a dar conto delle singole voci oggetto di domanda, avverso cui il non ha mosso precise Pt_1
contestazioni avendo soltanto prospettato la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole in punto interessi ed il difetto di determinatezza delle medesime, sicché
l'invocata consulenza di ufficio non può che essere giudicata esplorativa e dunque inammissibile.
Infine, non è ravvisabile un'incongruenza tra la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di motivazione e l'accoglimento della domanda avanzata da in via monitoria poiché il giudice a quo, dopo aver valutato Controparte_1
che il provvedimento monitorio non fosse assistito da motivazione, ha comunque ravvisato il fondamento della domanda avanzata dall'odierna appellata.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in applicazione dei parametri minimi previste dal d.m. n. 147/2022 non avendo la decisione della controversia richiesto la risoluzione di questioni complesse.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di CE - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 206/2023, pubblicata in data 27 gennaio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.984,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.c.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di CE – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 252/2023 R.G., proposta da
(c.f. ) per proprio conto ed interesse nonché Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parisi
APPELLANTE contro
(p.i., c.f. e iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di CE , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Madaro P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti introduttivi non avendo depositato note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo (n. 1578/2020 D.I.) proposto da
[...]
(di seguito il Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Taranto ingiungeva a il pagamento della somma di euro 25.807,39 (più in Parte_1
dettaglio: euro 5.560,20 a titolo di rate insolute dall'1 ottobre 2018 all'1 marzo 2020, euro 19.839,00 a titolo di capitale residuo all'1 marzo 2020, euro 74,32 a titolo di interessi al 30 marzo 2020, euro 332,95 a titolo di interessi di mora al 30 marzo 2020) - sulla scorta di contratto di cessione del quinto dello stipendio del 17 marzo 2016 rimasto inadempiuto - oltre interessi come da domanda, e cioè al tasso legale maggiorato di 5 punti dal 31 marzo 2020 al soddisfo, nonché spese di lite. proponeva rituale opposizione al ridetto decreto ingiuntivo fondata, in Parte_1
sintesi, sulle seguenti ragioni: inidoneità della documentazione prodotta a suffragare sul piano probatorio le pretese avanzate in via monitoria, costituita da documenti (copie fotostatiche del contratto n.
066-661-1219218, prospetto del calcolo degli interessi e comunicazione di riconoscimento del debito) privi di attestazione di conformità all'originale e che disconosceva ai sensi dell'art. 2719 c.c.; nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta attesa l'insufficienza dell'estratto conto prodotto dalla in quanto carente dei requisiti richiesti dall'art. CP_1
50 t.u.b. poiché contenente solo una sintesi degli inadempimenti addebitati al deducente, comunque insufficiente nella fase di opposizione;
difetto di prova della stipula del contratto di cessione del quinto e della mancata consegna di copia del contratto al cliente come previsto dall'art. 117 t.u.b. atteso che il contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio era stato firmato dal solo deducente quale mutuatario e non anche dal funzionario bancario;
nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole in materia di interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel ridetto contratto poiché esse non consentivano di stabilire il tasso di interessi applicato al caso di specie né di verificare il rispetto delle soglie anti usura, per il quale occorreva conteggiare tutti gli accessori applicati dal finanziatore alla luce di quanto pattuito e non di quanto effettivamente applicato;
concludeva chiedendo: ∙ la declaratoria della nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito;
∙ la declaratoria della insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto la declaratoria della sua nullità ed inefficacia;
∙ la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. si costituiva invocando la declaratoria di ammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e comunque il suo rigetto, con vittoria di spese;
più in dettaglio: eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata produzione dei decreti ministeriali ai fini della determinazione del tasso soglia;
evidenziava che gli estratti conto costituivano prova scritta del credito azionato posto che gli estratti conto riportavano le movimentazioni debitorie e creditorie risultanti pag. 2/7 dall'ultimo saldo, avverso cui non erano stati mossi addebiti specifici e circostanziati in relazione alle singole poste essendosi l'opponente limitato a formulare rilievi generici e privi di riferimenti al rapporto concreto;
sosteneva l'inidoneità del disconoscimento delle copie prodotte in giudizio poiché formulato in modo del tutto generico;
segnalava, altresì, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio regolava specificamente le norme e le condizioni economiche da applicarsi al rapporto in parola e negava discrasie tra il tasso pattuito e quello applicato, lamentando ancora una volta la genericità della censura di superamento del tasso soglia e rimarcando che gli interessi moratori non rientrano nel conteggio del TEG;
faceva presente di aver prodotto l'esemplare del contratto in proprio possesso sottoscritto dal cliente e dalla AN deducente il quale riportava in calce la dichiarazione di aver ricevuto copia del documento relativo alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e di aver ricevuto, unitamente alla sottoscrizione del contratto, una copia dello stesso composta dal modulo di richiesta, dal regolamento contrattuale delle operazioni di mutuo contro cessione di quote dello stipendio o salario riportato a tergo, l'informativa su indicata e l'informativa sulla privacy.
Il Tribunale adito con sentenza n. 206/2023, pubblicata in data 27 gennaio 2023 così statuiva: “a) in parziale accoglimento della opposizione revoca il D.I. opposto n.
1578/2020; b) in accoglimento della domanda formulata nella speciale forma monitoria condanna al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 25.807,39, oltre ad interessi come per legge;
c) rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
d) liquida le spese e competenze di lite in euro
4500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;
compensa le dette spese per 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore della della residua somma di 2/3;
[...] Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003”.
In sintesi, il Tribunale ravvisava l'inidoneità del disconoscimento della documentazione allegata al ricorso monitorio perché non effettuata dal in maniera specifica ed Pt_1
univoca, tanto più che aveva rivolto rilievi alla concreta attuazione del negozio, quali pag. 3/7 quelli concernenti il tasso di interesse applicato;
giudicava infondata l'eccezione di nullità del contratto bancario per difetto di sottoscrizione del contratto da parte del cliente non essendo prevista da alcuna norma “la nullità per il caso in cui manchi la sottoscrizione in alcuno dei più fogli in cui è articolato il documento contrattuale” né potendosi ricavare una tale nullità dall'art. 117, co. 3, t.u.b. a fattispecie non previste stante il principio della libertà delle forme degli atti giuridici;
quanto ai rilievi mossi in ordine al tasso applicato assumeva che l'esecuzione del contratto sana ogni forma di annullabilità ai sensi dell'art. 1444, co. 2, c.c. e riteneva che non ricossero nullità comminate dagli artt. 1325 e 1418 c.c. insuscettibili di convalida ai sensi dell'art. 1423
c.c.; concludeva che in ogni caso non risultava vilato l'art. 117, co. 1, t.u.b.; osservava poi che l'opponente non aveva espressamente negato di aver ricevuto il finanziamento per la cui restituzione era incorso nella morosità lamentata dalla AN ingiungente né di essere debitore né ancora aveva contestato il quantum debeatur, sicché doveva ravvisarsi un sostanziale riconoscimento della causa petendi e del petitum della domanda avversa;
tuttavia, riteneva che il decreto ingiuntivo fosse nullo in quanto privo di motivazione e dunque procedeva alla revocava del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo, rigettata ogni altra domanda o eccezione, condannava il al Pt_1
pagamento di quanto richiesto in via monitoria ed alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, previa compensazione del terzo residuo in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e, Parte_1
previa formulazione di istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., ne ha chiesto la totale riforma con l'annullamento della condanna del deducente al pagamento della somma di euro 25.807,39, oltre interessi, ed alla rifusione delle spese di lite;
il tutto con vittoria degli oneri processuali del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita la opponendosi all'accoglimento dell'istanza di Controparte_1
sospensione ex adverso formulata e concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite del grado.
Con ordinanza del 5 gennaio 2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c..
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione della causa al collegio.
pag. 4/7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnante ha svolto le seguenti doglianze: ha in primo luogo lamentato la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il giudice di prime cure si era pronunciato su una domanda di condanna formulata da che tuttavia non risultava Controparte_1
da alcun atto processuale;
al riguardo ha evidenziato che la ridetta AN si era limitata ad invocare il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto del quale, però, era stata ravvisata la nullità; ha poi lamentato l'omessa e comunque errata valutazione di fatti e circostanze di diritto decisivi ai fini della definizione della controversia e la carenza di motivazione posto che la sentenza era pervenuta in maniera non comprensibile all'accoglimento della domanda monitoria dopo aver giudicato nullo e revocato il decreto ingiuntivo.
Le censure mosse alla sentenza impugnata non ne giustificano la riforma nei sensi invocati dall'appellante.
In primo luogo si osserva che la domanda accolta in prime cure è quella formulata dalla
AN con il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.. Non è infatti necessario che l'ingiungente- opposto articoli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del provvedimento monitorio (ex plurimis Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486), tanto più il primo giudice, con statuizione non investita da censura, ha ravvisato la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di motivazione di quest'ultimo e non invece del ricorso monitorio, che dunque ha regolarmente funto da atto introduttivo della domanda.
Passando all'esame delle restanti doglianze si rileva che trattasi di censure infondate quanto meno con riguardo alle questioni che il giudice a quo ha affrontato con percorso motivazionale intellegibile, come riportato in narrativa, e che non è qui possibile prendere nuovamente in esame in difetto di critiche rivolte alle ragioni dal medesimo addotte. Del resto è in atti il contratto posto a fondamento della pretesa, sottoscritto dal e tanto basta alla sua validità trattandosi di contratto c.d. monofirma (si veda ex Pt_1
plurimis Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 22385). Esso contiene dichiarazione di ricezione del contratto e dei suoi allegati. Il disconoscimento operato dal è, inoltre, del tutto Pt_1
insufficiente in quanto generico e privo della necessaria specificità richiedendosi,
pag. 5/7 perché sia efficace, una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale (ex plurimis Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633). D'altra parte l'impugnante non ha negato di aver ricevuto il finanziamento. Va poi detto che in sede monitoria l'ingiungente aveva prodotto plurime raccomandate con cui aveva preteso dapprima l'adempimento e successivamente comunicato la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di rimborso del finanziamento;
aveva prodotto, altresì, l'attestazione del debito contenente specifica indicazione delle componenti del credito oggetto di domanda, i.e. euro 5.560,20 per rate insolute dall'1 ottobre 2018 all'1 marzo 2020, euro 19.839,92 per residuo capitale all'1 marzo 2020, euro 74,32 per rateo interessi al 30 marzo 2020, euro 332,95 per interessi di mora al 30 marzo 2020. Tali allegazioni si reputano sufficienti, in quanto suffragate dal contratto, alla determinazione del credito azionato poiché idonee a dar conto delle singole voci oggetto di domanda, avverso cui il non ha mosso precise Pt_1
contestazioni avendo soltanto prospettato la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c. delle clausole in punto interessi ed il difetto di determinatezza delle medesime, sicché
l'invocata consulenza di ufficio non può che essere giudicata esplorativa e dunque inammissibile.
Infine, non è ravvisabile un'incongruenza tra la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di motivazione e l'accoglimento della domanda avanzata da in via monitoria poiché il giudice a quo, dopo aver valutato Controparte_1
che il provvedimento monitorio non fosse assistito da motivazione, ha comunque ravvisato il fondamento della domanda avanzata dall'odierna appellata.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in applicazione dei parametri minimi previste dal d.m. n. 147/2022 non avendo la decisione della controversia richiesto la risoluzione di questioni complesse.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di CE - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 206/2023, pubblicata in data 27 gennaio 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.984,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.c.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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