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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2024
REPUBBLICA ITALIAN
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.2.2024, assunto in decisione in data 18.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 8.3.1985, con gli avvocati Simona Cafaro e Anna D'Argenio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza, via Manzoni 37;
e tra
(c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
26.6.1974, con l'avvocato Laura Bonfante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, Via M. Serao 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
- Affido condiviso
- Collocamento presso la madre
- Frequentazioni con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica sera con rientro alle 20.30 dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
la metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre, con la precisazione che le parti alterneranno di anno in anno la Vigilia di Natale
o il giorno di Natale;
Pasqua o Lunedì di Pasqua in alternanza annuale tra le parti;
anche i ponti verranno trascorsi con modalità alternata tra le parti;
per le vacanze estive trascorrerà due/tre settimane Per_1 anche non consecutive (massimo due settimane consecutive) da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 500 entro il 5 di ogni mese da luglio 2024 per
12 mensilità all'anno (somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione luglio 2025) con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
- potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori e nei limiti stabiliti concordemente Per_1 dagli stessi;
- La madre percepirà il 100% dell'assegno unico per Per_1
- Le parti sono d'accordo perché possa seguire centro diurno o essere seguita privatamente per Per_1 il supporto allo studio.
- Le parti hanno correttamente adempiuto alle altre questioni economiche e non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere.
- Spese di lite compensate
- I legali rinunciano alla solidarietà professionale.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver conosciuto nel 2009 Persona_2 [...]
; che la donna doveva rientrare in Brasile con la figlia avuta dal suo Parte_2 compagno di allora;
di averla ricontatta nel 2012 e che la resistente esponeva di dover rientrare in Italia perché il padre della bambina aveva sporto denuncia per sottrazione di minori;
di aver intrapreso una relazione con la resistente da cui il 20.6.2013 nasceva che la coppia intraprendeva convivenza a Per_1
Varedo, ma il rapporto si logorava progressivamente, anche perché la resistente inseriva alcuni amici brasiliani nello stato di famiglia della coppia;
che la parti si separavano e si accordavano perché il padre versasse alla madre 250 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che la madre e si trasferivano a Limbiate;
che nel 2022 egli si Per_1 trasferiva a Biassono per stare più vicino a in quanto la madre, titolare di negozio di Per_1 abbigliamento a Milano, ne delegava spesso le cure a parenti ed amici;
che la scuola ipotizzava anche che
2 soffrisse di DSA;
che la madre e la minore si recavano nel settembre 2022 per qualche giorno di Per_1 vacanza in Brasile, ma la ricorrente si rendeva irreperibile;
che successivamente la donna riprendeva contatti e lo informava di voler lasciare la minore in Brasile;
di essersi opposto e di aver cercato di riportarla in Italia;
che dopo il rientro della minore in Italia, avvenuta solo nel mese di settembre 2023, la madre cambiava l'Istituto scolastico da lei frequentato ed evitava di effettuare la indagine sulla DSA;
che la madre da gennaio 2024 rifiutava di far vedere la figlia al padre;
di avere fondato timore che la madre si allontanasse di nuovo con la figlia e di non essere riuscito ad ottenere la revoca del passaporto della minore;
esponeva di essere titolare di impresa;
ricorreva al Tribunale perché in via d'urgenza fosse vietato alla madre di far espatriare la minore e nel merito chiedeva l'affido esclusivo, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
che ella rimborsasse il 50% delle spese straordinarie per la minore.
Il Giudice con provvedimento del 14.3.2024 in via provvisoria ed urgente ex articolo 473bis.15 c.p.c. disponeva il divieto di espatrio della minore e fissava udienza per la conferma, modifica, revoca del provvedimento stesso.
Nel costituirsi nel subprocedimento esponeva che ogni volta Parte_2 che la minore si era allontanata dall'Italia, ciò era avvenuto con il consenso del padre;
che egli infatti aveva pagato la retta della scuola privata frequentata dalla figlia in Brasile;
che egli non si interessava particolarmente delle sorti della figlia, in quanto impegnato nella gestione della propria attività imprenditoriale di vendita di pneumatici;
che egli aveva corrisposto dapprima 3000 mensili euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia, poi ridotti a 250 euro mensili e che attualmente egli non versava nulla;
di aver chiuso il negozio di abbigliamento di Milano e di effettuare attività di vendita on line; di avere dunque minori possibilità economiche;
domandava il rigetto delle domande del ricorrente e la determinazione ex articolo 473bis.15 c.p.c. di un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 1500 mensili, oltre ad arretrati. Alla udienza del 4.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Muggiò, in locazione con canone mensile di euro 600, vivo con la mia compagna, che lavora come segretaria con reddito mensile di euro 1300; io ho un'officina meccanica, ho un reddito mensile di euro 2000. Non sto vedendo mia figlia, e ciò da dicembre, perché prima avevamo un accordo per poterla vedere una settimana a testa, ho fatto
Natale insieme con la mia bambina, ma poi abbiamo discusso per i compiti di scuola, che non erano stati fatti, e da lì non
l'ho più vista. Io ho detto che non mi sarei preso la responsabilità di portare a scuola la bambina con i compiti non fatti.
Allora lei ha detto che io non l'avrei più tenuta e io per evitare discussioni non ho cercato di tenerla con me, mando messaggi.
Io ho pagato i biglietti andata e ritorno per il Brasile, per 15 giorni, non ho autorizzato a che restassero là. Non so perché siano rimaste là di più. Dovendo tenere la bambina a settimana alternati ognuno avrebbe pagato il necessario per la sua settimana, adesso non sto versando nulla perché non abbiamo accordi o altro. Non so nulla di mia figlia. Non so nulla dell'assegno unico. Prima dell'accordo sull'alternato versavo 250 euro mensili.
La resistente: vivo a Monza in via Ampere n. 5, in locazione con canone mensile di euro 1000; vivo solo con mia figlia.
Io avevo un negozio di abbigliamento a Milano e sto lavorando on line, ho avuto un negozio per 18 anni e ho molti clienti,
e riesco a gestire mia figlia lavorando on line. È vero che avevamo un accordo perché la bambina stesse una settimana con me e una con lui, ma siccome lui trascurava la bambina, la faceva gestire da altri, io non voglio più quell'accordo. Mia figlia
3 si lamentava sempre delle assenze paterne, la questione dei compiti è stata che anche lui avrebbe dovuto farle fare la metà dei compiti delle vacanze di Natale. Quando mia figlia ha avuto l'allergia lui non ha comprato nemmeno la pomata per curargliela. Non prendo l'assegno unico, dalla mia attività on line prendo circa 3000/4000 euro al mese.
Il Giudice, a parziale modifica del provvedimento 14.3.2024, stabiliva che non potesse espatriare, Per_1 se non con il consenso di entrambi i genitori, e nei limiti concordemente stabiliti da entrambi;
incaricava i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale delle parti, personale, sanitaria, scolastica di ai suoi rapporti con entrambi Per_1
i genitori, di curare l'effettuazione da parte della minore di approfondimento di DSA e di verificare la possibilità di ripresa delle visite padre – minore;
rigettava le ulteriori domande.
Nel costituirsi nel procedimento di merito, la resistente eccepiva di aver sempre coinvolto il padre nella vita di che il padre tuttavia non si era mai interessato fattivamente della figlia;
che egli non aveva Per_1 nemmeno a disposizione un letto per ospitarla per la notte;
che la minore aveva migliorato il proprio andamento scolastico dopo che era cessato il collocamento alternato;
che il ricorrente era commerciante nel settore degli pneumatici ed effettuava spesso trasferte lavorative;
che egli era molto benestante e per mesi aveva versato 3000 euro al mese per il mantenimento della minore;
di vivere in locazione con canone mensile di euro 1200; concludeva domandando l'affido condiviso della minore, con collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, ma senza pernottamento, sino a quando il ricorrente non avesse predisposto luogo idoneo ad ospitare la figlia;
che fosse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento di nella misura mensile di euro 1500, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, oltre agli arretrati per i mesi precedenti.
Alla udienza del 16.5.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
PA TO RZ AB DE : vivo a Muggiò in locazione con canone mensile di Pt_1 euro 600, già comprensivo delle spese condominiali, il contratto è intestato alla mia compagna, che lavora con me come segretaria, con reddito mensile di euro 1300. Aspetta un bambino che nasce a settembre. Sono socio ed amministratore unico Contr di DSL, che però è ferma. Per percepisco 2500 euro al mese. Ho un B&B in Brasile, ma è il CP_1 primo anno, per ora sto pagando solo le spese. Non prendo assegno unico per Ho due figli maggiorenni che vivono Per_1 in Brasile. Dall'ultima udienza ho visto tre volte;
ho un divano letto dove farla dormire. Non sono proprietario di Per_1 immobili, purtroppo.
AN DE : vivo a Monza, in affitto con canone mensile di euro 1200 comprensivo Parte_2 Pt_1 delle spese condominiali, vivo sola con Frequento una persona che non convive con me. ho una figlia di 16 anni che Per_1 vive in Sicilia con il papà ed i nonni. Sto continuando l'attività di vendita on line, non ho chiesto l'assegno unico per Per_1
La questione della bocciatura mi è nuova perché gli insegnanti ci avevano detto che era migliorata. Abbiamo preso un appuntamento per la valutazione privata degli apprendimenti a Muggiò. L'avevamo già fatta in Brasile e non era emerso niente di preoccupante, tranne il fatto che lei è un po' pigra. C'è una mia amica che le fa sostegno pomeridiano per matematica ed inglese. A scuola ha un piano didattico personalizzato, ma fino a che non ha la certificazione non può avere altri supporti.
Alla udienza del 16.5.2024 le parti chiedevano rinvio pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 27.6.2024 le parti addivenivano ad un accordo provvisorio del seguente tenore: affido condiviso, collocamento presso la madre, frequentazioni con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica sera con rientro alle 20.30 dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la minore
4 presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
la metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre, con la precisazione che le parti alterneranno di anno in anno la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
Pasqua
o Lunedì di Pasqua in alternanza annuale tra le parti;
anche i ponti verranno trascorsi con modalità alternata tra le parti;
per le vacanze estive trascorrerà due/tre settimane anche non consecutive (massimo due settimane consecutive) da Per_1 concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 500 entro il 5 di ogni mese da luglio 2024 per 12 mensilità all'anno
(somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione luglio 2025) con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Monza. potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori e nei limiti stabiliti concordemente dagli stessi;
Per_1 il padre verserà alla madre entro il 31.8.2024 1.500 euro (750 a luglio e 750 ad agosto) a titolo di contributo al mantenimento arretrato per il periodo gennaio – giugno 2024, a titolo satisfattivo ed esaustivo, visto che le parti avevano precedentemente convenuto un contributo di euro 250 mensili.
La madre percepirà il 100% dell'assegno unico per Per_1
Le parti sono d'accordo perché possa seguire centro diurno e per l'acquisizione della relazione conclusiva dell'Ipofgrifo. Per_1
Il Giudice delegato provvedeva in conformità agli accordi raggiunti e disponeva prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali competenti.
Alla udienza del 28.1.2025 i legali delle parti esponevano che era stato attivato il centro diurno due volte la settimana, lunedì e mercoledì e le parti si erano organizzate per l'accompagnamento; l'andamento scolastico e il comportamento di erano molto migliorati, siccome il rapporto tra le parti;
il Per_1 ricorrente aveva tenuto per 20 giorni mentre la signora era in Brasile. Per_1
I legali domandavano breve rinvio al fine di verificare la possibilità di consensualizzare.
Alla udienza del 18.3.2025 le parti hanno precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
******* Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 20.6.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territori di Varedo in vista della udienza del
16.5.2024 emergeva che la resistente era ancora ivi residente, nonostante abitasse con la figlia da tempo a Monza;
la resistente non aveva attualmente parenti in Italia, tranne una figlia di 17 anni che viveva in
Sicilia con il padre;
che Jennifer stava effettuando valutazione privata degli apprendimenti, informazione che non era stata condivisa con che aspettava un figlio dalla nuova compagna e Pt_1 Pt_1 Per_1 era felice dell'arrivo di un fratellino;
la scuola della minore segnalava importanti difficoltà di apprendimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Muggiò in vista della udienza del 16.5.2024 emergeva che il ricorrente aveva altri due figli più grandi in Brasile;
che egli si recava spesso nel Pese di origine, in quanto ivi aveva un'agenzia che affittava case;
egli lamentava il mancato coinvolgimento nelle
5 scelte di vita afferenti da parte della resistente;
l'attuale compagna dell'uomo, che attendeva un Per_1 figlio da lui, lavorava come segretaria nella sua attività.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza del 13.6.2024 emergeva che la resistente narrava di un rapporto collaborativo con l'ex compagno, con accenti contrastanti rispetto alle vicende giudiziarie civili e penali (oltre al presente procedimento, ella aveva sporto anche denuncia contro per mancato versamento del contributo al mantenimento); ella riferiva che la minore aveva Pt_1 ripreso a pernottare presso il padre e che in alcune occasioni tutto il nucleo familiare aveva trascorso momenti di convivialità comune.
La resistente evidenziava di aver richiesto valutazione di eventuali difficoltà di apprendimento presso professionista privata, per non attendere i tempi di;
ciò nonostante, ella appariva minimizzante Pt_3 rispetto alle difficoltà scolastiche della minore, che attribuiva a pigrizia.
La minore agli operatori riferiva di essersi ben ambientata nella nuova realtà scolastica, nonostante alcune difficoltà didattiche, soprattutto in matematica e in analisi grammaticale;
non riferiva difficoltà Per_1 relazionali con il padre, né con la di lui compagna.
Le insegnanti della minore evidenziavano che la bambina si era ben ambientata nel contesto scolastico ed era sempre adeguata, sia nell'abbigliamento, sia nel materiale;
i genitori apparivano entrambi molto partecipi al percorso didattico della figlia;
la minore aveva difficoltà di apprendimento, legate verosimilmente anche a lacune nella preparazione degli anni precedenti ed ai cambi di scuola;
ella faticava a raggiungere la sufficienza, nonostante il PDP redatto per lei;
confondeva il corsivo con lo stampatello;
aveva un andamento migliore nelle materie orali, anche se a distanza di alcuni giorni non ricordava nulla delle lezioni apprese.
Gli operatori inoltre sollevavano perplessità nel corso della visita domiciliare, sia per l'assenza nell'abitazione di uno spazio dedicato alla minore (che la madre non riteneva necessario, evidenziando che la figlia aveva sempre dormito con lei), sia perché l'appartamento era in un sotterraneo, ove i punti luce erano ridotti;
la resistente garantiva di avere regolare contratto di locazione e che dunque l'appartamento aveva i requisiti di abitabilità.
Emergeva infine che anche la resistente aveva un nuovo compagno, che viveva in Sicilia e gestiva circhi
CP_2
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza in vista della udienza del 28.1.2025
è emerso un miglioramento del clima tra le parti, che si sono organizzate per gestire le vacanze che ha trascorso in modo paritetico tra i genitori, recendosi anche in Sicilia presso il compagno della Per_1 madre;
quest'ultimo lavora nei circhi e a dire della signora non potrebbe prendere contatti con gli operatori, per il carattere schivo e gli impegni lavorativi;
al termine del periodo estivo, la resistente ha di nuovo lamentato un peggioramento dei rapporti, nonché il fatto che il ricorrente avrebbe proposto a di svolere piccoli lavoretti retribuiti nella sua azienda. Per_1 ha confermato che vi sono state nuove tensioni, che ha motivato con questioni economiche. Pt_1 ha frequentato il centro estivo, con buoni rimandi rispetto all'inserimento sia con gli adulti che Per_1 con i pari;
l'esperienza positiva ha determinato la decisione di inserimento nel centro diurno anche nel corso dell'anno scolastico, per tre pomeriggi la settimana.
6 Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Muggiò in vista della udienza del 28.1.2025
è emerso che a settembre 2024 è nato il figlio del ricorrente e della sua nuova compagna;
gli operatori hanno aiutato i genitori a trovare soluzioni condivise per l'organizzazione degli accompagnamenti della minore al centro diurno ed alle attività sportive;
la minore ha trascorso a dicembre 20 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre, perché la madre ha dovuto fare rientro in Brasile per un'urgenza familiare;
la resistente ha lamentato talvolta trascuratezza della minore presso il padre, il quale a sua volta ha eccepito che la madre non ha mai contestato nulla sul punto prima dell'intervento degli operatori;
il ricorrente ha evidenziato che anche la gestione delle vacanze di Natale non ha portato problemi.
Dalla relazione del centro diurno del febbraio 2025 emerge che si è ben inserita nel gruppo dei Per_1 pari ed è educata e rispettosa con gli adulti;
nello studio è apparsa poco ordinata e talvolta svolge i compiti in modo frettoloso;
i genitori la seguono comunque entrambi con attenzione.
Dalla pagella del primo quadrimestre 2024/2025 emerge che ha raggiunto un livello di Per_1 competenze base in tutte le discipline ed intermedio nella lettura, nell'approccio ai numeri decimali, nei problemi, nelle scienze, in tecnologia ed in musica, in arte e immagine (sperimentazione delle tecniche), in educazione motoria (avanzato nella gestione delle regole degli sport) e nella partecipazione ad educazione civica;
il comportamento è generalmente corretto.
Alla luce di quanto precede, stanti gli attuali progressi nella relazione tra le parti – che hanno saputo in più occasioni collaborare nella gestione della minore, nel suo esclusivo interesse -, nonché di Per_1 nella didattica e nel rapporto con adulti e pari, le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore e rispettose del suo diritto alla bigenitorialità.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in
[...] Parte_2 data 13.2.2024, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
7
REPUBBLICA ITALIAN
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.2.2024, assunto in decisione in data 18.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1
Brasile il 8.3.1985, con gli avvocati Simona Cafaro e Anna D'Argenio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza, via Manzoni 37;
e tra
(c.f. ), nata in [...] il Parte_2 C.F._2
26.6.1974, con l'avvocato Laura Bonfante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desio, Via M. Serao 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la consensualizzazione del procedimento alle seguenti condizioni:
- Affido condiviso
- Collocamento presso la madre
- Frequentazioni con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica sera con rientro alle 20.30 dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
la metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre, con la precisazione che le parti alterneranno di anno in anno la Vigilia di Natale
o il giorno di Natale;
Pasqua o Lunedì di Pasqua in alternanza annuale tra le parti;
anche i ponti verranno trascorsi con modalità alternata tra le parti;
per le vacanze estive trascorrerà due/tre settimane Per_1 anche non consecutive (massimo due settimane consecutive) da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 500 entro il 5 di ogni mese da luglio 2024 per
12 mensilità all'anno (somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione luglio 2025) con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Monza.
- potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori e nei limiti stabiliti concordemente Per_1 dagli stessi;
- La madre percepirà il 100% dell'assegno unico per Per_1
- Le parti sono d'accordo perché possa seguire centro diurno o essere seguita privatamente per Per_1 il supporto allo studio.
- Le parti hanno correttamente adempiuto alle altre questioni economiche e non hanno nulla altro reciprocamente a pretendere.
- Spese di lite compensate
- I legali rinunciano alla solidarietà professionale.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver conosciuto nel 2009 Persona_2 [...]
; che la donna doveva rientrare in Brasile con la figlia avuta dal suo Parte_2 compagno di allora;
di averla ricontatta nel 2012 e che la resistente esponeva di dover rientrare in Italia perché il padre della bambina aveva sporto denuncia per sottrazione di minori;
di aver intrapreso una relazione con la resistente da cui il 20.6.2013 nasceva che la coppia intraprendeva convivenza a Per_1
Varedo, ma il rapporto si logorava progressivamente, anche perché la resistente inseriva alcuni amici brasiliani nello stato di famiglia della coppia;
che la parti si separavano e si accordavano perché il padre versasse alla madre 250 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che la madre e si trasferivano a Limbiate;
che nel 2022 egli si Per_1 trasferiva a Biassono per stare più vicino a in quanto la madre, titolare di negozio di Per_1 abbigliamento a Milano, ne delegava spesso le cure a parenti ed amici;
che la scuola ipotizzava anche che
2 soffrisse di DSA;
che la madre e la minore si recavano nel settembre 2022 per qualche giorno di Per_1 vacanza in Brasile, ma la ricorrente si rendeva irreperibile;
che successivamente la donna riprendeva contatti e lo informava di voler lasciare la minore in Brasile;
di essersi opposto e di aver cercato di riportarla in Italia;
che dopo il rientro della minore in Italia, avvenuta solo nel mese di settembre 2023, la madre cambiava l'Istituto scolastico da lei frequentato ed evitava di effettuare la indagine sulla DSA;
che la madre da gennaio 2024 rifiutava di far vedere la figlia al padre;
di avere fondato timore che la madre si allontanasse di nuovo con la figlia e di non essere riuscito ad ottenere la revoca del passaporto della minore;
esponeva di essere titolare di impresa;
ricorreva al Tribunale perché in via d'urgenza fosse vietato alla madre di far espatriare la minore e nel merito chiedeva l'affido esclusivo, con collocamento presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre;
che ella rimborsasse il 50% delle spese straordinarie per la minore.
Il Giudice con provvedimento del 14.3.2024 in via provvisoria ed urgente ex articolo 473bis.15 c.p.c. disponeva il divieto di espatrio della minore e fissava udienza per la conferma, modifica, revoca del provvedimento stesso.
Nel costituirsi nel subprocedimento esponeva che ogni volta Parte_2 che la minore si era allontanata dall'Italia, ciò era avvenuto con il consenso del padre;
che egli infatti aveva pagato la retta della scuola privata frequentata dalla figlia in Brasile;
che egli non si interessava particolarmente delle sorti della figlia, in quanto impegnato nella gestione della propria attività imprenditoriale di vendita di pneumatici;
che egli aveva corrisposto dapprima 3000 mensili euro a titolo di contributo al mantenimento della figlia, poi ridotti a 250 euro mensili e che attualmente egli non versava nulla;
di aver chiuso il negozio di abbigliamento di Milano e di effettuare attività di vendita on line; di avere dunque minori possibilità economiche;
domandava il rigetto delle domande del ricorrente e la determinazione ex articolo 473bis.15 c.p.c. di un contributo al mantenimento della minore nella misura di euro 1500 mensili, oltre ad arretrati. Alla udienza del 4.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Muggiò, in locazione con canone mensile di euro 600, vivo con la mia compagna, che lavora come segretaria con reddito mensile di euro 1300; io ho un'officina meccanica, ho un reddito mensile di euro 2000. Non sto vedendo mia figlia, e ciò da dicembre, perché prima avevamo un accordo per poterla vedere una settimana a testa, ho fatto
Natale insieme con la mia bambina, ma poi abbiamo discusso per i compiti di scuola, che non erano stati fatti, e da lì non
l'ho più vista. Io ho detto che non mi sarei preso la responsabilità di portare a scuola la bambina con i compiti non fatti.
Allora lei ha detto che io non l'avrei più tenuta e io per evitare discussioni non ho cercato di tenerla con me, mando messaggi.
Io ho pagato i biglietti andata e ritorno per il Brasile, per 15 giorni, non ho autorizzato a che restassero là. Non so perché siano rimaste là di più. Dovendo tenere la bambina a settimana alternati ognuno avrebbe pagato il necessario per la sua settimana, adesso non sto versando nulla perché non abbiamo accordi o altro. Non so nulla di mia figlia. Non so nulla dell'assegno unico. Prima dell'accordo sull'alternato versavo 250 euro mensili.
La resistente: vivo a Monza in via Ampere n. 5, in locazione con canone mensile di euro 1000; vivo solo con mia figlia.
Io avevo un negozio di abbigliamento a Milano e sto lavorando on line, ho avuto un negozio per 18 anni e ho molti clienti,
e riesco a gestire mia figlia lavorando on line. È vero che avevamo un accordo perché la bambina stesse una settimana con me e una con lui, ma siccome lui trascurava la bambina, la faceva gestire da altri, io non voglio più quell'accordo. Mia figlia
3 si lamentava sempre delle assenze paterne, la questione dei compiti è stata che anche lui avrebbe dovuto farle fare la metà dei compiti delle vacanze di Natale. Quando mia figlia ha avuto l'allergia lui non ha comprato nemmeno la pomata per curargliela. Non prendo l'assegno unico, dalla mia attività on line prendo circa 3000/4000 euro al mese.
Il Giudice, a parziale modifica del provvedimento 14.3.2024, stabiliva che non potesse espatriare, Per_1 se non con il consenso di entrambi i genitori, e nei limiti concordemente stabiliti da entrambi;
incaricava i servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, con particolare riferimento alla condizione personale delle parti, personale, sanitaria, scolastica di ai suoi rapporti con entrambi Per_1
i genitori, di curare l'effettuazione da parte della minore di approfondimento di DSA e di verificare la possibilità di ripresa delle visite padre – minore;
rigettava le ulteriori domande.
Nel costituirsi nel procedimento di merito, la resistente eccepiva di aver sempre coinvolto il padre nella vita di che il padre tuttavia non si era mai interessato fattivamente della figlia;
che egli non aveva Per_1 nemmeno a disposizione un letto per ospitarla per la notte;
che la minore aveva migliorato il proprio andamento scolastico dopo che era cessato il collocamento alternato;
che il ricorrente era commerciante nel settore degli pneumatici ed effettuava spesso trasferte lavorative;
che egli era molto benestante e per mesi aveva versato 3000 euro al mese per il mantenimento della minore;
di vivere in locazione con canone mensile di euro 1200; concludeva domandando l'affido condiviso della minore, con collocamento presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, ma senza pernottamento, sino a quando il ricorrente non avesse predisposto luogo idoneo ad ospitare la figlia;
che fosse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento di nella misura mensile di euro 1500, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, oltre agli arretrati per i mesi precedenti.
Alla udienza del 16.5.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
PA TO RZ AB DE : vivo a Muggiò in locazione con canone mensile di Pt_1 euro 600, già comprensivo delle spese condominiali, il contratto è intestato alla mia compagna, che lavora con me come segretaria, con reddito mensile di euro 1300. Aspetta un bambino che nasce a settembre. Sono socio ed amministratore unico Contr di DSL, che però è ferma. Per percepisco 2500 euro al mese. Ho un B&B in Brasile, ma è il CP_1 primo anno, per ora sto pagando solo le spese. Non prendo assegno unico per Ho due figli maggiorenni che vivono Per_1 in Brasile. Dall'ultima udienza ho visto tre volte;
ho un divano letto dove farla dormire. Non sono proprietario di Per_1 immobili, purtroppo.
AN DE : vivo a Monza, in affitto con canone mensile di euro 1200 comprensivo Parte_2 Pt_1 delle spese condominiali, vivo sola con Frequento una persona che non convive con me. ho una figlia di 16 anni che Per_1 vive in Sicilia con il papà ed i nonni. Sto continuando l'attività di vendita on line, non ho chiesto l'assegno unico per Per_1
La questione della bocciatura mi è nuova perché gli insegnanti ci avevano detto che era migliorata. Abbiamo preso un appuntamento per la valutazione privata degli apprendimenti a Muggiò. L'avevamo già fatta in Brasile e non era emerso niente di preoccupante, tranne il fatto che lei è un po' pigra. C'è una mia amica che le fa sostegno pomeridiano per matematica ed inglese. A scuola ha un piano didattico personalizzato, ma fino a che non ha la certificazione non può avere altri supporti.
Alla udienza del 16.5.2024 le parti chiedevano rinvio pendenti trattative.
Alla successiva udienza del 27.6.2024 le parti addivenivano ad un accordo provvisorio del seguente tenore: affido condiviso, collocamento presso la madre, frequentazioni con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica sera con rientro alle 20.30 dopo cena, quando il padre riaccompagnerà la minore
4 presso l'abitazione materna;
un giorno infrasettimanale (il mercoledì) dalla uscita da scuola al rientro a scuola la mattina successiva;
la metà delle vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con la madre, con la precisazione che le parti alterneranno di anno in anno la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
Pasqua
o Lunedì di Pasqua in alternanza annuale tra le parti;
anche i ponti verranno trascorsi con modalità alternata tra le parti;
per le vacanze estive trascorrerà due/tre settimane anche non consecutive (massimo due settimane consecutive) da Per_1 concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre verserà un contributo al mantenimento di euro 500 entro il 5 di ogni mese da luglio 2024 per 12 mensilità all'anno
(somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione luglio 2025) con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Monza. potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori e nei limiti stabiliti concordemente dagli stessi;
Per_1 il padre verserà alla madre entro il 31.8.2024 1.500 euro (750 a luglio e 750 ad agosto) a titolo di contributo al mantenimento arretrato per il periodo gennaio – giugno 2024, a titolo satisfattivo ed esaustivo, visto che le parti avevano precedentemente convenuto un contributo di euro 250 mensili.
La madre percepirà il 100% dell'assegno unico per Per_1
Le parti sono d'accordo perché possa seguire centro diurno e per l'acquisizione della relazione conclusiva dell'Ipofgrifo. Per_1
Il Giudice delegato provvedeva in conformità agli accordi raggiunti e disponeva prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte dei servizi sociali competenti.
Alla udienza del 28.1.2025 i legali delle parti esponevano che era stato attivato il centro diurno due volte la settimana, lunedì e mercoledì e le parti si erano organizzate per l'accompagnamento; l'andamento scolastico e il comportamento di erano molto migliorati, siccome il rapporto tra le parti;
il Per_1 ricorrente aveva tenuto per 20 giorni mentre la signora era in Brasile. Per_1
I legali domandavano breve rinvio al fine di verificare la possibilità di consensualizzare.
Alla udienza del 18.3.2025 le parti hanno precisato le epigrafate conclusioni congiunte.
******* Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 20.6.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territori di Varedo in vista della udienza del
16.5.2024 emergeva che la resistente era ancora ivi residente, nonostante abitasse con la figlia da tempo a Monza;
la resistente non aveva attualmente parenti in Italia, tranne una figlia di 17 anni che viveva in
Sicilia con il padre;
che Jennifer stava effettuando valutazione privata degli apprendimenti, informazione che non era stata condivisa con che aspettava un figlio dalla nuova compagna e Pt_1 Pt_1 Per_1 era felice dell'arrivo di un fratellino;
la scuola della minore segnalava importanti difficoltà di apprendimento.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Muggiò in vista della udienza del 16.5.2024 emergeva che il ricorrente aveva altri due figli più grandi in Brasile;
che egli si recava spesso nel Pese di origine, in quanto ivi aveva un'agenzia che affittava case;
egli lamentava il mancato coinvolgimento nelle
5 scelte di vita afferenti da parte della resistente;
l'attuale compagna dell'uomo, che attendeva un Per_1 figlio da lui, lavorava come segretaria nella sua attività.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza del 13.6.2024 emergeva che la resistente narrava di un rapporto collaborativo con l'ex compagno, con accenti contrastanti rispetto alle vicende giudiziarie civili e penali (oltre al presente procedimento, ella aveva sporto anche denuncia contro per mancato versamento del contributo al mantenimento); ella riferiva che la minore aveva Pt_1 ripreso a pernottare presso il padre e che in alcune occasioni tutto il nucleo familiare aveva trascorso momenti di convivialità comune.
La resistente evidenziava di aver richiesto valutazione di eventuali difficoltà di apprendimento presso professionista privata, per non attendere i tempi di;
ciò nonostante, ella appariva minimizzante Pt_3 rispetto alle difficoltà scolastiche della minore, che attribuiva a pigrizia.
La minore agli operatori riferiva di essersi ben ambientata nella nuova realtà scolastica, nonostante alcune difficoltà didattiche, soprattutto in matematica e in analisi grammaticale;
non riferiva difficoltà Per_1 relazionali con il padre, né con la di lui compagna.
Le insegnanti della minore evidenziavano che la bambina si era ben ambientata nel contesto scolastico ed era sempre adeguata, sia nell'abbigliamento, sia nel materiale;
i genitori apparivano entrambi molto partecipi al percorso didattico della figlia;
la minore aveva difficoltà di apprendimento, legate verosimilmente anche a lacune nella preparazione degli anni precedenti ed ai cambi di scuola;
ella faticava a raggiungere la sufficienza, nonostante il PDP redatto per lei;
confondeva il corsivo con lo stampatello;
aveva un andamento migliore nelle materie orali, anche se a distanza di alcuni giorni non ricordava nulla delle lezioni apprese.
Gli operatori inoltre sollevavano perplessità nel corso della visita domiciliare, sia per l'assenza nell'abitazione di uno spazio dedicato alla minore (che la madre non riteneva necessario, evidenziando che la figlia aveva sempre dormito con lei), sia perché l'appartamento era in un sotterraneo, ove i punti luce erano ridotti;
la resistente garantiva di avere regolare contratto di locazione e che dunque l'appartamento aveva i requisiti di abitabilità.
Emergeva infine che anche la resistente aveva un nuovo compagno, che viveva in Sicilia e gestiva circhi
CP_2
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Monza in vista della udienza del 28.1.2025
è emerso un miglioramento del clima tra le parti, che si sono organizzate per gestire le vacanze che ha trascorso in modo paritetico tra i genitori, recendosi anche in Sicilia presso il compagno della Per_1 madre;
quest'ultimo lavora nei circhi e a dire della signora non potrebbe prendere contatti con gli operatori, per il carattere schivo e gli impegni lavorativi;
al termine del periodo estivo, la resistente ha di nuovo lamentato un peggioramento dei rapporti, nonché il fatto che il ricorrente avrebbe proposto a di svolere piccoli lavoretti retribuiti nella sua azienda. Per_1 ha confermato che vi sono state nuove tensioni, che ha motivato con questioni economiche. Pt_1 ha frequentato il centro estivo, con buoni rimandi rispetto all'inserimento sia con gli adulti che Per_1 con i pari;
l'esperienza positiva ha determinato la decisione di inserimento nel centro diurno anche nel corso dell'anno scolastico, per tre pomeriggi la settimana.
6 Dalla relazione dei servizi sociali competenti per territorio di Muggiò in vista della udienza del 28.1.2025
è emerso che a settembre 2024 è nato il figlio del ricorrente e della sua nuova compagna;
gli operatori hanno aiutato i genitori a trovare soluzioni condivise per l'organizzazione degli accompagnamenti della minore al centro diurno ed alle attività sportive;
la minore ha trascorso a dicembre 20 giorni consecutivi presso l'abitazione del padre, perché la madre ha dovuto fare rientro in Brasile per un'urgenza familiare;
la resistente ha lamentato talvolta trascuratezza della minore presso il padre, il quale a sua volta ha eccepito che la madre non ha mai contestato nulla sul punto prima dell'intervento degli operatori;
il ricorrente ha evidenziato che anche la gestione delle vacanze di Natale non ha portato problemi.
Dalla relazione del centro diurno del febbraio 2025 emerge che si è ben inserita nel gruppo dei Per_1 pari ed è educata e rispettosa con gli adulti;
nello studio è apparsa poco ordinata e talvolta svolge i compiti in modo frettoloso;
i genitori la seguono comunque entrambi con attenzione.
Dalla pagella del primo quadrimestre 2024/2025 emerge che ha raggiunto un livello di Per_1 competenze base in tutte le discipline ed intermedio nella lettura, nell'approccio ai numeri decimali, nei problemi, nelle scienze, in tecnologia ed in musica, in arte e immagine (sperimentazione delle tecniche), in educazione motoria (avanzato nella gestione delle regole degli sport) e nella partecipazione ad educazione civica;
il comportamento è generalmente corretto.
Alla luce di quanto precede, stanti gli attuali progressi nella relazione tra le parti – che hanno saputo in più occasioni collaborare nella gestione della minore, nel suo esclusivo interesse -, nonché di Per_1 nella didattica e nel rapporto con adulti e pari, le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore e rispettose del suo diritto alla bigenitorialità.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in
[...] Parte_2 data 13.2.2024, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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