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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 29/05/2025)
R.G. 1725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1725 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
C.F. , nata a [...] il [...], CP_3 C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._4
anche in qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
13.08.2023, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Sebastiano Cheri e
Maria Cheri, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata al ricorso ex art. 281-undecies
c.p.c.;
-ricorrenti-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, CP_5 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Settimo San Pietro (CA) presso lo studio dell'Avvocato Federico
Orgiana, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-resistente-
Causa avente in oggetto: appalto;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia condannare, stante la virtuale soccombenza, la resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari da liquidarsi a favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Nell'interesse della resistente: “si insiste per la cancellazione della materia del contendere e chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., , e hanno domandato, nei CP_1 CP_3 CP_4 CP_2 confronti di la restituzione della somma di €14.105,00 indebitamente incamerata. oltre CP_5 al risarcimento del danno pari ad €1.500,00 esponendo che:
- in data 18.11.2022, la defunta di cui i ricorrenti sono eredi, ha concluso Persona_1
un contratto di appalto con la società resistente per la realizzazione di un elevatore che collegasse il piano terra con il primo e il secondo piano dell'immobile sito in Cagliari, via
Gherandeschi n.24;
- il corrispettivo è stato pattuito in €14.105,00;
- a seguito del pagamento, mai è seguita l'esecuzione del lavoro concordato;
- con p.e.c.. del 4.12.2023, ha diffidato all'adempimento e al risarcimento Persona_1
del danno senza ottenere riscontro.
Ha concluso per la condanna del pagamento delle somme di cui sopra.
Con comparsa di costituzione, si è costituita oltre il termine di legge la società CP_5
replicando che:
- corrisponde al vero la sottoscrizione del contratto e la mancata installazione dell'elevatore;
- la società avrebbe subito ritardi nell'installazione dell'impianto per problemi inerenti alla fornitura da parte del produttore;
- l'inadempimento non è imputabile all'appaltatore;
- la resistente è disponibile all'adempimento ovvero alla restituzione della somma di
€14.105,00 con risoluzione consensuale del contratto;
- la richiesta risarcitoria non è provata.
Ha concluso per la risoluzione contrattuale e il rigetto delle domande avverse.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
In limine, deve darsi atto che le parti hanno domandato concordemente la cessata materia del contendere in quanto – come da verbale depositato in data 18.4.2025 - la ricorrente ha provveduto a consegnare e collaudare quanto oggetto del contratto di appalto.
Tuttavia, parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, occorre accertare l'eventuale fondatezza della pretesa. I ricorrenti hanno domandato la restituzione della somma di €14.105,00 pagata, quale corrispettivo, per l'installazione di un impianto di elevazione.
All'atto della costituzione, la società resistente – non contestando di non avere adempiuto alla prestazione – ha allegato che l'inadempimento sarebbe imputabile a ritardi, nella consegna della merce, addebitabili al fornitore.
Preme, allora, rammentare che nel sistema della responsabilità da inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c., grava sul creditore il solo onere di allegare l'inadempimento, competendo, invece, al debitore provare compiutamente le ragioni che ne escludono l'imputabilità.
Nella specie, alcuna prova è stata dedotta dalla a dimostrazione dell'insussistenza della CP_5 colpa nell'inadempimento, essendo rimasto indimostrato che il ritardo fosse, invece, addebitabile esclusivamente al produttore.
Così argomentando, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo (quale effetto dell'implicita domanda di risoluzione per inadempimento) sarebbe stata fondata.
Diversa sorte avrebbe seguito, invece, la domanda di risarcimento del danno, perchè del tutto sfornita di prova sia nell'an sia nel quantum.
_____
In ragione della parziale soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria, le spese di lite possono essere compensate nella misura di ¼, con i restanti ¾ a carico di parte resistente.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00, valori minimi e per le sole fasi studio, introduttiva e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida, CP_5 direttamente in favore dell'Avvocato Sebastiano Cheri dichiaratosi antistatario, in €198,00 (¾ di €264,00) per spese, €1.275,00 (¾ di €1.700,00) per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
R.G. 1725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1725 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
C.F. , nata a [...] il [...], CP_3 C.F._3
C.F. , nato a [...] il [...], CP_4 C.F._4
anche in qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
13.08.2023, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Sebastiano Cheri e
Maria Cheri, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata al ricorso ex art. 281-undecies
c.p.c.;
-ricorrenti-
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, CP_5 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Settimo San Pietro (CA) presso lo studio dell'Avvocato Federico
Orgiana, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-resistente-
Causa avente in oggetto: appalto;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia condannare, stante la virtuale soccombenza, la resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari da liquidarsi a favore dello scrivente avvocato antistatario”.
Nell'interesse della resistente: “si insiste per la cancellazione della materia del contendere e chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., , e hanno domandato, nei CP_1 CP_3 CP_4 CP_2 confronti di la restituzione della somma di €14.105,00 indebitamente incamerata. oltre CP_5 al risarcimento del danno pari ad €1.500,00 esponendo che:
- in data 18.11.2022, la defunta di cui i ricorrenti sono eredi, ha concluso Persona_1
un contratto di appalto con la società resistente per la realizzazione di un elevatore che collegasse il piano terra con il primo e il secondo piano dell'immobile sito in Cagliari, via
Gherandeschi n.24;
- il corrispettivo è stato pattuito in €14.105,00;
- a seguito del pagamento, mai è seguita l'esecuzione del lavoro concordato;
- con p.e.c.. del 4.12.2023, ha diffidato all'adempimento e al risarcimento Persona_1
del danno senza ottenere riscontro.
Ha concluso per la condanna del pagamento delle somme di cui sopra.
Con comparsa di costituzione, si è costituita oltre il termine di legge la società CP_5
replicando che:
- corrisponde al vero la sottoscrizione del contratto e la mancata installazione dell'elevatore;
- la società avrebbe subito ritardi nell'installazione dell'impianto per problemi inerenti alla fornitura da parte del produttore;
- l'inadempimento non è imputabile all'appaltatore;
- la resistente è disponibile all'adempimento ovvero alla restituzione della somma di
€14.105,00 con risoluzione consensuale del contratto;
- la richiesta risarcitoria non è provata.
Ha concluso per la risoluzione contrattuale e il rigetto delle domande avverse.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
In limine, deve darsi atto che le parti hanno domandato concordemente la cessata materia del contendere in quanto – come da verbale depositato in data 18.4.2025 - la ricorrente ha provveduto a consegnare e collaudare quanto oggetto del contratto di appalto.
Tuttavia, parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, ai fini della soccombenza virtuale, occorre accertare l'eventuale fondatezza della pretesa. I ricorrenti hanno domandato la restituzione della somma di €14.105,00 pagata, quale corrispettivo, per l'installazione di un impianto di elevazione.
All'atto della costituzione, la società resistente – non contestando di non avere adempiuto alla prestazione – ha allegato che l'inadempimento sarebbe imputabile a ritardi, nella consegna della merce, addebitabili al fornitore.
Preme, allora, rammentare che nel sistema della responsabilità da inadempimento imputabile ex art. 1218 c.c., grava sul creditore il solo onere di allegare l'inadempimento, competendo, invece, al debitore provare compiutamente le ragioni che ne escludono l'imputabilità.
Nella specie, alcuna prova è stata dedotta dalla a dimostrazione dell'insussistenza della CP_5 colpa nell'inadempimento, essendo rimasto indimostrato che il ritardo fosse, invece, addebitabile esclusivamente al produttore.
Così argomentando, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo (quale effetto dell'implicita domanda di risoluzione per inadempimento) sarebbe stata fondata.
Diversa sorte avrebbe seguito, invece, la domanda di risarcimento del danno, perchè del tutto sfornita di prova sia nell'an sia nel quantum.
_____
In ragione della parziale soccombenza in relazione alla domanda risarcitoria, le spese di lite possono essere compensate nella misura di ¼, con i restanti ¾ a carico di parte resistente.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00, valori minimi e per le sole fasi studio, introduttiva e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida, CP_5 direttamente in favore dell'Avvocato Sebastiano Cheri dichiaratosi antistatario, in €198,00 (¾ di €264,00) per spese, €1.275,00 (¾ di €1.700,00) per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti