TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1350
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancata produzione dell'autodichiarazione di iscrizione alla white list

    Il Collegio ritiene che la mancata produzione dell'autodichiarazione richiesta dalla lex specialis, né in fase di offerta né in fase di soccorso istruttorio, abbia comportato la legittima esclusione della ricorrente. La produzione di un aliud pro alio (istanza di rinnovo) non è equipollente all'autodichiarazione richiesta.

  • Rigettato
    Violazione normativa sulla white list e equipollenza della domanda di rinnovo

    Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e non produce gli stessi effetti giuridici. La normativa di settore prevede che il requisito si acquisisca solo a seguito della conclusione favorevole del procedimento di iscrizione.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo

    Il documento presentato dalla ricorrente non è idoneo a dimostrare né l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo né la sua tempestività, non recando numero di protocollo o data certa. L'allegato 'White list Prefettura AG' attesta la scadenza dell'iscrizione e un procedimento di 'aggiornamento' in corso, ma non la data di presentazione della domanda di rinnovo, necessaria per evitare soluzioni di continuità.

  • Rigettato
    Legittimità dell'esclusione per mancata iscrizione alla white list

    Il possesso dell'iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare. La mancata iscrizione è motivo di esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in quanto equiparata alle cause di esclusione tipiche previste dal codice.

  • Rigettato
    Mancata produzione dell'autodichiarazione di iscrizione alla white list

    Il Collegio ritiene che la mancata produzione dell'autodichiarazione richiesta dalla lex specialis, né in fase di offerta né in fase di soccorso istruttorio, abbia comportato la legittima esclusione della ricorrente. La produzione di un aliud pro alio (istanza di rinnovo) non è equipollente all'autodichiarazione richiesta.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di iscrizione alla white list

    L'esclusione della ricorrente per mancata iscrizione alla white list è ritenuta legittima, pertanto la posizione della controinteressata come prima classificata non viene contestata in questa sede.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di iscrizione alla white list

    L'esclusione della ricorrente per mancata iscrizione alla white list è ritenuta legittima, rendendo infondato il ricorso avverso l'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di iscrizione alla white list

    Poiché l'esclusione della ricorrente è ritenuta legittima, anche il silenzio rigetto sulle istanze di riesame è confermato.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di iscrizione alla white list

    L'esclusione della ricorrente per mancata iscrizione alla white list è ritenuta legittima, rendendo infondato il ricorso avverso la verifica dei requisiti dell'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Contrasto dell'art. 15.1 del disciplinare con la normativa sulla white list

    La censura è generica. Le considerazioni svolte evidenziano che la ratio della clausola era proprio quella di agevolare la partecipazione alla gara attraverso un approccio sostanzialistico e semplificato, in linea con il principio del risultato.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'esclusione

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato, pertanto l'istanza di risarcimento del danno non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1350
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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