Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2026, proposto da
RE Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8297A7DBD, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Garufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA PE OS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, PE Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale del 03.12.2025, con il quale il seggio di gara ha disposto l’esclusione della
ricorrente dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord - “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”;
- della comunicazione di esclusione dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord – “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”;
- dello stesso verbale di gara prima indicato, nella parte in cui la stazione appaltante ha
individuato quale prima classificata la società RA PE OS s.r.l., proponendo l’aggiudicazione dei lavori in suo favore;
- del provvedimento di aggiudicazione in atto non comunicato, non conosciuto dalla ricorrente;
- del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di riesame in autotutela valevoli quale informativa ricorso avanzate dalla RE Impianti s.r.l., con le quali è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione;
- ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all’impresa proposta quale aggiudicataria;
- della lettera d’invito e del disciplinare di gara, ivi incluso l’art. 15.1 (contenuto della busta telematica A), ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e della parte controinteressata;
Visti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa EP IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023, dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto Viabilità Zona Nord – “ Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57 ”, per un importo a base d’asta di € 479.963,73, oltre oneri di sicurezza e costi manodopera, per un totale complessivo di € 546.408,96.
La lex specialis, all’art. 15.1, rubricato “ CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A ”, prevedeva, tra i documenti da inserire nel plico virtuale contenente la documentazione amministrativa: “ 6. AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA c.d. WHITE LIST NELLA PREFETTURA DI APPARTENENZA ”.
La Commissione di gara, nella seduta del 24.11.2025, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, ammetteva con riserva alla gara la RE Impianti, “ in quanto l'impresa non produce la dichiarazione dell'iscrizione alla white list ” e attivava il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 36/2023.
La RE trasmetteva in pari data alla stazione appaltante la richiesta di rinnovo della propria iscrizione in white list presso la Prefettura di Agrigento datata 8 settembre 2022.
Nella successiva seduta del 03.12.2025, la Commissione, sul rilievo che la ricorrente non aveva prodotto la dichiarazione di iscrizione richiesta, ne disponeva l’esclusione dalla procedura di gara con la motivazione: “ l'impresa non produce la dichiarazione dell'iscrizione alla white list nella Prefettura di appartenenza ”. Nella stessa seduta la ditta controinteressata veniva proposta per l’aggiudicazione.
Avverso la propria esclusione dalla gara, nonché avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe, la ricorrente ha proposto il presente ricorso giurisdizionale, ritualmente notificato e depositato, con il quale ha sollevato i seguenti motivi di diritto:
1)Violazione e falsa applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 52, comma 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190) – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14.08.13- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti.
Sostiene parte ricorrente di essere in regola con il possesso del requisito, per avere regolarmente richiesto alla Prefettura di Agrigento, entro i termini di legge, il rinnovo della propria iscrizione alla white list, scaduta in data 11.11.2022, rilevando come la mancata conclusione del relativo procedimento non può costituire pregiudizio ai fini della partecipazione dell’impresa alla gara.
Richiama a sostegno giurisprudenza per la quale, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, sarebbe sufficiente che dalla consultazione dell'elenco pubblico presso la Prefettura, l'impresa risulti (già) iscritta e con "aggiornamento in corso", situazione nella quale si troverebbe la ricorrente.
In ogni caso, la società ricorrente dichiara di impugnare l’art 15.1 del disciplinare di gara “ nella parte in cui indica l’autodichiarazione di iscrizione alla c.d. white list nella Prefettura di appartenenza ” per “ contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190 e con il D.P.C.M. 18 aprile 2013, la cui ratio si inscrive nella scelta del legislatore di prevedere, senza lasciare margini di scelta alla stazione appaltante, di non pregiudicare gli operatori economici per adempimenti che non gli sono propri (rinnovo dell’iscrizione alla white list) con inammissibile configurabilità di una forma di responsabilità per fatto altrui ”.
2. Violazione del principio del risultato - Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti, con il quale la ricorrente lamenta la violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
La società ricorrente ha proposto istanza di risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la controinteressata società RA PE OS s.r.l., avversando il ricorso e rilevando, in particolare, che la ricorrente non avrebbe riscontrato quanto richiesto dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio, non avendo prodotto né l’autodichiarazione richiesta dalla lex specialis di gara, né il certificato di iscrizione all’elenco, né l’elenco stesso dal quale evincere che l’istanza di rinnovo sarebbe in istruttoria.
La società controinteressata ha inoltre evidenziato che l’istanza di rinnovo dell’iscrizione di RE, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (21.11.2025), risultava pendente da oltre tre anni, essendo scaduta l’iscrizione della ricorrente in data 11.11.2022.
Tra il 2022 e la data di partecipazione alla gara sarebbero poi intervenute modifiche nell’assetto societario di RE (sostituzione di amministratore e direttore tecnico), con conseguente inefficacia della originaria iscrizione, peraltro già temporalmente scaduta.
Sia la ricorrente che la controinteressata hanno depositato memorie.
Con atto di mera forma depositato in data 14 aprile 2026, si è costituito in giudizio anche il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che all’odierna udienza di discussione ha svolto oralmente le proprie difese, chiedendo rigettarsi il ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ritiene il Collegio di poter trattare congiuntamente le censure sollevate dalla società ricorrente per la loro omogeneità logico contenutistica.
L’art 15.1 della lettera invito - disciplinare di gara ha richiesto espressamente, tra i documenti da produrre ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, una autodichiarazione, resa dal concorrente, di essere iscritto alla white list presso la Prefettura di appartenenza, senza equipollenti ai fini della partecipazione.
Si tratta all’evidenza di una clausola che, semplificando gli adempimenti a carico del concorrente, consente la partecipazione alla gara con una semplice dichiarazione con cui il concorrente che sia legittimato, o perché in possesso dell’iscrizione ovvero perché si trovi in una posizione teoricamente equipollente all’iscrizione, autodichiara il requisito assumendosene la responsabilità.
Nella fattispecie oggetto di causa, è incontestato che la società ricorrente non ha reso l’autodichiarazione né in sede di presentazione dell’offerta, né in sede di soccorso istruttorio.
Non colgono, pertanto, nel segno le censure, né la giurisprudenza richiamata a sostegno, con le quali parte ricorrente ha sostenuto di trovarsi in regola con il possesso del requisito per avere prodotto, a seguito di soccorso istruttorio, copia della istanza di rinnovo della propria iscrizione, scaduta in data 11.11.2022, alla white list presso la Prefettura di Agrigento.
Come correttamente rilevato dalla società controinteressata, la ricorrente ha prodotto un “ aliud pro alio ”, in quanto la lex di gara ha previsto espressamente la produzione di un’autodichiarazione, senza equipollenti, e ove la ricorrente avesse ritenuto di essere in regola con il possesso del requisito avrebbe dovuto rendere l’autodichiarazione prescritta dal disciplinare.
Tanto premesso, a confutazione delle contestazioni, indirizzate anche avverso le clausole della lettera di invito e del disciplinare di gara che richiedevano l’autodichiarazione di iscrizione alla white list - con le quali la ricorrente ha dedotto che la normativa calendata, nonché le circolari del Ministero dell’Interno e gli orientamenti ANAC, qualificano come equipollente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, rendono sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione alla white list ancora non esitata dalla Prefettura competente e quindi in istruttoria – va rilevato che alla giurisprudenza invocata sul punto da parte ricorrente si oppone altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055) cui questo Collegio ritiene di dover aderire sia perché proveniente dal Giudice di secondo grado sia perché maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi in materia ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 ha chiarito che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.
Secondo detto orientamento: “… nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione.
Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice.
Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione .” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256).
In ogni caso, come correttamente evidenziato dalle parti resistenti, il documento presentato dalla RE in riscontro al soccorso istruttorio non sarebbe, comunque, idoneo a dimostrare né l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo di iscrizione alla Prefettura, né che la richiesta sia stata tempestivamente presentata entro il termine di cui art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, in quanto tale documento non reca né un numero di protocollo, né una data certa.
Né tale prova è evincibile dal documento prodotto dalla ricorrente come allegato 8 “ White list Prefettura AG ”, il quale dà atto dell’avvenuta scadenza della precedente iscrizione in data 11.11.2022 e del fatto che vi è in corso un procedimento di “aggiornamento”, senza che sia possibile evincere la data di presentazione della domanda di rinnovo, atteso che solo la presentazione “ almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione ” ( art. 5 D.P.C.M. 18 aprile 2013 cit) è tale da evitare soluzione di continuità tra due diversi provvedimenti di iscrizione.
La RE, di conseguenza, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, era priva del requisito sostanziale dell’essere iscritta nella “white list”, con conseguente legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara, attesa la carenza sostanziale del requisito.
Neanche può trovare condivisione la censura secondo la quale la clausola del disciplinare avente ad oggetto l’autodichiarazione di iscrizione alla c.d. white list non sarebbe stata sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Come affermato dal Giudice di appello siciliano (CGARS, 30 luglio 2025, n. 618), che ha richiamato Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345, “ il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. L’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024)”.
In base a tale orientamento, la mancata iscrizione alla white list di un operatore economico che partecipi ad una gara per l’affidamento di un servizio ricompreso tra le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ne comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023. ”
Quanto all’impugnazione dell’art 15.1 del disciplinare di gara, la censura è generica, e comunque le considerazioni già svolte consentono di evidenziare come la “ratio” sottesa alla clausola medesima fosse proprio quella, invocata dalla parte ricorrente, di agevolare la partecipazione alla gara, sulla base di un approccio di tipo sostanzialistico che privilegiando, appunto, il dato sostanziale del possesso effettivo del requisito, semplificava gli adempimenti a carico dei concorrenti garantendo la partecipazione attraverso l’autodichiarazione del requisito stesso.
Ciò che sotto diverso ma correlato profilo, rappresenta altresì, ad avviso del Collegio e contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, una concreta applicazione del principio del risultato, formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, inteso a perseguire il miglior esito possibile della procedura.
Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve dunque essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e della RA PE OS s.r.l., delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 per ciascuno, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EP IO |
IL SEGRETARIO