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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1865/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in San Giorgio Parte_1 del Sannio BN), alla via Aldo Moro, 159/A (cod. fisc - C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in data 1/07/2024 , in calce all'atto di appello ex art. 83, II° e III comma c.p.c., dall'avv.to Maria Teresa Lepore (cod. fisc.. ) del Foro di Benevento, con il quale elett.te CodiceFiscale_2 domicilia in San Giorgio del Sannio (BN), alla via San Giacomo, 35- indirizzo di posta certificata: Email_1
Appellante
CONTRO
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l'
[...] Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 P.IVA_1 con indirizzo PEC Email_2
Appellati
NONCHE'
TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO – II FASCIA- NELLE CLASSI DI CONCORSO A048 E A049 E/O I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO- II FASCIA- AVENTI PUNTEGGIO
100 O INFERIORE A 100, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A049 E PUNTEGGIO 95 O INFERIORE A 95, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A048
Controinteressati e litisconsorti - già contumaci in 1° grado
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 630/2024, emessa nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto al numero 2931/2022, depositata in cancelleria, in data 18/06/2024, pubblicata in pari data e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 26.9.2022, contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il prof. esponeva che, in data Parte_1
30.5.2022, dopo essere stato iscritto, per oltre 15 anni, nelle graduatorie dell' Controparte_4 [...]
, e, per il biennio 2020/2022, nelle graduatorie Controparte_5 provinciali dell' , Ambito Territoriale Controparte_6 di Mantova, aveva inoltrato, con modalità telematica, istanza finalizzata al trasferimento nelle G.P.S. e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia per la Provincia di . CP_3
Precisava che, in data 16.8.2022, in ottemperanza all'O.M. 112/2022, inoltrava, sempre in modalità telematica, domanda per l'inserimento nelle G.P.S. per la Provincia di (II Fascia) e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del CP_3 personale docente, per il biennio 2022/2024, per le classi di concorso A048 e A049, con contestuale espressione delle sedi preferenziali;
che, pubblicate le graduatorie, era risultato collocato, per la classe di concorso A048, nella posizione n. 22, con punteggio 95, e, per la classe di concorso A049, nella posizione n. 16, con punteggio 100; che, come da decreto di assegnazione degli incarichi annuali del 5.9.2022, per il primo turno di nomine, non aveva ricevuto alcun incarico e che gli incarichi di supplenza su organico di fatto per la classe di concorso A049 presso le sedi di LA (AV) e BO (AV), inserite tra le proprie preferenze, erano state conferite a docenti aventi un punteggio inferiore al suo ( , punteggio 89; punteggio 97; Controparte_7 Persona_1
, punteggio 83,5) ; che il reclamo presentato a mezzo P.E.C. in Persona_2 data 6.9.2022 non aveva avuto riscontro, giacché l'Amministrazione, con nota del 12.9.2022, aveva ribadito il corretto funzionamento del sistema algoritmico di assegnazione degli incarichi annuali;
che neppure all'esito del secondo turno di nomine del 19.9.2022 aveva ricevuto incarichi, nuovamente constatando il conferimento di supplenze a docenti aventi punteggio inferiore al suo, sulle sedi da lui preferite. Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ipotizzava che la mancata assegnazione d'incarico poteva ascriversi ad un'erronea valutazione di rinuncia ai sensi dell'art. 12 co. 4 O.M. 112/2022, operata dall'Amministrazione in spregio della regolare istanza inoltrata, puntualmente munita di indicazione delle sedi preferite e delle classi di concorso ambite, senza che potesse ritenersi rilevante l'omessa indicazione della tipologia di cattedra oraria interna o esterna (C.O.I. o C.O.E.), estranea alla previsione normativa di cui alla disposizione succitata, anche in forza del criterio di tassatività delle cause di esclusione;
che , in ogni caso non poteva riscontrarsi alcuna rinuncia da parte sua, né alla procedura né alle singole sedi indicate in preferenza. Dedotta l'illegittimità della procedura automatizzata, nella misura in cui non erano stati resi noti i criteri di funzionamento dell'algoritmo, nonché in quanto non erano state correttamente evidenziate le disponibilità delle sedi, costringendo i docenti ad indicarle in maniera esplorativa, con conseguente irrilevanza dell'omessa espressione relativa alla disponibilità all'eventuale frazionamento e completamento orario , chiedeva di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato del 7.9.2022 e del 19.9.2022; dichiarare il diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato in seno alle G.P.S. ; ordinare l'immediata assegnazione di incarico a CP_3 tempo determinato su posto comune, per le classi di concorso A049 – A048, presso una istituzione scolastica ricompresa tra quelle indicate in domanda;
condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza , con decorrenza dal mese di settembre 2022 e fino all'effettiva presa di servizio;
con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio si costituivano le Amministrazioni convenute eccependo , in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e , nel merito , l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro , ha rigettato il ricorso , con compensazione delle spese . A fondamento del decisum il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente che l'odierno appellante sarebbe stato “rinunciatario sin dal primo turno di nomina”, per non avere indicato, tra le preferenze, come si evinceva dalla sua domanda, nessuna cattedra ad orario esterno (COE). Ha, in particolare, dedotto che, poiché le scuole assegnate al primo turno di nomina ( ; Persona_3 CP_8 [...] Per_ e ), in riferimento alla classe di concorso Per_4 Controparte_9 A049 (Scienze motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di primo grado), erano cattedre ad orario esterno (COE), legittimamente esse sarebbero state assegnate ai docenti e , pur avendo gli stessi, un punteggio CP_7 Per_1 Per_2 inferiore in graduatoria. Ciò in quanto questi ultimi, a differenza del prof. , Pt_1 avrebbero indicato espressamente, tra le proprie preferenze, come si evinceva dalla disamina delle loro istanze, anche le Cattedre ad Orario Esterno (COE). Analogamente, in riferimento al secondo turno di nomina, a dire del Tribunale, sarebbe stata legittimamente assegnata ad altri docenti aventi punteggio inferiore a quello del prof. , in riferimento alla classe di concorso A048 (Scienze Pt_1 motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di II grado), la COE “Isis Nobile Amudsen” di Lauro. Il Tribunale , poi , ha ritenuto pienamente legittima la procedura informatizzata affidata all'algoritmo.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.7.2024 , deducendo:
1) l'errata interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. dell'Ordinanza ministeriale n° 112/2022 e della Nota Ministeriale - Prot. n° 28597 del 29.07.2022 - recante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata , in quanto dalla lettura della disposizione si evinceva che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comportava rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico che si verificava in caso di mancata presentazione della domanda ) mentre alcuna sanzione poteva discendere dalla mancata indicazione della tipologia di (COE o COI); che Pt_2 il ricorrente nella sua domanda aveva puntualmente indicato Sede, classe di concorso e tipologia di posto, in particolare tra le 150 preferenze, aveva indicato le sedi di BO, LA e ,( risultate assegnate a Controparte_9 docenti aventi punteggio inferiore al suo per la medesima classe di concorso (A049), in riferimento al medesimo posto (posto comune) e con la stessa tipologia di contratto (fino al termine delle attività didattiche)) sicchè non poteva ritenersi rinunciatario rispetto alle suindicate cattedre;
2) erroneità della decisione per illegittima applicazione al ricorrente della sanzione dell'estromissione dalla classe A049 in riferimento al secondo turno di nomina
,ove erano state attribuite a docenti con un punteggio inferiore a quello del prof.
, non solo cattedre esterne (COE), per la classe di concorso A048, ma Pt_1 anche cattedre interne (COI) per la classe di concorso A049 nonostante che entrambe tali cattedre erano state inserite anche tra le preferenze del ricorrente
, come evincibile dall'istanza on line del 16.8.2022; che tale inconveniente era attribuibile al fatto, pur contestato in primo grado, che del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal “saltava” e penalizzava il docente a cui non CP_1 era stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo “ripescaggio” in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute .
3) Erroneità della decisione per l'omessa e /o erronea disamina della documentazione agli atti e per la violazione del principio dell'accesso al posto in base al merito (punteggio in graduatoria), per essere il ricorrente stato scavalcato da docenti aventi un punteggio inferiore al suo sia al 1° turno di nomina che al II°; 4) erroneità della decisione per la violazione del principio di scorrimento e del principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 , in quanto la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo era illegittima , non essendo assicurati elementi di garanzia quali la trasparenza e la conoscibilità dell'algoritmo stesso mentre l'amministrazione ,a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati , avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 6 della legge 241/1990 (in ossequio al principio del “favor partecipationis).
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , previa declaratoria di illegittimità dei due provvedimenti di conferimento delle supplenze incarichi a tempo determinato e previo riconoscimento del diritto dell'appellante all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di di “ CP_3 condannare il -in persona del al Controparte_1 CP_10 pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, fino al 12 ottobre 2022 e, stante l'assegnazione allo stesso, nella suindicata data, di supplenza fino al 30 giugno 2022 su scuola primaria, condannare il , Controparte_1 sempre in persona del alla maggiore retribuzione (comprensiva di ratei CP_10
13 mensilità e TFR) a lui spettante, a decorrere dalla suindicata data, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge;
- riconoscere al prof. il punteggio (figurativo) che sarebbe a lui spettato in Pt_1 forza dell'effettivo servizio a lui spettante (12 punti);
- condannare il in persona del il Controparte_1 CP_10 risarcimento, in favore del prof. , di tutti i danni, patrimoniali e non, da lui Pt_1 riportati in conseguenza della mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato-supplenza annuale- a lui spettante, da liquidarsi in via equitativa.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore alle liti, antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituivano le Amministrazioni appellate che , nel riportarsi alle difese svolte in primo grado , resistevano all'appello di cui chiedevano il rigetto;
vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha ritenuto la giurisdizione del GO , non essendo stata attinta da alcuna censura o appello incidentale risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prevedendo, per quanto di interesse, che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. ...
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. …
13. …
14. …”. Il Collegio non condivide l'interpretazione che della normativa ha dato il Giudice di prima istanza , il quale ha recepito la tesi ministeriale secondo cui l'aspirante alla supplenza che non ha espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e che al proprio turno di nomina non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, deve considerarsi rinunciatario tout court, con conseguente esclusione dalla procedura. Come efficacemente messo in luce da varie pronunce di merito, ( v. Trib. Milano n. 3443/2023 ; Trib.Napoli n. 907/2023 ; Corte d'Appello di Bologna n. 376/2024 ; Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 ) dalla disposizione sopra richiamata possono evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura;
2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede. La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.; il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno. La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura. La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022; essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative;
difatti, al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto che il docente rinunciatario dell'incarico (o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS. La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. La terza ed ultima ipotesi – prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto;
sicché è considerato rinunciatario “limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”. È questa la fattispecie in cui è riconducibile il caso concreto, avendo il ricorrente inoltrato rituale istanza;
appare chiaro , dunque, che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto da intendersi ” posto comune” o di “sostegno) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comporta rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico), mentre alcuna sanzione può discendere dalla mancata indicazione della tipologia di cattedra ( COE o COI). Ebbene, secondo la tesi ministeriale, se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente, il sistema informatico verifica che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che l'aspirante non ha espresso in domanda, lo stesso deve essere considerato “rinunciatario” tout court, con conseguente sua estromissione dalla intera procedura. L'assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché contrasta con il chiaro dato normativo, considerato che il citato comma 4 dell'art. 12 prevede espressamente che “…, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. L'interpretazione offerta dal convenuto confonde le distinte figure CP_1 delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10). Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico, in realtà, non le è mai stato assegnato. Ne consegue, pertanto, che la sua estromissione dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio della normativa esaminata. Appare, quindi, fondata la rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato dalle GPS di , di durata annuale o fino al termine delle CP_3 attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili nei turni di nomina pubblicati in data 7.9.2022 ( 1 turno di nomina ) e quello pubblicato in data 19.9.2022 (II turno di nomina) Ritiene , dunque , il Collegio totalmente irrazionale un sistema che vede l'aspirante docente, che nel proprio turno di nomina non abbia conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le preferenze, essere pretermesso dai turni successivi in cui si rendano disponibili sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto ricomprese nella domanda e, poi, illegittimamente scavalcato da aspiranti collocati in graduatoria in posizione deteriore. La circostanza che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito ha comportato che gli incarichi nelle sedi indicate dal docente, siano stati assegnati a docenti in posizione deteriore rispetto la sua nelle GPS. L'algoritmo utilizzato per le assegnazioni delle supplenze – che esclude dalla procedura il candidato che nel proprio turno di nomina non ha conseguito alcuna sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto “preferite”, anche laddove queste dovessero essere disponibili nei successivi turni di nomina – si appalesa, per quanto detto, del tutto illegittimo, determinando uno stravolgimento delle graduatorie, la cui esistenza ha ragion d'essere nella misura in cui garantisce l'assegnazione della sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto - indicata tra le preferenze di più aspiranti – secondo l'ordine ivi indicato, indipendentemente dai turni di nomina. Mette conto osservare che l'amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere del datore di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, va dunque dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti emanati dall' del 05/09/2022 del Controparte_11
19/09/2022(I° E II° di nomina). Di conseguenza va riconosciuto che l'odierno appellante aveva pieno diritto in riferimento all'anno scolastico 2022/2023 all''attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale(31.08) e/o fino al termine delle attività didattiche( 30.6) dalle GPS di a decorrere dal 05/09/2022, per le classi di concorso per cui era in CP_3 graduatoria. Tuttavia essendo venuta meno la possibilità di adempimento in forma specifica, parte appellata va condannato al risarcimento per equivalente. In particolare il va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 retribuzione non percepita per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante in riferimento al mese di settembre 2022 e fino al 12 ottobre 2022 (avendo ricevuto altro incarico ) , nella misura per essa prevista in base alle tabelle stipendiali allegate. Inoltre - stante l'assegnazione –come si è detto-al ricorrente, a far data dal 12 ottobre 2022, di un incarico di supplenza su scuola primaria, per 18 ore settimanali, con uno stipendio mensile inferiore a quello relativo alla supplenza su scuola secondaria di primo o secondo grado (come si evince dalle tabelle stipendiali allegate , dal contratto stipulato con l'Istituto Comprensivo IC di Montemiletto e dal C.C.N.L comparto scuola 2022) - il va condannato, CP_1 con decorrenza dal 5.10.2022 e fino al termine dell'incarico stesso, alla corresponsione, in favore del docente , del trattamento economico (retribuzione, ratei 13 mensilità e TFR), corrispondente all'incarico di supplenza ingiustamente negatogli, detratto quanto percepito per effetto del contratto di supplenza svolto, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge All'odierno appellante va, altresì, riconosciuto il punteggio (figurativo) che avrebbe maturato in forza dell'effettivo servizio a lui spettante (12 punti, in luogo dei 6 punti riconosciutigli per il servizio prestato nella scuola primaria).
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente riportati in conseguenza della mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato-supplenza annuale- , in quanto genericamente allegati e non provati . In punto di regolamentazione delle spese del doppio grado , l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, i contrasti giurisprudenziali esistenti nonché le oggettive incertezze interpretative in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , in riforma dell'impugnata sentenza , previa disapplicazione dei provvedimenti di conferimento delle supplenze - incarichi a tempo determinato- emanati dall' Controparte_11
(quello pubblicato in data 7-09-2022-I turno di nomina- e quello
[...] pubblicato in data 19-09-2022-II turno di nomina), dichiara il diritto del prof.
all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di Parte_1
, per l'effetto , condanna il -in CP_3 Controparte_1 persona del al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non CP_10 percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante in riferimento al mese di settembre 2022 e fino al 12 ottobre 2022 ; stante l'assegnazione allo stesso, nella suindicata data, di supplenza fino al 30 giugno 2023 su scuola primaria, condanna il , Controparte_1 sempre in persona del alla maggiore retribuzione (comprensiva di CP_10 ratei 13 mensilità e TFR) a lui spettante, a decorrere dalla suindicata data, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge;
- condanna il riconoscere all'odierno appellante il punteggio (figurativo) CP_1 spettante( 12 punti).
-Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 10.4.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1865/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], residente in San Giorgio Parte_1 del Sannio BN), alla via Aldo Moro, 159/A (cod. fisc - C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in data 1/07/2024 , in calce all'atto di appello ex art. 83, II° e III comma c.p.c., dall'avv.to Maria Teresa Lepore (cod. fisc.. ) del Foro di Benevento, con il quale elett.te CodiceFiscale_2 domicilia in San Giorgio del Sannio (BN), alla via San Giacomo, 35- indirizzo di posta certificata: Email_1
Appellante
CONTRO
, l' Controparte_1 Controparte_2
e l'
[...] Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 P.IVA_1 con indirizzo PEC Email_2
Appellati
NONCHE'
TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO – II FASCIA- NELLE CLASSI DI CONCORSO A048 E A049 E/O I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE -GPS- DI AVELLINO- II FASCIA- AVENTI PUNTEGGIO
100 O INFERIORE A 100, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A049 E PUNTEGGIO 95 O INFERIORE A 95, RELATIVAMENTE ALLA CLASSE DI CONCORSO A048
Controinteressati e litisconsorti - già contumaci in 1° grado
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 630/2024, emessa nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto al numero 2931/2022, depositata in cancelleria, in data 18/06/2024, pubblicata in pari data e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 26.9.2022, contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., il prof. esponeva che, in data Parte_1
30.5.2022, dopo essere stato iscritto, per oltre 15 anni, nelle graduatorie dell' Controparte_4 [...]
, e, per il biennio 2020/2022, nelle graduatorie Controparte_5 provinciali dell' , Ambito Territoriale Controparte_6 di Mantova, aveva inoltrato, con modalità telematica, istanza finalizzata al trasferimento nelle G.P.S. e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia per la Provincia di . CP_3
Precisava che, in data 16.8.2022, in ottemperanza all'O.M. 112/2022, inoltrava, sempre in modalità telematica, domanda per l'inserimento nelle G.P.S. per la Provincia di (II Fascia) e nelle graduatorie d'istituto di III fascia del CP_3 personale docente, per il biennio 2022/2024, per le classi di concorso A048 e A049, con contestuale espressione delle sedi preferenziali;
che, pubblicate le graduatorie, era risultato collocato, per la classe di concorso A048, nella posizione n. 22, con punteggio 95, e, per la classe di concorso A049, nella posizione n. 16, con punteggio 100; che, come da decreto di assegnazione degli incarichi annuali del 5.9.2022, per il primo turno di nomine, non aveva ricevuto alcun incarico e che gli incarichi di supplenza su organico di fatto per la classe di concorso A049 presso le sedi di LA (AV) e BO (AV), inserite tra le proprie preferenze, erano state conferite a docenti aventi un punteggio inferiore al suo ( , punteggio 89; punteggio 97; Controparte_7 Persona_1
, punteggio 83,5) ; che il reclamo presentato a mezzo P.E.C. in Persona_2 data 6.9.2022 non aveva avuto riscontro, giacché l'Amministrazione, con nota del 12.9.2022, aveva ribadito il corretto funzionamento del sistema algoritmico di assegnazione degli incarichi annuali;
che neppure all'esito del secondo turno di nomine del 19.9.2022 aveva ricevuto incarichi, nuovamente constatando il conferimento di supplenze a docenti aventi punteggio inferiore al suo, sulle sedi da lui preferite. Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ipotizzava che la mancata assegnazione d'incarico poteva ascriversi ad un'erronea valutazione di rinuncia ai sensi dell'art. 12 co. 4 O.M. 112/2022, operata dall'Amministrazione in spregio della regolare istanza inoltrata, puntualmente munita di indicazione delle sedi preferite e delle classi di concorso ambite, senza che potesse ritenersi rilevante l'omessa indicazione della tipologia di cattedra oraria interna o esterna (C.O.I. o C.O.E.), estranea alla previsione normativa di cui alla disposizione succitata, anche in forza del criterio di tassatività delle cause di esclusione;
che , in ogni caso non poteva riscontrarsi alcuna rinuncia da parte sua, né alla procedura né alle singole sedi indicate in preferenza. Dedotta l'illegittimità della procedura automatizzata, nella misura in cui non erano stati resi noti i criteri di funzionamento dell'algoritmo, nonché in quanto non erano state correttamente evidenziate le disponibilità delle sedi, costringendo i docenti ad indicarle in maniera esplorativa, con conseguente irrilevanza dell'omessa espressione relativa alla disponibilità all'eventuale frazionamento e completamento orario , chiedeva di dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato del 7.9.2022 e del 19.9.2022; dichiarare il diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato in seno alle G.P.S. ; ordinare l'immediata assegnazione di incarico a CP_3 tempo determinato su posto comune, per le classi di concorso A049 – A048, presso una istituzione scolastica ricompresa tra quelle indicate in domanda;
condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza , con decorrenza dal mese di settembre 2022 e fino all'effettiva presa di servizio;
con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio si costituivano le Amministrazioni convenute eccependo , in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e , nel merito , l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro , ha rigettato il ricorso , con compensazione delle spese . A fondamento del decisum il primo giudice ha ritenuto sostanzialmente che l'odierno appellante sarebbe stato “rinunciatario sin dal primo turno di nomina”, per non avere indicato, tra le preferenze, come si evinceva dalla sua domanda, nessuna cattedra ad orario esterno (COE). Ha, in particolare, dedotto che, poiché le scuole assegnate al primo turno di nomina ( ; Persona_3 CP_8 [...] Per_ e ), in riferimento alla classe di concorso Per_4 Controparte_9 A049 (Scienze motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di primo grado), erano cattedre ad orario esterno (COE), legittimamente esse sarebbero state assegnate ai docenti e , pur avendo gli stessi, un punteggio CP_7 Per_1 Per_2 inferiore in graduatoria. Ciò in quanto questi ultimi, a differenza del prof. , Pt_1 avrebbero indicato espressamente, tra le proprie preferenze, come si evinceva dalla disamina delle loro istanze, anche le Cattedre ad Orario Esterno (COE). Analogamente, in riferimento al secondo turno di nomina, a dire del Tribunale, sarebbe stata legittimamente assegnata ad altri docenti aventi punteggio inferiore a quello del prof. , in riferimento alla classe di concorso A048 (Scienze Pt_1 motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di II grado), la COE “Isis Nobile Amudsen” di Lauro. Il Tribunale , poi , ha ritenuto pienamente legittima la procedura informatizzata affidata all'algoritmo.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.7.2024 , deducendo:
1) l'errata interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. dell'Ordinanza ministeriale n° 112/2022 e della Nota Ministeriale - Prot. n° 28597 del 29.07.2022 - recante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata , in quanto dalla lettura della disposizione si evinceva che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comportava rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico che si verificava in caso di mancata presentazione della domanda ) mentre alcuna sanzione poteva discendere dalla mancata indicazione della tipologia di (COE o COI); che Pt_2 il ricorrente nella sua domanda aveva puntualmente indicato Sede, classe di concorso e tipologia di posto, in particolare tra le 150 preferenze, aveva indicato le sedi di BO, LA e ,( risultate assegnate a Controparte_9 docenti aventi punteggio inferiore al suo per la medesima classe di concorso (A049), in riferimento al medesimo posto (posto comune) e con la stessa tipologia di contratto (fino al termine delle attività didattiche)) sicchè non poteva ritenersi rinunciatario rispetto alle suindicate cattedre;
2) erroneità della decisione per illegittima applicazione al ricorrente della sanzione dell'estromissione dalla classe A049 in riferimento al secondo turno di nomina
,ove erano state attribuite a docenti con un punteggio inferiore a quello del prof.
, non solo cattedre esterne (COE), per la classe di concorso A048, ma Pt_1 anche cattedre interne (COI) per la classe di concorso A049 nonostante che entrambe tali cattedre erano state inserite anche tra le preferenze del ricorrente
, come evincibile dall'istanza on line del 16.8.2022; che tale inconveniente era attribuibile al fatto, pur contestato in primo grado, che del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal “saltava” e penalizzava il docente a cui non CP_1 era stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo “ripescaggio” in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute .
3) Erroneità della decisione per l'omessa e /o erronea disamina della documentazione agli atti e per la violazione del principio dell'accesso al posto in base al merito (punteggio in graduatoria), per essere il ricorrente stato scavalcato da docenti aventi un punteggio inferiore al suo sia al 1° turno di nomina che al II°; 4) erroneità della decisione per la violazione del principio di scorrimento e del principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/90 , in quanto la procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza mediante algoritmo era illegittima , non essendo assicurati elementi di garanzia quali la trasparenza e la conoscibilità dell'algoritmo stesso mentre l'amministrazione ,a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati , avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 6 della legge 241/1990 (in ossequio al principio del “favor partecipationis).
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , previa declaratoria di illegittimità dei due provvedimenti di conferimento delle supplenze incarichi a tempo determinato e previo riconoscimento del diritto dell'appellante all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di di “ CP_3 condannare il -in persona del al Controparte_1 CP_10 pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante, fino al 12 ottobre 2022 e, stante l'assegnazione allo stesso, nella suindicata data, di supplenza fino al 30 giugno 2022 su scuola primaria, condannare il , Controparte_1 sempre in persona del alla maggiore retribuzione (comprensiva di ratei CP_10
13 mensilità e TFR) a lui spettante, a decorrere dalla suindicata data, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge;
- riconoscere al prof. il punteggio (figurativo) che sarebbe a lui spettato in Pt_1 forza dell'effettivo servizio a lui spettante (12 punti);
- condannare il in persona del il Controparte_1 CP_10 risarcimento, in favore del prof. , di tutti i danni, patrimoniali e non, da lui Pt_1 riportati in conseguenza della mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato-supplenza annuale- a lui spettante, da liquidarsi in via equitativa.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore alle liti, antistatario.
Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituivano le Amministrazioni appellate che , nel riportarsi alle difese svolte in primo grado , resistevano all'appello di cui chiedevano il rigetto;
vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. Va premesso che la statuizione del primo giudice che ha ritenuto la giurisdizione del GO , non essendo stata attinta da alcuna censura o appello incidentale risulta incontrovertibilmente passata in giudicato .
Nel merito la Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” prevedendo, per quanto di interesse, che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. ...
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. …
13. …
14. …”. Il Collegio non condivide l'interpretazione che della normativa ha dato il Giudice di prima istanza , il quale ha recepito la tesi ministeriale secondo cui l'aspirante alla supplenza che non ha espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e che al proprio turno di nomina non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, deve considerarsi rinunciatario tout court, con conseguente esclusione dalla procedura. Come efficacemente messo in luce da varie pronunce di merito, ( v. Trib. Milano n. 3443/2023 ; Trib.Napoli n. 907/2023 ; Corte d'Appello di Bologna n. 376/2024 ; Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 ) dalla disposizione sopra richiamata possono evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura;
2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede. La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.; il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell'anno. La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura. La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022; essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative;
difatti, al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto che il docente rinunciatario dell'incarico (o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS. La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. La terza ed ultima ipotesi – prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto;
sicché è considerato rinunciatario “limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”. È questa la fattispecie in cui è riconducibile il caso concreto, avendo il ricorrente inoltrato rituale istanza;
appare chiaro , dunque, che la mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto da intendersi ” posto comune” o di “sostegno) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto comporta rinuncia solo in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico), mentre alcuna sanzione può discendere dalla mancata indicazione della tipologia di cattedra ( COE o COI). Ebbene, secondo la tesi ministeriale, se al momento del turno di nomina, giunto per scorrimento alla posizione del docente, il sistema informatico verifica che le sedi rimaste disponibili sono solo quelle che l'aspirante non ha espresso in domanda, lo stesso deve essere considerato “rinunciatario” tout court, con conseguente sua estromissione dalla intera procedura. L'assunto, come anticipato, non appare condivisibile poiché contrasta con il chiaro dato normativo, considerato che il citato comma 4 dell'art. 12 prevede espressamente che “…, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. L'interpretazione offerta dal convenuto confonde le distinte figure CP_1 delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10). Nel caso di specie la parte ricorrente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all'incarico, e questo per il semplice fatto che un incarico, in realtà, non le è mai stato assegnato. Ne consegue, pertanto, che la sua estromissione dall'intera procedura di assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio della normativa esaminata. Appare, quindi, fondata la rivendicazione attorea di un incarico a tempo determinato dalle GPS di , di durata annuale o fino al termine delle CP_3 attività didattiche, presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili nei turni di nomina pubblicati in data 7.9.2022 ( 1 turno di nomina ) e quello pubblicato in data 19.9.2022 (II turno di nomina) Ritiene , dunque , il Collegio totalmente irrazionale un sistema che vede l'aspirante docente, che nel proprio turno di nomina non abbia conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le preferenze, essere pretermesso dai turni successivi in cui si rendano disponibili sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto ricomprese nella domanda e, poi, illegittimamente scavalcato da aspiranti collocati in graduatoria in posizione deteriore. La circostanza che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito ha comportato che gli incarichi nelle sedi indicate dal docente, siano stati assegnati a docenti in posizione deteriore rispetto la sua nelle GPS. L'algoritmo utilizzato per le assegnazioni delle supplenze – che esclude dalla procedura il candidato che nel proprio turno di nomina non ha conseguito alcuna sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto “preferite”, anche laddove queste dovessero essere disponibili nei successivi turni di nomina – si appalesa, per quanto detto, del tutto illegittimo, determinando uno stravolgimento delle graduatorie, la cui esistenza ha ragion d'essere nella misura in cui garantisce l'assegnazione della sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto - indicata tra le preferenze di più aspiranti – secondo l'ordine ivi indicato, indipendentemente dai turni di nomina. Mette conto osservare che l'amministrazione datrice di lavoro è obbligata, nel conferire incarichi nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in forza del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere del datore di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, va dunque dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti emanati dall' del 05/09/2022 del Controparte_11
19/09/2022(I° E II° di nomina). Di conseguenza va riconosciuto che l'odierno appellante aveva pieno diritto in riferimento all'anno scolastico 2022/2023 all''attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale(31.08) e/o fino al termine delle attività didattiche( 30.6) dalle GPS di a decorrere dal 05/09/2022, per le classi di concorso per cui era in CP_3 graduatoria. Tuttavia essendo venuta meno la possibilità di adempimento in forma specifica, parte appellata va condannato al risarcimento per equivalente. In particolare il va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 retribuzione non percepita per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante in riferimento al mese di settembre 2022 e fino al 12 ottobre 2022 (avendo ricevuto altro incarico ) , nella misura per essa prevista in base alle tabelle stipendiali allegate. Inoltre - stante l'assegnazione –come si è detto-al ricorrente, a far data dal 12 ottobre 2022, di un incarico di supplenza su scuola primaria, per 18 ore settimanali, con uno stipendio mensile inferiore a quello relativo alla supplenza su scuola secondaria di primo o secondo grado (come si evince dalle tabelle stipendiali allegate , dal contratto stipulato con l'Istituto Comprensivo IC di Montemiletto e dal C.C.N.L comparto scuola 2022) - il va condannato, CP_1 con decorrenza dal 5.10.2022 e fino al termine dell'incarico stesso, alla corresponsione, in favore del docente , del trattamento economico (retribuzione, ratei 13 mensilità e TFR), corrispondente all'incarico di supplenza ingiustamente negatogli, detratto quanto percepito per effetto del contratto di supplenza svolto, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge All'odierno appellante va, altresì, riconosciuto il punteggio (figurativo) che avrebbe maturato in forza dell'effettivo servizio a lui spettante (12 punti, in luogo dei 6 punti riconosciutigli per il servizio prestato nella scuola primaria).
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente riportati in conseguenza della mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato-supplenza annuale- , in quanto genericamente allegati e non provati . In punto di regolamentazione delle spese del doppio grado , l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, i contrasti giurisprudenziali esistenti nonché le oggettive incertezze interpretative in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , in riforma dell'impugnata sentenza , previa disapplicazione dei provvedimenti di conferimento delle supplenze - incarichi a tempo determinato- emanati dall' Controparte_11
(quello pubblicato in data 7-09-2022-I turno di nomina- e quello
[...] pubblicato in data 19-09-2022-II turno di nomina), dichiara il diritto del prof.
all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di Parte_1
, per l'effetto , condanna il -in CP_3 Controparte_1 persona del al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni non CP_10 percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lui spettante in riferimento al mese di settembre 2022 e fino al 12 ottobre 2022 ; stante l'assegnazione allo stesso, nella suindicata data, di supplenza fino al 30 giugno 2023 su scuola primaria, condanna il , Controparte_1 sempre in persona del alla maggiore retribuzione (comprensiva di CP_10 ratei 13 mensilità e TFR) a lui spettante, a decorrere dalla suindicata data, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge;
- condanna il riconoscere all'odierno appellante il punteggio (figurativo) CP_1 spettante( 12 punti).
-Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli lì 10.4.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.