Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 460/2015 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 460/2015 R.G., posta in decisione all'udienza del 13.01.2025 vertente
TRA
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, piazza del Lavoro n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Franco che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Miraglia n. 5, presso lo studio dell'avv. Leo Marco
Arena che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata–
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 1277/2014 del Tribunale di
Reggio Calabria, pubblicata l'1.08.2014.
Conclusioni delle parti
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 31.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “la Controparte_1
, in persona del Curatore, dott. come in epigrafe
[...] Controparte_2 meglio generalizzata, rappresentata e difesa, in nulla recedendo da quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa, e ribadendo l'infondatezza in fatto e diritto delle difese ed eccezioni avversarie, contestando quanto dedotto, controdedotto ed eccepito dall'appellante negli atti e verbali di causa, insiste nel rilevare come la ammessa rinnovazione della c.t.u. debba essere limitata all'indagine eseguita dal consulente nominato nella propria bozza, obliterando i saldi dei conti anticipi, ed in ogni caso nel rigetto del dispiegato appello. Salvo ogni altro diritto”.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 830/2023, depositata il 14.11.2023, questa Corte
d'appello così statuiva “non definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 460/2015
R.G.A.C. proposto da contro Parte_1 Controparte_3 così dispone: 1) accoglie parzialmente l'appello principale;
2) per l'effetto,
[...] in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità del tasso d'interesse applicato dalla banca ai conti anticipi posti al servizio dei conti correnti di corrispondenza n. 34863 e n. 34864 e prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito azionato dalla società attrice in relazione ai versamenti operati sui predetti conti correnti di corrispondenza in data anteriore al 17.7.1996; 3) dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza al fine del ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti;
4) spese al definitivo”;
Con separata ordinanza, pubblicata il 14.11.2023, questa Corte così disponeva
“esaminati gli atti di causa;
vista la sentenza non definitiva resa da questa Corte d'Appello in pari data;
ritenuto che
appare necessario, sulla base della predetta statuizione disporre supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., proceda a:
1. quantificare, in relazione ai c/c conti correnti di corrispondenza n. 34863 e n. 34864, i rapporti di dare ed avere fra le parti, espungendo i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anteriore al 17.7.1996 ferma restando l'applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi risultanti dagli estratti conto, senza operare alcuna capitalizzazione e non computando la c.m.s. (come da precedente ordinanza collegiale del
25.2.2016)”
conferendo l'incarico peritale al dott. e rinviando la causa Controparte_4 all'udienza del 4.12.2023 al fine di accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta.
In data 20.11.2023, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 4.12.2023 per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 10.03.2024, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 5.06.2024, questa Corte disponeva un supplemento dell'elaborato peritale chiedendo al consulente tecnico d'ufficio di provvedere “alla rielaborazione dei rapporti dare/avere tra le parti mantenendo inalterata la misura dei tassi di interessi attivi e passivi praticati dalla banca applicando il criterio della capitalizzazione semplice e senza computare c.m.s. (gli interessi attivi e passivi maturati devono essere sommati al capitale alla fine del conteggio); al “saldo rettificato” risultante dalla predetta rielaborazione, ove emergesse un credito per la correntista, andranno sottratte quelle rimesse solutorie effettuate in data antecedente al 17.7.1996 dirette a coprire l'illegittimo addebito bancario (siccome prescritte); detto illegittimo addebito è, a sua volta, costituito dalla differenza tra le competenze originariamente addebitate in conto corrente dalla banca e quelle ricalcolate dal c.t.u. sulla scorta dei summenzionati criteri (capitalizzazione semplice/esclusione c.m.s.)”.
In data 6.12.2024, il consulente tecnico d'ufficio depositava il disposto supplemento di perizia.
Con ordinanza del 4.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014).
È, invero “cosa nota che il giudice che ha pronunciato la sentenza non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n. 10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
830/2023, depositata il 14.11.2023, precisando, preliminarmente, che “… l'assenza di autonomia dei sette conti anticipi, evidenziata dal nesso di collegamento contabile e funzionale tra detti conti ed in conti correnti di corrispondenza, vale a concludere - per un verso - che il rapporto tra banca a cliente è rappresentato esclusivamente dal saldo dei conti correnti di corrispondenza ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli e- per altro verso - vale a ritenere che la forma scritta dei c.d. “conti speciali” risulti soddisfatta, all'evidenza, dal contratto di conto corrente di corrispondenza cui essi accedono (come conti di servizio) proprio in quanto unica è l'operazione di finanziamento e unico è il rapporto creditizio posto in essere (per ciascun c/c di corrispondenza” dichiarando, in accoglimento parziale del proposto appello “la legittimità del tasso d'interesse applicato dalla banca ai conti anticipi posti al servizio dei conti correnti di corrispondenza n. 34863 e n. 34864 e prescritto il diritto alla ripetizione dell'indebito azionato dalla società attrice in relazione ai versamenti operati sui predetti conti correnti di corrispondenza in data anteriore al 17.7.1996” e disponendo , con separata ordinanza, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della rideterminazione del saldo del rapporto dare-avere tra le parti.
Sicché, nella presente sede, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito le questioni controverse, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi, operata sui c/c oggetto di causa, espungendo dagli stessi “i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anteriore al 17.7.1996, ed applicando sulla sorte capitale, in tal modo rideterminata, i tassi di interesse attivi e passivi risultanti dagli estratti conto, senza operare alcuna capitalizzazione e non computando la c.m.s., giungendo a quantificare il nuovo saldo dei conti sopra indicati alla data della loro estinzione”.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio e dalla sua integrazione, di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
-con riferimento al c/c ordinario n. 34863, eliminati dal conto i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anteriore al 17.7.1996, ricalcolati gli interessi attivi e passivi risultanti dagli estratti conto senza procedere alla loro capitalizzazione, scomputando la commissione di massimo scoperto “il saldo finale rideterminato alla data di estinzione del conto (17/08/2004) è pari a - €. 986.510,99, a debito della società correntista”; -con riferimento al c/c ordinario n. 34864, eliminati dal conto i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anteriore al 17.7.1996, ricalcolati gli interessi attivi e passivi risultanti dagli estratti conto senza procedere alla loro capitalizzazione, scomputando la commissione di massimo scoperto “il saldo finale rideterminato alla data di estinzione del conto (17/08/2004) è pari a - € 348.011,12, a debito della società correntista”.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo finale alla data di chiusura dei conti – avvenuta il 17.08.2004 – deve essere rideterminato in complessivi €.1.334.522,11 (somma dei saldi di entrambi i conti correnti) a debito della società appellata nei confronti dell'Istituto di credito appellante.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio - parzialmente compensate nella misura del 30% stante il parziale accoglimento del gravame - secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal
23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 1.000,001 ad €. 2.000.000
Fase studio controversia €. 2.995,00 Fase introduttiva del giudizio €. 1.976,00
Fase istruttoria €. 8.797,00
Fase decisoria €. 5.209,00
Totale compenso tabellare €. 18.977,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 13.283,90
Secondo grado
Valore della causa da €. 1.000,001 ad €. 2.000.000
Competenza: Corte d'Appello
Fase studio controversia €. 3.709,00
Fase introduttiva del giudizio €. 2.157,00
Fase trattazione €. 4.969,00
Fase decisoria €. 6.167,00
Totale compenso tabellare €. 17.002,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 11.901,40
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Infine, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste, integralmente, a carico della Controparte_1
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, avverso la sentenza n. 1277/2014 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata l'1.08.2014:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 34863, alla data di estinzione del conto, era pari a - €. 986.510,99 (oltre interessi con decorrenza dal 17/08/2004 al soddisfo) in favore dell'Istituto di Credito mentre il saldo del conto corrente ordinario n. 34864, alla data di estinzione del conto, era pari a - €.
348.011,12 (oltre interessi con decorrenza dal 17/08/2004 al soddisfo) in favore dell'Istituto di Credito); -condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30%, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 quantificate per il primo grado di giudizio in €.13.283,90 a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 11.901,40 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio a carico della Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)