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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 976/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Parte 1 Parte 2
,
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Gioia Tauro, via
Crispi, 25, nello studio dell'avv. ROTOLO ANNALISA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
E
,in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Oppido Mamertina, via Italia, 2, nello studio dell'avv.BONARRIGO CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura
,
in atti
APPELLATA
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.456/2018, pubblicata l'11.5.2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_2 si opponevano, chiedendone la revoca, al decreto Parte_3 e ingiuntivo n.63/12 con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro
5.760,00, oltre interessi di mora e spese, alla Fin Consulting Sevice s.r.l. a titolo di provvigione per l'attività di mediazione creditizia da questa svolta in loro favore per l'istruzione di una domanda di mutuo di 80.000,00 euro presso banca HW.
Rappresentavano che per richiedere il mutuo si erano recati negli uffici della HW dove sottoscrivevano diversi documenti tra i quali un contratto di mediazione riempito solo nello spazio destinato alla sottoscrizione del cliente;
che in quell'occasione il loro che si presentava come funzionario dell'istituto di contatto era stato ER_1 ma sottaceva di rivestire, come poi appreso, anche la veste legale credito rappresentante della Fin Consulting Service s..r.l.
,Deducevano che richiesti dal Per 1 emettevano tre assegni, di cui uno intestato e per i quali poi, al fine di bloccarne l'incasso, presentavanoalla CP_1 denuncia di smarrimento.
Deducevano, ancora, di non avere mai volutamente richiesto l'intermediazione della perché fuorviati dalla doppia qualità lavorativa del PE_1 a Controparte_1 loro sconosciuta al momento della sottoscrizione della menzionata documentazione.
Contestavano anche la somma richiesta per l'attività di intermediazione evidenziando che il mutuo che inizialmente era di euro 80.000,00, su loro richiesta era stato ridotto ad euro 50.000,00.
La Controparte_1 nella comparsa di costituzione contestava che il modello del contratto di mediazione fosse stato presentato agli opponenti privo delle condizioni contrattuali e dell'indicazione della percentuale della provvigione;
asseriva che nella realtà era stato oggetto di trattativa posto che si erano volontariamente recati negli uffici della deducente stipulando il relativo contatto ed ottenendo il mutuo di euro 80.000,00, poi ridotto a seguito di accordi tra mutuante e mutuatario. Quindi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio, istruito con la documentazione esitata dalle parti e con prova orale, si concludeva con la sentenza n. 456/2018 con cui l'adito Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il D.I. n.63/2012 condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Parte 3 e Parte_2 con citazione notificata il 6.12.2018, impugnano la decisione rilevando che nel corso del giudizio gli appellanti hanno dimostrato la mancanza dei requisiti previsti dalla legge legittimanti la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta. Infatti i coniugi Parte 4 non hanno consapevolmente e volontariamente conferito mandato di mediazione creditizia alla società appellata in quanto è stato provato, sia con i testi escussi, sia con la produzione documentale, che per attivare il mutuo ebbero contatto con funzionario della mutuante Banca ER 1
,
HW ma all'epoca dei fatti anche legale rappresentante della Società opposta che, guarda caso, aveva sede nei locali della HW ( stessi locali e stesso numero di telefono) per come risulta da webmapp allegata alle pagine 13 e 14 del fascicolo di parte).
Non potevano avere la piena conoscenza di ciò che stavano firmando sia a causa della loro scarsa alfabetizzazione, sia perché, per come confermato dai testi, dopo la firma non hanno ricevuto alcuna documentazione da cui appurare che tra le pratiche del mutuo vi era anche un contratto di mediazione creditizia. Durante l'incontro con il
PE_1 non ebbero delucidazioni sul contenuto di quando andavano a firmare, né si parlò di provvigioni al mediatore. Che Persona 1 fosse funzionario HW, collaboratore della HW Financial risultas.r.l. e che la richiesta di mutuo è transitata tramite la Controparte 1 و
dalla corrispondenza in atti intrattenuta con altro responsabile HW;
che Per 1 fosse contemporaneamente amministratore e legale rappresentante della [...]
[...]
Controparte_1 è circostanza non contestata e dunque pacifica.
Quindi, posto che gli appellanti sconoscevano la doppia funzione svolta dal Per 1 all'interno dei locali della Banca, erra il giudicante nel ritenere valido e non affetto da errore il contratto di mediazione in questione. L'errore consiste nel contrasto tra gli interessi che le parti hanno voluto regolare con il contratto e la rappresentazione che di quegli interessi uno dei contraenti si è fatto.
In questo caso i coniugi Pt 3 sono stati indotti in errore, concludendo un contratto mai voluto, né negoziato nei suoi elementi essenziali, dal doppio ruolo rivestito dal Per 1 doppio ruolo non rappresentato e non riscontrabile in quanto la و
documentazione non è stata consegnata all'atto della firma ma ricevuta successivamente per posta a seguito di specifica richiesta.
Erroneamente il Tribunale ritiene che gli opponenti ben potevano sapere cosa stavano concludendo atteso il contenuto del contratto di mediazione e che non hanno dimostrato quale fosse il contratto che volevano davvero concludere. Nella realtà Pt 3 e Parte 2 non volevano proprio concludere il contratto di
- pur usando la normale diligenza - dimediazione creditizia e non potevano sapere averlo sottoscritto perché la documentazione era copiosa e non è stata adeguatamente letta e, comunque, gli era stata sottoposta da quello che credevano essere un funzionario della Banca.
Nella fattispecie il rapporto di mediazione non può configurarsi e non sorge, quindi, il diritto alla provvigione, atteso che gli appellanti pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non sono state messe in grado di conoscere l'opera d'intermediazione e valutare l'opportunità, o meno, di avvalersi della prestazione, in quanto il PE 1 non si è presentato come mediatore, inducendoli in errore sulla qualità rivestita nella contrattazione. Comunque, la prova che gli appellanti fossero a conoscenza che egli era intervenuto nello svolgimento della pratica di mutuo come mediatore grava sul mediatore e non è stata fornita.
E che il contratto è irregolare emerge valutando lo stesso e gli allegati.
Infatti, né la controparte, né il giudice, spiegano come il contratto reca la data del 10.9.2008 mentre la Parte_2 otteneva il rilascio del valido documento d'identità riportato nel contratto il 15.9.2008 ; la calligrafia relativa alla data del contratto è palesemente diversa da quella che ha riempito certamente in tempo successivo il corpo dell'atto, inclusa la percentuale del 6% di provvigione: ciò dimostra che il contratto è stato adeguatamente confezionato", senza precisa negoziazione e quindi l'errore 66
essenziale degli appellanti è evidente ed è ben conosciuto dalla controparte. La sentenza nulla dice sulle dichiarazioni dei testi Testimone 1 e Tes 2
[...] che presenti con gli appellanti nei locali della HW in Oppido confermano che il Per 1 si era presentato come responsabile della Banca;
nulla dice sul conflitto d'interessi dell'operatore che agiva come bancario e come amministratore di una società di mediazione.
Né la CP 1 messa a conoscenza dell'accaduto, mutato l'amministratore, ha ritenuto di annullare il titolo sottostante. Ha quindi approvato l'operato dell'allora legale rappresentante legale che, in violazione alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni connesse al credito.
Il giudice ritiene, altresì, l'affidamento riposto dal contraente non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Tale ragionamento appare contrario non solo alle risultanze probatorie ma anche ai canoni di buona fede, lealtà e correttezza.
La diligenza degli appellanti c'è stata : è stato lo scorretto comportamento della controparte che, distraendoli attraverso le tante carte che gli sottoponeva per la firma, gli impediva di essere edotti sui documenti fino al punto di ritenere di avere sottoscritto solo i documenti necessari per l'ottenimento del mutuo.
L'omessa consegna della documentazione firmata ha escluso per loro la possibilità di conoscere i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla normativa in materia di mediazione creditizia.
Unendo tutte le circostanze evidenziate si vede bene come la sentenza sia illogica, immotivata, ingiusta nonché contraria alle risultanze istruttorie per cui si presta ad una riforma totale.
Concludono chiedendo: di accogliere l'appello ; di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute le somme portate dallo stesso;
in subordine di dichiarare che la somma dovuta quale provvigione sia da calcolare sui 50.000.00 euro erogati e non su quella di euro 80.000,00 deliberata ma non riscossa;
la vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Co La Controparte_1 nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che:
-l'atto d'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.342 e 434 c.p.c. non risultando indicate le quali parti della sentenza che si impugnano e come la stessa dovrebbe essere modificata;
66-nel merito, stante un generico riferimento ad un presunto errore a ritenere valido e non affetto da errore il contratto concluso ", gli appellanti non esplicitano gli istituti 66
giuridici erroneamente valutati dal primo giudice.
Contrariamente a quanto da loro affermato, il Tribunale li esplicita partendo dall'eccepito riempimento abusivo del contratto di mediazione. Di talchè le ulteriori allegazioni dell'opponente dovevano inquadrarsi in un'eccezione di annullamento per errore sulla natura del contratto o per dolo della controparte. Ora, quanto al riempimento abusivo del contratto di mediazione l'unica prova che avrebbe potuto attribuire fondamento al dedotto sarebbe stata la querela di falso.
Quanto all'eccezione di annullamento per errore essenziale, o per dolo, le clausole del contratto, in particolare le n.ri 1 e 8, sono state correttamente valutate dal giudicante che esclude che il loro contenuto possa essere stato frainteso o che era tale da indurre in errore.
Inoltre, la parte che deduce l'errore sulla natura del contratto ha l'onere di dimostrarne la rilevanza, di provare quale contratto, come causa, intendeva concludere.
PEaltro, le circostanze presuntivamente idonee ad indurre in errore, quali l'omessa qualifica del mediatore, oppure l'utilizzo dei locai della banca quale sede per la stipula del contratto, sono state dal G.I. ritenute giustamente insufficienti ad indurre in errore una persona di normale diligenza.
Quanto alla omessa valutazione dei documenti e degli esiti della prova orale avrebbero dovuto precisare quali documenti dimostrano l'errore e in quale modo le dichiarazioni dei testi dimostrano la firma di fogli in bianco visto che stessi non lo confermano .
La missiva della HW, prodotta dalla controparte, conferma che il mutuo era stato erogato grazie all'attività di mediazione svolta dalla Controparte_1 e che la stessa aveva diritto alla provvigione. La buona fede dei coniugi Parte 4 ancora una volta invocata in appello, il cui risulta smentita con il pagamento dei titoli emessi a favore della CP 1 importo complessivo corrisponde alla provvigione. Vieppiù, la data di emissione degli assegni è successiva alla data di stipula del rogito notarile relativo al mutuo di guisa che la parte mutuataria al momento dell'emissione dei titoli aveva ben chiaro l'iter seguito per l'erogazione; l'erogazione e contestuale al rogito quindi i mutuatari non erano più in condizioni di subire pressioni psicologiche per un blocco del mutuo. La cronologia degli aventi , scandita dai documentale allegati al monitorio e alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al D.I., dimostra che non vi è sulla persona o sul contratto - nella determinazione della volontà stato nessun errore- dei coniugi appellanti a contrarre.
D'altra parte se fossero stati in buona fede avrebbero immediatamente attivato azione giudiziaria per l'annullamento del contratto di mediazione, piuttosto che pagare la provvigione con assegni successivamente protestati. La non veritiera ingenuità dei mutuatari è sconfessata dalla capacità di gestire direttamente con la Banca mutuante la riduzione dell'importo del mutuo, nonché dalla scaltrezza di denunciare lo smarrimento degli assegni dopo la firma dell'atto pubblico di concessione del mutuo;
-la somma ingiunta corrisponde all'importo della provvigione applicata alla somma richiesta a titolo di mutuo, rimanendo così inopponibile alla deducente l'accordo di riduzione dell'importo del mutuo intervenuto direttamente con la HW.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ; di rigettarlo nel merito e quindi confermare l'esecutività del D.I. n.63/12; di condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del
21.12.2023, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_2 assumono come in primo grado di non avere mai Parte 3 e avuto la volontà di stipulare un contratto di mediazione con la società appellata e di avere firmato il documento perché tratti in errore , o ingannati, dal fatto che la stipulazione del negozio era avvenuta nei locali in Oppido Mamertina dell'istituto di credito HW, locali che erano pure sede della Fin Consultig Service s.r.l., alla presenza di un funzionario della Banca il quale, non rappresentava loro d'essere anche il legale rappresentante della predetta società di mediazione creditizia, gli sottoponeva per la firma numerosi documenta, tra cui il contratto di mediazione che oltretutto era incompleto e successivamente riempito in assenza di pattuizioni in tal senso.
La complessa situazione allegata è da qualificare come un'eccezione di annullamento per errore sulla natura del contratto, o per dolo del legale rappresentante dell'appellata, da valutare con riferimento al contratto esibito e alle risultanze probatorie conseguenti all'istruzione del giudizio.
PE contestare il riempimento non pattuito e, quindi, l'abusivo riempimento di un foglio in bianco, gli appellanti avrebbero dovuto proporre e non lo hanno fatto querela di falso. I testi Testimone_1 rispettivamente madre e e Testimone 2
, fratello di riferiscono della firma da parte dei loro parenti nella Parte 2 sede della Banca di "decine di fogli a questi sottoposti da un soggetto a loro 66
sconosciuto (la Tes_1 descrive il soggetto in questione come un uomo robusto con gli occhiali che per lei era il direttore) ma se erano in bianco o meno, non lo 66 66
,
riferiscono.
Quanto all'annullamento per errore del contratto di mediazione creditizia gli appellanti assumono di non avere mai voluto stipulare tale tipo di contratto e di avere firmato perché tratti in inganno da un funzionario della Banca BHV che gli sottoponeva per la firma più fogli (tra i quali il contratto in contestazione) sottacendo loro che in quel momento non agiva per conto della Banca ma per conto della Controparte_1
[...] della Pt 5 all'epoca dei fatti era il legale rappresentante. In sostanza assumono il dolo della controparte.
Orbene, il dolo quale vizio del consenso e quale causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di quella falsa rappresentazione della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.1429 c.c. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma sono necessari artifici o raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto
,
comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente e, quindi sul suo consenso (Cass. civ, n.ri 3065/1988; 16663/2008; 12892/2015; 5734/2019).
Nel caso in esame le circostanze, confermate dai testi sopra menzionati, di essere stati ricevuti nei locali della banca da un soggetto che si presentava come funzionario della stessa e che sottaceva la sua qualità di mediatore stante il contenuto dell'art.1 del
-
contratto che recita Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al 66
fine della concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del cliente, di un finanziamento sotto qualsiasi forma per un importo pari ad € 80.000,00
......
non sono tali da poter indurre in errore il contraente che lo assume ritenendo, al contrario, che se solo avesse usato la più normale diligenza, ossia che quando si firma qualsiasi documento è essenziale leggere quello che si sta firmando, l'omissione della controparte, o anche il raggiro, potevano essere riconosciuti ed evitati. Inoltre, l'inesistenza di un errore comportante l'annullamento del contratto è comprovata dal rilascio alla società appellata dei tre assegni corrispondenti alla provvigione risultante dall'art.8 del contratto ( assegni poi denunciati come smarriti e protestati).
Tanto attesta che gli appellanti non solo erano consapevoli di avere firmato un contratto di mediazione con l'appellata , ma ne conoscevano il contenuto e i corrispondenti impegni assunti per la retribuzione (art.8 contratto) dell'opera prestata finalizzata alla concessione del mutuo.
L'appello non può essere accolto nemmeno in relazione alla domanda subordinata di dichiarare che la somma dovuta a titolo di provvigione sia calcolata sulla somma di mutuo effettivamente erogata, atteso che il mutuo risulta concesso per euro 80.000,00
e la riduzione ad euro 50.000,00 è avvenuta a seguito di successivi accordi tra mutuante e mutuatari ai quali la società appellata è rimasta estranea.
PE quanto attiene il regolamento delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del procuratore antistatario della società appellata, tenuto conto dell'ordinarietà delle questioni trattate, nei minimi dello scaglione di valore della causa
(tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) previsti dal D.M. n.147/2022, in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da eParte 1 con atto di citazione notificato il 6.12.2018 nei Parte 2
Controparte_1 in persona del legale confronti di anda, eccezione e difesa, rappresentant così decide:
1) rigetta l'appello; al pagamento, in favore del
2) condanna Parte_3 e Parte_2 procuratore antistatario della delle spese processuali Controparte_1 rfetario spese generali, che liquida in complessivi eu IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 976/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], Parte 1 Parte 2
,
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Gioia Tauro, via
Crispi, 25, nello studio dell'avv. ROTOLO ANNALISA, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
E
,in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Oppido Mamertina, via Italia, 2, nello studio dell'avv.BONARRIGO CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura
,
in atti
APPELLATA
OGGETTO: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.456/2018, pubblicata l'11.5.2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_2 si opponevano, chiedendone la revoca, al decreto Parte_3 e ingiuntivo n.63/12 con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro
5.760,00, oltre interessi di mora e spese, alla Fin Consulting Sevice s.r.l. a titolo di provvigione per l'attività di mediazione creditizia da questa svolta in loro favore per l'istruzione di una domanda di mutuo di 80.000,00 euro presso banca HW.
Rappresentavano che per richiedere il mutuo si erano recati negli uffici della HW dove sottoscrivevano diversi documenti tra i quali un contratto di mediazione riempito solo nello spazio destinato alla sottoscrizione del cliente;
che in quell'occasione il loro che si presentava come funzionario dell'istituto di contatto era stato ER_1 ma sottaceva di rivestire, come poi appreso, anche la veste legale credito rappresentante della Fin Consulting Service s..r.l.
,Deducevano che richiesti dal Per 1 emettevano tre assegni, di cui uno intestato e per i quali poi, al fine di bloccarne l'incasso, presentavanoalla CP_1 denuncia di smarrimento.
Deducevano, ancora, di non avere mai volutamente richiesto l'intermediazione della perché fuorviati dalla doppia qualità lavorativa del PE_1 a Controparte_1 loro sconosciuta al momento della sottoscrizione della menzionata documentazione.
Contestavano anche la somma richiesta per l'attività di intermediazione evidenziando che il mutuo che inizialmente era di euro 80.000,00, su loro richiesta era stato ridotto ad euro 50.000,00.
La Controparte_1 nella comparsa di costituzione contestava che il modello del contratto di mediazione fosse stato presentato agli opponenti privo delle condizioni contrattuali e dell'indicazione della percentuale della provvigione;
asseriva che nella realtà era stato oggetto di trattativa posto che si erano volontariamente recati negli uffici della deducente stipulando il relativo contatto ed ottenendo il mutuo di euro 80.000,00, poi ridotto a seguito di accordi tra mutuante e mutuatario. Quindi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio, istruito con la documentazione esitata dalle parti e con prova orale, si concludeva con la sentenza n. 456/2018 con cui l'adito Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il D.I. n.63/2012 condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Parte 3 e Parte_2 con citazione notificata il 6.12.2018, impugnano la decisione rilevando che nel corso del giudizio gli appellanti hanno dimostrato la mancanza dei requisiti previsti dalla legge legittimanti la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta. Infatti i coniugi Parte 4 non hanno consapevolmente e volontariamente conferito mandato di mediazione creditizia alla società appellata in quanto è stato provato, sia con i testi escussi, sia con la produzione documentale, che per attivare il mutuo ebbero contatto con funzionario della mutuante Banca ER 1
,
HW ma all'epoca dei fatti anche legale rappresentante della Società opposta che, guarda caso, aveva sede nei locali della HW ( stessi locali e stesso numero di telefono) per come risulta da webmapp allegata alle pagine 13 e 14 del fascicolo di parte).
Non potevano avere la piena conoscenza di ciò che stavano firmando sia a causa della loro scarsa alfabetizzazione, sia perché, per come confermato dai testi, dopo la firma non hanno ricevuto alcuna documentazione da cui appurare che tra le pratiche del mutuo vi era anche un contratto di mediazione creditizia. Durante l'incontro con il
PE_1 non ebbero delucidazioni sul contenuto di quando andavano a firmare, né si parlò di provvigioni al mediatore. Che Persona 1 fosse funzionario HW, collaboratore della HW Financial risultas.r.l. e che la richiesta di mutuo è transitata tramite la Controparte 1 و
dalla corrispondenza in atti intrattenuta con altro responsabile HW;
che Per 1 fosse contemporaneamente amministratore e legale rappresentante della [...]
[...]
Controparte_1 è circostanza non contestata e dunque pacifica.
Quindi, posto che gli appellanti sconoscevano la doppia funzione svolta dal Per 1 all'interno dei locali della Banca, erra il giudicante nel ritenere valido e non affetto da errore il contratto di mediazione in questione. L'errore consiste nel contrasto tra gli interessi che le parti hanno voluto regolare con il contratto e la rappresentazione che di quegli interessi uno dei contraenti si è fatto.
In questo caso i coniugi Pt 3 sono stati indotti in errore, concludendo un contratto mai voluto, né negoziato nei suoi elementi essenziali, dal doppio ruolo rivestito dal Per 1 doppio ruolo non rappresentato e non riscontrabile in quanto la و
documentazione non è stata consegnata all'atto della firma ma ricevuta successivamente per posta a seguito di specifica richiesta.
Erroneamente il Tribunale ritiene che gli opponenti ben potevano sapere cosa stavano concludendo atteso il contenuto del contratto di mediazione e che non hanno dimostrato quale fosse il contratto che volevano davvero concludere. Nella realtà Pt 3 e Parte 2 non volevano proprio concludere il contratto di
- pur usando la normale diligenza - dimediazione creditizia e non potevano sapere averlo sottoscritto perché la documentazione era copiosa e non è stata adeguatamente letta e, comunque, gli era stata sottoposta da quello che credevano essere un funzionario della Banca.
Nella fattispecie il rapporto di mediazione non può configurarsi e non sorge, quindi, il diritto alla provvigione, atteso che gli appellanti pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non sono state messe in grado di conoscere l'opera d'intermediazione e valutare l'opportunità, o meno, di avvalersi della prestazione, in quanto il PE 1 non si è presentato come mediatore, inducendoli in errore sulla qualità rivestita nella contrattazione. Comunque, la prova che gli appellanti fossero a conoscenza che egli era intervenuto nello svolgimento della pratica di mutuo come mediatore grava sul mediatore e non è stata fornita.
E che il contratto è irregolare emerge valutando lo stesso e gli allegati.
Infatti, né la controparte, né il giudice, spiegano come il contratto reca la data del 10.9.2008 mentre la Parte_2 otteneva il rilascio del valido documento d'identità riportato nel contratto il 15.9.2008 ; la calligrafia relativa alla data del contratto è palesemente diversa da quella che ha riempito certamente in tempo successivo il corpo dell'atto, inclusa la percentuale del 6% di provvigione: ciò dimostra che il contratto è stato adeguatamente confezionato", senza precisa negoziazione e quindi l'errore 66
essenziale degli appellanti è evidente ed è ben conosciuto dalla controparte. La sentenza nulla dice sulle dichiarazioni dei testi Testimone 1 e Tes 2
[...] che presenti con gli appellanti nei locali della HW in Oppido confermano che il Per 1 si era presentato come responsabile della Banca;
nulla dice sul conflitto d'interessi dell'operatore che agiva come bancario e come amministratore di una società di mediazione.
Né la CP 1 messa a conoscenza dell'accaduto, mutato l'amministratore, ha ritenuto di annullare il titolo sottostante. Ha quindi approvato l'operato dell'allora legale rappresentante legale che, in violazione alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni connesse al credito.
Il giudice ritiene, altresì, l'affidamento riposto dal contraente non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Tale ragionamento appare contrario non solo alle risultanze probatorie ma anche ai canoni di buona fede, lealtà e correttezza.
La diligenza degli appellanti c'è stata : è stato lo scorretto comportamento della controparte che, distraendoli attraverso le tante carte che gli sottoponeva per la firma, gli impediva di essere edotti sui documenti fino al punto di ritenere di avere sottoscritto solo i documenti necessari per l'ottenimento del mutuo.
L'omessa consegna della documentazione firmata ha escluso per loro la possibilità di conoscere i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla normativa in materia di mediazione creditizia.
Unendo tutte le circostanze evidenziate si vede bene come la sentenza sia illogica, immotivata, ingiusta nonché contraria alle risultanze istruttorie per cui si presta ad una riforma totale.
Concludono chiedendo: di accogliere l'appello ; di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute le somme portate dallo stesso;
in subordine di dichiarare che la somma dovuta quale provvigione sia da calcolare sui 50.000.00 euro erogati e non su quella di euro 80.000,00 deliberata ma non riscossa;
la vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Co La Controparte_1 nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che:
-l'atto d'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.342 e 434 c.p.c. non risultando indicate le quali parti della sentenza che si impugnano e come la stessa dovrebbe essere modificata;
66-nel merito, stante un generico riferimento ad un presunto errore a ritenere valido e non affetto da errore il contratto concluso ", gli appellanti non esplicitano gli istituti 66
giuridici erroneamente valutati dal primo giudice.
Contrariamente a quanto da loro affermato, il Tribunale li esplicita partendo dall'eccepito riempimento abusivo del contratto di mediazione. Di talchè le ulteriori allegazioni dell'opponente dovevano inquadrarsi in un'eccezione di annullamento per errore sulla natura del contratto o per dolo della controparte. Ora, quanto al riempimento abusivo del contratto di mediazione l'unica prova che avrebbe potuto attribuire fondamento al dedotto sarebbe stata la querela di falso.
Quanto all'eccezione di annullamento per errore essenziale, o per dolo, le clausole del contratto, in particolare le n.ri 1 e 8, sono state correttamente valutate dal giudicante che esclude che il loro contenuto possa essere stato frainteso o che era tale da indurre in errore.
Inoltre, la parte che deduce l'errore sulla natura del contratto ha l'onere di dimostrarne la rilevanza, di provare quale contratto, come causa, intendeva concludere.
PEaltro, le circostanze presuntivamente idonee ad indurre in errore, quali l'omessa qualifica del mediatore, oppure l'utilizzo dei locai della banca quale sede per la stipula del contratto, sono state dal G.I. ritenute giustamente insufficienti ad indurre in errore una persona di normale diligenza.
Quanto alla omessa valutazione dei documenti e degli esiti della prova orale avrebbero dovuto precisare quali documenti dimostrano l'errore e in quale modo le dichiarazioni dei testi dimostrano la firma di fogli in bianco visto che stessi non lo confermano .
La missiva della HW, prodotta dalla controparte, conferma che il mutuo era stato erogato grazie all'attività di mediazione svolta dalla Controparte_1 e che la stessa aveva diritto alla provvigione. La buona fede dei coniugi Parte 4 ancora una volta invocata in appello, il cui risulta smentita con il pagamento dei titoli emessi a favore della CP 1 importo complessivo corrisponde alla provvigione. Vieppiù, la data di emissione degli assegni è successiva alla data di stipula del rogito notarile relativo al mutuo di guisa che la parte mutuataria al momento dell'emissione dei titoli aveva ben chiaro l'iter seguito per l'erogazione; l'erogazione e contestuale al rogito quindi i mutuatari non erano più in condizioni di subire pressioni psicologiche per un blocco del mutuo. La cronologia degli aventi , scandita dai documentale allegati al monitorio e alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al D.I., dimostra che non vi è sulla persona o sul contratto - nella determinazione della volontà stato nessun errore- dei coniugi appellanti a contrarre.
D'altra parte se fossero stati in buona fede avrebbero immediatamente attivato azione giudiziaria per l'annullamento del contratto di mediazione, piuttosto che pagare la provvigione con assegni successivamente protestati. La non veritiera ingenuità dei mutuatari è sconfessata dalla capacità di gestire direttamente con la Banca mutuante la riduzione dell'importo del mutuo, nonché dalla scaltrezza di denunciare lo smarrimento degli assegni dopo la firma dell'atto pubblico di concessione del mutuo;
-la somma ingiunta corrisponde all'importo della provvigione applicata alla somma richiesta a titolo di mutuo, rimanendo così inopponibile alla deducente l'accordo di riduzione dell'importo del mutuo intervenuto direttamente con la HW.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ; di rigettarlo nel merito e quindi confermare l'esecutività del D.I. n.63/12; di condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del
21.12.2023, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_2 assumono come in primo grado di non avere mai Parte 3 e avuto la volontà di stipulare un contratto di mediazione con la società appellata e di avere firmato il documento perché tratti in errore , o ingannati, dal fatto che la stipulazione del negozio era avvenuta nei locali in Oppido Mamertina dell'istituto di credito HW, locali che erano pure sede della Fin Consultig Service s.r.l., alla presenza di un funzionario della Banca il quale, non rappresentava loro d'essere anche il legale rappresentante della predetta società di mediazione creditizia, gli sottoponeva per la firma numerosi documenta, tra cui il contratto di mediazione che oltretutto era incompleto e successivamente riempito in assenza di pattuizioni in tal senso.
La complessa situazione allegata è da qualificare come un'eccezione di annullamento per errore sulla natura del contratto, o per dolo del legale rappresentante dell'appellata, da valutare con riferimento al contratto esibito e alle risultanze probatorie conseguenti all'istruzione del giudizio.
PE contestare il riempimento non pattuito e, quindi, l'abusivo riempimento di un foglio in bianco, gli appellanti avrebbero dovuto proporre e non lo hanno fatto querela di falso. I testi Testimone_1 rispettivamente madre e e Testimone 2
, fratello di riferiscono della firma da parte dei loro parenti nella Parte 2 sede della Banca di "decine di fogli a questi sottoposti da un soggetto a loro 66
sconosciuto (la Tes_1 descrive il soggetto in questione come un uomo robusto con gli occhiali che per lei era il direttore) ma se erano in bianco o meno, non lo 66 66
,
riferiscono.
Quanto all'annullamento per errore del contratto di mediazione creditizia gli appellanti assumono di non avere mai voluto stipulare tale tipo di contratto e di avere firmato perché tratti in inganno da un funzionario della Banca BHV che gli sottoponeva per la firma più fogli (tra i quali il contratto in contestazione) sottacendo loro che in quel momento non agiva per conto della Banca ma per conto della Controparte_1
[...] della Pt 5 all'epoca dei fatti era il legale rappresentante. In sostanza assumono il dolo della controparte.
Orbene, il dolo quale vizio del consenso e quale causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di quella falsa rappresentazione della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.1429 c.c. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma sono necessari artifici o raggiri o anche semplici menzogne che abbiano avuto
,
comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente e, quindi sul suo consenso (Cass. civ, n.ri 3065/1988; 16663/2008; 12892/2015; 5734/2019).
Nel caso in esame le circostanze, confermate dai testi sopra menzionati, di essere stati ricevuti nei locali della banca da un soggetto che si presentava come funzionario della stessa e che sottaceva la sua qualità di mediatore stante il contenuto dell'art.1 del
-
contratto che recita Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia al 66
fine della concessione, da parte di banche o intermediari finanziari a favore del cliente, di un finanziamento sotto qualsiasi forma per un importo pari ad € 80.000,00
......
non sono tali da poter indurre in errore il contraente che lo assume ritenendo, al contrario, che se solo avesse usato la più normale diligenza, ossia che quando si firma qualsiasi documento è essenziale leggere quello che si sta firmando, l'omissione della controparte, o anche il raggiro, potevano essere riconosciuti ed evitati. Inoltre, l'inesistenza di un errore comportante l'annullamento del contratto è comprovata dal rilascio alla società appellata dei tre assegni corrispondenti alla provvigione risultante dall'art.8 del contratto ( assegni poi denunciati come smarriti e protestati).
Tanto attesta che gli appellanti non solo erano consapevoli di avere firmato un contratto di mediazione con l'appellata , ma ne conoscevano il contenuto e i corrispondenti impegni assunti per la retribuzione (art.8 contratto) dell'opera prestata finalizzata alla concessione del mutuo.
L'appello non può essere accolto nemmeno in relazione alla domanda subordinata di dichiarare che la somma dovuta a titolo di provvigione sia calcolata sulla somma di mutuo effettivamente erogata, atteso che il mutuo risulta concesso per euro 80.000,00
e la riduzione ad euro 50.000,00 è avvenuta a seguito di successivi accordi tra mutuante e mutuatari ai quali la società appellata è rimasta estranea.
PE quanto attiene il regolamento delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del procuratore antistatario della società appellata, tenuto conto dell'ordinarietà delle questioni trattate, nei minimi dello scaglione di valore della causa
(tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) previsti dal D.M. n.147/2022, in complessivi euro 2.906,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da eParte 1 con atto di citazione notificato il 6.12.2018 nei Parte 2
Controparte_1 in persona del legale confronti di anda, eccezione e difesa, rappresentant così decide:
1) rigetta l'appello; al pagamento, in favore del
2) condanna Parte_3 e Parte_2 procuratore antistatario della delle spese processuali Controparte_1 rfetario spese generali, che liquida in complessivi eu IVA e CPA come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)