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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2722/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Rispoli, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappre-
[...]
sentata e difesa dall'avv.to Francesco Marotta, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio, la Controparte_1
otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore
[...]
decreto ingiuntivo n. 568/2020, R.G. n. 1095/2020, per l'importo di € 18.857,12 oltre interessi e spese, a titolo di cor- rispettivo per le ultime due rate di un contratto di locazione di autoveicoli a lunga durata stipulato con la
[...]
in data 25 marzo 2019. Parte_1
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione la
[...]
deducendo, in sintesi: a) la Parte_2
mancata consegna di uno dei veicoli indicati nel contratto
(Sprinter 416 CDI), con contestuale accordo verbale di non
2 corrispondere le ultime due rate del canone, b) la consegna degli altri veicoli in cattivo stato di manutenzione, con sotto- scrizione, in data 27 marzo 2019, di scrittura privata conte- nente autorizzazione ad eseguire interventi di ristrutturazione e c) l'accordo, contestuale alla consegna, che i costi delle ri- parazioni, documentati con fatture, sarebbero stati compensati con le ultime due rate. Chiedeva pertanto la revoca del decre- to ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In parti- colare, deduceva che tutti i veicoli erano stati consegnati, nes- suna riduzione del corrispettivo era stata pattuita, la scrittura privata prodotta dall'opponente costituiva mera autorizzazio- ne ad eseguire riparazioni, in conformità all'art. 9 del contrat- to, senza incidenza sull'obbligo di pagamento e la prova te- stimoniale addotta dall'opponente era inammissibile in quanto diretta a modificare patti contrattuali scritti. Chiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3 In data 16 dicembre 2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto e concedeva i ter- mini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testi- moniale.
Successivamente, con ordinanza del 8 novembre 2023, la cau- sa veniva rinviata per le conclusioni e all'udienza del
12/06/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicita- mente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circo- stanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la
4 consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il contratto di locazione di autoveicoli stipulato tra le parti in data 25 marzo 2019, regolarmente sottoscritto e registrato, prevede all'art. 7 un corrispettivo complessivo di euro
60.000,00 da versarsi in sette rate da euro 8.571,42 ciascuna, senza alcuna clausola di riduzione o compensazione legata al- la mancata consegna di veicoli o all'esecuzione di lavori.
L'art. 9 del contratto prevede, in materia di riparazioni, che il locatario possa provvedervi solo previa autorizzazione scritta del locatore. La scrittura privata del 27 marzo 2019, prodotta dall'opponente, si limita infatti ad autorizzare l'esecuzione di
“tutti gli interventi di ristrutturazione necessari” sui veicoli locati, senza menzionare alcuna riduzione del canone pattuito né la compensazione tra i costi degli interventi e le rate di ca- none. L'asserito accordo di compensazione invocato dall'opponente integra un patto aggiuntivo o contrario rispetto a quanto previsto nel contratto scritto e, in quanto contempo-
5 raneo alla stipula o comunque non provato come successivo e distinto, soggiace al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., salvo che la sua esistenza risulti da atto scritto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La prova testimoniale assunta non è idonea a superare tale di- vieto. Il teste , dipendente dell'opponente, ha Testimone_1
dichiarato di essere sicuro che tra i veicoli in dotazione della società non vi fosse mai stato quello indica- Parte_1
to dall'opposta, precisando di aver condotto in officina per le riparazioni i veicoli citati, in particolare i primi due di dimen- sioni maggiori, e di non essere l'unico autista alle dipendenze della società all'epoca dei fatti. Anche il teste di parte oppo- nente ha riferito circostanze analoghe a so- Testimone_2
stegno della tesi della compensazione per lavori eseguiti.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, quale la compensazione, incombeva sull'opponente, che non ha fornito elementi documentali ido- nei a dimostrare un accordo derogatorio del contratto in esse- re. Rimane pertanto pienamente efficace il titolo contrattuale, unitamente alle fatture emesse dall'opposta per le ultime due rate di canone.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa la prova della
6 mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza della domanda.
Va aggiunto che neppure i lamentati danni non patrimoniali, pur astrattamente configurabili secondo l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. 20995/2011; Cass. Sez. Un.
16601/2017), risultano dimostrati nel caso di specie, non avendo parte opposta fornito elementi concreti idonei a prova- re un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera partecipazione al giudizio, che non può di per sé solo integrare danno risarcibi- le. Ne consegue che non è ravvisabile né la mala fede o colpa grave ex art. 96, comma 1, c.p.c., né la sussistenza di un dan- no risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile alla condotta processuale della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
7 b) Rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dall'opposta;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2722/2020 del Ruolo Gene- rale Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Rispoli, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappre-
[...]
sentata e difesa dall'avv.to Francesco Marotta, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTA -
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate in atti cui per brevità si rinvia, rite- nendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso monitorio, la Controparte_1
otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore
[...]
decreto ingiuntivo n. 568/2020, R.G. n. 1095/2020, per l'importo di € 18.857,12 oltre interessi e spese, a titolo di cor- rispettivo per le ultime due rate di un contratto di locazione di autoveicoli a lunga durata stipulato con la
[...]
in data 25 marzo 2019. Parte_1
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione la
[...]
deducendo, in sintesi: a) la Parte_2
mancata consegna di uno dei veicoli indicati nel contratto
(Sprinter 416 CDI), con contestuale accordo verbale di non
2 corrispondere le ultime due rate del canone, b) la consegna degli altri veicoli in cattivo stato di manutenzione, con sotto- scrizione, in data 27 marzo 2019, di scrittura privata conte- nente autorizzazione ad eseguire interventi di ristrutturazione e c) l'accordo, contestuale alla consegna, che i costi delle ri- parazioni, documentati con fatture, sarebbero stati compensati con le ultime due rate. Chiedeva pertanto la revoca del decre- to ingiuntivo e la condanna dell'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giu- dizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In parti- colare, deduceva che tutti i veicoli erano stati consegnati, nes- suna riduzione del corrispettivo era stata pattuita, la scrittura privata prodotta dall'opponente costituiva mera autorizzazio- ne ad eseguire riparazioni, in conformità all'art. 9 del contrat- to, senza incidenza sull'obbligo di pagamento e la prova te- stimoniale addotta dall'opponente era inammissibile in quanto diretta a modificare patti contrattuali scritti. Chiedeva, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3 In data 16 dicembre 2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto e concedeva i ter- mini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testi- moniale.
Successivamente, con ordinanza del 8 novembre 2023, la cau- sa veniva rinviata per le conclusioni e all'udienza del
12/06/2024, il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicita- mente ammesso, ovvero la difesa sia stata impostata su circo- stanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Infatti, nel giudizio di opposizione spetta all'attore in senso sostanziale convenuto in opposizione l'onere di provare il ti- tolo dal quale deriva l'obbligazione ossia il titolo, l'entità e la
4 consistenza del credito vantato ma una volta identificato il fat- to costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o le- gale dell'obbligazione, nel caso di specie il contratto di confe- rimento dell'incarico professionale posto alla base del decreto ingiuntivo non disconosciuto dal debitore, è onere dell'opponente eccepire la sua inefficacia fornendo la prova concreta del suo adempimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il contratto di locazione di autoveicoli stipulato tra le parti in data 25 marzo 2019, regolarmente sottoscritto e registrato, prevede all'art. 7 un corrispettivo complessivo di euro
60.000,00 da versarsi in sette rate da euro 8.571,42 ciascuna, senza alcuna clausola di riduzione o compensazione legata al- la mancata consegna di veicoli o all'esecuzione di lavori.
L'art. 9 del contratto prevede, in materia di riparazioni, che il locatario possa provvedervi solo previa autorizzazione scritta del locatore. La scrittura privata del 27 marzo 2019, prodotta dall'opponente, si limita infatti ad autorizzare l'esecuzione di
“tutti gli interventi di ristrutturazione necessari” sui veicoli locati, senza menzionare alcuna riduzione del canone pattuito né la compensazione tra i costi degli interventi e le rate di ca- none. L'asserito accordo di compensazione invocato dall'opponente integra un patto aggiuntivo o contrario rispetto a quanto previsto nel contratto scritto e, in quanto contempo-
5 raneo alla stipula o comunque non provato come successivo e distinto, soggiace al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., salvo che la sua esistenza risulti da atto scritto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La prova testimoniale assunta non è idonea a superare tale di- vieto. Il teste , dipendente dell'opponente, ha Testimone_1
dichiarato di essere sicuro che tra i veicoli in dotazione della società non vi fosse mai stato quello indica- Parte_1
to dall'opposta, precisando di aver condotto in officina per le riparazioni i veicoli citati, in particolare i primi due di dimen- sioni maggiori, e di non essere l'unico autista alle dipendenze della società all'epoca dei fatti. Anche il teste di parte oppo- nente ha riferito circostanze analoghe a so- Testimone_2
stegno della tesi della compensazione per lavori eseguiti.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, quale la compensazione, incombeva sull'opponente, che non ha fornito elementi documentali ido- nei a dimostrare un accordo derogatorio del contratto in esse- re. Rimane pertanto pienamente efficace il titolo contrattuale, unitamente alle fatture emesse dall'opposta per le ultime due rate di canone.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa la prova della
6 mala fede o colpa grave nella proposizione o resistenza della domanda.
Va aggiunto che neppure i lamentati danni non patrimoniali, pur astrattamente configurabili secondo l'orientamento della
Suprema Corte (Cass. 20995/2011; Cass. Sez. Un.
16601/2017), risultano dimostrati nel caso di specie, non avendo parte opposta fornito elementi concreti idonei a prova- re un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera partecipazione al giudizio, che non può di per sé solo integrare danno risarcibi- le. Ne consegue che non è ravvisabile né la mala fede o colpa grave ex art. 96, comma 1, c.p.c., né la sussistenza di un dan- no risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile alla condotta processuale della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
7 b) Rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dall'opposta;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro
3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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