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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1525 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai IGg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
BARILE GIAMPIERO
e con il patrocinio dell'Avv. BARILE GIAMPIERO CP_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
1) La IG.ra e il IG. vivranno Controparte_1 CP_2 separati, come di fatto già lo sono, impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento, anche in altra regione, stante la possibile evoluzione dell'attività lavorativa della IG.ra , che in ogni CP caso permetterà un costante e continuativo rapporto del padre con i figli. A tal fine, fin d'ora la IG.ra comunica che entro il mese di luglio 2024 CP trasferirà la propria residenza in NI (MC) in via Fonte Orsola n.14 per motivi di lavoro, unitamente ai due figli minori ed il IG. nulla osta CP_2 al trasferimento all'indirizzo sopra indicato della IG.ra e dei due figli, CP
e . La IG.ra , in forza del consenso rilasciato Persona_1 Persona_2 CP dal IG. permetterà un costante e continuativo rapporto diretto del padre CP_2 con i figli, tenuto conto dell'impossibilità dello stesso di guidare l'auto, agevolando, suo tramite, l'incontro dei figli con il padre presso la città di Bologna e provincia;
2)- affidare con regime di affidamento condiviso i figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la Persona_2 residenza familiare della IG.ra , che ne curerà l'educazione, il CP mantenimento e l'istruzione, ed ove i minori manterranno la residenza. 3)- Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, salvo diversi accordi:
A) -a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola, qualora non vi fosse lezione, fino alla domenica;
B) -per 7 giorni durante le vacanze di fine anno e per 3 giorni durante le vacanze pasquali così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno ovvero il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
C) -per 30 giorni d'estate, anche non consecutivi, concordando con la madre quest'ultimo periodo entro il 30 marzo di ogni anno, tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni dispari al padre e in quelli pari alla madre.
D)- ogni eventuale modifica potrà intervenire con l'accordo di entrambi i genitori. 4)- Stabilire in ogni caso che:
E) -sarà sempre cura del padre andare a prendere e riaccompagnare i figli presso la casa della madre, ed in ogni caso la madre si curerà, se necessario, stante la situazione logistica del padre, di favorire l'incontro del padre con i figli, prestandosi ad accompagnarli e riprenderli presso la residenza del IG. ; CP_2
F) -i genitori dovranno tener conto degli impegni scolastici e parascolastici, nonché degli spazi personali e dei desideri alternativi dei figli;
i rapporti con i minori dovranno essere regolati da reciproco affetto avendosi cura del preminente loro interesse;
G) -le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, all'istruzione ed alla loro salute saranno adottate dalla madre e dal padre;
H) - i minori potranno essere iscritti nel passaporto di entrambi i genitori o potrà essere richiesto un autonomo documento di espatrio.
5)- Disporre che il padre, con decorrenza dalla data di firma del presente atto, versi alla stessa, per concorso nel mantenimento, finché conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile di Euro
200,00 per entrambi i figli, da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre. Il suddetto assegno mensile verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla rivalutazione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento percepita dal IG. . CP_2
-Gli assegni familiari verranno trattenuti integralmente dalla madre.
6)- Porre a carico di ciascun genitore in ragione del 50% le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, quali, a titolo esemplificativo, le spese afferenti la salute (mediche non mutuabile visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici e oculistici, farmaceutiche, tickets sanitari conseguenti a prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi etc.), l'istruzione (tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, gite scolastiche, attività integrative, etc.) e il tempo libero
(sportive – iscrizioni e relative dotazioni – viaggi di studio e di cultura, etc). In ogni caso, le parti applicheranno il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 adottato dal Tribunale di
Bologna, che dichiarano di ben conoscere e a cui si rimettono in toto, precisando che ogni spesa dovrà essere comunicata preventivamente per iscritto all'altra parte e da questa autorizzata sempre per iscritto. 7) i minori potranno essere iscritti nel passaporto di entrambi i genitori o potrà essere richiesto un autonomo documento di espatrio, prestando sin da ora il consenso.
8) - Darsi atto che le parti hanno, con separato accordo, regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, dividendo eventuali i beni comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
****
Con ricorso congiunto i IGg. Controparte_1
e esponevano: CP_2 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie minorenni , nata a [...] il [...], e , nata a Per_1 Per_2
Bentivoglio il 15/03/2018. La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai IGg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
BARILE GIAMPIERO
e con il patrocinio dell'Avv. BARILE GIAMPIERO CP_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
1) La IG.ra e il IG. vivranno Controparte_1 CP_2 separati, come di fatto già lo sono, impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento, anche in altra regione, stante la possibile evoluzione dell'attività lavorativa della IG.ra , che in ogni CP caso permetterà un costante e continuativo rapporto del padre con i figli. A tal fine, fin d'ora la IG.ra comunica che entro il mese di luglio 2024 CP trasferirà la propria residenza in NI (MC) in via Fonte Orsola n.14 per motivi di lavoro, unitamente ai due figli minori ed il IG. nulla osta CP_2 al trasferimento all'indirizzo sopra indicato della IG.ra e dei due figli, CP
e . La IG.ra , in forza del consenso rilasciato Persona_1 Persona_2 CP dal IG. permetterà un costante e continuativo rapporto diretto del padre CP_2 con i figli, tenuto conto dell'impossibilità dello stesso di guidare l'auto, agevolando, suo tramite, l'incontro dei figli con il padre presso la città di Bologna e provincia;
2)- affidare con regime di affidamento condiviso i figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la Persona_2 residenza familiare della IG.ra , che ne curerà l'educazione, il CP mantenimento e l'istruzione, ed ove i minori manterranno la residenza. 3)- Stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé i minori, salvo diversi accordi:
A) -a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola, qualora non vi fosse lezione, fino alla domenica;
B) -per 7 giorni durante le vacanze di fine anno e per 3 giorni durante le vacanze pasquali così da poter trascorrere con il padre, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno ovvero il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
C) -per 30 giorni d'estate, anche non consecutivi, concordando con la madre quest'ultimo periodo entro il 30 marzo di ogni anno, tenendo conto delle reciproche disponibilità di ferie;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni dispari al padre e in quelli pari alla madre.
D)- ogni eventuale modifica potrà intervenire con l'accordo di entrambi i genitori. 4)- Stabilire in ogni caso che:
E) -sarà sempre cura del padre andare a prendere e riaccompagnare i figli presso la casa della madre, ed in ogni caso la madre si curerà, se necessario, stante la situazione logistica del padre, di favorire l'incontro del padre con i figli, prestandosi ad accompagnarli e riprenderli presso la residenza del IG. ; CP_2
F) -i genitori dovranno tener conto degli impegni scolastici e parascolastici, nonché degli spazi personali e dei desideri alternativi dei figli;
i rapporti con i minori dovranno essere regolati da reciproco affetto avendosi cura del preminente loro interesse;
G) -le decisioni di maggior interesse in ordine all'educazione, all'istruzione ed alla loro salute saranno adottate dalla madre e dal padre;
H) - i minori potranno essere iscritti nel passaporto di entrambi i genitori o potrà essere richiesto un autonomo documento di espatrio.
5)- Disporre che il padre, con decorrenza dalla data di firma del presente atto, versi alla stessa, per concorso nel mantenimento, finché conviventi con la madre ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile di Euro
200,00 per entrambi i figli, da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente bancario che verrà indicato dalla madre. Il suddetto assegno mensile verrà automaticamente rivalutato di anno in anno in proporzione alla rivalutazione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento percepita dal IG. . CP_2
-Gli assegni familiari verranno trattenuti integralmente dalla madre.
6)- Porre a carico di ciascun genitore in ragione del 50% le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, quali, a titolo esemplificativo, le spese afferenti la salute (mediche non mutuabile visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici e oculistici, farmaceutiche, tickets sanitari conseguenti a prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi etc.), l'istruzione (tasse di iscrizione, libri, materiale didattico, gite scolastiche, attività integrative, etc.) e il tempo libero
(sportive – iscrizioni e relative dotazioni – viaggi di studio e di cultura, etc). In ogni caso, le parti applicheranno il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 adottato dal Tribunale di
Bologna, che dichiarano di ben conoscere e a cui si rimettono in toto, precisando che ogni spesa dovrà essere comunicata preventivamente per iscritto all'altra parte e da questa autorizzata sempre per iscritto. 7) i minori potranno essere iscritti nel passaporto di entrambi i genitori o potrà essere richiesto un autonomo documento di espatrio, prestando sin da ora il consenso.
8) - Darsi atto che le parti hanno, con separato accordo, regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, dividendo eventuali i beni comuni.
Conclusioni del Pubblico Ministero: chiede che venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
****
Con ricorso congiunto i IGg. Controparte_1
e esponevano: CP_2 dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nate le figlie minorenni , nata a [...] il [...], e , nata a Per_1 Per_2
Bentivoglio il 15/03/2018. La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati.
Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti.
Ferrara, 30.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati