Sentenza 23 febbraio 2015
Massime • 1
La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest'ultima prestazione, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che la decorrenza della pensione di vecchiaia, una volta proposta istanza per la conversione del trattamento previdenziale, deve individuarsi nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2015, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6070/2009 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SG AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 393/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/03/2008 r.g.n. 2913/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3.3.08 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7.2.06 dal Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di NI OR alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia a decorrere dal 1.6.99 (primo mese successivo al compimento dei suoi 65 anni d'età), con condanna dell'INPS alla ricostituzione della pensione a al pagamento delle trattenute arretrate. Per la cassazione della sentenza ricorre l'INPS affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. NI OR è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e R.D. n. 1827 del 1935, art. 2, e R.D. n. 636 del 1939, art. 45: osserva a l'INPS che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, che prevede la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, è norma insuscettibile di interpretazione estensiva od analogica e che, qualora il legislatore avesse voluto prevedere anche la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, lo avrebbe fatto con l'art. 2, che disciplina proprio la pensione di inabilità.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con sentenza n. 8433/04 (cfr., altresì, S.U. n 9492/2004) hanno affermato che nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile ne' un principio generale di immutabilità del titolo della pensione ne' il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti, in particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che, per quanto riguarda i rapporti tra trattamento di invalidità e pensione di vecchiaia, è fondamentale il dato normativo fornito dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, - che consente la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia - alla stregua del quale è rilevabile il collegamento tra le due forme di tutela, determinato dalla natura del rischio protetto, che per entrambi riguarda la perdita della capacità di lavoro, nonché dalle esigenze sociali di protezione dallo stato di bisogno con prestazioni pensionistiche che, in attuazione del precetto dell'art. 38 Cost., garantiscano il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia.
La citata sentenza ha altresì rilevato che la regola posta dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione dalla stessa situazione generatrice di bisogno.
La portata di questo principio non è ridotta dalla sua enunciazione per il solo assegno ordinario di invalidità (e non anche per la pensione di inabilità di cui all'art. 2, della legge in esame), considerato che questa diversa prestazione è già costituita, sin dal momento della concessione, dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dell'eventuale integrazione al minimo, e maggiorato della differenza tra detto importo e l'ammontare della pensione che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, e comunque per una anzianità contributiva non superiore ai 40 anni.
Ha ritenuto, quindi, la Corte che, in forza del disposto della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità - prevista dalla legislazione vigente prima della riforma del 1984 - nella pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela. Le considerazioni che le Sezioni Unite hanno posto a base del riconoscimento del diritto alla trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia sorreggono anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi. Infatti le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità (ossia la perdita della capacità di lavoro) e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno (cfr. in tal senso, ex aliis, Cass. n. 22401/13; Cass. 22001/04; Cass. n. 23523/04). A questi principi giuridici si è correttamente uniformata la sentenza impugnata.
2- Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, e art. 2 nonché del R.D. n. 1827 del 1935, L. n. 218 del 1952, art. 45, L. n. 155 del 1981, art. 2, D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 6, artt. 1 e 2, art. 5, comma 6, per avere la gravata pronuncia fatto decorrere la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 65 anni d'età dell'assicurato anziché dal mese successivo alla presentazione della domanda di trasformazione.
Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità alla costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima (cfr. Cass. n. 3855/11; Cass. n. 6434/10; Cass. n. 24772/09; Cass. n. 4392/07).
3- In conclusione, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà accertare nel caso di specie l'esatta data di decorrenza della trasformazione del titolo pensionistico del NI alla luce del seguente principio di diritto: "La trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione. Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo".
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015