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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N 3222/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato/a SC UL GL (Mi) cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n. 1 – Pessano con BO (Mi) con l'Avv. Fabrizio Bartolini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Merate (LC) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 -Pessano con BO (MI) con l'Avv. Fabrizio Bartolini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 C.F._5
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• le figlie resteranno affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con possibilità per loro di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione che li riguardano.
• Le figlie verranno collocate presso i genitori in maniera paritaria ed alternata secondo lo schema settimanale 3+3 + la domenica alternata e precisamente dal lunedì al mercoledì le bimbe staranno con il padre e dal giovedì al sabato staranno con la madre, oltre la domenica alternata ( i ricorrenti all'occorrenza potranno a loro piacimento anche invertire i giorni previsti); i genitori avranno la possibilità di restare con le figlie durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che i genitori concorderanno tra di loro entro il 30 maggio di ogni anno;
per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie e per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza tra i genitori quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno ed al giorno del compleanno delle bambine.
• I ricorrenti provvederanno direttamente a contribuire al mantenimento ordinario delle loro figlie, sostenendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le predette;
tali spese dovranno essere sempre documentate da parte del genitore che le avrà sostenute, dovendo farsi riferimento per la loro individuazione e per la necessità o meno del previo assenso, al Protocollo del
Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere.
• Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili per le spese extra relative Pt_1 CP_1 alla mensa scolastica e spese sportive delle figlie.
• L'assegno unico di euro 800,00 mensile verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla ULle spese
4) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato/a SC UL GL (Mi) cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n. 1 – Pessano con BO (Mi) con l'Avv. Fabrizio Bartolini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Merate (LC) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 -Pessano con BO (MI) con l'Avv. Fabrizio Bartolini presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._4
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 C.F._5
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• le figlie resteranno affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con possibilità per loro di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione che li riguardano.
• Le figlie verranno collocate presso i genitori in maniera paritaria ed alternata secondo lo schema settimanale 3+3 + la domenica alternata e precisamente dal lunedì al mercoledì le bimbe staranno con il padre e dal giovedì al sabato staranno con la madre, oltre la domenica alternata ( i ricorrenti all'occorrenza potranno a loro piacimento anche invertire i giorni previsti); i genitori avranno la possibilità di restare con le figlie durante le vacanze estive per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo che i genitori concorderanno tra di loro entro il 30 maggio di ogni anno;
per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie e per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza tra i genitori quanto alle principali festività religiose e civili dell'anno ed al giorno del compleanno delle bambine.
• I ricorrenti provvederanno direttamente a contribuire al mantenimento ordinario delle loro figlie, sostenendo al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le predette;
tali spese dovranno essere sempre documentate da parte del genitore che le avrà sostenute, dovendo farsi riferimento per la loro individuazione e per la necessità o meno del previo assenso, al Protocollo del
Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere.
• Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 250,00 mensili per le spese extra relative Pt_1 CP_1 alla mensa scolastica e spese sportive delle figlie.
• L'assegno unico di euro 800,00 mensile verrà percepito interamente dalla sig.ra CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
(Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla ULle spese
4) Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato