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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5-04-2019, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 702/2018 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 91/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 23-01-2018 e depositato il 24-01-2018” promossa da:
nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via L. Da C.F._1
Vinci n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pizzuto che la rappresenta e difende per procura in atti;
Attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, (C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Torino ), incorporante P.IVA_1
1 (P.IVA e C.F. Controparte_2
), giusta atto di fusione del 26/03/2021 a rogito Notaio P.IVA_2 [...]
di Milano n. 16080 di rep. – n. 8638 di racc., rappresentata e difesa, Per_1
come da mandato in atti, dall'avv. Marco Tucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Staiti, sito in Messina, via Peculio
Frumentario n.31;
Convenuta opposta –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, (C.F. ), e, per essa, P.IVA_3
quale mandataria, (denominazione assunta da CP_4 CP_5
, con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F.
[...]
- P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_4 P.IVA_5
Tucci in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Bergamo, via Locatelli 24/C;
Interveniente ex art. 111 c.p.c.-
Conclusioni: all'udienza del 17-1-2024, svoltasi, giusta decreto del 17-12-
2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni” e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 17-04-2018,
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 91/2018 Parte_1
emesso dal Tribunale di Patti il 23-01-2018, depositato il 24-01-2018, notificato il 15 marzo 2018, con cui, su ricorso di (e Controparte_6
successiva istanza di correzione di errore materiale del 24-02-2018 accolta con decreto del 26-02-2018), le era stato ingiunto il pagamento, in solido con
, della somma complessiva di € 103.528,53, oltre interessi Controparte_7
come da domanda e spese e compensi della procedura monitoria, per omesso versamento delle rate relative ad un rapporto di mutuo fondiario.
Eccepiva: «Incertezza e indeterminatezza del credito;
Violazione dell'art. 3 del contratto di mutuo. Nullità della clausola determinativa degli interessi;
Violazione
del divieto di anatocismo art. 5 determinazione interessi di mora;
assumendo inoltre che “…come si evincerà dalla lettura dell'omologa e dell'atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le rate di mutuo erano state poste a carico del che non ha mai adempiuto all'obbligo di legge” e, sulla scorta di Controparte_7
tali motivi di opposizione, chiedeva all'intestato Tribunale di “Annullare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata il 4-02-2019, si costituiva in giudizio
[...]
instando, anzitutto, per la concessione della Controparte_6
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e, in subordine, “Nella
denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, accertato e/o dichiarato che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
dell'importo di euro 103.528,53 ovvero della diversa somma che risulterà in CP_8
3 corso di causa, condannare la stessa, in via solidale con il signor al CP_7
pagamento in favore di medesima, di detto importo oltre interessi al tasso CP_8
legale, dal dovuto al saldo” con il favore di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione del 5-2-2019, il Got supplente concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza dell'11 luglio 2019 poi differita al 16/06/2020.
Medio tempore, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 12-
06-2020, si costituiva e, per essa, quale mandataria Controparte_3 CP_4
dichiarando “di intervenire ex art. 111 c.p.c. nella causa di opposizione a
[...]
decreto ingiuntivo indicata in epigrafe, contestando la fondatezza delle domande e delle eccezioni ex adverso sollevate facendo propri tutti gli atti, le difese e le domande già svolte nel presente procedimento e precisando come - a mezzo Controparte_3
della sua procuratrice speciale si costituisca in giudizio, solo ed CP_4
esclusivamente in relazione al credito oggetto del presente procedimento, medio tempore ceduto da alla stessa infatti, è CP_8 Controparte_3 Controparte_3
succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 (tra gli altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria opposta tant'è che la Controparte_9
stessa non potrà essere chiamata a rispondere di qualsiasi eventuale pretesa creditoria e/o risarcitoria e/o restitutoria avanzata dalla debitrice nei confronti dell'originaria
Banca cedente…”.
Quindi, all'esito dell'udienza del 16 giugno 2020, il neo designato G.I. si riservava e, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 17-06-2020,
premettendo che “1. Preliminarmente, si impone una precisazione in punto di rito.
Parte opponente citava la banca opposta all'udienza del 29 gennaio 2019 fissata ex
4 art. 168 bis comma 4 c.p.c. alla data del 5 febbraio 2019. Il convenuto risulta costituito in data 4 febbraio 2019 e, nella propria comparsa di costituzione e risposta,
ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione, mentre l'opposto insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, il procuratore di parte attrice si opponeva genericamente alla detta richiesta (per la mancanza dei presupposti di legge)
chiedendo, tuttavia, la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (al pari del convenuto). Di talché il OT supplente non si pronunciava sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ma concedeva i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando alla successiva udienza.
Conseguentemente, se è vero che, ai sensi dell'art. 648 comma 1 c.p.c. “il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può
concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile,
l'esecuzione provvisoria del decreto…”, la giurisprudenza ha, tuttavia,
condivisibilmente chiarito che: “La modifica relativa all'art. 648 c.p.c. di cui al
Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in l. n. 98 del 2013, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art. 643,
ultimo comma c.p.c., successivamente all'entrata in vigore del decreto (art. 78 del d.l.
n. 69 del 2013). La modifica non può essere interpretata in modo da causare la violazione del principio del contradditorio: pertanto, non può imporsi di tenere la discussione sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto quanto sussista la richiesta da parte dell'opponente del termine a difesa” (Tribunale Milano, 20/12/2013). Ciononostante,
parte opponente non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. mediante le
5 quali avrebbe potuto ampiamente fruire del termine a difesa anche in merito alla richiesta della controparte di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
In tal senso, la richiesta, formulata nelle note di trattazione scritta del 12.06.2020
(ancorché sul piano delle richieste istruttorie), di concessione di un termine per note va rigettata, così come la richiesta di emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
(apparendo verosimilmente improprio il riferimento all'art. 213 c.p.c. che regola la richiesta di informazioni alla P.A.) è tardiva poiché di essa non vi è traccia nell'atto di citazione e la parte istante ha già esaurito i propri poteri di richiedere e offrire mezzi di prova. Né si ritiene doversi disporre CTU contabile che, alla luce delle allegazioni dell'opponente, apparirebbe meramente esplorativa…”, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni dettagliate nella precitata ordinanza, “…rammentandosi pur sempre che l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. è priva del carattere della definitività e i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (cfr. ex multis,
Corte di Cassazione, sez. VI, 03/10/2019, n.24658)”.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 22-12-2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 marzo 2022,
nella quale, tuttavia, il G.I., rilevato che “risultano depositate, in data 10-03-
2022, delle note di trattazione scritta da parte di la Controparte_10
quale ha, altresì, prodotto “l'atto di fusione del 26.3.2021 a rogito Notaio
[...]
di Milano n. 16080 di rep. – n. 8638 di racc., con il quale Per_1 [...]
è stata incorporata per fusione nella Controparte_11 [...]
con efficacia dal 12.4.2021”. Ora, se come chiarito, anche di Controparte_1
recedente, dalla Corte di Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n.20621 secondo cui
“In tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione
6 per incorporazione della società in lite, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici,
anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione”, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata. Nel caso di specie, ad un sommario esame, non risulta avvenuta la costituzione in giudizio da parte di tale non potendosi intendere l'atto del 10-3- Controparte_10
2022 che costituisce una mera nota di deposito. Sicché, in difetto di formale costituzione in giudizio della società incorporante, anche la produzione documentale in atti nonché le note di trattazione scritta di non Controparte_10
risultano utilizzabili nel presente procedimento. Va, quindi, rinviata la causa ad altra data di udienza affinché sia ripristinata l'integrità del contraddittorio anche con riguardo alla società dichiaratasi incorporante”, rinviava la causa all'udienza del
12-09-2022.
Di talché, con comparsa depositata il 18-03-2022, si costituiva
[...]
che “preso atto del provvedimento assunto da codesto Ill.mo Controparte_1
signor Giudice in data 16.3.2022, con il presente atto si costituisce in giudizio,
richiamando integralmente e facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e
7 produzioni svolte nei precedenti scritti difensivi da e Controparte_6
da ultimo da medesima”. Controparte_10
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 17-1-2024, svoltasi, come da decreto del 17-12-2023, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte “contenenti le sole istanze e conclusioni” e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, vanno partitamente scrutinati i motivi di opposizione sollevati da dovendosi premettere che l'accertamento del Parte_1
giudice dell'opposizione non investe (solo) la ricorrenza dei presupposti processuali per l'emanazione del provvedimento monitorio atteso che “In
caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal contraddittorio differito, il quale si instaura soltanto con l'opposizione, ma deve essere comunque rapportato al momento iniziale del procedimento costituito dalla presentazione del ricorso. Quindi il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente,
ma si estende all'accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, a prescindere dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte” (Tribunale Gela sez. I, 02/03/2022, n.110).
Ne segue, allora, che “In tema di onere della prova, la parte creditrice che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligazione a carico della parte debitrice
8 deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento. In particolare,
nell'opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata monitoriamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (Tribunale Vicenza sez. I, 18/10/2022, n.1737).
Tali premesse si collocano sullo sfondo della prima doglianza dell'opponente a tenore della quale vi sarebbe l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per incertezza e indeterminatezza del credito oggetto di ingiunzione.
A tal proposito, tuttavia, l'istituto di credito convenuto ha prodotto in giudizio la missiva dell'11-05-2012 inviata alla e avente ad oggetto la Pt_1
decadenza dal beneficio del termine in cui, contrariamente all'assunto dell'opponente, risultano elencate e specificate le singole voci costituenti il credito vantato nei suoi confronti, ovvero:
9 Inoltre, è stato anche depositato il contratto di mutuo fondiario stipulato il
28 maggio 2008 con l'allegato documento di sintesi.
Ragione per cui il creditore ha ampiamento soddisfatto gli oneri probatori a suo carico, ben potendo parte debitrice individuare sia tutte le componenti costituenti il credito azionato in giudizio sia il relativo conteggio operato dall'istituto bancario.
3. Con riferimento alle altre doglianze articolate in citazione, vanno confermate in sede decisoria le valutazioni allora sommarie di cui all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio del 17 giugno 2020 ossia: “Ad un sommario esame qual è quello tipico di questa fase, l'opposizione spiegata da non sembra fondata su prova Parte_1
scritta o di pronta soluzione in quanto basata, in parte, su allegazioni (in ordine alla dedotta usurarietà del tasso applicato e al dedotto anatocismo) che, prima facie,
appaiono generiche e non supportate da principi di prova;
in parte su allegazioni
(incertezza e indeterminatezza del credito) che appiano, ad un sommario vaglio,
distoniche rispetto, per un verso, alla documentazione versata in atti dall'istituto bancario e, per altro verso, alla stessa documentazione prodotta dall'opponente ove la stessa rappresenta difficoltà di natura economica e personale per onorare il debito assunto e, pertanto, chiede la sospensione delle rate del mutuo per un anno. Né si apprezzano, sempre allo stato dell'attuale valutazione sommaria, le doglianze relative alla circostanza che, in sede di adozione dei provvedimenti presidenziale temporanei e urgenti in materia di separazione, le rate del mutuo sarebbero state poste a carico del coniuge dell'opponente, apparendo tale rilievo maggiormente pertinente ai rapporti interni fra gli obbligati in solido (in ipotesi di eventuale azione di regresso) anziché ai rapporti fra la e l'istituto bancario. Sicché, deve ritenersi - sempre nei limiti Pt_1
10 dei poteri attributi al Giudice in questa fase - sussistente il fumus del diritto di credito azionato da parte opposta sia in ordine all'an sia in ordine al quantum”.
3.1. Segnatamente, per un verso, risulta in atti (vedi allegati alla citazione)
la richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo formulata da e “per difficoltà nel pagamento della rata mensile” Controparte_7 Parte_1
a fronte della quale il creditore riscontrava quanto si trascrive:
per quel che rileva ai fini processuali ossia “La ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che ha un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e per cui opera un'astrazione meramente processuale della 'causa debendi'. Quindi, il destinatario della dichiarazione o della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e dalla cui esistenza o validità non si può prescindere sotto il profilo sostanziale” (Tribunale Pavia sez. III,
26/05/2022, n.763); e, per altro verso, ancora, la dedotta nullità della clausola determinativa degli interessi è stata genericamente eccepita sulla base della mancata produzione del piano di ammortamento.
A tal proposito, rileva notare che parte convenuta ha depositato (all. 2 alla comparsa del 4-02-2019) il contratto di mutuo e i relativi allegati indicanti specificatamente tutte le condizioni del rapporto contrattuale concordato,
dovendosi sottolineare che “Il piano di ammortamento è una mera modalità
11 esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento:
come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale”
(Tribunale Rimini sez. I, 24/02/2023, n.159).
Conseguentemente il motivo di opposizione di cui alla rubrica “Violazione
dell'art. 3 del contratto di mutuo. Nullità della clausola determinativa degli interessi”, oltre che genericamente formulato, risulta infondato in considerazione della produzione documentale in atti e del contenuto dell'art. 2 del contratto di mutuo come controdedotto nella propria comparsa di costituzione da Controparte_12
Del pari, appaiono generiche anche le ulteriori eccezioni relative alla
[...]
dedotta usurarietà degli interessi applicati, la cui specificazione è stata rimessa alla richiesta di nomina di una consulenza tecnica d'ufficio laddove la ha allegato che “…Se l'uso normativo di anatocismo bancario non Pt_1
esiste, nulla è la previsione sugli interessi di mora del mutuo in parola. Pertanto,
risulta necessario verificare, tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio, l'entità
dell'illegittimo anatocismo applicato dalla Banca e procedere alla sua espunzione…”
e ancora che “In ogni caso, nel contratto di mutuo erano già previsti gli interessi sulle rate a scadere e agli stessi si sono aggiunti ulteriori interessi legali calcolati dal
29 giugno 2012. Anche sul punto pertanto si chiede CTU contabile allo scopo di quantificare gli interessi ex lege, sicuramente inferiori a quelli richiesti”.
Trattasi di allegazioni sommarie che non raggiungono un sufficiente stadio di concretezza con riferimento al rapporto controverso ovvero alla fattispecie concreta.
12 Com'è noto, infatti, l'attore ha “l'onere di allegare e provare – in modo specifico-
le contestazioni sollevate. Egli non può limitarsi cioè ad allegazioni generiche quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti fra le parti…infatti ciò finirebbe “con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Trib. Roma, 26.02.2013, n.
4233). Le allegazioni e/o contestazioni generiche sono quindi inammissibili (cfr. Trib.
Latina, 28 agosto 2013, Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013)” (Tribunale di Siena, 1
marzo 2016, n.138).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che “se l'allegazione attorea è
generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi),
l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi.”(Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8376).
Non sfugge, ancora, che le allegazioni dell'attrice non sono state supportate da alcun elaborato peritale che, pur valendo come mera allegazione difensiva,
potesse evidenziare, sul piano tecnico, i vizi denunciati.
Per di più, va rammentato che “È generica l'eccezione di tasso usuraio nella quale non sia specificato se il superamento del tasso riguardi la pattuizione originaria
13 del tasso usuraio, ovvero il superamento del tasso soglia sia avvenuto in un secondo momento” (Corte Appello Napoli sez. III, 14/04/2022, n.1602)
Alla luce di quanto sopra, non può che ribadirsi, anche in sede decisoria, il carattere meramente esplorativo della chiesta CTU contabile poiché “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova,
ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. VI, 07/06/2019, n.15521).
Si aggiunga anche che risultano condivisibili le controdeduzioni di parte opposta in merito alla valenza del piano di ammortamento alla francese atteso che “In tema di mutuo, in caso di rimborso del capitale e dei relativi interessi secondo il c.d. metodo 'alla francese', tale sistema prevede il pagamento frazionato della rata. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, infatti, è
quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti” (Tribunale Bari sez. IV, 21/04/2022, n.1507) e ancora che “In tema di rapporti bancari, l'ammortamento alla francese di per sé non implica una pratica anatocistica, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di
14 ciascuna rata;
il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive” (Tribunale Crotone sez. I, 17/02/2022, n.159) e inoltre che “Nel piano di ammortamento "alla francese" prevede che il mutuatario provveda a versar periodicamente all'istituto mutuante delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. In tale piano di ammortamento ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata, nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale, e successivamente la quota di interessi decresce mentre si incrementa viceversa quella di capitale;
per cui nella prima metà delle rate versate sarà stata restituita una maggior quota di interessi piuttosto che di capitale;
nell'ammortamento alla francese è esclusa l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi corrispettivi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo ed è escluso che gli interessi scaduti possano passare a capitale” (Corte appello Campobasso, 19/12/2023, n.393).
Ne discende che, anche sotto tale profilo, i motivi articolati da parte attrice appaiono infondati.
4. Infine, con riferimento al rilievo secondo il quale “…Il mutuo fondiario è
stato assunto e sottoscritto dalla signora e dal signor Parte_1 CP_7
Gli stessi con omologa nel giudizio di RG 522/2012 depositata in cancelleria
[...]
il 17 agosto 2012 si sono separati e con giudizio iscritto al numero di RG 466/2017
ancora in corso hanno cessato gli effetti civili del matrimonio. Essendo già
intervenuti problemi nella gestione familiare gli stessi già all'epoca delle richieste di pagamento della banca erano già separati ed in ogni caso avevano provveduto a
15 richiedere, con raccomandata del 10 maggio 2012, la sospensione del mutuo, mai accolta. La signora inoltre, richiedeva a seguito del rigetto della suindicata Pt_1
istanza, anche un piano di rientro che la banca non ha mai voluto accettare. Pertanto
l'attrice ha tentato in ogni modo e per tempo, di addivenire ad un accordo con la banca mediante un piano di rientro, la stessa non ha riscontrato alcun intento collaborativo da parte dell'istituto bancario. In ogni caso, come si evincerà dalla lettura dell'omologa e dell'atto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le rate di mutuo erano state poste a carico del che non ha mai adempiuto Controparte_7
all'obbligo di legge…” (cfr. pag. 11 atto di opposizione), va ribadito che siffatta evenienza acquisirebbe rilevanza unicamente nei rapporti interni fra i coobbligati (in ipotesi di eventuale azione di regresso ove ammissibile) ma non nei rapporti fra gli stessi e il mutuante, restando sempre salva l'obbligazione solidale verso l'istituto di credito (vedi ad es. Tribunale di
Pavia, Tribunale Pavia, 14/03/2017).
5. Conclusivamente, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di definitiva esecutività dello stesso.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014,
aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (sul tema vedi Cassazione civile sez. II,
05/07/2023, n.19018) tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, secondo il prospetto che segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
16 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 702/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 91/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 23-
01-2018 e depositato il 24-01-2018, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e della società intervenuta quali creditori in solido,
[...] Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, il 10 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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