Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 25233/2020, avente ad oggetto: risoluzione contratto concluso per la realizzazione di un programma software e conseguente condanna alla restituzione delle somme versate in acconto e vertente tra
(C.F. e P. IVA ) con sede in 80147 Napoli Parte_1 P.IVA_1 alla trav. AIA in persona del legale rappresentate Parte_2 pro-tempre sig. rappresentato e difeso dagli Parte_3
Avvocati Marco Mazza e Agnese Griffo
Attrice
e
(P.I: , con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_2
(Na) alla Via delle Porcellane n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Francesca Bruno
Convenuta attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Accertare e dichiarare che la è Controparte_2 gravemente e colpevolmente inadempiente delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto stipulato in data 25 maggio 2019;
2)Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 25 maggio 2019 per grave e colpevole inadempimento della
; Controparte_2
4)Condannare la convenuta al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 2.740,00 quale costo inutilmente sostenuto per l'acquisto di tablet;
5)Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da CP_2
;
[...]
6)riconoscimento delle spese del giudizio.
Per la convenuta:
1)Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
2)Condannare la al pagamento della somma di € 4.000,00 a Parte_1 titolo di corrispettivo per le prestazioni già eseguite da
[...]
oltre al risarcimento dei danni nella misura Controparte_1 ritenuta di giustizia;
3)Rigettare integralmente la domanda risarcitoria e restitutoria di parte attrice;
4)Condannare l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio la per Parte_1 Controparte_2 ottenere l'accertamento del suo grave inadempimento rispetto agli obblighi assunti con il contratto del maggio 2019 con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto ricevuto e della somma di euro 2740,00 quale spesa sostenuta per l'acquisto dei tablet necessari al funzionamento del programma software che le avrebbe dovuto essere fornito.
Per giustificare la domanda l'attrice ha dedotto: che con contratto del maggio del 2019 la si era obbligata Controparte_2
a realizzare un software in grado di migliorare la gestione delle giacenze di magazzino, di ridurre le attività manuali e cartacee e di inviare le informazioni di trasporto delle merci ai corrieri;
che il costo del programma era pari ad euro 13.000,00, importo da versare a rate - euro 5.000,00 alla firma del contratto, euro
4.000,00 al termine delle operazioni di etichettatura del magazzino ed euro 4.000,00 a saldo;
che aveva versato il 6 giugno
2019 il primo acconto pari ad euro 6.100,00; che aveva acquistato al costo di euro 2.074,00 dei tablet proposti dalla stessa resistente in quanto indispensabili per usare il software;
che a distanza di nove mesi dalla stipula del contratto il programma elaborato non era in grado di soddisfare nessuna delle utilità proposte - non aveva velocizzato l'operatività dei sistemi, non era in grado di concludere un ordine, richiedeva per la stampa dell'etichetta segna-collo 7 minuti;
che si era dovuta rivolgere ad un'altra società per ottenere un programma capace di curare la fase della spedizione, la preparazione dell'etichetta di spedizione, l'invio-ricezione delle informazioni a e dai dei corrieri.
La si è opposta alla domanda dell'attrice Controparte_1 ponendo in rilievo: che aveva installato il software richiesto;
che l'esecuzione della sua prestazione era stata ritardata dal trasferimento della sede dell'attrice; che non aveva completato il programma in quanto la terminata la fase relativa Parte_1 all'etichettatura dei prodotti, non aveva versato l'importo di euro 4.000,00 come previsto dal contratto né aveva collaborato all'esecuzione alla realizzazione del programma;
che aveva diritto al pagamento del secondo acconto per l'importo di euro 4000,00 ed al risarcimento del danno.
Pa Tutto ciò premesso la domanda della è fondata.
Il contratto concluso tra le parti deve essere qualificato come contratto di appalto.
La Suprema Corte ha chiarito che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto( cfr. Cass. Civ. n. 5935/2018).
Nel caso in esame deve ritenersi prevalente l'attività della convenuta volta ad adattare il software alle esigenze dell'attrice rispetto alla sua fornitura.
La Suprema Corte ha comunque precisato che a prescindere dalla qualificazione del contratto come vendita o appalto, l'obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di
"software" applicativo (nella specie, per la realizzazione e la gestione di una banca dati) è un'obbligazione di risultato, sicché, qualora il medesimo risultato contrattuale sia mancato,
l'utente può chiedere la risoluzione del contratto (cfr. Cass.
Civ. n. 1331/2013).
Ciò posto, va rilevato che l'attrice ha puntualmente indicato le deficienze del programma realizzato dalla convenuta assolvendo pienamente all'onere di allegazione dell'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto.
La convenuta non ha invece dimostrato di avere fornito un programma capace di garantire le funzionalità indicate nel contratto.
Non giustifica l'inadempimento il trasferimento della sede dell'attrice tenuto conto la circostanza era espressamente nella premessa del contratto concluso.
Quanto poi alla mancata collaborazione dell'attrice rispetto alla sviluppo del programma, la stessa non è stata confermata dai testi escussi.
L'assenza delle funzionalità del programma è stata confermata dai
Pa testi indotti dall'attrice ( dipendente della , Testimone_1 ha riferito di avere appreso da che il Persona_1 programma non funzionava in maniera corretta;
Persona_1 socio della ha dichiarato che in presenza degli Parte_1 incaricati della convenuta era stata tentata l'elaborazione di un ordine ma l'operazione era fallita, il programma consentiva di vedere gli ordini ma i prodotti ordinati erano messi tutti insieme senza l'indicazione del luogo dove era stati ordinati, consentiva la loro gestione ma non dava riscontro ai siti da cui provenivano gli ordini che questi erano stati evasi).
Alla luce della mancata fornitura di un programma dotato delle capacità indicate nel contratto deve ritenersi sussistente un grave inadempimento della convenuta.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto del maggio 2019 e la convenuta va condanna alla restituzione all'attrice delle somme incassate pari ad euro 8840,00(euro
6100,00 versate come acconto ed euro 2740,00 quale costo dei tablet indicati dalla convenuta come necessari al funzionamento ottimale del programma).
La domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, tenuto conto delle considerazioni che precedono, deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della convenuta nonché su Controparte_1 quella avanzata in via riconvenzionale da quest'ultima, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)dichiara la risoluzione del contratto del maggio 2019 per grave inadempimento della;
Controparte_2
2)condanna la convenuta al pagamento in favore della Parte_1 della somma di euro 8840,00; 3)Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla CP_2
[...]
4)Condanna la al pagamento delle spese del CP_1 Controparte_2 giudizio che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a. con attribuzione agli Avvocati Marco Mazza ed Agnese Griffo.
Napoli, 27.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa