Articolo 2 della Legge 26 marzo 1949, n. 313
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 giugno 1949
Art. 2.
Alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, sara' provveduto con le maggiori entrate accertate con apposita variazione allo stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni all'uopo necessarie.
Entrata in vigore il 23 giugno 1949