Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/12/1973, residente in [...]15 N 16154 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. LUNARDI
CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/03/1973, residente in [...]15 N 16154 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LUNARDI
CRISTINA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
29.11.2024;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GIAMAICA il 28/02/2004, non trascritto in Italia, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) e [rectius la figlia nata il [...] posto CP_2 Per_1 Persona_2
che la figlia essendo nata il [...] è maggiorenne) sarà Persona_3
affidata ad entrambi i genitori nella forma condivisa con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione, adibita a casa coniugale, sita in Genova, in via Pian di Forno, 15 nero scala D interno 4 con ampia e libera frequentazione con il padre, compatibilmente agli impegni dei genitori e delle figlie.
2) La casa sita in Genova via Pian di Forno, 15 nero scala D interno4, di proprietà esclusiva della IG.ra verrà ad essa assegnata con tutti i mobili Pt_1 che l'arredano sempre di sua esclusiva proprietà.
3) Le parti concordano espressamente che il IG. potrà rimanere a Pt_2 vivere nell'immobile suddetto fino al 30.4.25, cioè fino a quando l'immobile di sua proprietà, oggi locato, sito in Genova Via Ginocchio, 1/7 non sarà libero da cose e persone. In tale circostanza il IG. provvederàa trasferire la Pt_2
propria residenza in tale appartamento formalizzando le relative pratiche e portando con sé gli effetti personali, oltre che, su accordo con la IG.ra il Pt_1
mobilio e/o gli oggetti di cui avrà necessità.
4) Fino a quella data, i coniugi concordano che il IG. abiterà nella casa Pt_2
coniugale.
5) Il IG. si impegna a tenere presso la propria abitazione l'occorrente Pt_2
per e vestiti (intimo, pigiami, due cambi per il vestiario), CP_2 Per_1
materiale scolastico, prodotti per l'igiene personale.
6) I genitori ripartiranno i periodi di astensione scolastica estiva ed invernale in base al criterio dell'alternanza, suddividendo le principali festività (Natale,
Capodanno, Pasqua, ecc…).
7) I IGg.ri e godranno di un periodo di ferie estive con le Pt_2 Pt_1
figlie di 15 giorni, anche non consecutivi. In detto periodo la frequentazione con l'altro genitore verrà sospesa.
3 8) In caso di malattia delle minori [rectius della figlia minore] durante il periodo di spettanza di un genitore, i coniugi concordano fin d'ora la possibilità per l'altro genitore, non in quel momento collocatario, di far visita alle figlie.
Laddove lo stato di malattia si prolungasse, il genitore cui è stata impedita dallo stato di salute la frequentazione, potrà recuperare.
9) Le parti concordano fin d'ora che in caso di indisponibilità di un genitore
(dovuta a malattia e/o ad altra ragione), le figlie staranno, salva dichiarata impossibilità, dall'altro genitore.
10) I Sigg.ri e si impegnano a comportarsi reciprocamente nel Pt_1 Pt_2
mutuo rispetto nell'interesse delle figlie, specie in presenza delle medesime.
11) Entrambi i coniugi si impegnano, inoltre, nell'interesse delle figlie a fare in modo che i loro rispettivi rapporti sentimentali e le relazioni con altre persone, non interferiscano con il rapporto genitoriale.
12) Ogni decisione di maggior interesse per le minori in campo educativo, di istruzione e sanitario verrà assunta di comune accordo dai genitori così come ogni questione relativa alle eIGenze di spesa sia ordinaria che straordinaria.
13) I genitori dovranno essere i primi interlocutori per tutte le questioni che riguardano –o potrebbero, in astratto, avere riflessi sulle figlie.
14) IIGg.ri e concordano che la nuova misura di sostegno Pt_1 Pt_2
genitoriale, cosiddetto assegno unico, verrà percepito dalla IG.ra al Pt_1
100%; per tale ragione il IG. si impegna a modificare la domanda Pt_2
INPS affinché l'accredito della misura di sostegno genitoriale avvenga direttamente sul conto corrente della IG.ra , Le parti concordano inoltre Pt_1
che la IG.ra percepirà il 100% di altro qualsiasi sostegno statale a Pt_1
favore dei figli che dovesse sostituire o aggiungersi all'assegno unico oggi in vigore.
15) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , tramite bonifico alle Pt_2 Pt_1
coordinate bancarie e/o postali, che la IG.ra gli comunicherà, a titolo di Pt_1
4 mantenimento ordinario per le figlie la somma pari a €800,00. Le spese straordinarie previste dal verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016 (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di iscrizione scolastica, per gite scolastiche, sportive, mediche, presidi oculistici o ortopedici ecc), verranno suddivise tra i coniugi al 50% e verranno rimborsate al genitore anticipatario solo se previamente concordate e, successivamente, documentate. A tal proposito, alla fine di ciascun mese, le parti faranno un conguaglio delle spese straordinarie sostenute da ciascuno nell'interesse delle minori e procederanno al relativo rimborso delle eventuali eccedenze al genitore anticipatario entro 5 giorni dal conguaglio medesimo.
16) I coniugi concordano che l'obbligo di versare il mantenimento ordinario e la suddivisione delle spese straordinarie avverrà dal momento in cui il IG. trasferirà nella sua abitazione sita in Genova, via Ginocchio, 1/7;fino Parte_3
a quella data la gestione delle spese relative alle figlie minori sarà la medesima di quella in costanza di matrimonio.
17) L'autovettura modello Ford Focus 1.6 TDCI (90 cv), tg. DB923RJ, di proprietà esclusiva del IG. resterà nella sua disponibilità; per tale Pt_2
ragione il IG. assolverà ogni spesa, straordinaria e ordinaria, relativa Pt_2
alla suddetta autovettura.
18) Il motociclo modello Kawasaki KLE500, tg. PC066633, di proprietà esclusiva del IG. , resterà nella sua disponibilità; per tale ragione il IG. Pt_2
assolverà ogni spesa, straordinaria e ordinaria, relativa alla suddetta Pt_2
autovettura.
19) Le parti si concedono fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti relativi alle figlie minori e CP_2 Per_1
20) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente, dichiarando di rinunciare a qualsivoglia contributo per il mantenimento e di aver già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, anche a titolo risarcitorio relativamente ai doveri coniugali.
5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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