Art. 2. (Commissioni di esame)
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.