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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Presidente relatore dott. Giulia Sicignano Giudice
dott. Lorenza Zuffada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13285/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Milano presso il suo studio legale
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Cassina de' Pecchi, Milano (MI) alla via Giuseppe Mazzini n. 9
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha concluso come indicato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 52 c.p.c., depositato il 26/11/2024, l'avv. , in qualità di Parte_1
figlio, chiedeva pronunciarsi l'interdizione nei confronti di . Controparte_1
Il ricorrente affermava che il signor era affetto da una “patologia neurodegenerativa Parte_1
rubricabile come demenza mista con decadimento cognitivo di grado severo, con disturbi
comportamentali” nonché dalla “presenza da almeno 3 anni di difficoltà cognitive ingravescenti, ora
di grado severo” e che lo stesso era ormai in uno stato di demenza cognitiva grave, stante l'esito del
MMSE Test pari a 5/30; rilevava che a causa di tale condizione il padre non era più in grado di provvedere ai propri interessi personali.
All'udienza del 16/4/2025, constatata la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dei parenti ivi indicati, si procedeva, mediante collegamento audiovisivo, alla presenza dell'altro figlio dell'interdicendo, , all'esame di , il quale Persona_1 Controparte_1
tuttavia mostrava di non saper rispondere alle domande formulate dal giudice;
nel verbale si dava atto del fatto che “il signore parla molto lentamente, in modo incomprensibile e pertanto conclude
l'esame”.
Il ricorrente insisteva nel ricorso e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
La documentazione medica prodotta e la comparizione dell'interdicendo hanno dimostrato la ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione, ossia la condizione di pagina 2 di 4 abituale infermità di mente che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi;
nello specifico, dalla relazione clinica neurologica del 18/12/2023 risulta che il sig. è Controparte_1
affetto da una “patologia neurodegenerativa rubricabile come demenza mista con decadimento
cognitivo di grado severo, con disturbi comportamentali” (cfr. doc. 6) e pertanto da anni soffre di un decadimento cognitivo di grado severo.
Anche l'impossibilità di effettuare l'esame dell'interdicendo – il quale non rispondeva in modo pertinente alle domande del giudice, risultava rallentato e parlava in maniera incomprensibile - ha dimostrato che lo stesso non è in grado di relazionarsi con l'interlocutore e di rispondere alle domande
(cfr. il verbale dell'udienza del 16/4/2025 laddove si dà atto che alla domanda del giudice “Come sta?”
l'interdicendo rispondeva “non sono tanto… dico a guardando di questi…non è facile… quando si
va… quelli che vanno qualcosa”, con conseguente esonero dall'ulteriore esame da parte del giudice).
Nella fattispecie, dall'istruttoria emerge pertanto che necessita di una misura Controparte_1
protettiva comprensiva sia della cura della persona, sia della gestione patrimoniale.
Appare invero indubbia la condizione di incapacità da parte del resistente di provvedere a sé e di autodeterminarsi, per cui si ritiene necessaria, nel suo esclusivo interesse, una pronuncia che,
garantendogli la presenza costante di un tutore che lo sostituisca in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sotto il controllo del Giudice Tutelare, lo tuteli, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione di ogni decisione attinente la sua persona.
La domanda avanzata dal ricorrente va quindi accolta.
Ogni pronuncia circa la nomina del tutore e del protutore è rimessa alla competenza del Giudice
Tutelare a cui la presente sentenza deve essere trasmessa.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese processuali le stesse debbono essere dichiarate irripetibili anche in considerazione della mancata costituzione e della non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara l'interdizione di , nato a [...], il [...]; Controparte_1
- manda alla cancelleria di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 423 c.c. e di comunicare la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita per gli incombenti di cui al D.P.R.
3.11.2000 n° 396;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare competente per la nomina del tutore.
- manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Milano, 28 maggio 2025
Il Presidente dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elisabetta Stefania Stuccillo Presidente relatore dott. Giulia Sicignano Giudice
dott. Lorenza Zuffada Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13285/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato a Milano presso il suo studio legale
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in Cassina de' Pecchi, Milano (MI) alla via Giuseppe Mazzini n. 9
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha concluso come indicato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 52 c.p.c., depositato il 26/11/2024, l'avv. , in qualità di Parte_1
figlio, chiedeva pronunciarsi l'interdizione nei confronti di . Controparte_1
Il ricorrente affermava che il signor era affetto da una “patologia neurodegenerativa Parte_1
rubricabile come demenza mista con decadimento cognitivo di grado severo, con disturbi
comportamentali” nonché dalla “presenza da almeno 3 anni di difficoltà cognitive ingravescenti, ora
di grado severo” e che lo stesso era ormai in uno stato di demenza cognitiva grave, stante l'esito del
MMSE Test pari a 5/30; rilevava che a causa di tale condizione il padre non era più in grado di provvedere ai propri interessi personali.
All'udienza del 16/4/2025, constatata la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dei parenti ivi indicati, si procedeva, mediante collegamento audiovisivo, alla presenza dell'altro figlio dell'interdicendo, , all'esame di , il quale Persona_1 Controparte_1
tuttavia mostrava di non saper rispondere alle domande formulate dal giudice;
nel verbale si dava atto del fatto che “il signore parla molto lentamente, in modo incomprensibile e pertanto conclude
l'esame”.
Il ricorrente insisteva nel ricorso e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
La documentazione medica prodotta e la comparizione dell'interdicendo hanno dimostrato la ricorrenza del presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la dichiarazione di interdizione, ossia la condizione di pagina 2 di 4 abituale infermità di mente che rende la persona incapace di provvedere ai propri interessi;
nello specifico, dalla relazione clinica neurologica del 18/12/2023 risulta che il sig. è Controparte_1
affetto da una “patologia neurodegenerativa rubricabile come demenza mista con decadimento
cognitivo di grado severo, con disturbi comportamentali” (cfr. doc. 6) e pertanto da anni soffre di un decadimento cognitivo di grado severo.
Anche l'impossibilità di effettuare l'esame dell'interdicendo – il quale non rispondeva in modo pertinente alle domande del giudice, risultava rallentato e parlava in maniera incomprensibile - ha dimostrato che lo stesso non è in grado di relazionarsi con l'interlocutore e di rispondere alle domande
(cfr. il verbale dell'udienza del 16/4/2025 laddove si dà atto che alla domanda del giudice “Come sta?”
l'interdicendo rispondeva “non sono tanto… dico a guardando di questi…non è facile… quando si
va… quelli che vanno qualcosa”, con conseguente esonero dall'ulteriore esame da parte del giudice).
Nella fattispecie, dall'istruttoria emerge pertanto che necessita di una misura Controparte_1
protettiva comprensiva sia della cura della persona, sia della gestione patrimoniale.
Appare invero indubbia la condizione di incapacità da parte del resistente di provvedere a sé e di autodeterminarsi, per cui si ritiene necessaria, nel suo esclusivo interesse, una pronuncia che,
garantendogli la presenza costante di un tutore che lo sostituisca in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sotto il controllo del Giudice Tutelare, lo tuteli, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione di ogni decisione attinente la sua persona.
La domanda avanzata dal ricorrente va quindi accolta.
Ogni pronuncia circa la nomina del tutore e del protutore è rimessa alla competenza del Giudice
Tutelare a cui la presente sentenza deve essere trasmessa.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese processuali le stesse debbono essere dichiarate irripetibili anche in considerazione della mancata costituzione e della non opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara l'interdizione di , nato a [...], il [...]; Controparte_1
- manda alla cancelleria di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 423 c.c. e di comunicare la sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita per gli incombenti di cui al D.P.R.
3.11.2000 n° 396;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare competente per la nomina del tutore.
- manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Milano, 28 maggio 2025
Il Presidente dott. Elisabetta Stefania Stuccillo
pagina 4 di 4