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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2659/2025 promosso congiuntamente da:
), nato in data [...] a Parte_1 C.F._1
AT RI (PU);
e
, nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN); entrambi, rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. TIZIANO CONSOLI in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o lo scioglimento del matrimonio, contratto [a hanno contratto matrimonio concordatario] a JE (AN) come da atto n. 22 parte I anno 2004, da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
, ed i i Colli n. 6, e Sig. nato a [...]F._2 CP_2
- 1 - AT RI (PS) il 9/10/1971 (Cod. fisc. ), e residente in [...]
n. 20 LA NI (AN) e per l'effetto ordinare la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di JE (AN);
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) Il Sig. risiede da tempo in via Giotto n. 20/C a Moie di LA NI (AN); CP_2
3) La sig.ra ha già da tempo, ovvero da ottobre 2012, trasferito la propria CP_1 residenza, nell'immobile di sito in JE (AN) alla via Dei Colli n. 6, insieme alla figlia e Per_1 rinunzia ad ogni richiesta di assegno divorzile e/o di mantenimento e così di qualsiv o emolumento da pretendersi dall'ex coniuge Parte_1
4) Il Sig. verserà un assegno di mantenimento mensile, in favore della CP_2 figlia iorenne, pari ad Euro 250,00, fino a quando la figlia Persona_2 Per_1 non sarà indipendente economicamente. La figlia che quest'anno si maturerà potrà Per_1 scegliere di proseguire i propri studi universita ta paritariamente da entrambi i genitori;
5) Sono a carico di entrambi i genitori in pari misura tra loro le spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Ancona;
6) Per quanto riguarda i beni immobili e gli arredi i coniugi dichiarano di aver provveduto alla loro ripartizione;
7) I ricorrenti godono di redditi autonomi (il Sig. percepisce redditi da lavoro CP_2 dipendente e la Sig.ra percepisce redditi derivanti ripartizione degli utili della CP_1
Società La Tana di Cora Srls unipersonale con sede legale in via Della Fornace 27 JE (AN) – P.I. ) e rinunziano – in questa sede - reciprocamente ad ogni diritto di P.IVA_1 mantenimento a loro favore;
8) La Sig.ra manleva il Sig. da ogni debito, presente e/o futuro, connesso CP_1 CP_2 alla sua posizione debitoria;
9) Le parti dichiarano di non avere altri beni da dividere;
10) Le parti dichiarano innanzi al difensore/ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
11) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a JE (AN) il 24/07/2004 (con rito civile e non già concordatario come indicato nel ricorso;
cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
- 2 - 2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione soltanto da ultimo prodotta (cfr. allig. alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/10/2025) risulta che con sentenza n. 600 del 30/03/2016, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di dodici mesi richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a JE (AN) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, serie //, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile, nonché corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della ragazza e corrispondente alle risorse dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a JE (AN) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, serie // dell'anno 2004;
- 3 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR AC VI AL
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2659/2025 promosso congiuntamente da:
), nato in data [...] a Parte_1 C.F._1
AT RI (PU);
e
, nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(AN); entrambi, rappresentati, difesi ed elett.te dom.ti da/presso avv. TIZIANO CONSOLI in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.;
CONCLUSIONI
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o lo scioglimento del matrimonio, contratto [a hanno contratto matrimonio concordatario] a JE (AN) come da atto n. 22 parte I anno 2004, da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
, ed i i Colli n. 6, e Sig. nato a [...]F._2 CP_2
- 1 - AT RI (PS) il 9/10/1971 (Cod. fisc. ), e residente in [...]
n. 20 LA NI (AN) e per l'effetto ordinare la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di JE (AN);
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'estero;
2) Il Sig. risiede da tempo in via Giotto n. 20/C a Moie di LA NI (AN); CP_2
3) La sig.ra ha già da tempo, ovvero da ottobre 2012, trasferito la propria CP_1 residenza, nell'immobile di sito in JE (AN) alla via Dei Colli n. 6, insieme alla figlia e Per_1 rinunzia ad ogni richiesta di assegno divorzile e/o di mantenimento e così di qualsiv o emolumento da pretendersi dall'ex coniuge Parte_1
4) Il Sig. verserà un assegno di mantenimento mensile, in favore della CP_2 figlia iorenne, pari ad Euro 250,00, fino a quando la figlia Persona_2 Per_1 non sarà indipendente economicamente. La figlia che quest'anno si maturerà potrà Per_1 scegliere di proseguire i propri studi universita ta paritariamente da entrambi i genitori;
5) Sono a carico di entrambi i genitori in pari misura tra loro le spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo le modalità previste nel protocollo del Tribunale di Ancona;
6) Per quanto riguarda i beni immobili e gli arredi i coniugi dichiarano di aver provveduto alla loro ripartizione;
7) I ricorrenti godono di redditi autonomi (il Sig. percepisce redditi da lavoro CP_2 dipendente e la Sig.ra percepisce redditi derivanti ripartizione degli utili della CP_1
Società La Tana di Cora Srls unipersonale con sede legale in via Della Fornace 27 JE (AN) – P.I. ) e rinunziano – in questa sede - reciprocamente ad ogni diritto di P.IVA_1 mantenimento a loro favore;
8) La Sig.ra manleva il Sig. da ogni debito, presente e/o futuro, connesso CP_1 CP_2 alla sua posizione debitoria;
9) Le parti dichiarano di non avere altri beni da dividere;
10) Le parti dichiarano innanzi al difensore/ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale.
11) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a JE (AN) il 24/07/2004 (con rito civile e non già concordatario come indicato nel ricorso;
cfr. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).
- 2 - 2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione soltanto da ultimo prodotta (cfr. allig. alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15/10/2025) risulta che con sentenza n. 600 del 30/03/2016, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di dodici mesi richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a JE (AN) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, serie //, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile, nonché corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della ragazza e corrispondente alle risorse dell'onerato.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate anche in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a JE (AN) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 22, parte 1, serie // dell'anno 2004;
- 3 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di JE (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR AC VI AL
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