Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.
Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 12.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi tra avv. DE GIGLIO V, OCCHINEGRO FABRIZIO Parte_1
ricorrente
Contro
, Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il intimato chiedendone tra l'altro la condanna al riconoscimento dei benefici connessi alla CP_1 qualità di vittima del dovere ex art. 1 commi 563 e 564 l n. 266/2005 nei termini ivi in dettaglio indicati. Pa Si costituiva tardivamente in giudizio la intimata contestando la fondatezza dell'azione. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante: di aver ricoperto la qualifica di agente della Polizia penitenziaria dal 1 giugno
1977 al 7 novembre 1985, quando è stato collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio in modo assoluto per “sindrome psiconevrotica depressiva” “ipertensione diastolica”; tali infermità sarebbero imputabili alla sua partecipazione all'operazione di sedizione di una rivolta scoppiata nel carcere di Trani in data 28 – 29 dicembre 1980 (cfr.pag. 10, 11 ricorso) e per le stesse costui rivendica il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 commi 563 e 564 l n. 266/2005; tali patologie venivano riconosciute come dipendenti da causa di servizio con riconoscimento della pensione privilegiata.
2. Su punto va rilevato che secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 06-06-2023, n. 15824:“ La L. n.
266 del 2005, art. 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art.
Il quid pluris, richiesto per fruire del regime di particolare favore delineato dalla legge, s'identifica nelle particolari condizioni ambientali oppure operative. Si tratta di una connotazione aggiuntiva e specifica, che attiene alle condizioni comunque correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. E' dunque necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12747, e 24 giugno 2015, n.
13114; negli stessi termini, di recente, anche la giurisprudenza amministrativa, con Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 26 aprile 2022, n. 3221, e 19 gennaio 2022, n. 346). Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969). L'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra dunque un requisito imprescindibile (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497), perchè sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore. 5.- La giurisprudenza di questa Corte ha via via concretizzato la nozione che la legge prefigura in termini elastici, allo scopo di definire le situazioni di volta in volta meritevoli di tutela ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di vittime del dovere. In linea con le richiamate enunciazioni di principio, nel tracciare una chiara linea di demarcazione tra l'aggravamento del rischio e la mera dipendenza da causa di servizio, questa Corte ha così argomentato: "Perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (...)" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819). Nel puntualizzare "l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto", la pronuncia citata ha enucleato la nozione della particolarità delle condizioni e l'ha circoscritta a "ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio". Ne consegue che "se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie
2 professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non
è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito". 6.- Ai fini dell'odierno scrutinio, vengono in rilievo le seguenti precisazioni della sentenza n. 29819 del 2022: "L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative". La ricostruzione delineata da questa Corte si fonda sulla disamina della peculiarità dei benefici, pur sempre aggiuntivi, che l'ordinamento accorda ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, in base a requisiti rigorosamente tipizzati: "Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicchè il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario". 7.- La sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure del ricorrente e incorre nella violazione di legge denunciata, nel desumere la particolarità delle condizioni ambientali oppure operative dalla mera insalubrità delle condizioni di lavoro (pagine 6 e 7), elemento che rappresenta il fulcro della ratio decidendi. Come questa Corte ha rimarcato, tale dato è di per sè insufficiente per poter sussumere la fattispecie concreta nelle coordinate della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. Per questa via, il presupposto ulteriore tipizzato dalla legge sbiadirebbe nella dipendenza dal servizio, che già l'ordinamento presidia con specifiche tutele.”
3 In particolare, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/11/2024, n. 29618 ha chiarito a riguardo ulteriormente:
“ 1. Ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'orientamento consolidatosi a partire dalla sentenza n. 29819 del
2022 con la quale, rivedendo l'orientamento espresso da Cass. n. 4238 del 2019, si è chiarita la differenza tra i presupposti per fruire dei benefici per le vittime del dovere e le situazioni fattuali rilevanti, per converso, quali mere cause di servizio.
4.2. In particolare, si è precisato che deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto.
4.3. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito ….. 4.5. Può invero considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario (cfr. tra le tante
Cass. n. 599 del 2024, 8957 del 2023, 8511 2023, 8476 del 2023 e 8369 del 2023).”
In termini si è espressa anche Corte appello di Roma n.4401/2025 secondo cui: “La successiva argomentazione critica degli appellanti non censura la sentenza gravata nella parte in cui, in punto di fatto, ha accertato che "tutti i lavoratori addetti al servizio ossigeno e/o specialisti montatori" erano esposti alle sostanze (e radiazioni) nocive indicate in ricorso, ma si limita ad identificare proprio in detta esposizione, che si assume avvenuta in carenza di dispositivi di protezione individuale, le particolari condizioni ambientali ed operative, che così ricomprenderebbero anche l'insalubrità del luogo di lavoro. Tale lettura dell'art. 1, comma 564 L. n. 266 del 2005, che pure in passato è stata recepita da alcune singole e quasi coeve pronunce di legittimità (Cass. 13.2.2019 n. 4238; Cass. 25.6.2019 n. 17027
Cass. 30.7.2019 n. 20446), è stata sottoposta vaglio critico e poi disattesa dalle successive decisioni del giudice della nomofilachia…..Si è, infatti, osservato (Cass. 12.10.2022 n. 29819 ) che "deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto", per poi affermare che il riconoscimento della sussistenza del legame tra patologia e particolari ondizioni ambientali o operative implica l' identificazione, caso per caso e nelle concrete, di un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. Tale lettura della norma in esame è stata poi recepita, senza pronunce difformi, dalla successiva giurisprudenza di legittimità.(ex multis Cass.
8.1.2024 n. 599 ; Cass.
26.4.2023 n. 10954; Cass.
3.3.2023 n. (...)), che ha ulteriormente puntualizzato che l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere è ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di
4 svolgimento del lavoro ordinario. Tale più recente interpretazione dell'art. 1, comma 564 L. n. 266 del 2005 - alla quale la Corte aderisce senza superflue e ripetitive considerazioni, limitandosi a richiamare le argomentazioni espressa dal giudice di legittimità come sopra riportate - determina dunque la reiezione della censura in esame, che si fonda su di una lettura della norma opposta a quella qui recepita e che non contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che il servizio di qualsiasi altro specialista montatore ed addetto al servizio ossigeno comportava il contatto con le sostanze chimiche e le radiazioni causa della patologia neoplastica dalla quale era effetto R.S..”
3. Ciò in disparte, è stato chiarito che i commi 563 e 564 cit., riguardanti entrambi i dipendenti pubblici, disciplinino in modo distinto fattispecie diverse: il comma 563 considera una serie di attività specificamente individuate nelle quali il legislatore ha ravvisato in sé l'esistenza di quel rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quelli connaturati all'esercizio tipico di istituto;
il comma 564 che limita i benefici ad eventi specifici e ben circostanziati, ha invece per oggetto le missioni di qualsiasi natura nelle quali la specialità del rischio sia ravvisabile a posteriori nelle particolari condizioni ambientali od operative causative dell'infermità.
4.1. Secondo le allegazioni attoree svolte in ricorso la partecipazione dell'istante alle operazioni di sedizione della rivolta scoppiata nel carcere di Trani nei giorni 2 – 29 dicembre 1980 ha determinato le infermità per le quali costui rivendica il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l n. 266/2005.
4.2. In base alla ricostruzione fattuale fornita in ricorso, l'istante in data 28 dicembre 1980 dopo il turno di lavoro notturno fu richiamato in servizio per reprimere la rivolta dei detenuti che avevano preso degli ostaggi. Dunque, costui in quell'occasione è rientrato in servizio per espletare i compiti di agente di custodia tipici della qualità ricoperta. Tale tipicità esclude il suo coinvolgimento in talune delle operazioni previste dal cit. comma 563. E' agevole intendere che tra le mansioni d'istituto dell'agente di custodia vi è quello di vigilare sui detenuti, di impedire la relativa fuga e garantire nell'ambiente carcerario il rispetto della normativa penitenziaria.
5.1. Il riferimento poi al disposto dell'art. 1 comma 564 quale referente normativo invocato a sostegno della domanda attorea è da ritenersi non rilevante in specie.
5.2. Su punto va comunque rilevato che secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 06-06-2023, n.
15824:“ La L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". Il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 emanato in base alla L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 565, ha chiarito che le missioni sono quelle "autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente", quali che ne siano gli scopi (lett. b), e che, per "particolari condizioni ambientali od operative", si debbono intendere "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (lett. c). ……… nel rilevare che l'equiparazione alle vittime del dovere presuppone un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n.
5 16571). Il quid pluris, richiesto per fruire del regime di particolare favore delineato dalla legge, s'identifica nelle particolari condizioni ambientali oppure operative. Si tratta di una connotazione aggiuntiva e specifica, che attiene alle condizioni comunque correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto. E' dunque necessaria la prova di circostanze o fatti ulteriori, suscettibili di aggravare il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12747, e 24 giugno 2015, n. 13114; negli stessi termini, di recente, anche la giurisprudenza amministrativa, con Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 26 aprile 2022, n. 3221, e 19 gennaio 2022, n. 346). Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica un accertamento, caso per caso, delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., 21 settembre 2017, n. 21969). L'aggravamento del rischio, rispetto al normale contesto in cui l'attività si colloca, integra dunque un requisito imprescindibile (Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6497), perchè sia giustificata l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere e per le situazioni tipiche di rischio individuate dal legislatore. 5.- La giurisprudenza di questa Corte ha via via concretizzato la nozione che la legge prefigura in termini elastici, allo scopo di definire le situazioni di volta in volta meritevoli di tutela ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di vittime del dovere. In linea con le richiamate enunciazioni di principio, nel tracciare una chiara linea di demarcazione tra l'aggravamento del rischio e la mera dipendenza da causa di servizio, questa Corte ha così argomentato: "Perchè si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (...)" (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29819). Nel puntualizzare "l'orientamento interpretativo volto a riconoscere l'appartenenza alla categoria delle vittime del dovere a tutti coloro che hanno svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della loro salute, segnatamente in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto", la pronuncia citata ha enucleato la nozione della particolarità delle condizioni e l'ha circoscritta a "ciò che risulta fuori dal comune e dall'ordinario, relativo a ciò che devia rispetto alla normalità ed al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente ed ordinariamente connesso alle attività del servizio". Ne consegue che "se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di
6 servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito". 6.- Ai fini dell'odierno scrutinio, vengono in rilievo le seguenti precisazioni della sentenza n. 29819 del 2022: "L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospettata violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative". La ricostruzione delineata da questa
Corte si fonda sulla disamina della peculiarità dei benefici, pur sempre aggiuntivi, che l'ordinamento accorda ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, in base a requisiti rigorosamente tipizzati: "Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quelle particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi
"particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicchè il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario". 7.- La sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure del ricorrente e incorre nella violazione di legge denunciata, nel desumere la particolarità delle condizioni ambientali oppure operative dalla mera insalubrità delle condizioni di lavoro (pagine 6 e 7), elemento che rappresenta il fulcro della ratio decidendi.
Come questa Corte ha rimarcato, tale dato è di per sè insufficiente per poter sussumere la fattispecie concreta nelle coordinate della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. Per questa via, il presupposto ulteriore tipizzato dalla legge sbiadirebbe nella dipendenza dal servizio, che già l'ordinamento presidia con specifiche tutele.”
In particolare, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 29-03-2023, n. 8824 ha chiarito che: “ …. questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n. 6214 del 2022; Cass. n. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del
2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi;
11. in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 564, cit.
è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; 12. le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle "particolari condizioni ambientali od operative", che la condizione ambientale ed operativa "particolare" è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (id est:
"normale", cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse); 13. più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le "particolari condizioni
7 ambientali o operative" implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro (in motivazione, Cass. n. 29819, cit.);“.
5.3. Alla luce delle direttive ermeneutiche riferite è agevole rilevare che non risulta dalle allegazioni attoree lo svolgimento da parte dell'istante di compiti estranei a quelli tipici di agente di custodia che lo abbiano esposto ex se a maggiori fatiche e rischi in rapporto ai compiti d'istituto di pertinenza. Per altro, per ammissione dell'istante, la sedizione dei rivoltosi in fatto è stata operata dai GIS dei
Carabinieri che entrarono di forza nel carcere liberando le 29 guardie tenute in ostaggio (cfr. pagg.10,
14 e 1 ricorso) sicchè costui non ha partecipato a siffatte operazioni in modo diretto.
6.1. Ciò in disparte, non può sottacersi che nella determinazione n7101 del 7.11.1985 (all.2 ricorso), con cui l'istante è stato giudicato inidoneo al servizio, viene riferito che “ i primi disturbi di tipo neuropsichico comparvero circa 2 anni orsono in seguito a stress lavorativo”.
Tale diagnosi è incompatibile con l'assunto attoreo secondo cui le patologie ridette sono la conseguenza diretta dello stress correlato alla sedizione carceraria risalente al dicembre 1980. Invero, secondo tale determinazione, tali disturbi sarebbero comparsi nell'anno 1983, ossia tre anni dopo la ridetta sedizione: per tre anni, dunque, i disturbi sarebbero stati silenti.
6.2. Resta il fatto che in alcuna documentazione medica in atti allegata dall'istante vi è riferimento alla ridetta sedizione quale causa efficiente delle patologie de quibus che pertanto possono ritenersi al più quali effetti del servizio svolto e come tali legittimanti l'avvenuto riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio non già la qualificazione dell'istante quale vittima del dovere nei termini sopra riferiti.
7. La circostanza poi che il servizio di pertinenza sia stato svolto dall'istante in ambienti non salubri o in condizioni non conformi alla normativa vigente non è poi sufficiente per il riconoscimento dello status ambito atteso che: “ Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicchè il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sè l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario". (Cfr. in termini Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18/11/2024, n. 29618, Cass. civ.
Sez. lavoro, Ord., 06-06-2023, n. 15824 Corte appello di Roma n.4401/2025). In definitiva, il ricorso è privo di fondamento sotto tutti i profili dedotti e va pertanto rigettato.
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più
8 liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le oscillazioni pretorie registrateti sulle questioni controverse impone la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza e domanda, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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