Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.1346/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta;
esaminati gli atti del procedimento cautelare in corso di causa promosso da Parte_1 rapp.ta dall'Avv. Ruggero Torsello, contro l' rapp.to dagli Avv.ti Ester Cascio e Fabrizia CP_1
Florio; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.03.2025; osserva
Con ricorso di cautelare in corso di causa depositato il 30.01.2025 la ricorrente indicata in epigrafe, ritendo di essere in possesso dei requisiti a tal fine richiesti, chiedeva condannarsi l' al pagamento in suo favore dell'assegno sociale, negatole in sede amministrativa con nota CP_1 del 16.05.2024 sul presupposto della insussistenza di uno stato di bisogno.
Instaurato il contradditorio, l'istituto previdenziale contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Udite le parti, all'udienza del 19.03.2025 il Tribunale riservava la decisione.
* * *
L'art.700 c.p.c. stabilisce: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Presupposti per l'accesso alla tutela in via d'urgenza sono il fumus boni juris (la verosimile fondatezza del diritto di cui si chiede il riconoscimento) ed il periculum in mora (l'esposizione del diritto ad un pregiudizio di imminente verificazione ed insuscettibile di riparazione nei tempi della giustizia ordinaria).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante che sussistano entrambi i requisiti indicati.
L'assegno sociale è disciplinato dall'art.3 della legge n.335/1995, ai sensi del quale "Con effetto dal
1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto
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6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (…)".
Per l'anno 2024 il limite reddituale è fissato in € 6.947,33 annui nel caso in cui il richiedente non sia coniugato;
in € 13.894,66 annui in caso contrario.
La ricorrente ha dedotto e provato di essersi separata consensualmente dal coniuge
[...]
, percependo un assegno di mantenimento nella misura di € 100,00 al mese (cfr. Per_1
l'accordo di separazione del 04.12.2023, in atti). Per il resto, la certificazione della Agenzia delle
Entrate attesta redditi pari a zero (all. n.5 del ricorso).
Tanto premesso, per consolidato orientamento giurisprudenziale “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 6, ord. n.14513/2019).
Nella specie, considerata l'assenza di redditi propri della ricorrente e ritenuto irrilevante che la stessa abbia concordato l'erogazione di un assegno di mantenimento di modesta entità, la
2 domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione appare sorretta dal fumus boni CP_1 juris. Sussiste anche il periculum in mora, considerata la natura assistenziale della prestazione richiesta e la precarissima situazione economica della parte (titolare di un reddito pari a soli €
100,00 al mese).
La regolamentazione delle spese processuali va invece rinviata alla definizione del merito, come pure ogni statuizione in ordine alla corresponsione degli arretrati.
P.Q.M.
- visto l'art.669 octies c.p.c., accoglie la richiesta cautelare ed ordina all di erogare CP_1 immediatamente l'assegno sociale in favore di Parte_1
- visto l'art.415 c.p.c., fissa per la trattazione del merito l'udienza del 17.06.2026, avvisando parte resistente della possibilità di integrare le proprie difese costituendosi in giudizio ai sensi dell'art.416 c.p.c.
Si comunichi.
Lecce, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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