CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Massime • 1
La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2023, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27303/2020 R.G., proposto da UG ON, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO D’ELETTO, giusta procura in calce al ricorso, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. DONATO D’ANGELO, in Roma, via Nizza n. 53;
- ricorrente -
nei confronti di VELLETRI SERVIZI SPA, COMUNE DI VELLETRI, Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3530 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: RO RE Data pubblicazione: 06/02/2023 UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 2 avverso la sentenza n. 471/2020 del Tribunale di LE, depositata il 27.02.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dicembre 2022 dalla Consigliera Irene RO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. EN NI propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di LE avverso due distinte cartelle esattoriali per mezzo delle quali gli enti impositori QU ER spa Comune di LE e LE ZI s.p.a., le richiedevano il pagamento di somme (Euro 4.128, 51 per la prima cartella, Euro 4.013,62 per la seconda) asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura idrica relativo alle medesime causali ed annualità (eccedenza acqua anno 2002, oltre interessi e sanzioni + canone acqua anno 2004 – 2 semestre, oltre interessi e sanzioni); si costituirono le parti opposte Comune di LE e LE ZI s.p.a. resistendo alla domanda, rimase contumace QU ER spa. Il Giudice di pace di LE definì i giudizi, annullando una delle due cartelle di pagamento, in quanto mero duplicato della precedente, confermando il contenuto di quella duplicata. 2. Avverso questa pronuncia EN NI interpose appello innanzi al Tribunale di LE, chiedendo l’accertamento del vizio di omessa pronuncia riguardo alla domanda formulata in merito alla inesistenza od inefficacia della cartella;
nessuno si costituì per le parti appellate;
il Tribunale di LE dichiarò inammissibile l’appello. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 3 3. Il ricorso per cassazione di EN NI avverso questa decisione venne accolto e la pronuncia cassata con rinvio (Cass. Sez. 6-3 n. 13535/2018). 4. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di LE, EN NI insistette per l’accertamento del vizio di omessa pronuncia, oltre a quello di nullità ed inefficacia della opposta cartella;
nessuno si costituì per le parti intimate. Il Tribunale di LE rigettò il gravame perché infondato e dichiarò la legittimità della prima cartella di pagamento. 5. Avverso quest’ultima pronuncia, EN NI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. Nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso EN NI lamenta la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 154 e 156, comma 3, d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e degli artt. 17, comma 2, e 21, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, avendo il Tribunale di LE, erroneamente, ritenuto che la tariffa del servizio idrico integrato avesse natura tributaria, invece di natura di corrispettivo per il servizio fornito e che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla LE ZI s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal Comune di LE, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata. 2. Il ricorso è fondato. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 4 Questa Corte ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un’entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva e, nella fattispecie, ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, n. 14628 del 04/07/2011; Cass. Sez.5, 4/11/2014 n. 24312; orientamento confermato anche, di recente, a contrario, da Cass. Sez. 3, 8/11/2016, n.22611, in fattispecie nella quale il ricorso dell’utente è stato rigettato in quanto la fornitrice spiegò domanda riconvenzionale per la determinazione del corrispettivo;
da ultimo, su altra fattispecie, Cass. Sez. 3, 04/03/2022 n. 7188). 2.1. La statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla LE ZI s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal COMUNE di VELLETRI, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata, non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati. 2.2. Neppure convince, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe evidente come il Tribunale a quo, pur non qualificando meglio l’intimazione di pagamento, l’avrebbe considerata quale ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910; sostenendo che, secondo quanto precisato da questa Corte, detta ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 5 peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva (Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381). Giova osservare che quest’ultimo indirizzo ha precisato però che ciò non implica che nel giudizio di opposizione, l’ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. Sez. 3 n. 9381/21 cit.; in senso conforme, di recente, Sez. 3, 26/07/2022 n. 23346). 2.3. Alla luce di tale principio, tenuto conto della peculiare vicenda in esame costituita dall’erronea duplicazione delle cartelle di pagamento de quibus e della carenza dell’efficacia esecutiva delle fatture in questione, si conferma la necessità per il creditore di provare il diritto sotteso al rapporto giuridico di cui si pretende l’inadempimento e grava quindi sull’amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi del preteso credito. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di LE, nella persona di diverso magistrato, che provvederà secondo i principi ricordati, nonché sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di LE, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 6 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
- ricorrente -
nei confronti di VELLETRI SERVIZI SPA, COMUNE DI VELLETRI, Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3530 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: RO RE Data pubblicazione: 06/02/2023 UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 2 avverso la sentenza n. 471/2020 del Tribunale di LE, depositata il 27.02.2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dicembre 2022 dalla Consigliera Irene RO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. EN NI propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di LE avverso due distinte cartelle esattoriali per mezzo delle quali gli enti impositori QU ER spa Comune di LE e LE ZI s.p.a., le richiedevano il pagamento di somme (Euro 4.128, 51 per la prima cartella, Euro 4.013,62 per la seconda) asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura idrica relativo alle medesime causali ed annualità (eccedenza acqua anno 2002, oltre interessi e sanzioni + canone acqua anno 2004 – 2 semestre, oltre interessi e sanzioni); si costituirono le parti opposte Comune di LE e LE ZI s.p.a. resistendo alla domanda, rimase contumace QU ER spa. Il Giudice di pace di LE definì i giudizi, annullando una delle due cartelle di pagamento, in quanto mero duplicato della precedente, confermando il contenuto di quella duplicata. 2. Avverso questa pronuncia EN NI interpose appello innanzi al Tribunale di LE, chiedendo l’accertamento del vizio di omessa pronuncia riguardo alla domanda formulata in merito alla inesistenza od inefficacia della cartella;
nessuno si costituì per le parti appellate;
il Tribunale di LE dichiarò inammissibile l’appello. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 3 3. Il ricorso per cassazione di EN NI avverso questa decisione venne accolto e la pronuncia cassata con rinvio (Cass. Sez. 6-3 n. 13535/2018). 4. Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di LE, EN NI insistette per l’accertamento del vizio di omessa pronuncia, oltre a quello di nullità ed inefficacia della opposta cartella;
nessuno si costituì per le parti intimate. Il Tribunale di LE rigettò il gravame perché infondato e dichiarò la legittimità della prima cartella di pagamento. 5. Avverso quest’ultima pronuncia, EN NI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. Nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso EN NI lamenta la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 154 e 156, comma 3, d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e degli artt. 17, comma 2, e 21, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, avendo il Tribunale di LE, erroneamente, ritenuto che la tariffa del servizio idrico integrato avesse natura tributaria, invece di natura di corrispettivo per il servizio fornito e che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla LE ZI s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal Comune di LE, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata. 2. Il ricorso è fondato. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 4 Questa Corte ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un’entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva e, nella fattispecie, ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo (Cass. Sez. 3, n. 14628 del 04/07/2011; Cass. Sez.5, 4/11/2014 n. 24312; orientamento confermato anche, di recente, a contrario, da Cass. Sez. 3, 8/11/2016, n.22611, in fattispecie nella quale il ricorso dell’utente è stato rigettato in quanto la fornitrice spiegò domanda riconvenzionale per la determinazione del corrispettivo;
da ultimo, su altra fattispecie, Cass. Sez. 3, 04/03/2022 n. 7188). 2.1. La statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla LE ZI s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal COMUNE di VELLETRI, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata, non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati. 2.2. Neppure convince, in proposito, la tesi sostenuta dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe evidente come il Tribunale a quo, pur non qualificando meglio l’intimazione di pagamento, l’avrebbe considerata quale ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910; sostenendo che, secondo quanto precisato da questa Corte, detta ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 5 peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva (Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381). Giova osservare che quest’ultimo indirizzo ha precisato però che ciò non implica che nel giudizio di opposizione, l’ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. Sez. 3 n. 9381/21 cit.; in senso conforme, di recente, Sez. 3, 26/07/2022 n. 23346). 2.3. Alla luce di tale principio, tenuto conto della peculiare vicenda in esame costituita dall’erronea duplicazione delle cartelle di pagamento de quibus e della carenza dell’efficacia esecutiva delle fatture in questione, si conferma la necessità per il creditore di provare il diritto sotteso al rapporto giuridico di cui si pretende l’inadempimento e grava quindi sull’amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi del preteso credito. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di LE, nella persona di diverso magistrato, che provvederà secondo i principi ricordati, nonché sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di LE, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. UP 5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. RO 6 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione