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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6707/2024 r.g., promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc. ) e da , nata in CodiceFiscale_1 Parte_2 Parte_3
il 9 agosto 1985 (cod. fisc. ), rappresentati e
[...] C.F._2
difesi dall'avv. Rossana Tavani del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione personale tra i coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono “l'accoglimento del ricorso, ad eccezione della clausola relativa all'impegno al trasferimento immobiliare”, e cioè:
“Omologare con sentenza La separazione consensuale alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
1 Assegnare la casa coniugale al IG. , che vi continuerà ad abitare, mentre la IG.ra Pt_1
Part
ed i figli si trasferiranno presso l'appartamento dei nonni materni, sita in Bologna,
Via Verne n. 13, dove sposteranno la loro residenza.
Affidare i figli minori , cittadino cinese, nato a [...] il [...], età Persona_1
12 anni, Cod. Fisc. , cittadina cinese, nata a CodiceFiscale_3 Parte_4
Bologna il 26.02.2014, età 10 anni, Cod. Fisc. , ad entrambi CodiceFiscale_4
i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso paritario.
Dare atto che il padre possa vedere e tenere presso di sé i figli secondo il seguente calendario: prima settimana dal martedì, quando il IG. preleverà i figli alle ore Pt_1
20 dalla casa materna, al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola, mentre nella seconda settimana dal venerdì, quando li preleverà presso la casa materna alle ore
20,00, al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze natalizie e pasquali i minori resteranno per metà tempo presso ciascun genitore, alternando di anno in anno la settimana del Natale e quella del Capodanno così come il Giorno di Pasqua e di Pasquetta, anche i ponti e le festività verranno equamente ripartite, mentre durante il periodo estivo e potranno trascorrere col padre Per_1 Pt_4
quattro settimane anche non consecutive.
Dare atto che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta, durante i periodi di permanenza degli stessi presso le loro rispettive abitazioni, essi inoltre sosterranno al 50% le spese straordinarie, previste dal Protocollo del
Tribunale di Bologna, che si intende ivi trascritto.
Part Dare atto che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra .
Dare atto che entrambi i genitori si impegnano a mantenere la residenza dei figli a
Bologna”.
“Dare atto che tutto il mobilio presente nell'attuale casa coniugale rimarrà nella disponibilità del IG. ”. Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
2 vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da e Parte_1
con ricorso depositato il 23 maggio 2024; Parte_2
rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Cina in data 28 dicembre 2012, matrimonio registrato in Italia, ma non ivi trascritto;
osservato che la coppia ha avuto due figli, , nato a [...] il [...], Per_1
e , nata a [...] il [...]; Pt_4
considerato che nelle more del giudizio, in accoglimento dell'istanza congiunta con cui i ricorrenti, in data 16 ottobre 2024, hanno comunicato di aver “già regolamentato le reciproche obbligazioni inerenti al trasferimento immobiliare innanzi ad un notaio” ed hanno quindi dato atto di “revocare” “il preliminare contenuto nel ricorso per separazione consensuale”, con provvedimento del 18 ottobre 2024 è stata revocata la nomina dell'esperto all'uopo precedentemente incaricato;
rilevato che all'udienza del 26 novembre 2024 i coniugi, personalmente presenti, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, delle quali hanno chiesto l'integrale accoglimento, ad eccezione della clausola relativa all'impegno di trasferimento immobiliare ivi contenuta e pertanto omessa nelle conclusioni sopra riportate;
considerato che
la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 16 luglio 2024; considerato il disposto dell'art. 473 bis.51, co. 4, c.p.c.;
3 rilevato che la presentazione del ricorso congiunto e l'assenza di richieste in merito alle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in Parte_1 [...]
il 20 settembre 1984 e da , nata in Parte_3 Parte_2 [...]
il 9 agosto 1985, unitisi in matrimonio nella Parte_3
il 28 dicembre 2012; Parte_3
B) omologa l'accordo raggiunto fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
C) nulla dispone in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio della prima sezione civile, il 27 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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