Articolo 121 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 120Articolo 122
Versione
20 settembre 1975
Art. 121.
L' articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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