Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 121.
L' articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".
L' articolo 279 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 279 - Responsabilita' per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita', il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
L'azione e' ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potesta'".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 19/02/1976, n. 43Provvedimento: N. 43 ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1976 Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 51 del 25 febbraio 1976. Pres. OGGIONI - Rel. GIONFRIDA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Dott. LU OGGIONI, Presidente - Avv. AN DE RC - Avv. OL CH - Prof. ZO CA - Prof. VINCZO EL TR - Prof. IO UL - Dott. NI EA - Prof. PA OS - Avv. LE MA - Dott. IO GIONFRIDA - Prof. RD RA - Prof. ID ASTUTI - Dott. EL AN - Prof. ON DE STEFANO, Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 278, comma secondo, 279, 252, commi terzo e quarto, 281, 284 n. 2, e 340 del codice civile; dell'art. 34 delle …Leggi di più...
- restituzione degli atti al giudice a quo.·
- necessita' di una nuova valutazione della rilevanza·
- oggetto·
- ord. 43/76. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- jus superveniens: legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia)