Sentenza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 14/10/2022, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2022
N. 01596/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt Fanteria, 4;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 27.10.2017, notificato il 07.03.2018, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal militare ricorrente;
del parere negativo emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. -OMISSIS- e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Esiti infarto miocardico trattato con efficace PTCA primaria ed impianto di stent medicato in paziente con stemi infero posteriore”, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri (in congedo), arruolato in data 18.09.1987, con domanda del 14.07.2015 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ Esiti di infarto miocardico, trattato con efficace PTCA primaria ed impianto di stent medicato in paziente con stemi inferiore-posteriore ”.
Sottoposto a visita medica ai fini della idoneità al servizio, con verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- datato 17.09.2015 la C.M.O. distaccata di Taranto giudicava il Maresciallo -OMISSIS- “ permanentemente non idoneo al Servizio Militare Incondizionato nell’Arma dei Carabinieri. Qualora la infermità del giudizio diagnostico sia giudicata SI dipendente da causa di servizio è SI impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del d.P.R. n. 738/81 e della legge 68/99 [..] SI idoneo alla riserva. SI idoneo ad essere reintegrato nelle aree funzionali del Personale civile, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266; da impiegare in mansioni tecniche e/o amministrative a impegno psico-fisico moderato ”.
Con successivo verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- datato 20.09.2015 la Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di Taranto, riunitasi ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni contratte, esprimeva il giudizio diagnostico di “ Cardiopatia ischemica in paziente con funzione sistolica conservata, assenza di ischemia residua ergometricamente accertata, in buon compenso cardiovascolare ” ed ascriveva detta affezione alla Tab A - V categoria.
Con nota datata 21.09.2015 il Comando Legione Carabinieri Puglia, nel prendere atto del giudizio medico-legale riportato nel verbale mod. BL/S n. -OMISSIS- emesso il 17.09.2015, comunicava la collocazione in aspettativa del ricorrente “ fino alla ricezione del provvedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la sua inidoneità” .
Successivamente, con parere reso nell’Adunanza n. -OMISSIS-, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio affermava che la infermità oggetto della domanda in questione “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi) favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull’insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità ”.
1.1. Avverso il decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri datato 27.10.2017 e il presupposto parere emesso dal C.V.C.S., con i quali veniva statuiva la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione, notificati il 7 marzo 2018, è insorto il Maresciallo ricorrente, rassegnando le censure di seguito rubricate.
-Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 1878 e ss del D. Lgs n. 66/2010; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione
manifestamente errata.
1.2. Il 3 maggio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Sato di Lecce per l’intimato Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Nella pubblica udienza del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto ed in parte va anche dichiarato inammissibile.
2.1. In base all’art.11 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”), “Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione”.
Secondo consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1768), il giudizio medico legale afferente alle domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizi e di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, "sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un'irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale".
Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si dimostrano, per l'effetto, insindacabili ove adeguatamente motivate e, soprattutto, coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento, sicchè “… il giudizio del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali” (cfr., ad es., Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. IV, 26 luglio 2016, n. 3383; sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 493).
Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 20/07/2018, n. 475; T.A.R. Toscana, n. 20170/2016; T.A.R. Campania n. 330/2015);infatti la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio, Roma - Sez. I quater, 01/08/2018, n. 8605).
Dal punto di vista normativo, il servizio prestato dal lavoratore, nell’assetto normativo definito dall’art. 64 D.P.R. n. 1092/1973 e dal D.P.R. n. 461/2001, risulta rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in due ipotesi. La prima è quella in cui l’attività svolta integra causa esclusiva dell’infermità. La seconda si ha allorquando il servizio costituisca una “concausa efficiente e determinante” della patologia, in concorso con altri fattori eziologicamente rilevanti.
2.2. Applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Collegio ritiene sufficiente rilevare in diritto che tutte le censure formulate nel ricorso (incentrate, in particolare, sul difetto di adeguata motivazione degli atti amministrativi impugnati e sulla omessa/errata valutazione dei fatti) sono infondate, in quanto, tenendo conto degli amplissimi margini di discrezionalità tecnica della P.A. nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate, gli atti impugnati contengono un’adeguata e coerente motivazione (anche “per relationem”) nel parere (obbligatorio e vincolante) espresso dal C.V.C.S. e nel consequenziale decreto impugnato del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
2.3. In particolare, il C.V.C.S., nel parere espresso il 12.5.2017 riteneva che l’infermità "ESITI DI INFARTO MIOCARDICO, TRATTATO CON EFFICACE PTCA PRIMARIA ED IMPIANTO DI STENT MEDICATO IN PAZIENTE CON STEMI INFEROPOSTERIORE" NON PUÒ' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato cosi' come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può' aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità' ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità” .
Con il successivo parere del 6.10.2017, il C.V.C.S confermava il precedente parere negativo per l'infermità: “ Cardiopatia ischemica in paziente con funzione sistolica conservata, assenza di ischemia residua ergometricamente accertata, in buon compenso cardiovascolare, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espre sso”.
In definitiva, l’organo tecnico, evidenziava l’assenza di circostanze di carattere eccezionale specificamente lesive, esulanti dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia dell’attività svolta (in assenza di particolari abnormi responsabilità' ovvero di eccezionali disagi tali da prevalere sui fattori individuali), senza che tali affermazioni siano state efficacemente smentite dal ricorrente.
Del resto, “nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa” (T.A.R. Marche, Ancona, I Sezione, 3 novembre 2017 n. 837; cfr.: T.A.R. Puglia, Lecce, II Sezione, 4 settembre 2017 n. 143).
2.4.Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ricorrente, quanto alle prestazioni in concreto svolte, al di là della generica indicazione delle ragioni e degli elementi addotti a sostegno della dipendenza delle proprie infermità dall’attività di lavoro espletata, peraltro connesse al tipo di attività svolta (nel ruolo operativo dell’Arma dei Carabinieri), non ha fornito alcuna prova concreta atta a dimostrare le circostanziate condizioni lavorative (di carattere eccezionale) che si assume abbiano fornito le condizioni per l’insorgenza delle patologie lamentate, al di fuori dei normali compiti di servizio per la categoria di appartenenza (Carabinieri espletanti essenzialmente ruolo operativo).
2.5. Osserva il Collegio che, secondo quieti principi giurisprudenziali, nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 02/05/2018, n.4762).
Inoltre, se pur le infermità addotte siano insorte durante il servizio, ciò non costituisce di per sé una prova sufficiente a giustificare la dipendenza delle stesse dalle condizioni ambientali e lavorative.
Spetta dunque al ricorrente dare un’effettiva prova di tale dipendenza - ciò che nel caso di specie è mancato - atteso che in tema di malattia causata dal lavoro, la prova di essere stato sottoposto per lungo tempo a lavori stressanti o nocivi non è sufficiente, dovendosi invece dimostrare specificatamente la presenza di eventi di carattere eccezionale idonei a determinare l’efficacia causale della patologia lamentata quale fattore di rischio con riferimento all’attività lavorativa in concreto prestata.
Nel caso di specie, tali circostanze di carattere eccezionale sono del tutto assenti, essendosi il Maresciallo Capo ricorrente limitato a descrivere le condizioni lavorative in cui lo stesso ha operato, circostanze che sono per loro natura connesse all’attività svolta, non diversa da quella propria della generalità degli appartenenti dell’Arma svolgenti le medesime funzioni con pari qualifica.
In particolare, lo svolgimento di attività “finalizzate al controllo, all’efficienza, provvedendo direttamente all’esecuzione di sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti, interrogatori, sia all’interno che all’esterno degli uffici del Comando, indipendentemente dall’orario di servizio”, da un lato appaiono rientrare nella qualifica di appartenenza (Maresciallo Capo dei Carabinieri) e - dall’altro - (in assenza della indicazione di circostanziate e ripetute attività e/o operazioni di eccezionale impegno e responsabilità) non evidenziano alcun incipit per l’insorgenza delle patologie lamentate.
Del pari, il dedotto svolgimento di lavoro straordinario nel periodo 21.10.2013- 29.10.2014 (in considerazione dell’assenza di una unità della Forza effettiva) non risulta sufficiente a superare il giudizio espresso dal C.V.C.S. nel ritenere non sussistente l’ipotesi di “particolari abnormi responsabilità”, avuto anche riguardo alla brevità del periodo.
2.6 Non sussiste neppure il lamentato deficit istruttorio avendo il C.V.C.S. espresso il parere “Vista la documentata richiesta di parere n. -OMISSIS-”; inoltre il rapporto informativo del 15 luglio 2015 conteneva la descrizione particolareggiata delle condizioni di lavoro con l’indicazione “della durata e delle modalità” delle stesse.
3. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente essere respinto.
La domanda di accertamento pure azionata è, poi, inammissibile per l’insussistenza di una posizione giuridica del ricorrente di diritto soggettivo perfetto.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e la natura della questione oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati e lo dichiara inammissibile quanto alla domanda di accertamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.