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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 159/2023 r.g. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Parte_1
Licastro per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 18 gennaio 2023 , Parte_1
premesso di essere stata fino alla data di collocamento in quiescenza (maggio
2022) dipendente dell' resistente con la qualifica di infermiera CP_1
professionale, in servizio presso il Centro Vaccinale di Oppido Mamertina, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo di accertare il proprio diritto all'attribuzione della fascia D4 e di condannare la parte resistente alla liquidazione delle somme alla stessa spettanti.
Nel dettaglio, la ricorrente ha rappresentato:
- che in data 20 dicembre 2020 è stato pubblicato un avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale per l'anno
2020/2021;
- di essere in posizione legittimante per accedere ai benefici;
- di non essere stata inserita nella graduatoria per caso fortuito dovuto ad un mero refuso del PC;
- di aver presentato in data 8 gennaio 2021, con pec del figlio, domanda di partecipazione al PEO 2020/2021, allegando la relativa documentazione;
- di aver inoltrato in data 11 gennaio 2021 una richiesta di rettifica della domanda nella parte in cui la dipendente ha dichiarato “di essere nella fascia di attuale appartenenza D3 dal 2003 invece dal 2010”;
- che non vi è stato alcun riscontro da parte dell'azienda resistente alle suddette pec;
- che il mancato riconoscimento della PEO 2020/2021 Ruolo Sanitario
D4 ha causato alla stessa un danno economico di rilevante gravità poiché non ha potuto godere dei benefici previsti dal CCNL Sanità
2019/2021 per l'importo di circa 5.600,00 euro.
Nella contumacia dell' nonostante sia stata Controparte_2
regolarmente citata, la causa è stata istruita in via documentale e, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Pertanto, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, l'istante potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Nel caso di specie, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto da parte della ricorrente, la quale si è limitata ad affermare genericamente di aver diritto alla progressione economica orizzontale disposta con avviso interno del
30/12/2020, senza allegare in maniera dettagliata il possesso dei requisiti per usufruire del beneficio in esame.
Le allegazioni di parte ricorrente, invero, risultano estremamente generiche in quanto la stessa si è limitata a rappresentare l'illegittimità della propria esclusione dalla graduatoria formatasi dopo la pubblicazione dell'avviso di selezione, senza indicare le ragioni per le quali l' resistente avrebbe CP_1
dovuto riconoscere alla dipendente la progressione economica oggetto di giudizio. Non vi è, infatti, alcuna allegazione in merito al possesso da parte della dei criteri necessari, individuati dall'avviso interno, per l'accesso alla Parte_1
selezione. La domanda va pertanto rigettata.
3.- Le spese del giudizio si intendono compensate in ragione della dichiarazione di contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese di lite.
Palmi, 24/09/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos