Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/05/2025, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12003 del 2021, proposto da AT AN RO Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo e AT Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e Istituto di Istruzione Superiore IS Carlo Gemmellaro di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” di Catania, non costituito in giudizio;
nei confronti
Santi Bellamacina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente
1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n. 9256 del 18 marzo 2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale ATA della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di formazione professionale convenzionata;
2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, recante le avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) delle Tabelle A/1 e A/5 allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) della nota dell'USR Sicilia del 23 agosto 2021 prot. 22372 nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, pubblicate dall'I.I.S. “Marconi-Mangano” di Catania quale scuola capofila di cui all'art. 5, comma 3, del DM 50/2021, come rettificate con il decreto del Dirigente scolastico del 24 settembre 2021, prot. n. 11545, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) del decreto del Dirigente scolastico del 24 settembre 2021, prot. n. 11545, di rettifica delle graduatorie di istituto con la decurtazione del punteggio originariamente assegnato per i servizi prestati dal ricorrente presso gli Enti di Formazione Professionale;
7) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n. 9256 del 18 marzo 2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.
nonché per la declaratoria
anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale ATA della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Istituto di Istruzione Superiore Is Carlo Gemmellaro - Catania;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 9 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 maggio 2025 è stato dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di una questione in rito rilevata d’ufficio dal Collegio e relativa alla possibile improcedibilità del ricorso per effetto dello spirare del termine di vigenza triennale delle graduatorie di terza fascia di circolo e d'istituto del personale ATA aa.ss. 2021/2023, oggetto dell’interesse dei ricorrenti;
Rilevato che parte ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO