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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11080/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE II CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato ai sensi dell'art. 3 DL 117-25-Dott. Massimo Marasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nto di . n. 11080/2024, promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1960, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bandettini, APPELLANTE
(C.F. ), con sede legale in Venezia, Controparte_1 P.IVA_1 erso rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo e Tommaso Tonetto, APPELLATA E (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) a seguito di atto di fusione del 26 giugno 2024, in P.IVA_3 pers rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sartirana, TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 170/2024, resa dal Giudice di Pace di Venezia, dott.ssa Elena Biasutti, depositata il 13.1.2024, nel procedimento R.G. n. 3044/2017. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ssa. Il presente giudizio d'appello è stato promosso dalla Sig.ra Pt_1 contro la sentenza n. 170/2024 pronunciata dal Giudice di Pa
[...]
in data 13 gennaio 2024, relativa al procedimento R.G. n. 3044/2017. C iudice di Pace ha accolto la domanda proposta da ha dichiarato l'improcedibilità della Controparte_1 anda avanzata nei confront terza chiamata ( Controparte_3 ndannato la Sig.ra al pagamento in
[...] Pt_1 [...] dell'importo di € 3. oltre agli interessi legali m CP_1 lla domanda fino all'integrale soddisfo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Le spese relative alla domanda verso la terza chiamata sono state compensate tra le parti. Avverso tale sentenza, la Sig.ra ha proposto impugnazione integrale, Pt_1 notificando atto di citazione il no 2024. L'appellante ha fondato il gravame principalmente su diversi motivi: l'erroneità della dichiarazione di
1 improcedibilità della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata per mancato esperimento della negoziazione assistita, sostenendo che tale onere non gravi sul convenuto chiamante;
l'omessa pronuncia e l'errore nella valutazione dell'eccezione relativa a decadenza e prescrizione dell'azione p nendo la sussistenza di una tacita accettazione da parte di;
la mancata considerazione delle CP_1 prove testimoniali circa i di ripristino, di risolutivo e non contestato, e il difetto di prova da parte di CP_1 sull'attuale sussistenza del danno. Ha inoltre contestato la del danno basata su un semplice prevent 3.782,00 e su una metratura ritenuta errata (87 mq). La Sig.ra ha richiesto infine la Pt_1 condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per Controparte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 nferma integrale della sentenza impugnata. Ha contestato l'esistenza del presunto secondo intervento risolutivo, rilevando che non sarebbe stata fornita prova in causa a supporto di quest'ultimo, e ha ribadito la tempestività delle proprie contestazioni relativamente al primo intervento, avvenute il 19 gennaio 2015 e poi reite aio 2017, in conformità con l'art. 1667 c.c.. In sede di appello, ha CP_1 modificato la causa petendi, affermando di agire non più per il risarcimento del danno attuale come dedotto in primo grado, ma per ottenere il rimborso di una somma corrisposta per l'ultimo intervento riparativo.
In fatto. Il Tribunale osserva che, sia nel primo grado di giudizio che nell'attuale fase d'appello, sono emerse alcune circ isultano pacifiche e non contestate tra le parti. La Sig.ra risulta, Parte_1 innanzitutto, proprietaria di un appartamento situat o n. 253, al secondo piano di un condominio, mentre CP_1 CP_1 possiede l'unità immobiliare sottostante, adibita
[...] tività alberghiera. L'appartamento della OR è stato locato Pt_1 tramite contratto stipulato il 30 settembre 2011 e stesso anno, è stato dato in locazione turistica a Controparte_3
(attualmente , società che si occupava di subaffittare Controparte_2
l'immobile ai mpletamente, compresi eventuali lavori necessari, i cui costi venivano aggiunti al canone di locazione. L'articolo 9 ione prevedeva esplicitamente che il conduttore ( fosse direttamente responsabile verso il locatore e i Controparte_3 er colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. In data 1 settembre 2014 si è verificato uno spandimento d'acqua, da un guasto alle tubature del bagno dell'appartamen Pt_1
Tale fuoriuscita ha raggiunto l'unità di proprietà di Controparte_1
Pag. 2 di 9 provocando un danneggiamento della tinteggiatura di almeno una delle pareti della stanza sottostante, nello specifico quella più esterna affacciata sulla strada. A seguito dell'evento dannoso si è resa necessaria un'opera di ripristino, concretizzatasi in un primo intervento di tinteggiatura eseguito tra il 12 e i dalla ditta di . CP_4 Controparte_5
Tuttavia, ha contesta int Controparte_1 gennaio non fosse stato realizzato a regola d'arte, in particolare per la mancata uniformità cromatica tra le diverse pareti della stanza. Durante l'istruttoria di pri unale reputa siano state accertate le seguenti circostanze. , ritenendo l'intervento del 11/12 CP_1 gennaio 2015 non risolu ue non completo, ha instaurato il giudizio nel maggio 2017. ha allegato la relazione tecnica del CP_1 proprio incaricato, l'arch. eseguita senza contradditto Persona_1 tivo di spesa di u ollaborava con essa, il sig. CP_6 di € 3.782,00 (oltre IVA), quantificando in tale somma il
[...] ario per una completa ritinteggiatura che ripristinasse l'uniformità cromatica. e della TA ( Parte_1 CP_7 [...] fondato le ie difese, olt Controparte_8 sull'eccezione di improcedibilità della domanda di manleva, sulla circostanza che vi era stato un secondo intervento di ritinteggiatura, rimo, eseguito a regola d'arte e accettato senza riserve da
, e che il danno non era più attuale , CP_1 tte le seguenti testimonianze di , Controparte_5 titolare dell'impresa esecutrice di entrambi gli interventi:
• Rispondendo al Capitolo n. 4 della memoria ex art. 320 c.p.c. della terza chiamata (riguardo all'incarico del secondo intervent "è vero che successivamente [al primo interven
[...]
direttamente la ditta individuale CP_1 CP_4
di ridipingere anche le altre pareti ed il ". Controparte_5
• olo n. 5 della medesima memoria (riguardo all'esecuzione del secondo intervento), ha confermato: "è vero che a seguito dell'incarico di la ditta individuale Sasha di Parte_2
AL Oborocean 15 provvedeva a ridipingere anche le rest ontrosoffitti della stanza danneggiata di proprietà di . Controparte_1
• Rispondendo riguardo alla direzione dei lavori), ha confermato che "i lavori di tinteggiatura (ndr: con riferimento al secondo intervento) venivano coordinati direttamente ed esclusivamente da . Controparte_1
• Rispondendo al C o all'accettazione dell'opera), ha risposto: "è vero, ha accettato il lavoro senza riserve, CP_1
Pag. 3 di 9 dirigendo e controllando personalmente i lavori di tinteggiatura". Il teste ha aggiunto: "il mio lavoro era già concluso. Non mi è mai stato contestato il lavoro". In merito al colore e alla tecnica di tinteggiatura, a contrasto dell'assunto di sui difetti e la differenza cromatica, il teste CP_1 CP_5 terrogato sul o di prova n. 4 di parte attrice
[...]
e quali la sig.ra ha fatto eseguire la nuova tinteggiatura Pt_1 sono state colorate con pitt lore giallo"), ha risposto: "non è vero, il colore è stato fatto sulla base di una mazzetta di colore". Inoltre, in risposta al Ca i prova n. 5 di parte attrice ("vero che le pareti sulle quali la sig.ra non è intervenuta erano, così come sono tuttora, di colore Pt_1 bianco panna"), ha dichiarato che "anche le pareti non colorate erano giallastre, della stessa gradazione della mazzetta rapportata al colore già esistent Il teste , un professionista incaricato dalla per un Tes_1 Pt_1 soprallu .2017, interrogato sul Capitolo di pr 7 della memoria della convenuta ("le pareti della stanza di cui è causa avevano tutte lo stesso colore e risultavano essere dipinte con la tecnica dello spatolato"), ha confermato la circostanza come vera. Riteneva dunque che l'intervento di gennaio fosse risolutivo. Questi redasse un preventivo sulla base di 40 mq, stimando un valore di € 2.200,00. Le testimonianze d ome quella del sig. pittore CP_6
e collaboratore di , che aveva redatt ), sono CP_1 state criticate dal quanto de relato actoris (per sentito dire dall'attore). Il sig. a confermato di essere intervenuto sul luogo solo CP_6 una volta, "durante l'esecuzione dei la te le circostanze" gli state riferite dal proprietario di ". In merito ai colori, CP_1 constatava che le pareti tintegg intervento) erano di CP_6 diverso, ma poi, interrogato sul Capitolo di prova n. 5 emoria di parte attrice ("Vero che le pareti sulle quali la sig.ra non è Pt_1 intervenuta erano, così come sono tuttora, di colore bianc a"), ha risposto: "non è vero, colore diverso ma non bianco, giallo/verdino". Il Tribunale rileva che non ha negato l'uniformità cromatica, ma ha CP_6 descritto il colore delle pareti. Inoltre, risulta pacifico che il abbia CP_6 redatto il proprio preventivo prima della notifica della citazi rimo grado (01.05.2017). Nel proprio preventivo considerò una dimensione di 87 mq.
IN DIRITTO Il Tribunale ritiene che i profili controversi su cui è necessaria una pronuncia del giudice di appello riguardino sia questioni preliminari (procedibilità della domanda e decadenze/prescrizioni) sia questioni di merito (sussistenza della responsabilità).
Pag. 4 di 9 A) Improcedibilità della Domanda di Manleva nei confronti della ER TA ( . Il Giudice di Pace ha rato Controparte_2 improcedibi l .ra nei Pt_1 confronti di (ora poi era Controparte_3 Controparte_2 stata esperita la procedura di negoziazione assistita obbligatoria nei ti del terzo chiamato. Questo profilo è contestato dall'appellante poiché sostiene che il convenuto non ha l'obbligo di esperire la Pt_1 zione assistita nel caso di chiamata in causa del terzo. Il Tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza, “nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il D.L. 132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi di tale istituto per tentare di comporre bonariamente la lite. Orbene, consentire al terzo chiamato di eccepire validamente il mancato esperimento della negoziazione assistita, da parte del convenuto chiamante nei suoi confronti, contrasta con le finalità deflattive dell'istituto. L'esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. Da tale affermazione discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale. L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita, nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità, è quindi solo quello che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore” (Tribunale Savona, Sentenza, 03/11/2023, n. 795). Ne consegue, pertanto, che l'impugnazione su questo aspetto è fondata e la domanda di manleva va esaminata nel merito.
oni di prescrizione e decadenza. La Sig.ra e Pt_1 [...] lamentano un vizio di omessa pronuncia da el CP_2
in motivazione non ha fatto cenno alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado in base agli artt. 1667 c.c. e 2226 c.c. Il Tribunale ritiene che queste eccezioni siano rive di fondamento. L'azione presentata in primo grado da si basa CP_1 sulla responsabilità extracontrattuale, secondo dato che non è stato stipulato alcun contratto tra e la CP_1 Pt_1
Inoltre, tutta la questione origina dalla per vve settembre 2014. Va aggiunto che l'incarico per la riparazione è stato affidato all'esecutore da;
l'appellante e la terza parte CP_1 chiamata si sono limitati a risarcire i danni subiti da , CP_1 corrispondenti al costo dell'intervento. L'esecutore, udito , ha riferito di non aver avuto osservazioni o contestazioni in merito al proprio
Pag. 5 di 9 lavoro. Pertanto, le eccezioni in questione non sono nella disponibilità dell'appellante, ma dell nei confronti della ditta Controparte_1 incaricata dei lavori. Le ec pinte. C) Sussistenza della responsabilità. La sia in primo grado sia in Pt_1 appello, ha contestato la domanda di basandosi Controparte_1 sull'assunto che, sebbene il danno inizi ento d'acqua del 1.9.2014), il danno to dall'attrice ( ) non CP_1 era più attuale o imputabile alla a causa dei su nti di Pt_1 ripristino e del empo tr . I profili di merito specificamente contestati dalla nel suo atto introduttivo e nelle memorie di primo Pt_1 grado sono stati:
• ità Cromatica e Inesistenza tuale (An): La ha contestato la ricostruzione di second Pt_1 CP_1 ntervento di ridipintura non era s arte. La Pt_1 sosteneva e allegava che in realtà gli interventi di dipintura furon non uno lare, il secondo intervento, successivo alla diffida di del 19.1.2015, fu eseguito a regola d'arte e CP_1 aveva ri ormità cromatica tra le varie pareti. Ciò implicava che al momento della citazione (maggio 2017), il danno lamentato non esisteva più.
• Imputabilità del Danno (Dopo Anni): La ha eccepito che, data Pt_1 la distanza di oltre due anni dalla fine vori di dipintura (fine gennaio 2015) alla citazione (maggio 2017), e con obile era stato continuativamente utilizzato da CP_1 per l'attività alberghiera ospitando turisti, era impo
[...] alla eventuali vizi della dipintura, in quanto potevano essere Pt_1 dov rzi o ad altre infiltrazioni (ad io, esterne o dal condizionatore installato). Nella sostanza la pone in dubbio l'an Pt_1 debeatur sotto il profilo del danno consegu del nendo che questi profili non siano stati provati dall CP_1
[...]
Il Tr le ritiene che, al momento della citazione, il presunto danno per mancata uniformità cromatica fosse già stato integralmente sanato da un intervento autonomo e diretto di ostanz Controparte_1 ualsiasi residua respons e alla Pt_1 [...]
È del tutto evidente che, dopo il primo inter arziale CP_9 itato a una sola parete e formalmente contestato –
insoddisfatta dell'esito, abbia scelto di assumere in via Controparte_1 ne del ripristino, affidando all'impresa Sasha di AL OB la ridipintura totale dell'ambiente, compreso il soffitto e le restanti pareti. con questa scelta, ha Controparte_1 assunto ogni onere e ris pletamento dell'opera,
Pag. 6 di 9 rompendo ogni collegamento causale tra la condotta iniziale di e lo Pt_1 stato attuale dei luoghi La testimonianza di , teste di Controparte_5 CP_1 riconosciuto dalla st o “verame Pt_1
elemento dirimente. Egli ha dichiarato in giudizio che
[...]
“ha accettato il lavoro senza riserve” al termine del s CP_1 venuto a fine gennaio 2015, e che l'opera “non è mai stata contestata” successivamente. L'accettazione senza riserve equivale a una dichiarazione di estinzione di ogni pretesa, poiché chi accetta un'opera senza sollevare critiche ne riconosce implicitamente la ità. Conseguentemente, il nesso causale tra la responsabilità di e il Pt_1 presunto danno si dissolve irrimediabilmente: non può infatti sussistere una pretesa risarcitoria per un danno che, al momento dell'atto introduttivo del giudizio, era stato già eliminato da un intervento autonomo e accettato dalla parte lesa. Il Giudice di Pace, tuttavia, ha ignorato questa ricostruzione fattuale e giuridica, basando la sua decisione su elementi privi di fondamento. In particolare, ha ritenuto decisivo l'interpello del legale rappresentante dell'attrice ( , ma dall'interrogatorio formale non possono essere Per_2 desunti argo vorevoli alla parte nei confronti della quale è deferito e, in ogni caso, non ha considerato l'interesse a rendere dichiarazioni a sé fa e, il giudice di primo grado ha dato rilievo alla dep di su circostanze che quest'ultimo aveva appreso dal CP_6 Per_2
e cenza diretta, mentre ha trascurato quanto ques direttamente percepito. Di ulteriore rilievo è, infatti, la circostanza che lo stesso pochi giorni prima dell'atto di citazione, abbia fornito una CP_6 testim in contraddizione rispetto alle allegazioni dell'attrice in primo grado. Interrogato sul capitolo di prova n. 5 emoria attrice – dove si affermava che “le pareti sulle quali la sig.ra ntervenuta erano, Pt_1 così come sono tuttora, di colore bianco p a esplicitamente CP_6 smentito tale versione, dichiarando: “non è vero, s olore diverso ma non bianco, giallo/verdino”. Tale deposizione, anziché suffragare la tesi del danno permanente, ha anzi dimostrato l'infondatezza delle pretese attrici, rivelando una descrizione cromatica difforme rispe uella dedotta in giudizio. In precedenza, si è infatti rilevato che non ha negato CP_6
l'uniformità cromatica, limitandosi a descrivere il delle pareti: si tratta dunque di un'ammissione implicita che, al netto delle contestazioni, l'intervento successivo aveva comunque garantito coerenza cromatica nell'ambiente, seppur con una tonalità diversa da quella originariamente prevista. Ancor più grave nella sentenza di primo grado è l'aver motivato sull'efficacia del secondo intervento in modo del tutto apodittico: affermare che
“l'intervento iniziale eseguito dalla convenuta non fu integrale né risolutivo”
Pag. 7 di 9 senza valutare che se ne era assunta la responsabilità e Controparte_1 la riuscita o meno del lavoro dimostra un'erronea applicazio rincipi giuridici sul nesso causale. La sentenza, in sostanza, punisce per un Pt_1 danno che non esisteva più al momento della citazione, t ndo il principio cardine secondo cui la responsabilità civile presuppone l'esistenza attuale del danno e il suo nesso causale con la condotta contestata. inazione dell'autonoma gestione dei lavori da parte di dell'accettazione esplicita dell'opera finale e della Controparte_1 le stesse prove offerte dalla stessa in primo grado rende insostenibile ogni pretesa risarcitoria avanzata in giudizio. La sentenza impugnata tegralmente riformata, rigettando la pretesa risarcitoria di e la domanda di manleva. Le spese di CP_1 lite vanno poste int la soccombente, comprese quelle di chiamata in causa della in ragione del principio della CP_2 causalità delle spese di lite. Le sp essere determinate secondo lo scaglione di riferimento nei due gradi di giudizio, tenendo conto del valore della causa e delle attività concretamente svolte in giudizio. Le spese vanno anche compensate nella misura del 10% tra le parti in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari. In base alle tariffe vigenti, per il primo grado si reputa congruo un importo medio dei compensi, che, già operata la compensazione parziale, sono pari a € 1.138,50 per ciascuna parte;
mentre per il giudizio di appello sono pari a € 2.623,50 per ciascuna parte, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G. n. 11080/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o ass 1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza impugnat a) Rigetta la roposta da nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
b) Rigetta la manleva proposta da nei Parte_1 conf Controparte_2
2. Condanna lle Controparte_1 mbi i g re di e di Parte_1 Controparte_2
liquidate, già operata la compe ziale
[...] otivazione: o quanto a , in complessivi € 3.762,00 (di cui € Parte_1
1.138,50 per il primo grado ed € 2.623,50 per il presente grado), oltre accessori di legge (IVA, C.P.A. e rimborso forfettario spese generali al 15%);
Pag. 8 di 9 o quanto a in complessivi € 3.762,00 (di cui Controparte_2
€ 1.138,50 per il primo grado ed € 2.623,50 per il presente grado), oltre accessori di legge (IVA, C.P.A. e rimborso forfettario spese generali al 15%). Venezia, 09-12-25 Il Giudice Massimo Marasca
Pag. 9 di 9
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato ai sensi dell'art. 3 DL 117-25-Dott. Massimo Marasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nto di . n. 11080/2024, promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1960, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bandettini, APPELLANTE
(C.F. ), con sede legale in Venezia, Controparte_1 P.IVA_1 erso rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo e Tommaso Tonetto, APPELLATA E (C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) a seguito di atto di fusione del 26 giugno 2024, in P.IVA_3 pers rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Sartirana, TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 170/2024, resa dal Giudice di Pace di Venezia, dott.ssa Elena Biasutti, depositata il 13.1.2024, nel procedimento R.G. n. 3044/2017. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ssa. Il presente giudizio d'appello è stato promosso dalla Sig.ra Pt_1 contro la sentenza n. 170/2024 pronunciata dal Giudice di Pa
[...]
in data 13 gennaio 2024, relativa al procedimento R.G. n. 3044/2017. C iudice di Pace ha accolto la domanda proposta da ha dichiarato l'improcedibilità della Controparte_1 anda avanzata nei confront terza chiamata ( Controparte_3 ndannato la Sig.ra al pagamento in
[...] Pt_1 [...] dell'importo di € 3. oltre agli interessi legali m CP_1 lla domanda fino all'integrale soddisfo e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge. Le spese relative alla domanda verso la terza chiamata sono state compensate tra le parti. Avverso tale sentenza, la Sig.ra ha proposto impugnazione integrale, Pt_1 notificando atto di citazione il no 2024. L'appellante ha fondato il gravame principalmente su diversi motivi: l'erroneità della dichiarazione di
1 improcedibilità della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata per mancato esperimento della negoziazione assistita, sostenendo che tale onere non gravi sul convenuto chiamante;
l'omessa pronuncia e l'errore nella valutazione dell'eccezione relativa a decadenza e prescrizione dell'azione p nendo la sussistenza di una tacita accettazione da parte di;
la mancata considerazione delle CP_1 prove testimoniali circa i di ripristino, di risolutivo e non contestato, e il difetto di prova da parte di CP_1 sull'attuale sussistenza del danno. Ha inoltre contestato la del danno basata su un semplice prevent 3.782,00 e su una metratura ritenuta errata (87 mq). La Sig.ra ha richiesto infine la Pt_1 condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per Controparte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 nferma integrale della sentenza impugnata. Ha contestato l'esistenza del presunto secondo intervento risolutivo, rilevando che non sarebbe stata fornita prova in causa a supporto di quest'ultimo, e ha ribadito la tempestività delle proprie contestazioni relativamente al primo intervento, avvenute il 19 gennaio 2015 e poi reite aio 2017, in conformità con l'art. 1667 c.c.. In sede di appello, ha CP_1 modificato la causa petendi, affermando di agire non più per il risarcimento del danno attuale come dedotto in primo grado, ma per ottenere il rimborso di una somma corrisposta per l'ultimo intervento riparativo.
In fatto. Il Tribunale osserva che, sia nel primo grado di giudizio che nell'attuale fase d'appello, sono emerse alcune circ isultano pacifiche e non contestate tra le parti. La Sig.ra risulta, Parte_1 innanzitutto, proprietaria di un appartamento situat o n. 253, al secondo piano di un condominio, mentre CP_1 CP_1 possiede l'unità immobiliare sottostante, adibita
[...] tività alberghiera. L'appartamento della OR è stato locato Pt_1 tramite contratto stipulato il 30 settembre 2011 e stesso anno, è stato dato in locazione turistica a Controparte_3
(attualmente , società che si occupava di subaffittare Controparte_2
l'immobile ai mpletamente, compresi eventuali lavori necessari, i cui costi venivano aggiunti al canone di locazione. L'articolo 9 ione prevedeva esplicitamente che il conduttore ( fosse direttamente responsabile verso il locatore e i Controparte_3 er colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc., e ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. In data 1 settembre 2014 si è verificato uno spandimento d'acqua, da un guasto alle tubature del bagno dell'appartamen Pt_1
Tale fuoriuscita ha raggiunto l'unità di proprietà di Controparte_1
Pag. 2 di 9 provocando un danneggiamento della tinteggiatura di almeno una delle pareti della stanza sottostante, nello specifico quella più esterna affacciata sulla strada. A seguito dell'evento dannoso si è resa necessaria un'opera di ripristino, concretizzatasi in un primo intervento di tinteggiatura eseguito tra il 12 e i dalla ditta di . CP_4 Controparte_5
Tuttavia, ha contesta int Controparte_1 gennaio non fosse stato realizzato a regola d'arte, in particolare per la mancata uniformità cromatica tra le diverse pareti della stanza. Durante l'istruttoria di pri unale reputa siano state accertate le seguenti circostanze. , ritenendo l'intervento del 11/12 CP_1 gennaio 2015 non risolu ue non completo, ha instaurato il giudizio nel maggio 2017. ha allegato la relazione tecnica del CP_1 proprio incaricato, l'arch. eseguita senza contradditto Persona_1 tivo di spesa di u ollaborava con essa, il sig. CP_6 di € 3.782,00 (oltre IVA), quantificando in tale somma il
[...] ario per una completa ritinteggiatura che ripristinasse l'uniformità cromatica. e della TA ( Parte_1 CP_7 [...] fondato le ie difese, olt Controparte_8 sull'eccezione di improcedibilità della domanda di manleva, sulla circostanza che vi era stato un secondo intervento di ritinteggiatura, rimo, eseguito a regola d'arte e accettato senza riserve da
, e che il danno non era più attuale , CP_1 tte le seguenti testimonianze di , Controparte_5 titolare dell'impresa esecutrice di entrambi gli interventi:
• Rispondendo al Capitolo n. 4 della memoria ex art. 320 c.p.c. della terza chiamata (riguardo all'incarico del secondo intervent "è vero che successivamente [al primo interven
[...]
direttamente la ditta individuale CP_1 CP_4
di ridipingere anche le altre pareti ed il ". Controparte_5
• olo n. 5 della medesima memoria (riguardo all'esecuzione del secondo intervento), ha confermato: "è vero che a seguito dell'incarico di la ditta individuale Sasha di Parte_2
AL Oborocean 15 provvedeva a ridipingere anche le rest ontrosoffitti della stanza danneggiata di proprietà di . Controparte_1
• Rispondendo riguardo alla direzione dei lavori), ha confermato che "i lavori di tinteggiatura (ndr: con riferimento al secondo intervento) venivano coordinati direttamente ed esclusivamente da . Controparte_1
• Rispondendo al C o all'accettazione dell'opera), ha risposto: "è vero, ha accettato il lavoro senza riserve, CP_1
Pag. 3 di 9 dirigendo e controllando personalmente i lavori di tinteggiatura". Il teste ha aggiunto: "il mio lavoro era già concluso. Non mi è mai stato contestato il lavoro". In merito al colore e alla tecnica di tinteggiatura, a contrasto dell'assunto di sui difetti e la differenza cromatica, il teste CP_1 CP_5 terrogato sul o di prova n. 4 di parte attrice
[...]
e quali la sig.ra ha fatto eseguire la nuova tinteggiatura Pt_1 sono state colorate con pitt lore giallo"), ha risposto: "non è vero, il colore è stato fatto sulla base di una mazzetta di colore". Inoltre, in risposta al Ca i prova n. 5 di parte attrice ("vero che le pareti sulle quali la sig.ra non è intervenuta erano, così come sono tuttora, di colore Pt_1 bianco panna"), ha dichiarato che "anche le pareti non colorate erano giallastre, della stessa gradazione della mazzetta rapportata al colore già esistent Il teste , un professionista incaricato dalla per un Tes_1 Pt_1 soprallu .2017, interrogato sul Capitolo di pr 7 della memoria della convenuta ("le pareti della stanza di cui è causa avevano tutte lo stesso colore e risultavano essere dipinte con la tecnica dello spatolato"), ha confermato la circostanza come vera. Riteneva dunque che l'intervento di gennaio fosse risolutivo. Questi redasse un preventivo sulla base di 40 mq, stimando un valore di € 2.200,00. Le testimonianze d ome quella del sig. pittore CP_6
e collaboratore di , che aveva redatt ), sono CP_1 state criticate dal quanto de relato actoris (per sentito dire dall'attore). Il sig. a confermato di essere intervenuto sul luogo solo CP_6 una volta, "durante l'esecuzione dei la te le circostanze" gli state riferite dal proprietario di ". In merito ai colori, CP_1 constatava che le pareti tintegg intervento) erano di CP_6 diverso, ma poi, interrogato sul Capitolo di prova n. 5 emoria di parte attrice ("Vero che le pareti sulle quali la sig.ra non è Pt_1 intervenuta erano, così come sono tuttora, di colore bianc a"), ha risposto: "non è vero, colore diverso ma non bianco, giallo/verdino". Il Tribunale rileva che non ha negato l'uniformità cromatica, ma ha CP_6 descritto il colore delle pareti. Inoltre, risulta pacifico che il abbia CP_6 redatto il proprio preventivo prima della notifica della citazi rimo grado (01.05.2017). Nel proprio preventivo considerò una dimensione di 87 mq.
IN DIRITTO Il Tribunale ritiene che i profili controversi su cui è necessaria una pronuncia del giudice di appello riguardino sia questioni preliminari (procedibilità della domanda e decadenze/prescrizioni) sia questioni di merito (sussistenza della responsabilità).
Pag. 4 di 9 A) Improcedibilità della Domanda di Manleva nei confronti della ER TA ( . Il Giudice di Pace ha rato Controparte_2 improcedibi l .ra nei Pt_1 confronti di (ora poi era Controparte_3 Controparte_2 stata esperita la procedura di negoziazione assistita obbligatoria nei ti del terzo chiamato. Questo profilo è contestato dall'appellante poiché sostiene che il convenuto non ha l'obbligo di esperire la Pt_1 zione assistita nel caso di chiamata in causa del terzo. Il Tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza, “nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il D.L. 132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi di tale istituto per tentare di comporre bonariamente la lite. Orbene, consentire al terzo chiamato di eccepire validamente il mancato esperimento della negoziazione assistita, da parte del convenuto chiamante nei suoi confronti, contrasta con le finalità deflattive dell'istituto. L'esperimento della mediazione obbligatoria non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. Da tale affermazione discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale. L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita, nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità, è quindi solo quello che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore” (Tribunale Savona, Sentenza, 03/11/2023, n. 795). Ne consegue, pertanto, che l'impugnazione su questo aspetto è fondata e la domanda di manleva va esaminata nel merito.
oni di prescrizione e decadenza. La Sig.ra e Pt_1 [...] lamentano un vizio di omessa pronuncia da el CP_2
in motivazione non ha fatto cenno alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado in base agli artt. 1667 c.c. e 2226 c.c. Il Tribunale ritiene che queste eccezioni siano rive di fondamento. L'azione presentata in primo grado da si basa CP_1 sulla responsabilità extracontrattuale, secondo dato che non è stato stipulato alcun contratto tra e la CP_1 Pt_1
Inoltre, tutta la questione origina dalla per vve settembre 2014. Va aggiunto che l'incarico per la riparazione è stato affidato all'esecutore da;
l'appellante e la terza parte CP_1 chiamata si sono limitati a risarcire i danni subiti da , CP_1 corrispondenti al costo dell'intervento. L'esecutore, udito , ha riferito di non aver avuto osservazioni o contestazioni in merito al proprio
Pag. 5 di 9 lavoro. Pertanto, le eccezioni in questione non sono nella disponibilità dell'appellante, ma dell nei confronti della ditta Controparte_1 incaricata dei lavori. Le ec pinte. C) Sussistenza della responsabilità. La sia in primo grado sia in Pt_1 appello, ha contestato la domanda di basandosi Controparte_1 sull'assunto che, sebbene il danno inizi ento d'acqua del 1.9.2014), il danno to dall'attrice ( ) non CP_1 era più attuale o imputabile alla a causa dei su nti di Pt_1 ripristino e del empo tr . I profili di merito specificamente contestati dalla nel suo atto introduttivo e nelle memorie di primo Pt_1 grado sono stati:
• ità Cromatica e Inesistenza tuale (An): La ha contestato la ricostruzione di second Pt_1 CP_1 ntervento di ridipintura non era s arte. La Pt_1 sosteneva e allegava che in realtà gli interventi di dipintura furon non uno lare, il secondo intervento, successivo alla diffida di del 19.1.2015, fu eseguito a regola d'arte e CP_1 aveva ri ormità cromatica tra le varie pareti. Ciò implicava che al momento della citazione (maggio 2017), il danno lamentato non esisteva più.
• Imputabilità del Danno (Dopo Anni): La ha eccepito che, data Pt_1 la distanza di oltre due anni dalla fine vori di dipintura (fine gennaio 2015) alla citazione (maggio 2017), e con obile era stato continuativamente utilizzato da CP_1 per l'attività alberghiera ospitando turisti, era impo
[...] alla eventuali vizi della dipintura, in quanto potevano essere Pt_1 dov rzi o ad altre infiltrazioni (ad io, esterne o dal condizionatore installato). Nella sostanza la pone in dubbio l'an Pt_1 debeatur sotto il profilo del danno consegu del nendo che questi profili non siano stati provati dall CP_1
[...]
Il Tr le ritiene che, al momento della citazione, il presunto danno per mancata uniformità cromatica fosse già stato integralmente sanato da un intervento autonomo e diretto di ostanz Controparte_1 ualsiasi residua respons e alla Pt_1 [...]
È del tutto evidente che, dopo il primo inter arziale CP_9 itato a una sola parete e formalmente contestato –
insoddisfatta dell'esito, abbia scelto di assumere in via Controparte_1 ne del ripristino, affidando all'impresa Sasha di AL OB la ridipintura totale dell'ambiente, compreso il soffitto e le restanti pareti. con questa scelta, ha Controparte_1 assunto ogni onere e ris pletamento dell'opera,
Pag. 6 di 9 rompendo ogni collegamento causale tra la condotta iniziale di e lo Pt_1 stato attuale dei luoghi La testimonianza di , teste di Controparte_5 CP_1 riconosciuto dalla st o “verame Pt_1
elemento dirimente. Egli ha dichiarato in giudizio che
[...]
“ha accettato il lavoro senza riserve” al termine del s CP_1 venuto a fine gennaio 2015, e che l'opera “non è mai stata contestata” successivamente. L'accettazione senza riserve equivale a una dichiarazione di estinzione di ogni pretesa, poiché chi accetta un'opera senza sollevare critiche ne riconosce implicitamente la ità. Conseguentemente, il nesso causale tra la responsabilità di e il Pt_1 presunto danno si dissolve irrimediabilmente: non può infatti sussistere una pretesa risarcitoria per un danno che, al momento dell'atto introduttivo del giudizio, era stato già eliminato da un intervento autonomo e accettato dalla parte lesa. Il Giudice di Pace, tuttavia, ha ignorato questa ricostruzione fattuale e giuridica, basando la sua decisione su elementi privi di fondamento. In particolare, ha ritenuto decisivo l'interpello del legale rappresentante dell'attrice ( , ma dall'interrogatorio formale non possono essere Per_2 desunti argo vorevoli alla parte nei confronti della quale è deferito e, in ogni caso, non ha considerato l'interesse a rendere dichiarazioni a sé fa e, il giudice di primo grado ha dato rilievo alla dep di su circostanze che quest'ultimo aveva appreso dal CP_6 Per_2
e cenza diretta, mentre ha trascurato quanto ques direttamente percepito. Di ulteriore rilievo è, infatti, la circostanza che lo stesso pochi giorni prima dell'atto di citazione, abbia fornito una CP_6 testim in contraddizione rispetto alle allegazioni dell'attrice in primo grado. Interrogato sul capitolo di prova n. 5 emoria attrice – dove si affermava che “le pareti sulle quali la sig.ra ntervenuta erano, Pt_1 così come sono tuttora, di colore bianco p a esplicitamente CP_6 smentito tale versione, dichiarando: “non è vero, s olore diverso ma non bianco, giallo/verdino”. Tale deposizione, anziché suffragare la tesi del danno permanente, ha anzi dimostrato l'infondatezza delle pretese attrici, rivelando una descrizione cromatica difforme rispe uella dedotta in giudizio. In precedenza, si è infatti rilevato che non ha negato CP_6
l'uniformità cromatica, limitandosi a descrivere il delle pareti: si tratta dunque di un'ammissione implicita che, al netto delle contestazioni, l'intervento successivo aveva comunque garantito coerenza cromatica nell'ambiente, seppur con una tonalità diversa da quella originariamente prevista. Ancor più grave nella sentenza di primo grado è l'aver motivato sull'efficacia del secondo intervento in modo del tutto apodittico: affermare che
“l'intervento iniziale eseguito dalla convenuta non fu integrale né risolutivo”
Pag. 7 di 9 senza valutare che se ne era assunta la responsabilità e Controparte_1 la riuscita o meno del lavoro dimostra un'erronea applicazio rincipi giuridici sul nesso causale. La sentenza, in sostanza, punisce per un Pt_1 danno che non esisteva più al momento della citazione, t ndo il principio cardine secondo cui la responsabilità civile presuppone l'esistenza attuale del danno e il suo nesso causale con la condotta contestata. inazione dell'autonoma gestione dei lavori da parte di dell'accettazione esplicita dell'opera finale e della Controparte_1 le stesse prove offerte dalla stessa in primo grado rende insostenibile ogni pretesa risarcitoria avanzata in giudizio. La sentenza impugnata tegralmente riformata, rigettando la pretesa risarcitoria di e la domanda di manleva. Le spese di CP_1 lite vanno poste int la soccombente, comprese quelle di chiamata in causa della in ragione del principio della CP_2 causalità delle spese di lite. Le sp essere determinate secondo lo scaglione di riferimento nei due gradi di giudizio, tenendo conto del valore della causa e delle attività concretamente svolte in giudizio. Le spese vanno anche compensate nella misura del 10% tra le parti in ragione del rigetto delle eccezioni preliminari. In base alle tariffe vigenti, per il primo grado si reputa congruo un importo medio dei compensi, che, già operata la compensazione parziale, sono pari a € 1.138,50 per ciascuna parte;
mentre per il giudizio di appello sono pari a € 2.623,50 per ciascuna parte, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G. n. 11080/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o ass 1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza impugnat a) Rigetta la roposta da nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
b) Rigetta la manleva proposta da nei Parte_1 conf Controparte_2
2. Condanna lle Controparte_1 mbi i g re di e di Parte_1 Controparte_2
liquidate, già operata la compe ziale
[...] otivazione: o quanto a , in complessivi € 3.762,00 (di cui € Parte_1
1.138,50 per il primo grado ed € 2.623,50 per il presente grado), oltre accessori di legge (IVA, C.P.A. e rimborso forfettario spese generali al 15%);
Pag. 8 di 9 o quanto a in complessivi € 3.762,00 (di cui Controparte_2
€ 1.138,50 per il primo grado ed € 2.623,50 per il presente grado), oltre accessori di legge (IVA, C.P.A. e rimborso forfettario spese generali al 15%). Venezia, 09-12-25 Il Giudice Massimo Marasca
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