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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 1583/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'avv. Marta Monaci presso la quale hanno eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 21.6.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 366, R. 03, Parte II, Serie A, anno 2014), in comunione legale dei beni;
- i quali si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 24.4.2025 n. 1566, passata in giudicato il 24.4.2025
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.2.2025, integrato con note in data 7.3.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni economiche delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alla seguente condizione: “1) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale.”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e di non volersi riconciliare;
hanno altresì confermato di rinunciare al deposito della citata documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 21.6.2014 tra la signora e il signor (atto trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 366, R. 03, Parte II, Serie A, anno 2014);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.2.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'avv. Marta Monaci presso la quale hanno eletto domicilio telematico
- i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, il 21.6.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 366, R. 03, Parte II, Serie A, anno 2014), in comunione legale dei beni;
- i quali si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 24.4.2025 n. 1566, passata in giudicato il 24.4.2025
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.2.2025, integrato con note in data 7.3.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni economiche delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alla seguente condizione: “1) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto coniugale.”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e di non volersi riconciliare;
hanno altresì confermato di rinunciare al deposito della citata documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 21.6.2014 tra la signora e il signor (atto trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Milano, n. 366, R. 03, Parte II, Serie A, anno 2014);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai