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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17608/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CERINA PAOLO e dell'avv. LENA DANIELE, con studio in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 28 20124 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
, con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA con studio in VIA C.F._7
DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRESE ANTONELLO e CP_7 C.F._8 dell'avv. GUIDI LETIZIA (, elettivamente domiciliato in V.LE MAJNO, 7 C/O AVV. ORTALI LAURA 20122
MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE , elettivamente Controparte_8 P.IVA_2 domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente pagina 1 di 11 SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 per sentire accertare il carattere illecito della condotta tenuta dai convenuti e per ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti da entrambi gli attori, quantificati nella somma di € 500.000,00 o da liquidarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Gli attori hanno esposto:
-che la società è attiva nel settore della consulenza e della formazione nel campo della business Parte_2 continuity e della resilienza organizzativa;
-che tale società è membro con la qualifica di LTP (Licensed Training Parteners) del BCI (Business Continuity
Institute), costituente il più importante corpo internazionale in materia di continuità operativa e resilienza organizzativa;
-che nel 2021 la società attrice ha erogato corsi di formazione BCI a 92 soggetti, con un peso di circa il 26% sul fatturato della società del 2021, così come sui fatturati degli altri anni, in quanto anche nel 2022 il 79% del fatturato era scaturito da clienti la cui relazione commerciale era scaturita dall'erogazione dei corsi;
-che per agevolare la crescita nelle diverse realtà nazionali, i membri dei singoli Stati si erano aggregati in organizzazioni locali, cd. chapter, e quello italiano era stato fondato nel 2014 da madre Persona_1 dell'attore;
-che i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, sino all'aprile 2022 erano membri del board di tale ente;
[...] CP_6
-che a seguito di alcune e-mail inviate dall'attore e dalla madre tra novembre e dicembre 2021, indirizzate ai membri del Italy Chapter Board, finalizzate a stimolare una presa di posizione su alcuni temi di interesse comune per tutti i membri, in data 8 aprile 2022 era stato notificato agli attori un Complaint of Code of Conduct, consistente nell'atto di avvio di un procedimento disciplinare, promosso dai membri del board italiano, i quali avevano denunciato un'asserita aggressione condotta dagli attori nei loro confronti e lamentato asserite violazioni del codice di condotta del BCI;
-che le circostanze descritte nel complaint erano prive di ogni fondamento ma erano frutto di una mera volontà di rappresaglia dei membri del board italiano;
-che i convenuti, quali componenti del board, si erano rivolti anche a , facente parte del vertice del CP_7
BCI, iniziativa che aveva portato all'adozione, in data 14 febbraio 2022, di un provvedimento di mancato rinnovo della LPT con decorrenza da maggio 2022, privo di motivazione;
-che nonostante l'invito bonario di affinchè fossero riviste tali iniziative e volto ad evidenziare la Parte_2 contrarietà a buona fede della revoca della licenza, nonché a segnalare una serie di irregolarità e vizi procedimentali nell'adozione del provvedimento, e nonostante il riconoscimento da parte di BCI dell'insussistenza di quanto rappresentato nel reclamo, i convenuti non avevano dato riscontro a tali iniziative;
pagina 2 di 11 -che le illecite condotte dei convenuti avevano determinato un grave danno patrimoniale in capo alla società
, in termine di riduzione del fatturato e perdita di futuri guadagni oltre che un danno di immagine in Parte_2 capo agli attori;
-che gli allora membri dell'Italy Chapter Board e dovevano ritenersi responsabili per avere agito a CP_7 titolo personale assumendo iniziative temerarie, ingiustificate e punitive nei confronti dei convenuti, a fronte del legittimo esercizio del diritto di critica degli attori e per la contrarietà a buona fede del mancato rinnovo della
LTP indotto dalle loro iniziative;
-che era configurabile anche la responsabilità di avendo il convenuto agito quale Controparte_8 CP_1 dipendente di tale istituto, e non avendo preso le distanze dal comportamento tenuto dal suo CP_8 dipendente.
Si sono costituiti i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , che hanno dedotto l'infondatezza delle domande attoree. CP_4 CP_5 CP_6
I convenuti hanno replicato:
-che non erano sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 cod.civ. prospettato dagli attori;
-che con riferimento alla condotta, i convenuti, quali membri del board del chapter italiano, si erano limitati ad attuare e rispettare le previsioni del “Code of Conduct for BCI Members”, prevedente un obbligo in capo ai membri del BCI di notificare al ogni violazione del codice di condotta commessa Controparte_9 potenzialmente da un altro membro;
-che in particolare, l'attore e la madre avevano posto in essere una serie di Parte_1 Persona_2 condotte di disturbo e di destabilizzazione del nuovo board del chapter italiano del composto Controparte_9 dagli odierni convenuti, risultanti dalle e-mail inviate dagli attori e dalla petizione presentata dagli stessi;
- che inoltre era ravvisabile la violazione della previsione del di divieto di conflitto di interessi, atteso che e erano contemporaneamente membri del e amministratori di Parte_1 Persona_2 Controparte_9 uno dei 15 LTP;
-che non era ravvisabile neppure l'elemento del danno ingiusto, vertendosi in materia di legittimo mancato rinnovo della licenza commerciale da parte di cui era conferito anche il diritto di recedere a Controparte_9 discrezione con preavviso di 90 giorni;
-che non era ravvisabile il nesso causale tra la condotta dei convenuti di presentazione del complaint e il mancato rinnovo della licenza, trattandosi di decisione assunta da BCI sulla base di altri fattori, connessi ad esigenze organizzative e di riassetto, corrispondenti a normali logiche di mercato;
-che non vi era alcuna prova del danno lamentato e del nesso causale con il mancato rinnovo della licenza, considerato che i bilanci di presentavano un trend di perdita già negli anni precedenti e non essendovi Parte_2 elementi concreti a sostegno dell'asserito danno all'immagine.
Il convenuto ha poi svolto domanda riconvenzionale nei confronti degli attori di risarcimento del danno CP_1 costituito dalla perdita di chances di carriera derivante dalla condotta di , avente ad oggetto la Parte_1
pagina 3 di 11 segnalazione ad quale datore di lavoro del convenuto, di inesistenti violazioni del codice etico da parte CP_8 di quest'ultimo.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando la estraneità Controparte_8 dell'istituto ai fatti dedotti in giudizio ed allegando di avere in passato commissionato a qualche Parte_2 corso di formazione e che l'adesione del dipendente signor al BCI era frutto di un suo interesse CP_1 personale, non richiesta né sostenuta da CP_8
La convenuta ha dedotto che non era applicabile nella fattispecie la disposizione di cui all'art. 2049 cod.civ., mancando in radice ogni nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al signor e le CP_1 vicende della licenza e del “Complaint”, essendo l'adesione al BCI del signor frutto di un suo CP_1 interesse personale ed essendo stato presentato tale reclamo dal convenuto quale leader dell'Italian Chapter
Board, per questioni interne a tale associazione. ha in ogni caso contestato la sussistenza del fatto illecito dedotto dagli attori e la esistenza e prova del CP_8 danno.
Si è costituito che ha lamentato la violazione del termine a comparire ed ha chiesto CP_7 dichiararsi la nullità della citazione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
A seguito del riscontro di tale vizio e del rinvio della causa a nuova udienza nel rispetto del termine a comparire il convenuto ha depositato una memoria di costituzione nella quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo:
-che tanto il complaint quanto il mancato rinnovo della LTP erano intervenuti nell'esercizio di facoltà previste, rispettivamente, dal Codice di condotta e dal contratto di licenza, il che escludeva in radice il carattere illecito di tali condotte;
-che nessuna delle condotte contestate dagli attori era attribuibile al convenuto, il quale non aveva avanzato il reclamo, non si era occupato della verifica preliminare in ordine alla sua fondatezza, non aveva preso parte alla commissione incaricata della sua valutazione, non era parte del contratto di licenza intercorrente tra e Parte_2
, né aveva partecipato alla decisione di mancato rinnovo della relativa LTP;
Controparte_10
-che quanto prospettato dagli attori sul fatto che il convenuto nella e-mail del 30 dicembre 2021 avrebbe manifestato empatia e vicinanza, a titolo personale, nei confronti dei membri del Chapter Board italiano non era idoneo a causare alcun pregiudizio, non avendo nulla a che vedere con la decisione di BCI di non rinnovare la licenza;
-che il convenuto aveva sempre agito con buona fede, nel rispetto dei limiti e delle prerogative dell'incarico ricoperto, senza alcun intento di ledere la controparte;
-che in ogni caso l'attore non aveva assolto al proprio onere di provare gli elementi costituitivi dell'illecito extracontrattuale, ivi compreso l'an ed il quantum del danno allegato.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione di merito ed è stata rinviata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere
La domanda degli attori ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extra contrattuale dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., derivante dalla allegata condotta di strumentalizzazione del contenuto di quattro e- mail inviate dall'attore e dalla madre deceduta nelle more della vicenda, al fine di assumere Persona_3 iniziative temerarie, ingiustificate e punitive nei loro confronti e nei confronti delle società , costituite Parte_2 dalla presentazione del complaint davanti al board internazionale del BCI e dal mancato innovo della licenza
LTP in favore della società in violazione del principio di buona fede.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
, , quali ex membri dell'Italy Chapter Board, Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 sono stati gli autori di un reclamo privo di fondamento, frutto del rancore personale nutrito dagli stessi e costituente una ritorsione rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica da parte di e della madre. Pt_1
Il convenuto avrebbe partecipato a tale condotta avendo suggerito al convenuto la CP_7 CP_1 presentazione del complaint ed avendolo utilizzato per non rinnovare la licenza di LTP a . Parte_2
Gli attori hanno poi ritenuto corresponsabile considerato che nelle condotte poste in essere da Controparte_8
, quest'ultimo si era qualificato quale dipendente dell'istituto di credito, affermando di tempere per la CP_1 reputazione dell'istituto, al fine di dare maggiore peso e una parvenza di fondamento alle proprie doglianze e considerato che non aveva preso le distanze dall'operato e dalle dichiarazioni del suo dipendente. CP_8
I danni allegati ed ascritti ai convenuti riguardano, da un lato, il pregiudizio economico subito da Parte_2 per il mancato rinnovo della licenza di LTD, oltre alle spese legali sostenute per le iniziative legali assunte in
Italia e nel Regno Unito;
dall'altro lato, il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine conseguente al mancato rinnovo della licenza.
Vertendosi in tema di illecito aquiliano, grava sull'attore la prova del fatto doloso e colposo dei convenuti, del danno e del nesso di causalità tra la condotta ascritta ai convenuti e l'asserito pregiudizio patito.
2. La ricostruzione della vicenda
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
-nel periodo tra il 19 novembre ed il 17 dicembre 2021 vi è stato un primo scambio di e-mail tra Parte_3
e indirizzato per conoscenza anche agli altri convenuti membri dell'Italy Board Chapter e da Controparte_1 questi anche per conoscenza a di BCI, avente ad oggetto uno scambio di diverse vedute sulle Per_4 modalità di gestione e sulle attività poste in essere dal board italiano (cfr. doc. 6 fascicolo attoreo);
-che nella prima e-mail sono state formulate da varie critiche sull'operato sia del board centrale Parte_3
(cfr. punto 1 della e-mail), sia di quello italiano, relative, tra le varie anche alla mancata promozione dei corsi di formazione (punto 2) ed è stata prospettata la opportunità di rinnovare e ripensare tale organo per il 2022 (ultimo punto della e-mail);
pagina 5 di 11 -a seguito della risposta del convenuto a tale prima comunicazione e di una successiva comunicazione di CP_1
volta a ribadire tali critiche e la non condivisione di quanto scritto dal convenuto, con e- mail Parte_3 del 17 dicembre la stessa ha chiesto un aggiornamento sui punti in precedenza sollevati;
Pt_3
-a tale e-mail ha fatto seguito la risposta di che ha sintetizzato quanto emerso nella Controparte_2 riunione del board del 2 dicembre 2021 su tali questioni;
-sempre in data 17 dicembre l'attore ha scritto ai convenuti intervenendo nella discussione per Parte_1 esprimere le proprie motivate perplessità e critiche su quanto deliberato dal Board, concludendo con il chiedere un profondo e rapido cambiamento nella composizione del board, evidenziando, in chiusura la necessità “ di senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe farsi da parte per evitare uno scontro non necessario e che diventerebbe spiacevole per tutti”;
-in data 29 dicembre 2021 il convenuto ha scritto a e di BCI rappresentando le CP_1 Per_4 CP_7 critiche ricevute e di sentirsi minacciato dai toni aggressivi utilizzati nella corrispondenza e prospettando la potenziale lesività della sua reputazione e di quella del board italiano per effetto del conflitto portato avanti da e da , nonché la sua volontà di valutare di intraprendere azioni legali a tutela della sua Pt_3 Pt_1 professionalità e della sua reputazione (cfr. doc. 12 fascicolo convenuti)
-con e-mail del 30 dicembre 2021 inviata a e per conoscenza anche al Presidente ed al Vicepresidente del CP_1
BCI, ha fatto presente che l'ufficio centrale non poteva tollerare l'invio di messaggi da parte di CP_7 membri ritenuti aggressivi o minacciosi da parte dei destinatari e il fatto che un membro del BCI che sia anche partner perché titolare di licenza, possa influenzare le attività di altri membri o delle strutture formali di BCI, riservandosi di occuparsi della condotta di separatamente in base ai termini del contratto tra le parti Parte_2
(doc. 13 fascicolo convenuti);
-nella citata mail ha poi rappresentato al mittente l'esistenza dello strumento, da adire qualora si CP_7 CP_1 fosse sentito minacciato o maltrattato da o dai suoi funzionari, della presentazione di un reclamo sulla Parte_2 base del codice di condotta;
-che in data 10 gennaio 2022, gli attori hanno inviato una petizione, recante le loro firme e di vari altri membri operanti nella comunità italiana per esprimere la loro insoddisfazione sull'operato del board italiano e per richiedere la elezione di un nuovo board (doc. 14 convenuti);
-in data 25 gennaio 2022, i convenuti, quali membri del board italiano, hanno presentato il reclamo alla BCI sulla base del codice di condotta nei confronti di e allegando che gli stessi Parte_1 Parte_3 avevano intrapreso a partire da novembre 2021 un'azione aggressiva nei loro confronti volta a fare prendere posizione al consiglio sui punti elencati nel reclamo, che il 17 dicembre la discussione si era inasprita tanto da essere stati minacciati pubblicamente di arrivare allo scontro se non avessero accettato le loro proposte e che l'aggressione era ripresa nel mese di gennaio (cfr. doc. 16 e 17 convenuti):
-al reclamo è stato allegata tutta la corrispondenza scambiata tra le parti;
-nel mese di febbraio 2022, è pervenuta agli attori la comunicazione da parte di BCI, in persona del director executive , di mancato rinnovo della licenza di LTP così come previsto dall'art.
2.2 del contratto;
CP_7
pagina 6 di 11 - il soggetto incaricato della valutazione del reclamo ha concluso per il suo parziale accoglimento e per il deferimento del reclamo al comitato di condotta professionale per una indagine conoscitiva formale, evidenziando, da un lato, l'esercizio del legittimo diritto di critica da parte di e, dall'altro lato, Parte_4
l'uso di un linguaggio configurante violazione del codice di condotta;
-che la decisione sul reclamo, adottata a luglio 2022, ha accertato la violazione da parte di degli artt.
3.5 e Pt_1
3.7. del codice di condotta, disponendo l'annotazione nel registro dell'associazione di un richiamo ufficiale e raccomandando l'impegno dell'attore a partecipare ad un programma di tutoraggio per evitare ulteriori violazioni (doc. 13 fascicolo ). CP_7
3. La verifica della sussistenza degli elementi dell'illecito ex art. 2043 cod.civ.
L'esame delle risultanze istruttorie non consente in primo luogo di ritenere la illiceità della condotta ascritta ai convenuti , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
relativa alla presentazione del reclamo. CP_6
I convenuti si sono, invero, avvalsi di uno strumento previsto dalla regolamentazione pattizia che disciplina il funzionamento dell'associazione di cui sono membri e, pur avendo espresso valutazioni fondate sulla percezione soggettiva da parte degli stessi della natura aggressiva delle condotte tenute da e da e Pt_3 Pt_1 dell'atteggiamento minaccioso, hanno allegato al reclamo tutti i documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra le parti, rappresentando di avere evidenziato in giallo i punti oggetto del dibattito ed in rosso le minacce.
Orbene, la allegazione integrale del carteggio, con espressa indicazione delle parti ritenute fonte di censurabili, è fatto che consente immediatamente di ricostruire fedelmente e valutare la condotta tenuta dagli attori e di apprezzarne la eventuale contrarietà alle regole di condotta.
Sotto tale profilo va escluso l'uso strumentale o scorretto di tale rimedio.
Parimenti, non si ritiene sufficiente ai fini della valutazione dell'illeceità del reclamo quanto affermato dagli attori sulla asserita falsità dell'affermazione secondo cui si sarebbe tentato di esperire un tentativo di conciliazione bonaria.
Al riguardo nel reclamo, alla domanda “al membro è stata data la possibilità di risolvere il reclamo”, fa seguito la risposta: “ Si, in diverse occasioni, rispondendo loro in modo opportunamente civile ed esaustivo come dovuto”.
Il senso di quanto scritto nel reclamo appare quindi diverso dall'interpretazione datane dagli attori, essendo volto a rappresentare la persistenza degli atteggiamenti censurati dai reclamanti pur a fronte delle risposte esaustive e pacate date dai convenuti alle critiche mosse all'operato del board.
Neppure si reputa fondata la doglianza degli attori secondo cui i convenuti avrebbero fatto strumentalmente ricorso all'autorevolezza di per dare una parvenza di fondatezza al reclamo, posto che nessun CP_8 riferimento a tale istituto è contenuto nel testo del reclamo.
Inoltre, anche la circostanza che il reclamo sia stato parzialmente accolto, in relazione alle modalità di linguaggio con cui sono state espresse le critiche dall'attore, esclude ulteriormente la antigiuridicità della condotta avente ad oggetto la presentazione del reclamo.
pagina 7 di 11 In ogni caso, non appare sussistere neppure il requisito del nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno lamentato dagli attori.
Da un lato, il dedotto pregiudizio patrimoniale e quello non patrimoniale, correlato al mancato rinnovo della licenza LTD, è frutto di una valutazione e di una determinazione assunta dell'ente deputato ad assumere tale determinazione, ovvero il board di di cui non fanno parte i citati convenuti. Controparte_9
Le stesse considerazioni valgono con riferimento ai costi per le iniziative legali assunte dagli attori per l'attività stragiudiziale connessa alla revoca della licenza.
Dall'altro lato, le spese relative alle iniziative assunte per resistere al reclamo e segnalare le asserite irregolarità formali nella trattazione del procedimento da parte di BCI non costituiscono un danno ingiusto ascrivibile ai citati convenuti in base alle considerazioni sopra svolte in merito alla sussistenza di un diritto di tali parti di presentare il complaint ed all'assenza di elementi che consentano di affermare che tale iniziativa sia stata assunta con modalità arbitrarie o contrarie a buona fede.
Venendo alla posizione di la non configurabilità di una condotta illecita in capo a Controparte_8 [...]
è già sufficiente ad escludere la dedotta responsabilità ex art. 2049 cod.civ. di tale parte. CP_1
Va tuttavia rilevato che, nella fattispecie, non si ravvisano neppure i requisiti per l'operatività di tale disposizione.
Come emerge dai documenti esaminati, il reclamo è stato presentato da tutto il consiglio della articolazione italiana di BCI e non dal solo per segnalare i comportamenti degli attori quali membri di tale Controparte_1 associazione che, secondo i convenuti, avrebbero violato il codice di condotta dell'associazione stessa.
I riferimenti contenuti ad nel reclamo sono i seguenti: la indicazione, nell'ambito delle affermate CP_8 violazioni del codice di condotta, come esempio della asserita condotta degli attori non finalizzata a migliorare gli standard professionali nella gestione della continuità operativa, del fatto che in sede di erogazione del corso ad gli attori non avrebbero promosso il gruppo Linkedin italiano, secondo quanto appreso da alcuni CP_8 colleghi di;
in risposta alla domanda sulla pendenza di procedimenti legali relativi al reclamo, la CP_1 affermazione secondo cui tale convenuto si stava preparando personalmente a difendere la propria reputazione e quella di CP_8
Orbene, in via generale, perché sussista la responsabilità ex art. 2049 cod.civ. occorre che la condotta del dipendente sia avvinta da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri (cfr. tra le varie Cass.civ. sez. 3, 5 febbraio 2025 n. 2851, Cass.civ., sez. 3, 12 maggio 2020 n. 8811) .
E' evidente che tali presupposti non ricorrono in esame, avendo il convenuto agito nella qualità di membro di
BCI, a seguito di dissidi insorti con l'attore in merito alle scelte ed alla modalità di gestione del consiglio Pt_1 italiano da parte del convenuto e degli altri membri, e considerato che è soltanto la partecipazione di entrambe le parti a tale associazione ad avere reso possibile la formulazione del complaint.
pagina 8 di 11 Con riferimento alla posizione di , anche in tal caso gli elementi acquisiti non sono CP_7 sufficienti ai fini della prova della sussistenza dell'illecito ex art. 2043 cod.civ.
Innanzitutto, in relazione alla vicenda relativa alla presentazione del reclamo non vengono in rilievo condotte abusive o scorrette di tale convenuto.
La corrispondenza prodotta mostra che lo stesso, informato da della evoluzione della Controparte_1 discussione di cui allo scambio di e-mail intercorso con e e delle preoccupazioni Parte_3 Parte_1 manifestate dal convenuto, nella sua veste di direttore esecutivo di BCI, ha rappresentato la possibilità di presentare un reclamo relativo al codice di condotta, spiegando, nelle successive e-mail la procedura da eseguire.
Non risulta che sia intervenuto né nella predisposizione del testo del reclamo, né nella sua istruttoria, che CP_7
è stata svolta da un valutatore indipendente, né nella decisione finale, assunta dal comitato per la condotta professionale, nominato secondo la procedura degli artt. 13 e ss delle linee guida.
In questo quadro, il dato evidenziato dagli attori della manifestazione da parte di della sua vicinanza a CP_7
nella e-mail del 31 dicembre, oltre a risultare privo di effetti sull'evolversi dell'iter che ha portato alla CP_1 presentazione del complaint ed alla sua decisione, non è neppure idoneo a fare venire in rilievo violazioni del dovere del neminem laedere.
In secondo luogo, per quanto riguarda la revoca della licenza LTP a , va preliminarmente rilevato che Parte_2 il contratto di licenza è intercorso tra la società attrice e , prevede una durata annuale, con Controparte_10 possibilità per ciascuna parte di recedere liberamente dal contratto con preavviso di 90 giorni (clausola 2.2).
Il provvedimento è stato comunicato da quale direttore esecutivo di BCI, ma costituisce una CP_7 manifestazione di volontà dell'ente contraente e, come pure confermato dall'attore, risulta assunto dal board dell'ente.
Orbene, per potere ascrivere al convenuto i pregiudizi derivanti dalla adozione di tale decisione si dovrebbe ritenere raggiunta sia la prova del carattere abusivo dell'esercizio del recesso, perché svolto con modalità o con finalità contrarie a buona fede ed al principio di riservatezza ed avente intento di ritorsione rispetto alle critiche avanzate da , sia la prova della imputabilità a di tale condotta abusiva e quindi della scelta Pt_1 CP_7 dell'esercizio del recesso.
Al riguardo, anche laddove si ritenesse sufficiente quanto prospettato dagli attori a collegare l'esercizio del recesso con la presentazione del complaint e la volontà di di sostenere tale reclamo, verrebbe comunque a CP_7 mancare la dimostrazione del secondo presupposto.
Invero, il responsabile dell'eventuale danno derivante dal rinnovo della licenza va individuato nel soggetto giuridico cui è riferibile l'esercizio del recesso, che è il soggetto contraente ovvero , cui Controparte_10 viene imputata l'attività – ed i relativi effetti giuridici - svolta dai suoi rappresentanti e, nella specie, del board che ha assunto la decisione.
A fronte della scelta degli attori di convenire personalmente , anziché il soggetto contraente cui è CP_7 imputabile il mancato rinnovo della licenza, non assume neppure rilievo l'indagine sull'astensione o meno di pagina 9 di 11 dall'assunzione di tale decisione, posto che se anche tale convenuto avesse contribuito alla CP_7 formazione della volontà dell'ente, la deliberazione sarebbe comunque ascrivibile all'ente stesso.
Ne deriva il rigetto delle domande attoree nei confronti dei convenuti.
4. La domanda riconvenzionale di Controparte_1
La domanda risarcitoria del convenuto è infondata.
Innanzitutto, non vi è alcuna prova del fatto che le lettere inviate da ad di cui al doc. 22 Parte_1 CP_8 del fascicolo dei convenuti, abbiano comportato un danno all'immagine e un pregiudizio, anche potenziale, allo svolgimento del rapporto lavorativo tra il convenuto ed minando eventuali possibilità di avanzamento CP_8 professionale futuro.
In secondo luogo, occorre considerare che nella prima missiva l'attore ha riportato in modo testuale i punti del complaint e della corrispondenza allegata in cui ha fatto riferimento ad ed a Controparte_1 CP_8 ipotetiche condotte in grado di danneggiare la reputazione dell'istituto di credito, segnalando i motivi del suo convincimento della idoneità di tali esternazioni a violare il codice etico dell'istituto stesso e rappresentando la sua intenzione di avviare delle azioni nei confronti del convenuto a tutela della propria reputazione professionale.
Non si ravvisano elementi di illiceità in tale condotta, in quanto rientranti nella manifestazione del generale diritto di critica riconosciuto a indistintamente a tutti i cittadini, che nella specie è stato esercitato mediante la presentazione di dati di fatto corrispondenti al vero e di un giudizio personale e soggettivo su tali fatti esposto con un linguaggio non offensivo.
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione per il contenuto della seconda comunicazione, in cui l'attore ha espresso delle critiche dirette nei confronti di derivanti dalla scelta di non prendere le distanze dalla CP_8 condotta del convenuto censurata nella precedente missiva.
5. Le spese del giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede la totale soccombenza degli attori nei confronti di CP_8
e di va disposta la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite nei confronti di tali
[...] CP_11 parti.
Per quanto riguarda gli altri convenuti, vanno compensate le spese tra gli attori e considerata la Controparte_1 soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda attorea e di quella riconvenzionale degli altri convenuti. Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese nei confronti degli altri convenuti,
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della domanda attorea e con riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria, essendosi proceduto ad un'istruzione meramente documentale.
Le spese liquidate in favore dei convenuti , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, vanno liquidate con ulteriore riduzione del 20%, considerata la costituzione unitaria CP_5 CP_6 con il convenuto . Controparte_1
pagina 10 di 11 Non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art.96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della mala fede né della colpa grave nella iniziativa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da e da nei confronti dei convenuti;
Parte_1 Parte_2
2) Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti degli attori;
Controparte_1
3) compensa le spese del giudizio tra gli attori e Controparte_1
4) condanna gli attori alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del giudizio che liquida per le parti e in €14.169,50 ciascuno per compensi, oltre spese generali, Iva (se Controparte_8 CP_7 non detraibile) e Cpa come per legge e per i convenuti , Controparte_2 Controparte_3
, , in complessivi €11.355,00, oltre spese generali, Iva (se non CP_4 CP_5 CP_6 detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17608/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CERINA PAOLO e dell'avv. LENA DANIELE, con studio in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, 28 20124 MILANO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
, con il patrocinio dell'avv. DE CRISTOFARO GIANLUCA con studio in VIA C.F._7
DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRESE ANTONELLO e CP_7 C.F._8 dell'avv. GUIDI LETIZIA (, elettivamente domiciliato in V.LE MAJNO, 7 C/O AVV. ORTALI LAURA 20122
MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE , elettivamente Controparte_8 P.IVA_2 domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente pagina 1 di 11 SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 per sentire accertare il carattere illecito della condotta tenuta dai convenuti e per ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti da entrambi gli attori, quantificati nella somma di € 500.000,00 o da liquidarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Gli attori hanno esposto:
-che la società è attiva nel settore della consulenza e della formazione nel campo della business Parte_2 continuity e della resilienza organizzativa;
-che tale società è membro con la qualifica di LTP (Licensed Training Parteners) del BCI (Business Continuity
Institute), costituente il più importante corpo internazionale in materia di continuità operativa e resilienza organizzativa;
-che nel 2021 la società attrice ha erogato corsi di formazione BCI a 92 soggetti, con un peso di circa il 26% sul fatturato della società del 2021, così come sui fatturati degli altri anni, in quanto anche nel 2022 il 79% del fatturato era scaturito da clienti la cui relazione commerciale era scaturita dall'erogazione dei corsi;
-che per agevolare la crescita nelle diverse realtà nazionali, i membri dei singoli Stati si erano aggregati in organizzazioni locali, cd. chapter, e quello italiano era stato fondato nel 2014 da madre Persona_1 dell'attore;
-che i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, sino all'aprile 2022 erano membri del board di tale ente;
[...] CP_6
-che a seguito di alcune e-mail inviate dall'attore e dalla madre tra novembre e dicembre 2021, indirizzate ai membri del Italy Chapter Board, finalizzate a stimolare una presa di posizione su alcuni temi di interesse comune per tutti i membri, in data 8 aprile 2022 era stato notificato agli attori un Complaint of Code of Conduct, consistente nell'atto di avvio di un procedimento disciplinare, promosso dai membri del board italiano, i quali avevano denunciato un'asserita aggressione condotta dagli attori nei loro confronti e lamentato asserite violazioni del codice di condotta del BCI;
-che le circostanze descritte nel complaint erano prive di ogni fondamento ma erano frutto di una mera volontà di rappresaglia dei membri del board italiano;
-che i convenuti, quali componenti del board, si erano rivolti anche a , facente parte del vertice del CP_7
BCI, iniziativa che aveva portato all'adozione, in data 14 febbraio 2022, di un provvedimento di mancato rinnovo della LPT con decorrenza da maggio 2022, privo di motivazione;
-che nonostante l'invito bonario di affinchè fossero riviste tali iniziative e volto ad evidenziare la Parte_2 contrarietà a buona fede della revoca della licenza, nonché a segnalare una serie di irregolarità e vizi procedimentali nell'adozione del provvedimento, e nonostante il riconoscimento da parte di BCI dell'insussistenza di quanto rappresentato nel reclamo, i convenuti non avevano dato riscontro a tali iniziative;
pagina 2 di 11 -che le illecite condotte dei convenuti avevano determinato un grave danno patrimoniale in capo alla società
, in termine di riduzione del fatturato e perdita di futuri guadagni oltre che un danno di immagine in Parte_2 capo agli attori;
-che gli allora membri dell'Italy Chapter Board e dovevano ritenersi responsabili per avere agito a CP_7 titolo personale assumendo iniziative temerarie, ingiustificate e punitive nei confronti dei convenuti, a fronte del legittimo esercizio del diritto di critica degli attori e per la contrarietà a buona fede del mancato rinnovo della
LTP indotto dalle loro iniziative;
-che era configurabile anche la responsabilità di avendo il convenuto agito quale Controparte_8 CP_1 dipendente di tale istituto, e non avendo preso le distanze dal comportamento tenuto dal suo CP_8 dipendente.
Si sono costituiti i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , che hanno dedotto l'infondatezza delle domande attoree. CP_4 CP_5 CP_6
I convenuti hanno replicato:
-che non erano sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 cod.civ. prospettato dagli attori;
-che con riferimento alla condotta, i convenuti, quali membri del board del chapter italiano, si erano limitati ad attuare e rispettare le previsioni del “Code of Conduct for BCI Members”, prevedente un obbligo in capo ai membri del BCI di notificare al ogni violazione del codice di condotta commessa Controparte_9 potenzialmente da un altro membro;
-che in particolare, l'attore e la madre avevano posto in essere una serie di Parte_1 Persona_2 condotte di disturbo e di destabilizzazione del nuovo board del chapter italiano del composto Controparte_9 dagli odierni convenuti, risultanti dalle e-mail inviate dagli attori e dalla petizione presentata dagli stessi;
- che inoltre era ravvisabile la violazione della previsione del di divieto di conflitto di interessi, atteso che e erano contemporaneamente membri del e amministratori di Parte_1 Persona_2 Controparte_9 uno dei 15 LTP;
-che non era ravvisabile neppure l'elemento del danno ingiusto, vertendosi in materia di legittimo mancato rinnovo della licenza commerciale da parte di cui era conferito anche il diritto di recedere a Controparte_9 discrezione con preavviso di 90 giorni;
-che non era ravvisabile il nesso causale tra la condotta dei convenuti di presentazione del complaint e il mancato rinnovo della licenza, trattandosi di decisione assunta da BCI sulla base di altri fattori, connessi ad esigenze organizzative e di riassetto, corrispondenti a normali logiche di mercato;
-che non vi era alcuna prova del danno lamentato e del nesso causale con il mancato rinnovo della licenza, considerato che i bilanci di presentavano un trend di perdita già negli anni precedenti e non essendovi Parte_2 elementi concreti a sostegno dell'asserito danno all'immagine.
Il convenuto ha poi svolto domanda riconvenzionale nei confronti degli attori di risarcimento del danno CP_1 costituito dalla perdita di chances di carriera derivante dalla condotta di , avente ad oggetto la Parte_1
pagina 3 di 11 segnalazione ad quale datore di lavoro del convenuto, di inesistenti violazioni del codice etico da parte CP_8 di quest'ultimo.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando la estraneità Controparte_8 dell'istituto ai fatti dedotti in giudizio ed allegando di avere in passato commissionato a qualche Parte_2 corso di formazione e che l'adesione del dipendente signor al BCI era frutto di un suo interesse CP_1 personale, non richiesta né sostenuta da CP_8
La convenuta ha dedotto che non era applicabile nella fattispecie la disposizione di cui all'art. 2049 cod.civ., mancando in radice ogni nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate al signor e le CP_1 vicende della licenza e del “Complaint”, essendo l'adesione al BCI del signor frutto di un suo CP_1 interesse personale ed essendo stato presentato tale reclamo dal convenuto quale leader dell'Italian Chapter
Board, per questioni interne a tale associazione. ha in ogni caso contestato la sussistenza del fatto illecito dedotto dagli attori e la esistenza e prova del CP_8 danno.
Si è costituito che ha lamentato la violazione del termine a comparire ed ha chiesto CP_7 dichiararsi la nullità della citazione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
A seguito del riscontro di tale vizio e del rinvio della causa a nuova udienza nel rispetto del termine a comparire il convenuto ha depositato una memoria di costituzione nella quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo:
-che tanto il complaint quanto il mancato rinnovo della LTP erano intervenuti nell'esercizio di facoltà previste, rispettivamente, dal Codice di condotta e dal contratto di licenza, il che escludeva in radice il carattere illecito di tali condotte;
-che nessuna delle condotte contestate dagli attori era attribuibile al convenuto, il quale non aveva avanzato il reclamo, non si era occupato della verifica preliminare in ordine alla sua fondatezza, non aveva preso parte alla commissione incaricata della sua valutazione, non era parte del contratto di licenza intercorrente tra e Parte_2
, né aveva partecipato alla decisione di mancato rinnovo della relativa LTP;
Controparte_10
-che quanto prospettato dagli attori sul fatto che il convenuto nella e-mail del 30 dicembre 2021 avrebbe manifestato empatia e vicinanza, a titolo personale, nei confronti dei membri del Chapter Board italiano non era idoneo a causare alcun pregiudizio, non avendo nulla a che vedere con la decisione di BCI di non rinnovare la licenza;
-che il convenuto aveva sempre agito con buona fede, nel rispetto dei limiti e delle prerogative dell'incarico ricoperto, senza alcun intento di ledere la controparte;
-che in ogni caso l'attore non aveva assolto al proprio onere di provare gli elementi costituitivi dell'illecito extracontrattuale, ivi compreso l'an ed il quantum del danno allegato.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'udienza ex art. 183 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione di merito ed è stata rinviata per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere
La domanda degli attori ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extra contrattuale dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., derivante dalla allegata condotta di strumentalizzazione del contenuto di quattro e- mail inviate dall'attore e dalla madre deceduta nelle more della vicenda, al fine di assumere Persona_3 iniziative temerarie, ingiustificate e punitive nei loro confronti e nei confronti delle società , costituite Parte_2 dalla presentazione del complaint davanti al board internazionale del BCI e dal mancato innovo della licenza
LTP in favore della società in violazione del principio di buona fede.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
, , quali ex membri dell'Italy Chapter Board, Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 sono stati gli autori di un reclamo privo di fondamento, frutto del rancore personale nutrito dagli stessi e costituente una ritorsione rispetto al legittimo esercizio del diritto di critica da parte di e della madre. Pt_1
Il convenuto avrebbe partecipato a tale condotta avendo suggerito al convenuto la CP_7 CP_1 presentazione del complaint ed avendolo utilizzato per non rinnovare la licenza di LTP a . Parte_2
Gli attori hanno poi ritenuto corresponsabile considerato che nelle condotte poste in essere da Controparte_8
, quest'ultimo si era qualificato quale dipendente dell'istituto di credito, affermando di tempere per la CP_1 reputazione dell'istituto, al fine di dare maggiore peso e una parvenza di fondamento alle proprie doglianze e considerato che non aveva preso le distanze dall'operato e dalle dichiarazioni del suo dipendente. CP_8
I danni allegati ed ascritti ai convenuti riguardano, da un lato, il pregiudizio economico subito da Parte_2 per il mancato rinnovo della licenza di LTD, oltre alle spese legali sostenute per le iniziative legali assunte in
Italia e nel Regno Unito;
dall'altro lato, il pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine conseguente al mancato rinnovo della licenza.
Vertendosi in tema di illecito aquiliano, grava sull'attore la prova del fatto doloso e colposo dei convenuti, del danno e del nesso di causalità tra la condotta ascritta ai convenuti e l'asserito pregiudizio patito.
2. La ricostruzione della vicenda
Dalla documentazione prodotta emergono i seguenti dati:
-nel periodo tra il 19 novembre ed il 17 dicembre 2021 vi è stato un primo scambio di e-mail tra Parte_3
e indirizzato per conoscenza anche agli altri convenuti membri dell'Italy Board Chapter e da Controparte_1 questi anche per conoscenza a di BCI, avente ad oggetto uno scambio di diverse vedute sulle Per_4 modalità di gestione e sulle attività poste in essere dal board italiano (cfr. doc. 6 fascicolo attoreo);
-che nella prima e-mail sono state formulate da varie critiche sull'operato sia del board centrale Parte_3
(cfr. punto 1 della e-mail), sia di quello italiano, relative, tra le varie anche alla mancata promozione dei corsi di formazione (punto 2) ed è stata prospettata la opportunità di rinnovare e ripensare tale organo per il 2022 (ultimo punto della e-mail);
pagina 5 di 11 -a seguito della risposta del convenuto a tale prima comunicazione e di una successiva comunicazione di CP_1
volta a ribadire tali critiche e la non condivisione di quanto scritto dal convenuto, con e- mail Parte_3 del 17 dicembre la stessa ha chiesto un aggiornamento sui punti in precedenza sollevati;
Pt_3
-a tale e-mail ha fatto seguito la risposta di che ha sintetizzato quanto emerso nella Controparte_2 riunione del board del 2 dicembre 2021 su tali questioni;
-sempre in data 17 dicembre l'attore ha scritto ai convenuti intervenendo nella discussione per Parte_1 esprimere le proprie motivate perplessità e critiche su quanto deliberato dal Board, concludendo con il chiedere un profondo e rapido cambiamento nella composizione del board, evidenziando, in chiusura la necessità “ di senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe farsi da parte per evitare uno scontro non necessario e che diventerebbe spiacevole per tutti”;
-in data 29 dicembre 2021 il convenuto ha scritto a e di BCI rappresentando le CP_1 Per_4 CP_7 critiche ricevute e di sentirsi minacciato dai toni aggressivi utilizzati nella corrispondenza e prospettando la potenziale lesività della sua reputazione e di quella del board italiano per effetto del conflitto portato avanti da e da , nonché la sua volontà di valutare di intraprendere azioni legali a tutela della sua Pt_3 Pt_1 professionalità e della sua reputazione (cfr. doc. 12 fascicolo convenuti)
-con e-mail del 30 dicembre 2021 inviata a e per conoscenza anche al Presidente ed al Vicepresidente del CP_1
BCI, ha fatto presente che l'ufficio centrale non poteva tollerare l'invio di messaggi da parte di CP_7 membri ritenuti aggressivi o minacciosi da parte dei destinatari e il fatto che un membro del BCI che sia anche partner perché titolare di licenza, possa influenzare le attività di altri membri o delle strutture formali di BCI, riservandosi di occuparsi della condotta di separatamente in base ai termini del contratto tra le parti Parte_2
(doc. 13 fascicolo convenuti);
-nella citata mail ha poi rappresentato al mittente l'esistenza dello strumento, da adire qualora si CP_7 CP_1 fosse sentito minacciato o maltrattato da o dai suoi funzionari, della presentazione di un reclamo sulla Parte_2 base del codice di condotta;
-che in data 10 gennaio 2022, gli attori hanno inviato una petizione, recante le loro firme e di vari altri membri operanti nella comunità italiana per esprimere la loro insoddisfazione sull'operato del board italiano e per richiedere la elezione di un nuovo board (doc. 14 convenuti);
-in data 25 gennaio 2022, i convenuti, quali membri del board italiano, hanno presentato il reclamo alla BCI sulla base del codice di condotta nei confronti di e allegando che gli stessi Parte_1 Parte_3 avevano intrapreso a partire da novembre 2021 un'azione aggressiva nei loro confronti volta a fare prendere posizione al consiglio sui punti elencati nel reclamo, che il 17 dicembre la discussione si era inasprita tanto da essere stati minacciati pubblicamente di arrivare allo scontro se non avessero accettato le loro proposte e che l'aggressione era ripresa nel mese di gennaio (cfr. doc. 16 e 17 convenuti):
-al reclamo è stato allegata tutta la corrispondenza scambiata tra le parti;
-nel mese di febbraio 2022, è pervenuta agli attori la comunicazione da parte di BCI, in persona del director executive , di mancato rinnovo della licenza di LTP così come previsto dall'art.
2.2 del contratto;
CP_7
pagina 6 di 11 - il soggetto incaricato della valutazione del reclamo ha concluso per il suo parziale accoglimento e per il deferimento del reclamo al comitato di condotta professionale per una indagine conoscitiva formale, evidenziando, da un lato, l'esercizio del legittimo diritto di critica da parte di e, dall'altro lato, Parte_4
l'uso di un linguaggio configurante violazione del codice di condotta;
-che la decisione sul reclamo, adottata a luglio 2022, ha accertato la violazione da parte di degli artt.
3.5 e Pt_1
3.7. del codice di condotta, disponendo l'annotazione nel registro dell'associazione di un richiamo ufficiale e raccomandando l'impegno dell'attore a partecipare ad un programma di tutoraggio per evitare ulteriori violazioni (doc. 13 fascicolo ). CP_7
3. La verifica della sussistenza degli elementi dell'illecito ex art. 2043 cod.civ.
L'esame delle risultanze istruttorie non consente in primo luogo di ritenere la illiceità della condotta ascritta ai convenuti , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
relativa alla presentazione del reclamo. CP_6
I convenuti si sono, invero, avvalsi di uno strumento previsto dalla regolamentazione pattizia che disciplina il funzionamento dell'associazione di cui sono membri e, pur avendo espresso valutazioni fondate sulla percezione soggettiva da parte degli stessi della natura aggressiva delle condotte tenute da e da e Pt_3 Pt_1 dell'atteggiamento minaccioso, hanno allegato al reclamo tutti i documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra le parti, rappresentando di avere evidenziato in giallo i punti oggetto del dibattito ed in rosso le minacce.
Orbene, la allegazione integrale del carteggio, con espressa indicazione delle parti ritenute fonte di censurabili, è fatto che consente immediatamente di ricostruire fedelmente e valutare la condotta tenuta dagli attori e di apprezzarne la eventuale contrarietà alle regole di condotta.
Sotto tale profilo va escluso l'uso strumentale o scorretto di tale rimedio.
Parimenti, non si ritiene sufficiente ai fini della valutazione dell'illeceità del reclamo quanto affermato dagli attori sulla asserita falsità dell'affermazione secondo cui si sarebbe tentato di esperire un tentativo di conciliazione bonaria.
Al riguardo nel reclamo, alla domanda “al membro è stata data la possibilità di risolvere il reclamo”, fa seguito la risposta: “ Si, in diverse occasioni, rispondendo loro in modo opportunamente civile ed esaustivo come dovuto”.
Il senso di quanto scritto nel reclamo appare quindi diverso dall'interpretazione datane dagli attori, essendo volto a rappresentare la persistenza degli atteggiamenti censurati dai reclamanti pur a fronte delle risposte esaustive e pacate date dai convenuti alle critiche mosse all'operato del board.
Neppure si reputa fondata la doglianza degli attori secondo cui i convenuti avrebbero fatto strumentalmente ricorso all'autorevolezza di per dare una parvenza di fondatezza al reclamo, posto che nessun CP_8 riferimento a tale istituto è contenuto nel testo del reclamo.
Inoltre, anche la circostanza che il reclamo sia stato parzialmente accolto, in relazione alle modalità di linguaggio con cui sono state espresse le critiche dall'attore, esclude ulteriormente la antigiuridicità della condotta avente ad oggetto la presentazione del reclamo.
pagina 7 di 11 In ogni caso, non appare sussistere neppure il requisito del nesso causale tra la condotta dei convenuti ed il danno lamentato dagli attori.
Da un lato, il dedotto pregiudizio patrimoniale e quello non patrimoniale, correlato al mancato rinnovo della licenza LTD, è frutto di una valutazione e di una determinazione assunta dell'ente deputato ad assumere tale determinazione, ovvero il board di di cui non fanno parte i citati convenuti. Controparte_9
Le stesse considerazioni valgono con riferimento ai costi per le iniziative legali assunte dagli attori per l'attività stragiudiziale connessa alla revoca della licenza.
Dall'altro lato, le spese relative alle iniziative assunte per resistere al reclamo e segnalare le asserite irregolarità formali nella trattazione del procedimento da parte di BCI non costituiscono un danno ingiusto ascrivibile ai citati convenuti in base alle considerazioni sopra svolte in merito alla sussistenza di un diritto di tali parti di presentare il complaint ed all'assenza di elementi che consentano di affermare che tale iniziativa sia stata assunta con modalità arbitrarie o contrarie a buona fede.
Venendo alla posizione di la non configurabilità di una condotta illecita in capo a Controparte_8 [...]
è già sufficiente ad escludere la dedotta responsabilità ex art. 2049 cod.civ. di tale parte. CP_1
Va tuttavia rilevato che, nella fattispecie, non si ravvisano neppure i requisiti per l'operatività di tale disposizione.
Come emerge dai documenti esaminati, il reclamo è stato presentato da tutto il consiglio della articolazione italiana di BCI e non dal solo per segnalare i comportamenti degli attori quali membri di tale Controparte_1 associazione che, secondo i convenuti, avrebbero violato il codice di condotta dell'associazione stessa.
I riferimenti contenuti ad nel reclamo sono i seguenti: la indicazione, nell'ambito delle affermate CP_8 violazioni del codice di condotta, come esempio della asserita condotta degli attori non finalizzata a migliorare gli standard professionali nella gestione della continuità operativa, del fatto che in sede di erogazione del corso ad gli attori non avrebbero promosso il gruppo Linkedin italiano, secondo quanto appreso da alcuni CP_8 colleghi di;
in risposta alla domanda sulla pendenza di procedimenti legali relativi al reclamo, la CP_1 affermazione secondo cui tale convenuto si stava preparando personalmente a difendere la propria reputazione e quella di CP_8
Orbene, in via generale, perché sussista la responsabilità ex art. 2049 cod.civ. occorre che la condotta del dipendente sia avvinta da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri (cfr. tra le varie Cass.civ. sez. 3, 5 febbraio 2025 n. 2851, Cass.civ., sez. 3, 12 maggio 2020 n. 8811) .
E' evidente che tali presupposti non ricorrono in esame, avendo il convenuto agito nella qualità di membro di
BCI, a seguito di dissidi insorti con l'attore in merito alle scelte ed alla modalità di gestione del consiglio Pt_1 italiano da parte del convenuto e degli altri membri, e considerato che è soltanto la partecipazione di entrambe le parti a tale associazione ad avere reso possibile la formulazione del complaint.
pagina 8 di 11 Con riferimento alla posizione di , anche in tal caso gli elementi acquisiti non sono CP_7 sufficienti ai fini della prova della sussistenza dell'illecito ex art. 2043 cod.civ.
Innanzitutto, in relazione alla vicenda relativa alla presentazione del reclamo non vengono in rilievo condotte abusive o scorrette di tale convenuto.
La corrispondenza prodotta mostra che lo stesso, informato da della evoluzione della Controparte_1 discussione di cui allo scambio di e-mail intercorso con e e delle preoccupazioni Parte_3 Parte_1 manifestate dal convenuto, nella sua veste di direttore esecutivo di BCI, ha rappresentato la possibilità di presentare un reclamo relativo al codice di condotta, spiegando, nelle successive e-mail la procedura da eseguire.
Non risulta che sia intervenuto né nella predisposizione del testo del reclamo, né nella sua istruttoria, che CP_7
è stata svolta da un valutatore indipendente, né nella decisione finale, assunta dal comitato per la condotta professionale, nominato secondo la procedura degli artt. 13 e ss delle linee guida.
In questo quadro, il dato evidenziato dagli attori della manifestazione da parte di della sua vicinanza a CP_7
nella e-mail del 31 dicembre, oltre a risultare privo di effetti sull'evolversi dell'iter che ha portato alla CP_1 presentazione del complaint ed alla sua decisione, non è neppure idoneo a fare venire in rilievo violazioni del dovere del neminem laedere.
In secondo luogo, per quanto riguarda la revoca della licenza LTP a , va preliminarmente rilevato che Parte_2 il contratto di licenza è intercorso tra la società attrice e , prevede una durata annuale, con Controparte_10 possibilità per ciascuna parte di recedere liberamente dal contratto con preavviso di 90 giorni (clausola 2.2).
Il provvedimento è stato comunicato da quale direttore esecutivo di BCI, ma costituisce una CP_7 manifestazione di volontà dell'ente contraente e, come pure confermato dall'attore, risulta assunto dal board dell'ente.
Orbene, per potere ascrivere al convenuto i pregiudizi derivanti dalla adozione di tale decisione si dovrebbe ritenere raggiunta sia la prova del carattere abusivo dell'esercizio del recesso, perché svolto con modalità o con finalità contrarie a buona fede ed al principio di riservatezza ed avente intento di ritorsione rispetto alle critiche avanzate da , sia la prova della imputabilità a di tale condotta abusiva e quindi della scelta Pt_1 CP_7 dell'esercizio del recesso.
Al riguardo, anche laddove si ritenesse sufficiente quanto prospettato dagli attori a collegare l'esercizio del recesso con la presentazione del complaint e la volontà di di sostenere tale reclamo, verrebbe comunque a CP_7 mancare la dimostrazione del secondo presupposto.
Invero, il responsabile dell'eventuale danno derivante dal rinnovo della licenza va individuato nel soggetto giuridico cui è riferibile l'esercizio del recesso, che è il soggetto contraente ovvero , cui Controparte_10 viene imputata l'attività – ed i relativi effetti giuridici - svolta dai suoi rappresentanti e, nella specie, del board che ha assunto la decisione.
A fronte della scelta degli attori di convenire personalmente , anziché il soggetto contraente cui è CP_7 imputabile il mancato rinnovo della licenza, non assume neppure rilievo l'indagine sull'astensione o meno di pagina 9 di 11 dall'assunzione di tale decisione, posto che se anche tale convenuto avesse contribuito alla CP_7 formazione della volontà dell'ente, la deliberazione sarebbe comunque ascrivibile all'ente stesso.
Ne deriva il rigetto delle domande attoree nei confronti dei convenuti.
4. La domanda riconvenzionale di Controparte_1
La domanda risarcitoria del convenuto è infondata.
Innanzitutto, non vi è alcuna prova del fatto che le lettere inviate da ad di cui al doc. 22 Parte_1 CP_8 del fascicolo dei convenuti, abbiano comportato un danno all'immagine e un pregiudizio, anche potenziale, allo svolgimento del rapporto lavorativo tra il convenuto ed minando eventuali possibilità di avanzamento CP_8 professionale futuro.
In secondo luogo, occorre considerare che nella prima missiva l'attore ha riportato in modo testuale i punti del complaint e della corrispondenza allegata in cui ha fatto riferimento ad ed a Controparte_1 CP_8 ipotetiche condotte in grado di danneggiare la reputazione dell'istituto di credito, segnalando i motivi del suo convincimento della idoneità di tali esternazioni a violare il codice etico dell'istituto stesso e rappresentando la sua intenzione di avviare delle azioni nei confronti del convenuto a tutela della propria reputazione professionale.
Non si ravvisano elementi di illiceità in tale condotta, in quanto rientranti nella manifestazione del generale diritto di critica riconosciuto a indistintamente a tutti i cittadini, che nella specie è stato esercitato mediante la presentazione di dati di fatto corrispondenti al vero e di un giudizio personale e soggettivo su tali fatti esposto con un linguaggio non offensivo.
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione per il contenuto della seconda comunicazione, in cui l'attore ha espresso delle critiche dirette nei confronti di derivanti dalla scelta di non prendere le distanze dalla CP_8 condotta del convenuto censurata nella precedente missiva.
5. Le spese del giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede la totale soccombenza degli attori nei confronti di CP_8
e di va disposta la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite nei confronti di tali
[...] CP_11 parti.
Per quanto riguarda gli altri convenuti, vanno compensate le spese tra gli attori e considerata la Controparte_1 soccombenza reciproca derivante dal rigetto della domanda attorea e di quella riconvenzionale degli altri convenuti. Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese nei confronti degli altri convenuti,
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della domanda attorea e con riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria, essendosi proceduto ad un'istruzione meramente documentale.
Le spese liquidate in favore dei convenuti , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, vanno liquidate con ulteriore riduzione del 20%, considerata la costituzione unitaria CP_5 CP_6 con il convenuto . Controparte_1
pagina 10 di 11 Non si ritiene accoglibile la domanda di condanna ex art.96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della mala fede né della colpa grave nella iniziativa attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da e da nei confronti dei convenuti;
Parte_1 Parte_2
2) Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti degli attori;
Controparte_1
3) compensa le spese del giudizio tra gli attori e Controparte_1
4) condanna gli attori alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del giudizio che liquida per le parti e in €14.169,50 ciascuno per compensi, oltre spese generali, Iva (se Controparte_8 CP_7 non detraibile) e Cpa come per legge e per i convenuti , Controparte_2 Controparte_3
, , in complessivi €11.355,00, oltre spese generali, Iva (se non CP_4 CP_5 CP_6 detraibile) e Cpa come per legge.
Milano, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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