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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1559/2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
AL NN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 aprile 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1559 dell'anno 2024
T R A
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nardelli Parte_1 C.F._1
(c.f.: come da documentazione in atti;
C.F._2
Appellante
C O N T R O
(C.F. E , (C.F. ) CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliate alla via Villa Castelli n. 30 in MA RA (TA) presso lo studio dall‟Avv.
(C.F. ) dal quale sono rappresentate e difese come da Parte_2 C.F._5
documentazione in atti;
(P.I. n. ), con sede legale e direzione in Bologna Via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_1
n. 45 in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale GU & Partners
in Bari alla Via Roberto da Bari n.112, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano GU
( e dall'Avv. VERONICA D'AURIA ( come da C.F._6 C.F._7
documentazione in atti;
1 Appellati
(c.f. ) residente in [...] a MA RA Controparte_4 C.F._8
(Ta);
(p. iva ) in persona del l.r.p.t. e coorrente in Largo Ugo Irneri n. 1 a Trieste;
CP_5 P.IVA_2
Appellati contumaci
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità in presenza, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc,
come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado evocava innanzi al Giudice di Pace CP_1
di MA RA (Ta) i sigg.ri e , nonché la e la Parte_1 Controparte_6 CP_5
, chiedendo la condanna dei primi in solido con le seconde al pagamento in proprio CP_3
favore della somma di euro 1100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di risarcimento del danno assertivamente patito il 01 ottobre 2019 ore 08,30 p.m. circa allorquando,
con alla guida della vettura di sua proprietà Wolswagen Golf tg. CX469DK assicurata CP_2
CP_ per la presso la spa , percorrendo la S.S. 172 in direzione Locorotondo e giunta alla CP_3
kilometrica 44+100, accingendosi a svoltare a sinistra per entrare nella latistante area di servizio della Stazione Rifornimento Ip Matic, nonostante l'attivazione dell'indicatore direzionale e l'accertamento visivo della assenza di veicoli a tergo sopraggiungenti o provenienti dall'opposto senso di marcia, veniva impattata sulla fiancata posteriore sinistra e sulla parte laterale posteriore sinistra dai motocicli LE DA tg. AB40756 ed LE DA tg. AD39767 assicurati entrambi presso la e condotti rispettivamente dai sigg,ri e CP_5 Parte_1 CP_4
i quali sopraggiungendo a velocità assai superiore ai 50 km orari imposti dalla segnaletica,
[...]
sorpassavano le vetture che seguivano la Golf di essa attrice.
Ad essa attrice la avrebbe offerto la somma di euro 200,00 a titolo di responsabilità CP_3
paritaria concorsuale
2 Si costituivano con comparsa di risposta i convenuti chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 310/2023 emessa in data 23 settembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 820/2020 r.g. il Giudice di Pace di MA RA così provvedeva:
[1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità concorsuale del 50%
attribuita a tutti i conducenti dei veicoli;
2) per l'effetto condanna ed Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento in favore di della somma di €.339,51, (già decurtata della CP_1
percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna ed , in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che riconosce e liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre CP_1
al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022,
incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV
e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4)
condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle CP_1 Controparte_3
rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma Controparte_4
di €.5.261,11 (già decurtata della percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento
[...]
delle spese processuali in favore di che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui Controparte_4
€.318,29,00 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed 2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
3 conclusioni:
[1) accertare che il sinistro oggetto del giudizio di primo grado si è verificato per esclusiva responsabilità dell'appellata ; CP_2
2) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'appellante : Parte_1
[ a) Con atto di citazione del 12.5.2020 la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di MA RA i signori e unitamente alle rispettive Controparte_4 Parte_1
Compagnie assicuratrici e per ivi sentirli dichiarare responsabili del CP_5 Controparte_3
sinistro verificatosi in data 1.10.2019 e, per l'effetto, condannarli, in solido, al risarcimento del danno materiale subito nell'occorso.
Adduceva l'attrice che il giorno del sinistro la propria autovettura Golf tg. CX469DK CP_1
(condotta nella circostanza da ), percorreva la S.S 172 KM 44+100 in direzione CP_2
Locorotondo allorquando, giunta all'altezza della stazione di servizio IP, effettuava manovra di svolta a sinistra per ivi immettersi, ma veniva urtata dalla LE DA tg. AB40756 di proprietà e condotta dal sig. e subito dopo dall'altra LE tg. AD39767 condotta Parte_1 CP_8
dal sig. , che sopraggiungevano da tergo in fase di sorpasso, oltrepassando la Controparte_4
linea continua.
b) Con comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, ritenendola
[...]
infondata. Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il convenuto rilevava che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della sig.ra , la quale nell'occorso giunta all'altezza CP_2
della stazione di servizio IP, ben prima dell'inizio del tratto stradale con linea di mezzeria non continua, effettuava manovra di svolta a sinistra, senza alcuna presegnalazione, al fine di immettersi nell'area di servizio, così tagliando la strada ad entrambi i motociclisti che provenivano da tergo. c)
Con separata comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 si costituiva in giudizio anche il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno Controparte_4
4 per le stesse ragioni di sopra evidenziate, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale per il danno materiale e da lesioni subito, che quantificava in complessivi €.19.745,94, per il cui risarcimento chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi CP_2
responsabile del sinistro e la assicuratrice del veicolo condotto da Controparte_3
quest'ultima. d) All'udienza del 15.4.2021 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa dei terzi sunnominati, che venivano ritualmente evocati in giudizio da parte di con Controparte_9
atto di citazione ritualmente notificato ai medesimi in data 5.5.2021 ( ) ed in data CP_2
30.4.2021 ( , i quali però non si costituivano e rimanevano contumaci (rectius: Controparte_3
l' era già comunque costituita in giudizio, in quanto già convenuta). e) Il giudizio CP_3
proseguiva nella fase istruttoria, nell'ambito della quale venivano acquisite le prove orali e le cc.tt.uu. f) All'udienza del 20.9.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva definitivamente riservata per la decisione, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di prime cure, come da dispositivo che si ritrascrive:
“Il Giudice di Pace di MA RA, avv. Alessandra DI BIASE, pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e e sulla CP_1 Controparte_4 CP_3
riconvenzionale spiegata da nei confronti dei primi, così provvede: 1) Dichiara Controparte_4
che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità concorsuale del 50% attribuita a tutti i conducenti dei veicoli;
2) per l'effetto condanna ed , in Controparte_4 Controparte_3
persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di €.339,51, (già decurtata della percentuale di responsabilità CP_1
addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle rispettive Controparte_4 Controparte_3
qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che CP_1
riconosce e liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di
C.T.U. meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna ed CP_1 CP_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al
[...]
5 pagamento in favore di della somma di €.5.261,11 (già decurtata della Controparte_4
percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui €.318,29,00 per Controparte_4
anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed 2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30%
per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da
distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
”.
Avverso siffatta ingiusta e gravatoria sentenza il sig. , ut supra rappresentato e Parte_1
difeso, intende proporre, come in effetti con il presente atto formalmente propone, APPELLO per tutte le ragioni esposte nel corso del processo di primo grado, da intendersi qui per integralmente riprodotte e trascritte (volendosi attribuire alla presente impugnazione pieno effetto devolutivo di ogni deduzione, eccezione e difesa), nonché in particolare per i seguenti MOTIVI Con il presente atto difensivo, in ossequio alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., nell'impugnare la suddetta sentenza si procede di seguito in via di sintesi all'indicazione dei capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 1) CAPI SENTENZA IMPUGNATA: a) ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA;
b)
COMPENSAZIONE DELLE SPESE E COMPENSI DI LITE. Il Giudice di prime cure ha senz'altro errato nelle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, da cui è derivato l'accoglimento parziale,
in base al principio sussidiario di cui all'art. 2054 c.c., della domanda di risarcimento proposta dall'attrice , che invece doveva trovare integrale rigetto, che così possono essere CP_1
sintetizzate (pagg. 2 - 3 sentenza impugnata): “L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente,
di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento,
sicchè occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.).” Inoltre, il giudice di
6 prime cure, pur accogliendo parzialmente la domanda attorea, senza alcuna motivazione ha compensato le spese di lite tra il convenuto odierno appellante e l'attrice , che invece, CP_1
già per effetto dell'accoglimento parziale della propria domanda, doveva essere condannata alla rifusione delle spese – quantomeno in misura parziale del 50% - in favore del convenuto Parte_1
. Di seguito, il relativo capo della sentenza appellata: “Le spese di giudizio seguono la
[...]
soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo… (pag. 5 sentenza impugnata) (….) 2) per l'effetto condanna ed , in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
della somma di €.339,51, (già decurtata della percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna CP_4
ed , in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed
[...] Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che riconosce e CP_1
liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U.
meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna ed CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento
[...]
in favore di della somma di €.5.261,11 (già decurtata della percentuale di Controparte_4
responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle CP_1 Controparte_3
rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di CP_4
che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui €.318,29,00 per anticipazioni, oltre al rimborso
[...]
del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed
2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
(pagg. 6-7
sentenza impugnata)” In sintesi, l'appellante intende impugnare i capi della sentenza sopra riportati, in base ai quali è stata erroneamente accolta, seppur in misura parziale, la domanda
7 dell'attrice e sono state compensate le spese di lite tra quest'ultima ed il convenuto CP_1
, odierno appellante. Parte_1
2) CENSURE PROPOSTE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO
GRADO; 3) VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE
IMPUGNATA. In sostanza, il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per le argomentazioni che di seguito vengono enucleate e CP_1
ritrascritte: “Sull'an debeatur, viste le risultanze istruttorie, si può asserire che nessun dubbio sussiste sulla condotta colposa concorrente di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. E'
CP_1 pacifico che la tg.CX469DK dell'attrice , condotta da , effettuava Parte_3 CP_2
una svolta a sinistra per immettersi in un'area di servizio, venendo urtata sulla fiancata dalla
[...]
tg.AB40756 di , e poi dalla tg.AD39767 di CP_11 Parte_1 CP_11
che sopraggiungevano da tergo in manovra di sorpasso. Sulle altre Controparte_4
circostanze del sinistro non vi sono certezze, dal momento che i Verbalizzanti non hanno potuto individuare esattamente il punto d'urto, anche se il CTU ha ritenuto che la manovra di svolta della
CP_1 sia iniziata prima della linea di mezzeria mentre da tergo sopraggiungevano i motoveicoli, e
CP_1 che probabilmente la collisione è avvenuta nella loro corsia di pertinenza. Ne' è accertato se la avesse segnalato la manovra di svolta, circostanza sulla quale vi sono dichiarazioni discordanti dei testi e .. L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera Tes_1 Tes_2
specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente, di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazioe dell'evento, sicchè occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.). E comunque con riferimento alla responsabilità dei motociclisti, va rilevato che di certo essi stavano effettuando una manovra di sorpasso in prossimità della linea di tratteggiata che consente la svolta per accedere alla stazione di servizio, e che provenendo da tergo dovevano in ogni caso porsi nelle condizioni di evitare la collisione con il veicolo che li precedeva, non potendosi ritenere del tutto imprevedibile una manovra di svolta di quest'ultimo. Infatti, il principio di affidamento, nel campo della circolazione stradale,
non può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta del terzo, e la manovra di svolta a sinistra, non poteva dirsi né imprevedibile né inevitabile,
8 ma anzi rientrava nell'area della prevedibilità in concreto (Cassazione penale sez. IV, 22/04/2016,
n.27059). Con riferimento alla responsabilità di , va invece ricordato che la manovra CP_2
di svolta a sinistra, nonostante il sopraggiungere di veicoli da tergo, va ritenuta imprudente in quanto, nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, resta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione
(Cassazione penale sez. IV, 05/03/2020, n.15526; Corte appello Taranto, 12/10/2021, n.730; Corte
appello L'Aquila, 01/12/2020, n.1668). Si ritiene, pertanto, che nessuna delle parti abbia superato la presunzione di colpa concorrente di cui all'art.2054/2 c.c.”
RAGIONI DI CENSURA E VIOLAZIONE DI LEGGE:
Il Giudice di Pace, nonostante l'acquisizione di innumerevoli prove che avrebbero consentito al medesimo la ricostruzione del sinistro e l'attribuzione delle esatte responsabilità dei protagonisti nella determinazione dello stesso, ha statuito che “L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente,
di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento,
sicché occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.).” Diversamente, se il
Giudice di Pace avesse correttamente esaminato le tutte le prove acquisite in giudizio ed avesse seguito i principi giurisprudenziali di cui si dirà in appresso, sicuramente non avrebbe potuto concludere con la “scolastica” applicazione della norma di cui all'art.2054, 2° comma, c.c. E' difatti opportuno evidenziare che, relativamente alla presunzione di colpa stabilita dal citato art.2054, è
ormai da anni consolidato l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo il quale il ricorso ad essa presuppone una impossibilità di ricostruzione delle modalità dell'incidente e della specifica individuazione delle relative responsabilità (Cass. 2455/1977), avendo difatti la stessa un mero carattere sussidiario ed operando soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 8287/1996). In
altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti di cui all'art.2054 c.c. opera
9 sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, ossia di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose, con la conseguenza che l'utilizzabilità di detta presunzione, postulando l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria (Cass. 7777/2003), è preclusa nel caso in cui sia possibile determinare la colpa dei protagonisti dell'incidente (Cass.6042/1979) in proporzione dell'obbiettiva efficienza causale delle rispettive condotte. Quindi, è evidente come nella fattispecie il Giudice di primo grado non avrebbe potuto ricorrere ed applicare la presunzione di colpa concorrente in quanto avrebbe dovuto utilizzare i mezzi di prova offerti dalle parti nel corso del giudizio svoltosi. Invero, si è ritenuto che il giudice deve far ricorso alla presunzione di colpa secondo il dettato dell'art.2054 cod. civ.,
allorquando non abbia elementi per accertare in concreto le eventuali singole responsabilità ed il grado di esse, ma non nell'ipotesi in cui il procedimento offra elementi probatori la cui valutazione possa apportare un qualsiasi contributo per accertare come si siano svolti i fatti, se vi sia stata responsabilità e da parte di chi, e per graduare le eventuali colpe (Cass.1190/1971). E' stato inoltre correttamente ritenuto che anche nell'ipotesi in cui il conducente non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma sia stato concretamente accertato il grado delle rispettive colpe, è alla stregua di tale accertamento e non già alla presunzione di egual concorso di colpa che deve essere determinata l'incidenza delle responsabilità concorrenti nella produzione dell'evento (Cass.138/1967), non potendosi comunque attribuire al conducente medesimo una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza casuale della sua azione
(Cass.3859/69).
Insomma, quando nessuno dei conducenti coinvolti nello scontro tra veicoli sia riuscito a dare la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma siano invece accertate le colpe in concreto di ciascuno, è alla stregua di tale accertamento che deve determinarsi il grado di incidenza delle colpe concorrenti (Cass.2332/1972), proprio perché la presunzione posta dall'art.2054 c.c. non vale ad escludere il principio fondamentale della responsabilità per fatto illecito, che è pur sempre quello della causalità efficiente e cede, pertanto, di fronte al concreto accertamento delle cause concorse a produrre l'evento dannoso. Quindi, a ben vedere giammai nella fattispecie il Giudice di primo grado avrebbe potuto applicare la presunzione dettata dall'art.2054
10 c.c. poiché le prove acquisite in giudizio gli consentivano un'agevole comprensione delle concrete modalità secondo le quali il sinistro di era verificato, delle cause che lo avevano determinato, delle responsabilità dei conducenti coinvolti e, di conseguenza, del grado delle colpe di essi nella determinazione dell'evento dannoso. Difatti, le prove assunte nel giudizio avevano, senza dubbio,
interamente confermato la dinamica descritta dall'odierno appellante nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 depositata nel giudizio di primo grado.
Invero, le risultanze istruttorie avevano confermano appieno i fatti enucleati dal medesimo e la reale dinamica del sinistro. PROVA TESTIMONIALE La prova testimoniale assunta all'udienza del
25.10.2022 aveva interamente confermato la dinamica dell'incidente descritta nella comparsa di costituzione del 14.4.2021 e, quindi, l'esclusiva responsabilità della sig.ra (conducente CP_2
nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà dell'attrice ) in ordine alla determinazione CP_1
del sinistro de quo, con definitivo crollo delle argomentazioni enucleate dalla medesima nel proprio atto di citazione. Ed invero, il teste oculare , indifferente e di attendibilità Tes_1 Tes_3
assoluta, aveva difatti confermato che: “… il giorno del sinistro alla guida della mia autovettura seguivo la Volkswagen Golf condotta dalla sig.ra e ricordo che sulla ad CP_2 Parte_4
un certo punto sono stato superato all'interno della mia corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia. Preciso che entrambe le moto viaggiavano a distanza una dall'altra. Ricordo che in quella occasione viaggiavamo ad una velocità (di circa 40/km/h) moderata anche perché in fase di rallentamento a causa del traffico. Ho visto dallo specchietto retrovisore un motociclista, motivo per cui mi sono spostato per consentire il passaggio, quando la Volkswagen davanti a me ha svoltato verso la stazione di servizio senza freccia e il motociclista ha urtato l'auto nel lato anteriore sinistro,
all'altezza della ruota. In seguito all'impatto la seconda moto si è sollevata nella parte posteriore e in seguito a ciò moto e motociclista si ribaltarono. … I motociclisti mi hanno superato nel tratto di strada con la linea di mezzeria discontinua, pur completando la manovra nel tratto di linea continua,
rimanendo nella corsia di marcia. In buona sostanza, il testimone, sotto il vincolo del giuramento,
aveva confermato che nell'occorso a bordo del proprio motociclo, a velocità Parte_1
moderata, stava superando alcuni veicoli incolonnati a causa del traffico quando, improvvisamente,
11 l'autovettura Volkswagen Golf di proprietà di (condotta da ), senza CP_1 CP_2
alcuna preventiva segnalazione, tagliava la direttrice di marcia al motociclo al fine di immettersi nell'area della stazione di servizio posta alla sua sinistra.
Sotto altro aspetto, del tutto inattendibili dovevano ritenersi le dichiarazioni rese dal “teste” Tes_4
, dichiaratosi consuocero dell'attrice: - lo stesso non era stato individuato tra i testimoni
[...]
presenti dai VV.UU. di Locorotondo (cfr. rapporto, allegato 2 fascicolo di parte di primo grado); - era legato da uno stretto vincolo parentale con l'attrice; - per una strana fatalità, nell'occorso si trovava incolonnato “… due auto dietro quella della …”. C.T.U. RICOSTRUTTIVA DELLA DINAMICA CP_1
DEL SINISTRO La dinamica del sinistro descritta nella comparsa di costituzione del convenuto era stata peraltro confermata dal c.t.u. incaricato ai fini della ricostruzione del sinistro nella Pt_1
sua relazione tecnica espletata nel giudizio di primo grado. Invero, il c.t.u. aveva esattamente rilevato che: “… lo scrivente può serenamente riferire che la manovra di svolta a sinistra posta in atto dalla conducente del veicolo VW Golf al fine di accedere all'interno della Stazione di servizio,
ha avuto inizio prima della linea di mezzeria discontinua nel mentre, da tergo, sopraggiungeva in fase di sorpasso il motociclo tg. AB40756 di proprietà del Sig. . Inoltre, lo stesso Parte_1
c.t.u. nell'ambito delle “RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI AVV. aveva precisato che: “… Persona_1
le risultanze delle predette misurazioni, verificate anche previ consultazione on-line, comunque ci forniscono un dato significativo, che la collisione tra i mezzi e tg. CP_12 CP_11
AB40756 è avvenuta più probabilmente nella loro corsia di pertinenza;
”. AMMISSIONE PACIFICA
DELLA DINAMICA DEL SINISTRO DA PARTE DELLE COMPAGNIE CONVENUTE UNIPOLSAI E CP_5
E' anche il caso di evidenziare che entrambe le compagnie convenute avevano pacificamente ammesso quanto sostenuto dal convenuto in relazione alla dinamica Parte_1
dell'incidente. Invero, nella comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020 a firma dell'avv.
Edmondo Speciale, l' aveva evidenziato che il sorpasso dei motociclisti Controparte_3
all'autovettura dell'attrice è avvenuta nell'ambito della stessa corsia di marcia percorsa dai mezzi e che l'autovettura VW Golf non aveva segnalato la manovra di svolta, ritenendo (pag. 4, prima parte,
comparsa del 14.10.2020) che “… E' dunque evidente la responsabilità quantomeno concorsuale della nella causazione del sinistro per cui è causa …”. Alla stessa maniera, l' CP_1 CP_13
[...]
[...] nella comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 a firma dell'avv. Fabio Adamo,
[...]
premettendo che (v. pagg. 3-4) “… la sig.ra … giunta in corrispondenza della stazione CP_2
di servizio IP Matic, si spostava sul lato destro della corsia (di) marcia per poi improvvisamente svoltare a sinistra per entrarvi, senza segnalare la manovra, così tagliando la strada al motociclo …
di proprietà e condotta da ed all'altro motociclista che la seguivano percorrendo Persona_2
la medesima corsia di marcia.” aveva giustamente concluso che “…la responsabilità del sinistro è
da addebitare esclusivamente al conducente e proprietario della Volkswagen Golf targata
CW469CK, sig.ra ”. Parte_5
Eppertanto, nessun dubbio poteva permanere circa l'assoluta responsabilità della sig.ra CP_2
conducente nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà dell'attrice , in ordine
[...] CP_1
alla determinazione dell'incidente oggetto di causa. Peraltro, la stessa nella CP_2
circostanza viaggiava con un veicolo non efficiente e con dispositivi di segnalazione non funzionanti,
tanto che i VV.UU. di Locorotondo intervenuti a seguito del sinistro avevano elevato a suo carico il verbale di contestazione n. 2076 per la violazione dell'art. 79 C.d.s. In ogni caso, nell'occorso la stessa aveva anche colposamente violato la norma di cui all'art.154 C.d.s. (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) che, com'è noto, testualmente recita:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Al riguardo di tale norma, peraltro in una fattispecie assai simile alla presente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare quanto appresso
(Corte di Cassazione Sezione IV, Penale, del 16 marzo 2020, sentenza n. 10134): “Il dettato normativo introdotto dal C.d.S., in particolare all'art. 154 “Cambiamento di direzione o di corsia”, prevede in carico ai conducenti, che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia,
per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
13 soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. La Corte di
Cassazione, a seguito del ricorso presentato contro la sentenza datata 01/01/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli, con la quale dichiarava il conducente del veicolo, colpevole del reato ascrittole di cui agli artt. 41, commi 1 e 3, 589, commi 1 e 2, c.p., 140, comma 1, ed in particolare per la violazione di cui all'art. 154, comma 1, lett. a) Codice della Strada. Gli stessi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando nella sentenza quanto segue: “A tali principi si ispira la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole prevedibilità e la rapporta,
con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. L'imputata aveva avviato la manovra di svolta a sinistra, in una strada particolarmente frequentata e per di più rettilinea in quel tratto e con buona visibilità, tanto, come evidenzia la Corte del merito, da potersi rendere conto del sopraggiungere di veicoli da tergo: l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non può
essere qui posto in discussione. L'imputata, pur agendo nel rispetto del codice della strada,
mantenendo una velocità molto bassa per svoltare a sinistra (per inserirsi non in un'altra pubblica via bensì nella "stradina privata per entrare nell'abitazione"), non ha ben valutato, negligentemente,
l'alta velocità del motociclista che sopraggiungeva e, quindi, anziché fermarsi ed evitare lo scontro,
ha iniziato la manovra di svolta a sinistra non lasciando alla moto "più altro spazio per passare". In
tale situazione di fatto appare adeguatamente In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta di guida della vittima. La Corte
distrettuale ha ravvisato una situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, che esigeva da parte della conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. La ricorrente, quindi avrebbe potuto e dovuto accertarsi con ogni mezzo (anche tramite lo specchietto retrovisore) che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra”. Pertanto, il principio di specialità connesso con il già richiamato art. 154
C.d.S., impone l'obbligo, in capo al conducente, che deve prevedere le eventuali imprudenze altrui,
ascritte nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
14 Conclusivamente, in tutta evidenza dunque il giudice di primo grado non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie del giudizio svoltosi ed ha fatto erroneamente ricorso alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., anziché accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra , CP_2
conducente nell'occorso dell'autovettura di proprietà dell'attrice , con conseguente CP_1
rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa e con condanna della medesima alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto per effetto della Parte_1
soccombenza.]
Si costituivano con comparsa di risposta e rassegnando le seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
[Piaccia all‟Ill.mo Tribunale di Taranto, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda dell‟appellante perchè infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannarlo al pagamento delle spese processuali.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
[Confermare la sentenza n. 310/2023, emessa dal Giudice di Pace di MA RA pubblicata in data 26.09.2023 , e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.]
Motivi della decisione
I.- Non contestata la circostanza che il fatto si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso compiuta dai due motocicli LE DA condotti dai proprietari sigg.ri e Parte_1
; così nell'atto di appello: Controparte_4
[La prova testimoniale assunta all'udienza del 25.10.2022 aveva interamente confermato la dinamica dell'incidente descritta nella comparsa di costituzione del 14.4.2021 e, quindi, l'esclusiva responsabilità della sig.ra (conducente nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà CP_2
dell'attrice ) in ordine alla determinazione del sinistro de quo, con definitivo crollo delle CP_1
argomentazioni enucleate dalla medesima nel proprio atto di citazione. Ed invero, il teste oculare
, indifferente e di attendibilità assoluta, aveva difatti confermato che: “… il Tes_1 Tes_3
15 giorno del sinistro alla guida della mia autovettura seguivo la Volkswagen Golf condotta dalla sig.ra e ricordo che sulla ad un certo punto sono stato superato all'interno CP_2 Parte_4
della mia corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia. Preciso che entrambe le moto viaggiavano a distanza una dall'altra. Ricordo che in quella occasione viaggiavamo ad una velocità
(di circa 40/km/h) moderata anche perché in fase di rallentamento a causa del traffico. Ho visto dallo specchietto retrovisore un motociclista, motivo per cui mi sono spostato per consentire il passaggio, quando la Volkswagen davanti a me ha svoltato verso la stazione di servizio senza freccia e il motociclista ha urtato l'auto nel lato anteriore sinistro, all'altezza della ruota. In seguito all'impatto la seconda moto si è sollevata nella parte posteriore e in seguito a ciò moto e motociclista si ribaltarono. … I motociclisti mi hanno superato nel tratto di strada con la linea di mezzeria discontinua, pur completando la manovra nel tratto di linea continua, rimanendo nella corsia di marcia. In buona sostanza, il testimone, sotto il vincolo del giuramento, aveva confermato che nell'occorso a bordo del proprio motociclo, a velocità moderata, stava superando Parte_1
alcuni veicoli incolonnati a causa del traffico quando, improvvisamente, l'autovettura Volkswagen
Golf di proprietà di (condotta da ), senza alcuna preventiva segnalazione, CP_1 CP_2
tagliava la direttrice di marcia al motociclo al fine di immettersi nell'area della stazione di servizio posta alla sua sinistra.]
Tuttavia nel Verbale di Incidente stradale n. 18220 prot. – 47/19 R.G. elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di Locorotondo elevato dal , e Parte_6 Parte_7
, il tratto di strada teatro dei fatti viene rilevato come provvisto di segnaletica Parte_8
verticale di divieto della manovra di sorpasso, e con striscia longitudinale continua di mezzeria tratteggiata solo in corrispondenza dell'entrata/uscita dalla Stazione di Servizio Ip Matic.
Si riporta l'estratto dal predetto verbale:
16 Ne consegue che è certa la circostanza che i conducenti dei due motocicli sopravvenienti da tergo al veicolo Golf Wolwagen di proprietà di e condotto da lungo la S.S. 172 CP_1 CP_2
direzione MA RA-Locorotondo fossero impegnati in una manovra di sorpasso dapprima dei veicoli che seguivano la Wolswagen Golf e successivamente di quest'ultimo.
Ne consegue altresì che è certa la circostanza che i sigg.ri e Controparte_4 Parte_1
stessero violando palesemente la Legge effettuando il sorpasso in un tratto di strada in cui tale manovra era vietata dalla segnaletica.
E non è tutto. L'art. 148 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Sorpasso], così dispone nel suo comma 3: [3.- Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso,
superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o la semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.]
Alla prima grave violazione di legge, consistente nell'aver effettuato una manovra di sorpasso in presenza di un divieto opposto dalla segnaletica verticale, i motociclisti sigg.ri , Parte_1
oggi appellante, e , stando alle dichiarazioni del teste Controparte_4 Testimone_5
[…ricordo che sulla ad un certo punto sono stato superato all'interno della mia Parte_4
corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia….] avrebbero aggiunto l'ulteriore violazione di cui all'art. 148 comma 3 del C.d.S., effettuando il sorpasso all'interno della corsia di marcia sebbene la strada S.S. 172 percorsa avesse una carreggiata a doppia corsia e doppio senso di marcia.
Inoltre a conforto delle tesi difensive svolte nell'interesse di e , sembra CP_1 CP_2
17 che il veicolo Wolswagen fosse davvero intento a svoltare a sinistra dopo aver azionato l'apposito segnalatore luminoso di direzione, come hanno accertato i componenti la pattuglia della Polizia
Locale intervenuta sui luoghi e riportato nel relativo verbale di cui si riproduce l'estratto:
II.- E' così evidente come il fatto si sia verificato per colpa e responsabilità esclusiva dei conducenti i motocicli sigg.ri , oggi appellante, e , tuttavia non essendo Parte_1 Controparte_4
stato proposto appello incidentale il Tribunale deve limitarsi a rigettare l'appello.
III.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di e;
CP_5 Controparte_4
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 310/2023 emessa in data Parte_1
23 settembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 820/2020 r.g. dal Giudice di Pace
di MA RA;
c) visti ed applicati gli artt. 359 e 91 cpc condanna l'appellante a rifondere ad Parte_1
le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 1200,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
d) visti ed applicati gli artt. 359 e 91 cpc condanna l'appellante a rifondere a Parte_1
18 e le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro CP_1 CP_2
1500,00 per compensi professionali, inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
e) nulla per le spese rispetto alle parti contumaci;
f) visto ed applicato l'art. 13 comma 1 quater del Dpr 115/02, dichiara obbligato e Controparte_14
tenuto a versare una somma ulteriore di importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio di appello;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 novembre 2025;
Il giudice dott. AL NN
19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
AL NN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 04 aprile 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1559 dell'anno 2024
T R A
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nardelli Parte_1 C.F._1
(c.f.: come da documentazione in atti;
C.F._2
Appellante
C O N T R O
(C.F. E , (C.F. ) CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliate alla via Villa Castelli n. 30 in MA RA (TA) presso lo studio dall‟Avv.
(C.F. ) dal quale sono rappresentate e difese come da Parte_2 C.F._5
documentazione in atti;
(P.I. n. ), con sede legale e direzione in Bologna Via Stalingrado Controparte_3 P.IVA_1
n. 45 in persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale GU & Partners
in Bari alla Via Roberto da Bari n.112, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gaetano GU
( e dall'Avv. VERONICA D'AURIA ( come da C.F._6 C.F._7
documentazione in atti;
1 Appellati
(c.f. ) residente in [...] a MA RA Controparte_4 C.F._8
(Ta);
(p. iva ) in persona del l.r.p.t. e coorrente in Largo Ugo Irneri n. 1 a Trieste;
CP_5 P.IVA_2
Appellati contumaci
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità in presenza, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc,
come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado evocava innanzi al Giudice di Pace CP_1
di MA RA (Ta) i sigg.ri e , nonché la e la Parte_1 Controparte_6 CP_5
, chiedendo la condanna dei primi in solido con le seconde al pagamento in proprio CP_3
favore della somma di euro 1100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di risarcimento del danno assertivamente patito il 01 ottobre 2019 ore 08,30 p.m. circa allorquando,
con alla guida della vettura di sua proprietà Wolswagen Golf tg. CX469DK assicurata CP_2
CP_ per la presso la spa , percorrendo la S.S. 172 in direzione Locorotondo e giunta alla CP_3
kilometrica 44+100, accingendosi a svoltare a sinistra per entrare nella latistante area di servizio della Stazione Rifornimento Ip Matic, nonostante l'attivazione dell'indicatore direzionale e l'accertamento visivo della assenza di veicoli a tergo sopraggiungenti o provenienti dall'opposto senso di marcia, veniva impattata sulla fiancata posteriore sinistra e sulla parte laterale posteriore sinistra dai motocicli LE DA tg. AB40756 ed LE DA tg. AD39767 assicurati entrambi presso la e condotti rispettivamente dai sigg,ri e CP_5 Parte_1 CP_4
i quali sopraggiungendo a velocità assai superiore ai 50 km orari imposti dalla segnaletica,
[...]
sorpassavano le vetture che seguivano la Golf di essa attrice.
Ad essa attrice la avrebbe offerto la somma di euro 200,00 a titolo di responsabilità CP_3
paritaria concorsuale
2 Si costituivano con comparsa di risposta i convenuti chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di lite.
Con sentenza n. 310/2023 emessa in data 23 settembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 820/2020 r.g. il Giudice di Pace di MA RA così provvedeva:
[1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità concorsuale del 50%
attribuita a tutti i conducenti dei veicoli;
2) per l'effetto condanna ed Controparte_4
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento in favore di della somma di €.339,51, (già decurtata della CP_1
percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna ed , in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che riconosce e liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre CP_1
al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022,
incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV
e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4)
condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle CP_1 Controparte_3
rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma Controparte_4
di €.5.261,11 (già decurtata della percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento
[...]
delle spese processuali in favore di che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui Controparte_4
€.318,29,00 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed 2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
3 conclusioni:
[1) accertare che il sinistro oggetto del giudizio di primo grado si è verificato per esclusiva responsabilità dell'appellata ; CP_2
2) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali l'appellante : Parte_1
[ a) Con atto di citazione del 12.5.2020 la sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Giudice CP_1
di Pace di MA RA i signori e unitamente alle rispettive Controparte_4 Parte_1
Compagnie assicuratrici e per ivi sentirli dichiarare responsabili del CP_5 Controparte_3
sinistro verificatosi in data 1.10.2019 e, per l'effetto, condannarli, in solido, al risarcimento del danno materiale subito nell'occorso.
Adduceva l'attrice che il giorno del sinistro la propria autovettura Golf tg. CX469DK CP_1
(condotta nella circostanza da ), percorreva la S.S 172 KM 44+100 in direzione CP_2
Locorotondo allorquando, giunta all'altezza della stazione di servizio IP, effettuava manovra di svolta a sinistra per ivi immettersi, ma veniva urtata dalla LE DA tg. AB40756 di proprietà e condotta dal sig. e subito dopo dall'altra LE tg. AD39767 condotta Parte_1 CP_8
dal sig. , che sopraggiungevano da tergo in fase di sorpasso, oltrepassando la Controparte_4
linea continua.
b) Con comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 si costituiva in giudizio il convenuto Parte_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno, ritenendola
[...]
infondata. Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il convenuto rilevava che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva della sig.ra , la quale nell'occorso giunta all'altezza CP_2
della stazione di servizio IP, ben prima dell'inizio del tratto stradale con linea di mezzeria non continua, effettuava manovra di svolta a sinistra, senza alcuna presegnalazione, al fine di immettersi nell'area di servizio, così tagliando la strada ad entrambi i motociclisti che provenivano da tergo. c)
Con separata comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 si costituiva in giudizio anche il convenuto , chiedendo il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno Controparte_4
4 per le stesse ragioni di sopra evidenziate, il quale spiegava anche domanda riconvenzionale per il danno materiale e da lesioni subito, che quantificava in complessivi €.19.745,94, per il cui risarcimento chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dei terzi CP_2
responsabile del sinistro e la assicuratrice del veicolo condotto da Controparte_3
quest'ultima. d) All'udienza del 15.4.2021 il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa dei terzi sunnominati, che venivano ritualmente evocati in giudizio da parte di con Controparte_9
atto di citazione ritualmente notificato ai medesimi in data 5.5.2021 ( ) ed in data CP_2
30.4.2021 ( , i quali però non si costituivano e rimanevano contumaci (rectius: Controparte_3
l' era già comunque costituita in giudizio, in quanto già convenuta). e) Il giudizio CP_3
proseguiva nella fase istruttoria, nell'ambito della quale venivano acquisite le prove orali e le cc.tt.uu. f) All'udienza del 20.9.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva definitivamente riservata per la decisione, per poi essere decisa con la sentenza impugnata, con cui il Giudice di prime cure, come da dispositivo che si ritrascrive:
“Il Giudice di Pace di MA RA, avv. Alessandra DI BIASE, pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e e sulla CP_1 Controparte_4 CP_3
riconvenzionale spiegata da nei confronti dei primi, così provvede: 1) Dichiara Controparte_4
che il sinistro per cui è causa è da ascrivere a responsabilità concorsuale del 50% attribuita a tutti i conducenti dei veicoli;
2) per l'effetto condanna ed , in Controparte_4 Controparte_3
persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di €.339,51, (già decurtata della percentuale di responsabilità CP_1
addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle rispettive Controparte_4 Controparte_3
qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che CP_1
riconosce e liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di
C.T.U. meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna ed CP_1 CP_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al
[...]
5 pagamento in favore di della somma di €.5.261,11 (già decurtata della Controparte_4
percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed , in persona del legale CP_1 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui €.318,29,00 per Controparte_4
anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed 2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30%
per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da
distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
”.
Avverso siffatta ingiusta e gravatoria sentenza il sig. , ut supra rappresentato e Parte_1
difeso, intende proporre, come in effetti con il presente atto formalmente propone, APPELLO per tutte le ragioni esposte nel corso del processo di primo grado, da intendersi qui per integralmente riprodotte e trascritte (volendosi attribuire alla presente impugnazione pieno effetto devolutivo di ogni deduzione, eccezione e difesa), nonché in particolare per i seguenti MOTIVI Con il presente atto difensivo, in ossequio alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c., nell'impugnare la suddetta sentenza si procede di seguito in via di sintesi all'indicazione dei capi della decisione di primo grado che vengono impugnati, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 1) CAPI SENTENZA IMPUGNATA: a) ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA;
b)
COMPENSAZIONE DELLE SPESE E COMPENSI DI LITE. Il Giudice di prime cure ha senz'altro errato nelle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, da cui è derivato l'accoglimento parziale,
in base al principio sussidiario di cui all'art. 2054 c.c., della domanda di risarcimento proposta dall'attrice , che invece doveva trovare integrale rigetto, che così possono essere CP_1
sintetizzate (pagg. 2 - 3 sentenza impugnata): “L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente,
di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento,
sicchè occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.).” Inoltre, il giudice di
6 prime cure, pur accogliendo parzialmente la domanda attorea, senza alcuna motivazione ha compensato le spese di lite tra il convenuto odierno appellante e l'attrice , che invece, CP_1
già per effetto dell'accoglimento parziale della propria domanda, doveva essere condannata alla rifusione delle spese – quantomeno in misura parziale del 50% - in favore del convenuto Parte_1
. Di seguito, il relativo capo della sentenza appellata: “Le spese di giudizio seguono la
[...]
soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo… (pag. 5 sentenza impugnata) (….) 2) per l'effetto condanna ed , in persona del legale Controparte_4 Controparte_3
rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
della somma di €.339,51, (già decurtata della percentuale di responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
3) condanna CP_4
ed , in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed
[...] Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che riconosce e CP_1
liquida in €.543,15, di cui €.93,35 per anticipazioni, oltre al rimborso del 50% dei costi di C.T.U.
meccanica, ed €.449,80 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, ed oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) condanna ed CP_1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, nelle rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento
[...]
in favore di della somma di €.5.261,11 (già decurtata della percentuale di Controparte_4
responsabilità addebitatagli e dell'acconto), oltre ad interessi e rivalutazione come da motivazione;
5) condanna ed , in persona del legale rappresentante, nelle CP_1 Controparte_3
rispettive qualità, ed in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di CP_4
che riconosce e liquida in €.3.035,29, di cui €.318,29,00 per anticipazioni, oltre al rimborso
[...]
del 50% dei costi di C.T.U. meccanica, ed oltre al rimborso integrale dei costi di C.T.U. medica, ed
2.717,00 per compensi ex D.M. n.147/2022, incluso l'aumento del 30% per le ragioni anzidette, oltre rimborso forfettario 15%, ed oltre ad IV e Cap come per legge. Da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le legali tra le altre parti in causa;
(pagg. 6-7
sentenza impugnata)” In sintesi, l'appellante intende impugnare i capi della sentenza sopra riportati, in base ai quali è stata erroneamente accolta, seppur in misura parziale, la domanda
7 dell'attrice e sono state compensate le spese di lite tra quest'ultima ed il convenuto CP_1
, odierno appellante. Parte_1
2) CENSURE PROPOSTE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO
GRADO; 3) VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE
IMPUGNATA. In sostanza, il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per le argomentazioni che di seguito vengono enucleate e CP_1
ritrascritte: “Sull'an debeatur, viste le risultanze istruttorie, si può asserire che nessun dubbio sussiste sulla condotta colposa concorrente di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. E'
CP_1 pacifico che la tg.CX469DK dell'attrice , condotta da , effettuava Parte_3 CP_2
una svolta a sinistra per immettersi in un'area di servizio, venendo urtata sulla fiancata dalla
[...]
tg.AB40756 di , e poi dalla tg.AD39767 di CP_11 Parte_1 CP_11
che sopraggiungevano da tergo in manovra di sorpasso. Sulle altre Controparte_4
circostanze del sinistro non vi sono certezze, dal momento che i Verbalizzanti non hanno potuto individuare esattamente il punto d'urto, anche se il CTU ha ritenuto che la manovra di svolta della
CP_1 sia iniziata prima della linea di mezzeria mentre da tergo sopraggiungevano i motoveicoli, e
CP_1 che probabilmente la collisione è avvenuta nella loro corsia di pertinenza. Ne' è accertato se la avesse segnalato la manovra di svolta, circostanza sulla quale vi sono dichiarazioni discordanti dei testi e .. L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera Tes_1 Tes_2
specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente, di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazioe dell'evento, sicchè occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.). E comunque con riferimento alla responsabilità dei motociclisti, va rilevato che di certo essi stavano effettuando una manovra di sorpasso in prossimità della linea di tratteggiata che consente la svolta per accedere alla stazione di servizio, e che provenendo da tergo dovevano in ogni caso porsi nelle condizioni di evitare la collisione con il veicolo che li precedeva, non potendosi ritenere del tutto imprevedibile una manovra di svolta di quest'ultimo. Infatti, il principio di affidamento, nel campo della circolazione stradale,
non può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta del terzo, e la manovra di svolta a sinistra, non poteva dirsi né imprevedibile né inevitabile,
8 ma anzi rientrava nell'area della prevedibilità in concreto (Cassazione penale sez. IV, 22/04/2016,
n.27059). Con riferimento alla responsabilità di , va invece ricordato che la manovra CP_2
di svolta a sinistra, nonostante il sopraggiungere di veicoli da tergo, va ritenuta imprudente in quanto, nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, resta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione
(Cassazione penale sez. IV, 05/03/2020, n.15526; Corte appello Taranto, 12/10/2021, n.730; Corte
appello L'Aquila, 01/12/2020, n.1668). Si ritiene, pertanto, che nessuna delle parti abbia superato la presunzione di colpa concorrente di cui all'art.2054/2 c.c.”
RAGIONI DI CENSURA E VIOLAZIONE DI LEGGE:
Il Giudice di Pace, nonostante l'acquisizione di innumerevoli prove che avrebbero consentito al medesimo la ricostruzione del sinistro e l'attribuzione delle esatte responsabilità dei protagonisti nella determinazione dello stesso, ha statuito che “L'istruttoria espletata non consente dunque di ricostruire in maniera specifica tutte le circostanze di svolgimento del sinistro, e conseguentemente,
di accertare in concreto l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento,
sicché occorre ricorrere al principio sussidiario di cui all'articolo (2054/2 c.c.).” Diversamente, se il
Giudice di Pace avesse correttamente esaminato le tutte le prove acquisite in giudizio ed avesse seguito i principi giurisprudenziali di cui si dirà in appresso, sicuramente non avrebbe potuto concludere con la “scolastica” applicazione della norma di cui all'art.2054, 2° comma, c.c. E' difatti opportuno evidenziare che, relativamente alla presunzione di colpa stabilita dal citato art.2054, è
ormai da anni consolidato l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo il quale il ricorso ad essa presuppone una impossibilità di ricostruzione delle modalità dell'incidente e della specifica individuazione delle relative responsabilità (Cass. 2455/1977), avendo difatti la stessa un mero carattere sussidiario ed operando soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 8287/1996). In
altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti di cui all'art.2054 c.c. opera
9 sul presupposto dell'impossibilità di ricostruire con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, ossia di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose, con la conseguenza che l'utilizzabilità di detta presunzione, postulando l'infruttuoso espletamento dell'attività istruttoria (Cass. 7777/2003), è preclusa nel caso in cui sia possibile determinare la colpa dei protagonisti dell'incidente (Cass.6042/1979) in proporzione dell'obbiettiva efficienza causale delle rispettive condotte. Quindi, è evidente come nella fattispecie il Giudice di primo grado non avrebbe potuto ricorrere ed applicare la presunzione di colpa concorrente in quanto avrebbe dovuto utilizzare i mezzi di prova offerti dalle parti nel corso del giudizio svoltosi. Invero, si è ritenuto che il giudice deve far ricorso alla presunzione di colpa secondo il dettato dell'art.2054 cod. civ.,
allorquando non abbia elementi per accertare in concreto le eventuali singole responsabilità ed il grado di esse, ma non nell'ipotesi in cui il procedimento offra elementi probatori la cui valutazione possa apportare un qualsiasi contributo per accertare come si siano svolti i fatti, se vi sia stata responsabilità e da parte di chi, e per graduare le eventuali colpe (Cass.1190/1971). E' stato inoltre correttamente ritenuto che anche nell'ipotesi in cui il conducente non abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma sia stato concretamente accertato il grado delle rispettive colpe, è alla stregua di tale accertamento e non già alla presunzione di egual concorso di colpa che deve essere determinata l'incidenza delle responsabilità concorrenti nella produzione dell'evento (Cass.138/1967), non potendosi comunque attribuire al conducente medesimo una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza casuale della sua azione
(Cass.3859/69).
Insomma, quando nessuno dei conducenti coinvolti nello scontro tra veicoli sia riuscito a dare la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma siano invece accertate le colpe in concreto di ciascuno, è alla stregua di tale accertamento che deve determinarsi il grado di incidenza delle colpe concorrenti (Cass.2332/1972), proprio perché la presunzione posta dall'art.2054 c.c. non vale ad escludere il principio fondamentale della responsabilità per fatto illecito, che è pur sempre quello della causalità efficiente e cede, pertanto, di fronte al concreto accertamento delle cause concorse a produrre l'evento dannoso. Quindi, a ben vedere giammai nella fattispecie il Giudice di primo grado avrebbe potuto applicare la presunzione dettata dall'art.2054
10 c.c. poiché le prove acquisite in giudizio gli consentivano un'agevole comprensione delle concrete modalità secondo le quali il sinistro di era verificato, delle cause che lo avevano determinato, delle responsabilità dei conducenti coinvolti e, di conseguenza, del grado delle colpe di essi nella determinazione dell'evento dannoso. Difatti, le prove assunte nel giudizio avevano, senza dubbio,
interamente confermato la dinamica descritta dall'odierno appellante nella Parte_1
propria comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 depositata nel giudizio di primo grado.
Invero, le risultanze istruttorie avevano confermano appieno i fatti enucleati dal medesimo e la reale dinamica del sinistro. PROVA TESTIMONIALE La prova testimoniale assunta all'udienza del
25.10.2022 aveva interamente confermato la dinamica dell'incidente descritta nella comparsa di costituzione del 14.4.2021 e, quindi, l'esclusiva responsabilità della sig.ra (conducente CP_2
nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà dell'attrice ) in ordine alla determinazione CP_1
del sinistro de quo, con definitivo crollo delle argomentazioni enucleate dalla medesima nel proprio atto di citazione. Ed invero, il teste oculare , indifferente e di attendibilità Tes_1 Tes_3
assoluta, aveva difatti confermato che: “… il giorno del sinistro alla guida della mia autovettura seguivo la Volkswagen Golf condotta dalla sig.ra e ricordo che sulla ad CP_2 Parte_4
un certo punto sono stato superato all'interno della mia corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia. Preciso che entrambe le moto viaggiavano a distanza una dall'altra. Ricordo che in quella occasione viaggiavamo ad una velocità (di circa 40/km/h) moderata anche perché in fase di rallentamento a causa del traffico. Ho visto dallo specchietto retrovisore un motociclista, motivo per cui mi sono spostato per consentire il passaggio, quando la Volkswagen davanti a me ha svoltato verso la stazione di servizio senza freccia e il motociclista ha urtato l'auto nel lato anteriore sinistro,
all'altezza della ruota. In seguito all'impatto la seconda moto si è sollevata nella parte posteriore e in seguito a ciò moto e motociclista si ribaltarono. … I motociclisti mi hanno superato nel tratto di strada con la linea di mezzeria discontinua, pur completando la manovra nel tratto di linea continua,
rimanendo nella corsia di marcia. In buona sostanza, il testimone, sotto il vincolo del giuramento,
aveva confermato che nell'occorso a bordo del proprio motociclo, a velocità Parte_1
moderata, stava superando alcuni veicoli incolonnati a causa del traffico quando, improvvisamente,
11 l'autovettura Volkswagen Golf di proprietà di (condotta da ), senza CP_1 CP_2
alcuna preventiva segnalazione, tagliava la direttrice di marcia al motociclo al fine di immettersi nell'area della stazione di servizio posta alla sua sinistra.
Sotto altro aspetto, del tutto inattendibili dovevano ritenersi le dichiarazioni rese dal “teste” Tes_4
, dichiaratosi consuocero dell'attrice: - lo stesso non era stato individuato tra i testimoni
[...]
presenti dai VV.UU. di Locorotondo (cfr. rapporto, allegato 2 fascicolo di parte di primo grado); - era legato da uno stretto vincolo parentale con l'attrice; - per una strana fatalità, nell'occorso si trovava incolonnato “… due auto dietro quella della …”. C.T.U. RICOSTRUTTIVA DELLA DINAMICA CP_1
DEL SINISTRO La dinamica del sinistro descritta nella comparsa di costituzione del convenuto era stata peraltro confermata dal c.t.u. incaricato ai fini della ricostruzione del sinistro nella Pt_1
sua relazione tecnica espletata nel giudizio di primo grado. Invero, il c.t.u. aveva esattamente rilevato che: “… lo scrivente può serenamente riferire che la manovra di svolta a sinistra posta in atto dalla conducente del veicolo VW Golf al fine di accedere all'interno della Stazione di servizio,
ha avuto inizio prima della linea di mezzeria discontinua nel mentre, da tergo, sopraggiungeva in fase di sorpasso il motociclo tg. AB40756 di proprietà del Sig. . Inoltre, lo stesso Parte_1
c.t.u. nell'ambito delle “RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI AVV. aveva precisato che: “… Persona_1
le risultanze delle predette misurazioni, verificate anche previ consultazione on-line, comunque ci forniscono un dato significativo, che la collisione tra i mezzi e tg. CP_12 CP_11
AB40756 è avvenuta più probabilmente nella loro corsia di pertinenza;
”. AMMISSIONE PACIFICA
DELLA DINAMICA DEL SINISTRO DA PARTE DELLE COMPAGNIE CONVENUTE UNIPOLSAI E CP_5
E' anche il caso di evidenziare che entrambe le compagnie convenute avevano pacificamente ammesso quanto sostenuto dal convenuto in relazione alla dinamica Parte_1
dell'incidente. Invero, nella comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020 a firma dell'avv.
Edmondo Speciale, l' aveva evidenziato che il sorpasso dei motociclisti Controparte_3
all'autovettura dell'attrice è avvenuta nell'ambito della stessa corsia di marcia percorsa dai mezzi e che l'autovettura VW Golf non aveva segnalato la manovra di svolta, ritenendo (pag. 4, prima parte,
comparsa del 14.10.2020) che “… E' dunque evidente la responsabilità quantomeno concorsuale della nella causazione del sinistro per cui è causa …”. Alla stessa maniera, l' CP_1 CP_13
[...]
[...] nella comparsa di costituzione e risposta del 14.4.2021 a firma dell'avv. Fabio Adamo,
[...]
premettendo che (v. pagg. 3-4) “… la sig.ra … giunta in corrispondenza della stazione CP_2
di servizio IP Matic, si spostava sul lato destro della corsia (di) marcia per poi improvvisamente svoltare a sinistra per entrarvi, senza segnalare la manovra, così tagliando la strada al motociclo …
di proprietà e condotta da ed all'altro motociclista che la seguivano percorrendo Persona_2
la medesima corsia di marcia.” aveva giustamente concluso che “…la responsabilità del sinistro è
da addebitare esclusivamente al conducente e proprietario della Volkswagen Golf targata
CW469CK, sig.ra ”. Parte_5
Eppertanto, nessun dubbio poteva permanere circa l'assoluta responsabilità della sig.ra CP_2
conducente nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà dell'attrice , in ordine
[...] CP_1
alla determinazione dell'incidente oggetto di causa. Peraltro, la stessa nella CP_2
circostanza viaggiava con un veicolo non efficiente e con dispositivi di segnalazione non funzionanti,
tanto che i VV.UU. di Locorotondo intervenuti a seguito del sinistro avevano elevato a suo carico il verbale di contestazione n. 2076 per la violazione dell'art. 79 C.d.s. In ogni caso, nell'occorso la stessa aveva anche colposamente violato la norma di cui all'art.154 C.d.s. (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) che, com'è noto, testualmente recita:
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Al riguardo di tale norma, peraltro in una fattispecie assai simile alla presente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare quanto appresso
(Corte di Cassazione Sezione IV, Penale, del 16 marzo 2020, sentenza n. 10134): “Il dettato normativo introdotto dal C.d.S., in particolare all'art. 154 “Cambiamento di direzione o di corsia”, prevede in carico ai conducenti, che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia,
per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non
13 soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. La Corte di
Cassazione, a seguito del ricorso presentato contro la sentenza datata 01/01/2017, emessa dal
Tribunale di Napoli, con la quale dichiarava il conducente del veicolo, colpevole del reato ascrittole di cui agli artt. 41, commi 1 e 3, 589, commi 1 e 2, c.p., 140, comma 1, ed in particolare per la violazione di cui all'art. 154, comma 1, lett. a) Codice della Strada. Gli stessi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando nella sentenza quanto segue: “A tali principi si ispira la sentenza impugnata quando, nell'esaminare il caso, evoca la ragionevole prevedibilità e la rapporta,
con implicita evidenza, alle particolarità del caso concreto. L'imputata aveva avviato la manovra di svolta a sinistra, in una strada particolarmente frequentata e per di più rettilinea in quel tratto e con buona visibilità, tanto, come evidenzia la Corte del merito, da potersi rendere conto del sopraggiungere di veicoli da tergo: l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non può
essere qui posto in discussione. L'imputata, pur agendo nel rispetto del codice della strada,
mantenendo una velocità molto bassa per svoltare a sinistra (per inserirsi non in un'altra pubblica via bensì nella "stradina privata per entrare nell'abitazione"), non ha ben valutato, negligentemente,
l'alta velocità del motociclista che sopraggiungeva e, quindi, anziché fermarsi ed evitare lo scontro,
ha iniziato la manovra di svolta a sinistra non lasciando alla moto "più altro spazio per passare". In
tale situazione di fatto appare adeguatamente In tale situazione di fatto appare adeguatamente supportato il giudizio di "ragionevole prevedibilità" della condotta di guida della vittima. La Corte
distrettuale ha ravvisato una situazione di pericolo, determinata dal cambiamento di direzione per svoltare a sinistra, che esigeva da parte della conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. La ricorrente, quindi avrebbe potuto e dovuto accertarsi con ogni mezzo (anche tramite lo specchietto retrovisore) che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra”. Pertanto, il principio di specialità connesso con il già richiamato art. 154
C.d.S., impone l'obbligo, in capo al conducente, che deve prevedere le eventuali imprudenze altrui,
ascritte nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
14 Conclusivamente, in tutta evidenza dunque il giudice di primo grado non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie del giudizio svoltosi ed ha fatto erroneamente ricorso alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., anziché accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra , CP_2
conducente nell'occorso dell'autovettura di proprietà dell'attrice , con conseguente CP_1
rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa e con condanna della medesima alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto per effetto della Parte_1
soccombenza.]
Si costituivano con comparsa di risposta e rassegnando le seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
[Piaccia all‟Ill.mo Tribunale di Taranto, respinta ogni contraria istanza, rigettare la domanda dell‟appellante perchè infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannarlo al pagamento delle spese processuali.]
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
[Confermare la sentenza n. 310/2023, emessa dal Giudice di Pace di MA RA pubblicata in data 26.09.2023 , e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.]
Motivi della decisione
I.- Non contestata la circostanza che il fatto si sarebbe verificato durante una manovra di sorpasso compiuta dai due motocicli LE DA condotti dai proprietari sigg.ri e Parte_1
; così nell'atto di appello: Controparte_4
[La prova testimoniale assunta all'udienza del 25.10.2022 aveva interamente confermato la dinamica dell'incidente descritta nella comparsa di costituzione del 14.4.2021 e, quindi, l'esclusiva responsabilità della sig.ra (conducente nell'occasione dell'autoveicolo di proprietà CP_2
dell'attrice ) in ordine alla determinazione del sinistro de quo, con definitivo crollo delle CP_1
argomentazioni enucleate dalla medesima nel proprio atto di citazione. Ed invero, il teste oculare
, indifferente e di attendibilità assoluta, aveva difatti confermato che: “… il Tes_1 Tes_3
15 giorno del sinistro alla guida della mia autovettura seguivo la Volkswagen Golf condotta dalla sig.ra e ricordo che sulla ad un certo punto sono stato superato all'interno CP_2 Parte_4
della mia corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia. Preciso che entrambe le moto viaggiavano a distanza una dall'altra. Ricordo che in quella occasione viaggiavamo ad una velocità
(di circa 40/km/h) moderata anche perché in fase di rallentamento a causa del traffico. Ho visto dallo specchietto retrovisore un motociclista, motivo per cui mi sono spostato per consentire il passaggio, quando la Volkswagen davanti a me ha svoltato verso la stazione di servizio senza freccia e il motociclista ha urtato l'auto nel lato anteriore sinistro, all'altezza della ruota. In seguito all'impatto la seconda moto si è sollevata nella parte posteriore e in seguito a ciò moto e motociclista si ribaltarono. … I motociclisti mi hanno superato nel tratto di strada con la linea di mezzeria discontinua, pur completando la manovra nel tratto di linea continua, rimanendo nella corsia di marcia. In buona sostanza, il testimone, sotto il vincolo del giuramento, aveva confermato che nell'occorso a bordo del proprio motociclo, a velocità moderata, stava superando Parte_1
alcuni veicoli incolonnati a causa del traffico quando, improvvisamente, l'autovettura Volkswagen
Golf di proprietà di (condotta da ), senza alcuna preventiva segnalazione, CP_1 CP_2
tagliava la direttrice di marcia al motociclo al fine di immettersi nell'area della stazione di servizio posta alla sua sinistra.]
Tuttavia nel Verbale di Incidente stradale n. 18220 prot. – 47/19 R.G. elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di Locorotondo elevato dal , e Parte_6 Parte_7
, il tratto di strada teatro dei fatti viene rilevato come provvisto di segnaletica Parte_8
verticale di divieto della manovra di sorpasso, e con striscia longitudinale continua di mezzeria tratteggiata solo in corrispondenza dell'entrata/uscita dalla Stazione di Servizio Ip Matic.
Si riporta l'estratto dal predetto verbale:
16 Ne consegue che è certa la circostanza che i conducenti dei due motocicli sopravvenienti da tergo al veicolo Golf Wolwagen di proprietà di e condotto da lungo la S.S. 172 CP_1 CP_2
direzione MA RA-Locorotondo fossero impegnati in una manovra di sorpasso dapprima dei veicoli che seguivano la Wolswagen Golf e successivamente di quest'ultimo.
Ne consegue altresì che è certa la circostanza che i sigg.ri e Controparte_4 Parte_1
stessero violando palesemente la Legge effettuando il sorpasso in un tratto di strada in cui tale manovra era vietata dalla segnaletica.
E non è tutto. L'art. 148 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Sorpasso], così dispone nel suo comma 3: [3.- Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso,
superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o la semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.]
Alla prima grave violazione di legge, consistente nell'aver effettuato una manovra di sorpasso in presenza di un divieto opposto dalla segnaletica verticale, i motociclisti sigg.ri , Parte_1
oggi appellante, e , stando alle dichiarazioni del teste Controparte_4 Testimone_5
[…ricordo che sulla ad un certo punto sono stato superato all'interno della mia Parte_4
corsia di marcia da due motocicli;
tanto la mia vettura quanto le due motociclette che effettuavano il sorpasso procedevano nella corsia di marcia….] avrebbero aggiunto l'ulteriore violazione di cui all'art. 148 comma 3 del C.d.S., effettuando il sorpasso all'interno della corsia di marcia sebbene la strada S.S. 172 percorsa avesse una carreggiata a doppia corsia e doppio senso di marcia.
Inoltre a conforto delle tesi difensive svolte nell'interesse di e , sembra CP_1 CP_2
17 che il veicolo Wolswagen fosse davvero intento a svoltare a sinistra dopo aver azionato l'apposito segnalatore luminoso di direzione, come hanno accertato i componenti la pattuglia della Polizia
Locale intervenuta sui luoghi e riportato nel relativo verbale di cui si riproduce l'estratto:
II.- E' così evidente come il fatto si sia verificato per colpa e responsabilità esclusiva dei conducenti i motocicli sigg.ri , oggi appellante, e , tuttavia non essendo Parte_1 Controparte_4
stato proposto appello incidentale il Tribunale deve limitarsi a rigettare l'appello.
III.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante secondo la regola di cui all'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di e;
CP_5 Controparte_4
b) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 310/2023 emessa in data Parte_1
23 settembre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 820/2020 r.g. dal Giudice di Pace
di MA RA;
c) visti ed applicati gli artt. 359 e 91 cpc condanna l'appellante a rifondere ad Parte_1
le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro 1200,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
d) visti ed applicati gli artt. 359 e 91 cpc condanna l'appellante a rifondere a Parte_1
18 e le spese e competenze del giudizio di appello, liquidandole in euro CP_1 CP_2
1500,00 per compensi professionali, inclusa la maggiorazione per la parte ulteriore rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
e) nulla per le spese rispetto alle parti contumaci;
f) visto ed applicato l'art. 13 comma 1 quater del Dpr 115/02, dichiara obbligato e Controparte_14
tenuto a versare una somma ulteriore di importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio di appello;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 17 novembre 2025;
Il giudice dott. AL NN
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