Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria della sezione competente per il riesame e non dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria centrale del tribunale.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2016, n. 42473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42473 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
4247 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 17/03/2016 Sentenza n. 1073/2016 Registro generale n. 52994/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. ADET TONI NOVIK Presidente Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere Dott. PALMA TALERICO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: STABILE ANTONIO, n. il 10/05/1959; avverso l'ordinanza n. 1325/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 10/11/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
dh udito per il ricorrente l'avv. Antonino Ennio Andronico, che si riportava al contenuto del ricor- so, chiedendone l'accoglimento; 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/11/2015 il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza emessa nei confronti di TA NT, come modificata dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 10/07/2015 di sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Tale provvedimento era stato emesso a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione n. 43082 del 18/09/2015 dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 13/05/2015, che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano di applicazione della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 216, 223, 219 L. Fall.. 2. L'ordinanza del G.I.P. era emessa in relazione ai seguenti delitti di bancarotta: "Fallimento Nuova Fattoria s.r.l. - TA: A1) Reato p. e p. dagli articoli 216, 223 commi 1 e 2 n. 2, 219 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 perché, quale amministratore e legale rappresentante di Nuova Fattoria S.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13/06/2014, cagionava il fallimento della società per effetto di operazioni dolose che determinavano una rilevante esposizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato a titolo di debito erariale, quantificabile in €. 5,6 milioni per IRES ed €. 2,2 milioni per IVA. Operando con operazioni fraudolente, finalizzate ad evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, realizzate sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligato- rie (omessa registrazione nei registri NA e Libro Giornale delle fatture attive) e con artifici con- sistiti nell'ideare un sistema fraudolento di monetizzazione di "buoni pasto" così congegnato: - raccolta dei buoni pasto da esercenti commerciali (bar, ristoranti, supermercati); - pagamento in nero del controvalore dei buoni pasto a favore degli esercenti commerciali, an- che a fronte di forniture;
- richiesta di rimborso dei buoni pasto alle società emittenti dietro presentazione di fattura;
-incasso dei pagamenti eseguiti dalle società emittenti;
- distruzione o comunque occultamento di tutta la documentazione contabile;
indicava nelle dichiarazioni fiscali della Nuova Fattoria Srl elementi attivi per un ammontare in- feriore a quello effettivo, come di seguito indicato: - per l'anno di imposta 2007, l'ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione è pari ad €. 3.365.653, con imposta evasa pari ad €. 339.964 (NA) ed €. 1.110.665 (IRES); per l'anno di imposta 2008, l'ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione è pari ad €. 3.566.542, con imposta evasa pari ad €. 426.995 (NA) ed €. 980.799 (IRES); -per l'anno di imposta 2009, l'ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione è pari ad €. 4-492.168, con imposta evasa pari ad €. 475.289 (NA) ed €. 1.235.346 (IRES); dh per l'anno d'imposta 2010, l'ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione è pari ad €. 4.219.606, con imposta evasa pari ad €. 443.775 (NA) ed €. 1.160.392 (IRES);
3 -per l'anno d'imposta 2011, l'ammontare degli elementi attivi sottratti ad imposizione è pari ad €. 3.963.23°, con imposta evasa pari ad €. 405.308 (NA) ed €. 1.089.888 (IRES). - TA, AR, TÀ, NA, NC (Schiavo, ER, Di IO, VI): A2) Reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen., 216, 223 commi 1 e 2 n. 2, 219 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, nell'ambito della gestione di Nuova Fattoria S.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13/06/2014, ciascuno con le cariche di seguito indicate: - TA quale amministratore e legale rappresentante della società; - AR e TÀ quali professionisti di fiducia di TA oltre che, di fatto, gestori della società dal giugno 2013 sino alla dichiarazione di fallimento;
- NA quale collaboratore di AR e TÀ ed affidatario di cariche nelle compagini societa- rie intervenute nelle operazioni di trasferimento della sede sociale all'estero; NC quale fiduciario di AR e TÀ e titolare delle società beneficiarie di parte almeno delle rimesse provenienti dalla fallita;
-Schiavo quale notaio incaricato delle attività legali interne, funzionali al trasferimento della sede sociale all'estero e della predisposizione di atti e documenti per la realizzazione delle atti- vità illecite programmate;
- ER e Di IO quali consulenti impegnati nel reperimento presso il sistema bancario di fi- nanziamenti, che la società percepiva nell'ultimo anno di attività e che venivano integralmente distratti;
· VI quale funzionario di Poste Italiane presso cui la società aveva un rapporto di c/c, che metteva a disposizione di TA per contanti nel corso del 2013 la somma complessiva di €. 1.701.710,00; dissipavano il patrimonio sociale e cagionavano il fallimento della società per effetto di opera- zioni dolose così strutturate: a) tra settembre e novembre 2013: i) le quote della società venivano trasferite alla Gerace Ltd, società inglese rappresentata da NA;
ii) la sede sociale veniva trasferita nel Delaware, affidando ne l'amministrazione ad un mero prestanome;
iii) la società veniva cancellata dal Registro delle imprese. b) nel corso del 2013 venivano realizzate operazioni di sconto fatture relative a rapporti commerciali inesistenti, funzionali soltanto a consentire alla società di ottenere disponibilità li- quide, nella misura complessiva di € 2.545.813,46, disponibilità che venivano integralmente distratte. In tal modo, - perseguendo, attraverso il trasferimento della sede all'estero e la modifica della compagine sociale, l'obiettivo di impedire o rendere oltremodo complesso per i creditori della società far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria;
-- realizzando tale operazione quando la società versava già in una grave situazione finanziaria per effetto 4 delle illecite operazioni fiscali che avevano fatto maturare un debito erariale rilevante;
- utilizzando la società, prima del definitivo trasferimento all'estero e della cancellazione dal Registro delle imprese, per conseguire risorse finanziarie destinate ad essere immediatamente distratte. - TA, AR, TÀ: A3) Reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 2 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, nell'ambito della gestione di Nuova Fattoria S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 13.6.2014, ciascuno con le cariche di seguito indicate: - TA quale amministratore e legale rappresentante della società;- - AR e TÀ quali professionisti di fiducia di TA oltre che, di fatto, gestori della società dal giugno 2013 sino alla dichiarazione di fallimento;
al fine di realizzare un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, distruggevano e comunque occultavano tutta la documenta- zione contabile, trasferendo infine fittiziamente la sede sociale all'estero, in guisa da non con- sentire la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari. Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e di avere commesso più fatti di bancarotta. In Milano, il 13/06/2014 (luogo e data della sentenza dichiarativa di fallimento).
3. Nell'atto di riesame a suo tempo presentato la difesa, tra le doglianze di natura prelimina- re eccepiva l'inefficacia della ordinanza impugnata sostenendo la scadenza dei termini di fase per effetto della retrodatazione dei termini di fase delle indagini al momento dell'emissione del- la prima misura cautelare del 13/11/2013 disposta per reati di natura tributaria, con conse- guente spirare degli stessi (sei mesi). In sostanza, la difesa assumeva che ci si trovava dinanzi ad un'ipotesi di c.d. contestazione a catena con necessità di retrodatare l'effetto della custodia cautelare alla prima ordinanza, ve- nendo in rilievo in sostanza lo stesso procedimento, ove i fatti erano stati diversamente qualifi- cati (come violazioni tributarie e bancarotta), essendovi concorso formale di norme e non con- corso di reati tra gli stessi. Assumeva, in ogni caso, che all'epoca della emissione della prima ordinanza custodiale (13/11/2013) gli atti distrattivi erano stati posti in essere e già sussistevano tutti gli elementi che avrebbero dovuto indurre il P.M. a proporre la richiesta di fallimento della Nuova Fattoria s.r.l. ed a richiedere la misura cautelare anche per le condotte di bancarotta contestate nell'or- dinanza impugnata. A tale ultimo riguardo, la difesa richiamava l'art. 238, comma 2, L. Fall., che prevede la possibilità di esercitare l'azione penale e dunque anche di effettuare la richiesta di misure cautelari prima della dichiarazione di fallimento, nei casi previsti dall'art. 7 stessa legge ed in altre ipotesi espressamente ivi previste tutte ricorrenti nel caso di specie - nella prospettazione difensiva - sul presupposto della rilevanza solo processuale della citata dichia- razione di fallimento, non incidendo sul fatto illecito. Tale eccezione era respinta dal Tribunale del riesame, alla luce dei seguenti principi: a) la previsione dell'art. 238, comma 2, L. Fall., consente l'esercizio dell'azione penale prevista per i 5 reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 L.F. anche prima della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrono gra- vi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiara- zione di fallimento;
b) l'estensione di tale norma anche alla richiesta cautelare, sempre che sia stata presentata una domanda di dichiarazione di fallimento o presentata contemporaneamen- te. Venendo al caso in esame e in applicazione di detti principi il G.I.P. avrebbe potuto applicare la custodia in carcere per i reati di bancarotta anche in mancanza della sentenza dichiarativa di fallimento ma solo successivamente alla presentazione della relativa domanda da parte del P.M. (o contemporaneamente alla presentazione della stessa). La dichiarazione di fallimento era del 12/06/2014, l'istanza del fallimento del P.M. era del 22/04/2014, la seconda ordinanza cautelare era emessa il 13/04/2015. Dunque al momento della prima ordinanza del 13/11/13 il G.I.P. non avrebbe potuto - a prescindere dallo stato di insolvenza della Nuova Fattoria s.r.l. emettere l'ordinanza anche per i fatti di bancarotta in quanto il P.M. non aveva ancora avanzato la domanda per ottenere la dichiarazione di fallimen- to. Ne discendeva l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dalla difesa.
4. Con sentenza depositata in data 26/10/2015 la Corte di Cassazione, su ricorso della difesa dello TA, annullava con rinvio per un nuovo esame della citata questione, alla luce dei principi espressi dalle pronunce della medesima Sezione 5 n. 21288 del 2007, Betti e n. 23627 del 2012, Lande, secondo cui "con riguardo ai reati fallimentari, nei casi di sussistenza dei pre- supposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, L. Fall. doveva riguardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisse momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, considerato che il legislatore, con la pre- visione del predetto articolo, al comma secondo, in deroga ai principi generali, consentiva nelle ipotesi ivi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo di tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei cre- ditori, pur in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo della insolvenza. Ne derivava che, in tali casi, l'assenza della declaratoria fallimentare, cosi come non costituiva ostacolo all'applicazione delle misure cautelari, nemmeno impediva l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.". La Corte evidenziava che la tesi contraria sostenuta da un più recente orientamento espresso nella pronuncia n. 21018 del 2013, Faggiano - fatto proprio dal Tribunale nell'ordinanza impu- Ignata in Cassazione alla stregua del quale non opererebbe il principio della retrodatazione nell'ipotesi in cui, ex art. 238, comma secondo, L. Fall., la richiesta di fallimento avanzata dal K P.M. sia posteriore alla data di emissione della prima misura, era da disattendere, poiché si in- 6 centrava su di un dato meramente formale" e non teneva conto del fatto che se l'organo dell'accusa aveva ipotizzato la sussistenza di tutti gli elementi del delitto di bancarotta (tranne la dichiarazione di fallimento, da nessuno ancora sollecitata ovvero proposta ma non ancora accolta), evidentemente esso aveva proceduto ad un'analisi del materiale indiziario e che dun- que era certamente in grado di comparare detto materiale con quello disponibile alla data della prima ordinanza custodiale". Più nel dettaglio, la Corte rilevava che per un verso il ricorrente affermava la chiarezza del quadro indiziario in relazione ai fatti di bancarotta già nel momento in cui si procedeva per rea- ti fiscali e, per altro verso, si doleva della circostanza dello svolgimento di ulteriori indagini proprio con riguardo ai delitti di bancarotta dopo la scadenza del termine. La Suprema Corte, quindi, evidenziava la necessità di chiarire "se il compimento di tali ulte- riori indagini fosse sintomatico della necessità di completare il quadro indiziario (anche ai fini della proposizione della richiesta di fallimento e della conseguente misura cautelare) ovvero se le (ulteriori) indagini predette avessero avuto ad oggetto solo fatti "di contorno" sostanzial- mente irrilevanti ai fini del chiarimento del predetto compendio posto a supporto della nuova misura custodiale". Sulla scorta di tali rilievi la Corte, dunque, chiedeva al Tribunale di verificare l'effettiva ricor- renza dei presupposti per la sussistenza della c.d. "contestazione a catena" in applicazione dei principi espressi dalle pronunce sopra citate.
5. Alla luce di tali elementi il Tribunale del riesame riteneva infondato il ricorso. Nella sentenza di annullamento con rinvio la Corte di cassazione evidenziava che, conforme- mente ai principi affermati nelle sentenze Sezione V n. 21288 del 2007, Betti e n. 23627 del 2012, Lande, nella indagine volta ad accertare la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nell'ambito dei reati fallimentari ed in relazione all'art. 238, comma secondo, L. Fall. non occorre guardare al mero dato formale del momento della richiesta del P.M. di fallimento (per cui nel caso in cui la stessa fosse stata posteriore alla data del primo ti- tolo si sarebbe dovuto in automatico escludere l'operatività del meccanismo della retrodatazio- ne) quanto, piuttosto, al dato sostanziale della emersione al momento della prima ordinanza (13/11/2013) di elementi indiziari, al punto concludenti da consentire di ipotizzare i fatti di bancarotta, come poi contestati nel secondo titolo cautelare, e contestualmente formulare la richiesta di fallimento. Orbene, nel caso di specie, in applicazione di tale principio, non ricorrevano i presupposti della c.d. contestazione a catena. Diversamente da quanto argomentato dalla difesa, il raffronto tra il materiale indiziario rac- colto fino al momento della emissione della prima ordinanza ed i successivi approfondimenti investigativi, svolti allo specifico fine di delineare i fatti di bancarotta e per verificare la situa- zione di insolvenza della Nuova Fattoria s.r.l., nonché tra la prima e la seconda richiesta del P.M. e tra la prima e la seconda ordinanza cautelare, induceva a ritenere alla data della prima de ordinanza la mancanza di dati sufficientemente completi per suppore uno stato di crisi non 7 temporaneo e, dunque, lo stato di insolvenza della s.r.l., per presentare la richiesta di fallimen- to (e quindi i presupposti di cui all'art. 7 L. Fall., che indica appunto i casi di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento) ovvero gravi motivi né, tantomeno, elementi investigativi i- donei a fondare le contestazioni di bancarotta di cui ai capi A1), A2), A3). Dall'attività investigativa condotta fino al 13/11/2013 era emerso certamente il meccanismo fraudolento nel settore dei buoni pasto messo in opera dallo TA - fondato sulla raccolta e liquidazione dei buono pasto presso esercizi commerciali e la conseguente mancata contabiliz- zazione delle fatture attive emesse nei confronti delle società emittenti i buoni pasto - vale a dire la condotta di frode fiscale costituente l'operazione dolosa descritta nel capo A1), con di- svelamento di rilevanti redditi non dichiarati e determinazione di un cospicuo debito erariale dovuto all'imposta evasa. Quindi, si realizzava un importante indebitamento della società Nuo- va Fattoria s.r.l. verso l'Erario. Tuttavia siffatta situazione era stata appurata sotto il profilo contabile/patrimoniale solo me- diante un raffronto tra dichiarazione dei redditi (volume di affari dichiarato) e l'entità dei rap- porti economici intrattenuti con le società emittenti i buoni pasto, laddove non v'era alcuna in- dagine in ordine alla situazione patrimoniale complessiva della società (verifica dei bilanci, dei rapporti di conto corrente della società, dei crediti verso terzi), dalla quale sarebbe in ipotesi potuto emergere un altrettanto apprezzabile attivo. Solo nell'annotazione del 16/04/2015 sarebbe stata presente l'analisi del bilancio d'esercizio della Nuova Fattoria del 2012. Era poi emerso l'occultamento e la parziale distruzione della documentazione amministrati- vo-contabile della Nuova Fattoria s.r.l., con conseguente omissione dell'iscrizione nei registri IVA e nel libro giornale delle fatture di accompagnamento alle richieste di rimborso nei con- fronti delle società emittenti buoni pasto. Insomma, tali elementi erano idonei a fondare le contestazioni di violazioni fiscali (artt. 3 e 10 D.lvo n. 74 del 2000) ma non una situazione di dissesto non temporaneo della stessa, profi- lo quest'ultimo non ancora compiutamente investigato per i fatti di bancarotta di cui al capo A1), che presupponevano la verifica e l'emersione dell'incidenza della situazione di indebita- mento sulla complessiva situazione patrimoniale della società, né evincibile in modo lampante dagli elementi raccolti proprio in quanto non completi. Era poi emersa in sede di perquisizione del 01/10/2013 la presenza presso la sede della so- cietà Nuova Fattoria dell'impresa individuale di TA Angelina subentrata nella gestione dell'esercizio commerciale operante nel settore alimentare dal 25.09.2013. Questa circostanza, tuttavia, non appariva indicativa di una "chiusura dei locali" nel senso indicato dall'art. 7 L. Fall. quale indice sintomatico dello stato di insolvenza. Nei locali dell'impresa veniva difatti rin- tracciato anche TA NT, il quale aveva, quindi, mantenuto un ufficio a sua disposizione nonostante la cessione dell'attività; tant'è che nella prima richiesta di misura (in cui erano de- scritti anche le emergenze di questa attività di indagine) il P.M. prospettava la natura simulata 8 della cessione dell'attività commerciale per la prosecuzione, sotto altra ragione sociale, dell'at- tività illecita. Solo a seguito degli accertamenti operati in sede di esecuzione del decreto di sequestro pre- ventivo del 25/11/2013 sulle quote della società Nuova Fattoria ed alla luce delle dichiarazioni rese da TA nell'interrogatorio del 06/12/2013, tutte attività investigative successive all'e- missione del primo titolo, veniva appurato il meccanismo del trasferimento fraudolento delle quote della Nuova Fattoria alla società inglese Gerace Ltd, con trasferimento della sede nel De- laware (operazione descritta nel capo A2). Anche il rinvenimento di alcuni appunti (manoscritti e dattiloscritti) riguardanti rapporti eco- nomici con società estere, che dimostravano un'improvvisa fuoriuscita di denaro verso destina- zioni estere tra luglio e settembre 2013, circostanza fattuale già emersa al momento della pri- ma ordinanza, pur essendo un dato meritevole di approfondimenti (come è poi avvenuto) non appariva sufficiente a descrivere in sé condotte distrattive (come invece sostenuto dalla difesa) o comunque non si trattava di fatto qualificabile in quel momento compiutamente come dimi- nuzione fraudolenta dell'attivo significativa di uno stato di insolvenza. Solo attraverso le successive indagini descritte nell'annotazione del 16/04/2014 e volte, tra l'altro, ma non solo, all'individuazione della rete di professionisti, che coadiuvavano lo TA nella realizzazione delle condotte distrattive e dissipative di cui al capo A2), gestendo anche il trasferimento all'estero della società, e nel fatto di bancarotta documentale di cui al capo A3) erano state individuate le società (riconducibili ad alcuni coindagati) indicate negli appunti se- questrati sopra menzionati, con conseguente nuovo e compiuto esame della predetta docu- mentazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese da TA nell'interrogatorio del 06/12/2013 circa la destinazione di tali rimesse in favore del coindagato AR. Neppure poteva ritenersi che il rischio di fuga prospettato dal P.M. e ritenuto dal G.I.P. nell'ordinanza del 13/11/2013 (tanto in ragione delle somme di denaro che TA stava vero- similmente trasferendo verso la Romania che delle dichiarazioni a suo tempo rese dal Rag. Franco, tenutario della scritture contabili), per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti fiscali commessi, potesse indurre il P.M. a dedurre da ciò l'insolvenza della Nuova Fattoria s.r.l. e, dunque, formulare in quella situazione richiesta di fallimento in uno alla richiesta di misura cautelare. Il riferimento dell'art. I.f., richiamato dall'art. 238, comma secondo, L. Fall. alla fuga, all'irreperibilità o alla latitanza dell'imprenditore quali spie di uno stato di grave dissesto, costi- tuiva aspetto ben diverso dalla ricorrenza di un rischio di fuga nei termini in cui era stato sopra descritto. Quanto poi al capo A2), in particolare, le indagini condotte fino al momento dell'emissione del primo titolo custodiale avevano rivelato solo un mero spunto investigativo rappresentato dall'informazione acquisita a mezzo posta elettronica da parte di responsabili di alcune società emittenti in merito alla circostanza che TA stava presentando presso alcuni istituti di credi- to fatture per lo sconto in realtà già saldate ovvero basate su rapporti inesistenti. Questa era la situazione fattuale descritta dal P.M. nella prima richiesta di misura, ricondotta ad un verosimi- le fatto di truffa ai danni delle banche. Orbene, si trattava di una elemento che non poteva fondare l'accusa di distrazio- ne/dissipazione nei termini descritti nel capo A2), posto che solo attraverso le indagini succes- sive rappresentate dall'acquisizione della documentazione bancaria e dall'ascolto dei direttori delle filiali era stato possibile ricostruire e compiutamente determinare sotto il profilo tempora- le, quantitativo e delle modalità attuative l'ulteriore indebitamento della società verso le ban- che pari ad €. 2.545.813,46, con individuazione delle modalità di prelievo così da qualificare, quindi, dette operazioni quali distrazioni che hanno contribuito a cagionare la situazione di dis- sesto della Nuova Fattoria. A fronte del quadro probatorio risultante fino alla data di emissione della prima misura, em- brionale rispetto all'emersione di uno stato di insolvenza e dei fatti di bancarotta fraudolenta (nei termini in cui erano stati ricostruiti), gli ulteriori accertamenti essenzialmente compendiati nell'annotazione del 16/04/2014 (indagini finanziarie, verifiche bancarie, esame della docu- mentazione sequestrata prima e dopo la prima ordinanza, sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche) si rendevano necessari proprio per delineare in modo compiuto i delitti di bancarotta, chiarire una parte delle emergenze investigative già raccolte, verificare lo stato di insolvenza della Nuova Fattoria s.r.l.. Non potevano, pertanto, definirsi di "mero con- torno". Nell'annotazione del 16/04/2014 si dava conto di accertamenti con cui erano stati approfon- diti i risvolti legati all'operazione di trasferimento fraudolento all'estero della Nuova Fattoria s.r.l. operazione con data antecedente la prima ordinanza, ma scoperta solo a seguito delle verifiche effettuate in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo delle quote della società confrontate con le dichiarazioni rese da TA nell'interrogatorio del 06/12/2013, suc- cessivamente alla prima ordinanza - e, soprattutto, si delineava compiutamente la situazione di dissesto grave della società attraverso l'esame dei dati già acquisiti con quelli risultanti dal bilancio di esercizio del 2012 della Nuova Fattoria s.r.l. ed un'approfondita indagine finanziaria (non certo di contorno), con la quale era stato possibile ricostruire i flussi finanziari della socie- tà, ossia la movimentazione in entrata ed in uscita sui rapporti di conto corrente intestati alla s.r.l. nel significativo periodo dal 10/01/2013 al 31/12/2013. Solo dall'esame dei citati conti era emerso un saldo negativo per un importo complessivo as- solutamente apprezzabile (già sopra riportato di €. 2.545.813,46) sottratto agli istituti di credi- to, vale a dire non solo la carenza di disponibilità di liquidità della società aggredibile ma altresì un ingente debito maturato con le banche, presso cui venivano realizzate operazioni di sconto fatture riguardanti rapporti inesistenti al fine di ottenere provviste che venivano poi prelevate e, dunque, distratte dal ricorrente. Si trattava di dati investigativi indispensabili per la contestazione di cui al capo A2) e per l'emersione dello stato di dissesto della società. 10 Nell'ordinanza custodiale del 24/04/2015 si leggeva testualmente "il dissesto della società non è stato generato solo dagli illeciti fiscali legati alla mancata contabilizzazione dei ricavi con i "buoni pasto"; alla formazione del passivo ha concorso in misura rilevante anche la realizza- zione di operazioni finanziarie avvenute m prossimità della dichiarazione di fallimento, di carat- tere spiccatamente illecito". A ciò si aggiungevano le dichiarazioni a sommarie informazioni testimoniali dei diretto- ri/responsabili degli istituti di credito coinvolti a conferma del dato documentale e delle modali- tà con cui venivano prelevate le provviste acquisite, mediante modalità quali prelievi postamat, emissione di assegni, prelevamenti in contanti o tramite bonifici a terzi, esse stesse sintomati- che di una condotta distruttiva. V'erano poi le indagini tecniche rilevanti ai fini della ricostruzione della manovra di trasferi- mento all'estero della società Nuova Fattoria, del diretto coinvolgimento in essa di TA An- tonio e dei suoi complici. La successiva identificazione dei professionisti, che a vario titolo concorrevano con lo TA nelle condotte delittuose di cui ai capi A2) e A3), consentiva di delineare i ruoli di ciascuno e, quindi, di chiarire le modalità di realizzazione di tali fatti di bancarotta, portando anche ad una significativa rilettura della documentazione (biglietti indicanti cifre, bonifici e ordini di bonifici verso società estere) sequestrata al ricorrente all'esito della perquisizione operata in data 01/10/2013 (per quanto si è già sopra evidenziato), anche alla luce di quella rinvenuta nella perquisizione presso il AR del 13/03/2014 (successiva quindi alla prima ordinanza). In conclusione, il complesso delle suddette indagini successive all'emissione del primo titolo custodiale servivano ad avere un quadro completo della situazione patrimoniale e finanziaria della società ed un quadro di insieme delle operazioni dolose perpetrate dallo TA, anche in concorso con altri soggetti, e consentivano di qualificare le stesse come causative dello stato di insolvenza inteso non quale mera condizione debitoria grave bensì come vera situazione di dissesto di natura non transitoria - così chiarendosi il quadro indiziario ai fini della proposizione della richiesta di fallimento (basata infatti sulle risultanze della comunicazione di notizia di rea- to del 16/04/2014) e della richiesta di una nuova misura cautelare per le condotte di bancarot- ta.
6. La difesa di TA NT proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento nonché la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 6.1. Violazione falsa applicazione degli artt. 297, 303, 627, comma 3, cod. proc. pen. 7 E 238 L. Fall. in relazione alle sentenze della Corte di Cassazione n. 143082/2015 (TA) e del- la Corte Costituzionale n. 408/2005 - Travisamento dei fatti emergente dal testo del provvedi- mento impugnato - contraddittoria, insufficiente e/o illogica motivazione. Ad avviso della difesa, il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, perché da un lato rinnovava l'ordinanza già annullata dalla S.C., riportandone ampi stralci addirittura tra vir- golette e, dall'altro, veniva meno al mandato conferito dalla S.C., laddove era richiesto al giu- 11 dice del rinvio di evidenziare l'assoluta "necessità" delle nuove indagini al fine del completa- mento del quadro indiziario per la contestazione della bancarotta e, quindi, ai fini dell'emissio- ne della seconda misura cautelare qui impugnata. L'ordinanza impugnata era illegittima per vi- olazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., laddove ometteva ogni valutazione in ordine alla sussistenza della connessione qualificata tra reati di cui alla prima ed alla seconda ordinan- za custodiale. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza, per la quale solo con la comunicazione di notizia di reato del 16/12/2014 si sarebbe realizzata l'analisi di bilancio dell'esercizio 2012 necessaria a evidenziarsi l'importanza della bancarotta posta a base del secondo provvedimento cautelare, era illogica, in quanto non considerava che la contestazione degli originari reati tributari si ba- sava sull'analisi di bilancio riscontrata nell'annotazione del 31/10/2013, antecedente alla prima ordinanza di custodia cautelare di cui la C.N.R. del 16/04/2014 costituiva una mera riedizio- ne. La stessa asserzione era sconfessata - ed in ciò si manifestava un palese travisamento dei fatti dal mero raffronto testuale tra il capo di incolpazione relativo all'originaria ordinanza cu- - stodiale per il reato di cui all'art. 3 D.L.vo n. 74 del 2000 e quello inerente il reato di bancarot- ta fraudolenta di cui alla seconda ordinanza custodiale qui in discussione. Secondo la prospettazione difensiva, tale raffronto manifestava l'esistenza della connessione qualificata richiesta dall'art. 297 cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione, tra il delitto tribu- tario di cui all'art. 3 D.L.vo n. 74 del 2000 contestato nella prima ordinanza custodiale ed il re- ato di bancarotta fraudolenta contestato (a catena) nella seconda ordinanza custodiale, senza che si manifesti, nel passaggio da una contestazione all'altra, alcun elemento di novità investi- gativa rispetto agli accertamenti tributari, che si completavano con le CNR o con le annotazioni di servizio in date 25/9 - 2/10 - 31/10/2013 realizzate prima dell'originaria misura cautelare. Dal raffronto tra i due capi di imputazione emergeva il nesso di naturale conseguenzialità - quindi di connessione qualificata - tra evasione fiscale, debito erariale (di oltre 5 milioni) e in- solvenza societaria, costituente l'in sé del fallimento (artt. 5, 7 e 238 L.F.), già in essere all'at- to dell'emissione della prima ordinanza custodiale. La difesa osservava che l'ordinanza impugnata, nel dichiarare indispensabile l'analisi di bilan- cio di cui alla comunicazione di notizia di reato del 16/04/2015 ai fini della contestazione della bancarotta, travisava i fatti, dato che sia le modalità della condotta rilevante ai fini della retro- datazione secondo la sentenza della Cassazione n. 43082 del 2015 sia soprattutto gli importi della bancarotta erano i medesimi nel passaggio dall'originaria contestazione tributaria (capo 1 della prima ordinanza custodiale), contestazione di bancarotta di cui al capo A1 della seconda ordinanza custodiale con l'unico novum del dato sommatorio delle singole poste annuali (che non era analisi di bilancio). Ciò evidenziava la superfluità dell'analisi di bilancio peraltro già ef- fettuata con la prima informativa di reato ai fini della contestazione della bancarotta. Anche- l'imputazione della bancarotta documentale per distruzione della contabilità (delitto contestato $ sub A3) faceva riferimento ad una contestazione mossa con la prima ordinanza custodiale sub L) ex art. 10 D.lvo n. 74 del 2000 - e poi trasfusa, quale ipotesi di bancarotta, nell'ordi- 12 nanza (a catena) impugnata, mentre la contestazione di cui al capo A2), inerente la bancarotta per distrazione patrimoniale era evidente già all'atto della richiesta della prima misura cautela- re. Ad avviso della difesa, nella seconda ordinanza di custodia cautelare lo stesso G.I.P. della contestazione "a catena" evidenziava che i successivi approfondimenti investigativi rispetto alla prima ordinanza custodiale costituivano fatti di contorno" non determinativi del novum banca- rottiero. La difesa osservava che l'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, lasciava intendere che le indagini successive all'emissione della prima ordinanza custodiale avrebbero fatto emergere fatti di bancarotta per il trasferimento all'estero dei fondi e della sede sociale onde evitare il fallimento, così integrandosi l'ipotesi di bancarotta contestata sub A2); il giudice del rinvio ve- niva meno all'obbligo di uniformazione al principio di diritto indicato dalla S.C., in quanto l'e- mersione di "elementi tali da far presupporre l'esistenza di fatti" di bancarotta" all'epoca dell'emissione della prima ordinanza custodiale doveva fare riferimento - secondo la sentenza della S.C. ai parametri di cui agli artt. 7 e 238 L. Fall. ed all'obbligo di esercizio dell'azione pe- nale di cui all'art. 112 Cost. all'emergere delle condotte di bancarotta (senza doversi attendere l'istanza di fallimento o la sentenza di fallimento). Secondo la difesa dalla prima ordinanza custodiale già emergevano fatti tipici di insolvenza societaria, di trasferimento all'estero di fondi - ergo distrazione patrimoniale e di chiusura dei - locali aziendali, che avrebbero imposto l'esercizio dell'azione penale ex artt. 7 e 238 L. Fall.. Tuttavia le emergenze investigative in parola, sebbene registrate dagli inquirenti, non venivano debitamente e tempestivamente rubricate entro le fattispecie bancarottiere di riferimento.
6.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 623 cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost.. La difesa deduceva che l'ordinanza impugnata era stata assunta in violazione delle disposi- zioni di cui agli artt. 34 e 623, lett. a) e c), cod. proc. pen. per la partecipazione al giudizio del medesimo relatore ed estensore del provvedimento annullato. In proposito, evidenziava che, con sentenza n. 43082 del 2015 la S.C. annullava l'ordinanza n. 522 del 2015 del Tribunale del riesame di Milano del 13/05/2015 resa in composizione collegiale compreso il giudice Valeria Conforti (relatore ed estensore), disponendo il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame e che dal provvedimento quivi impugnato emergeva, invero, che il collegio chiamato a pronun- ciarsi sul rinvio si componeva, tra gli altri, del predetto magistrato. In particolare la difesa invocava l'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che sostanzial- mente equiparava sentenze e "provvedimenti sulla libertà personale". Il dettato costituzionale de qua doveva essere interpretato nel senso che, aldilà della qualificazione dell'atto finale qua- le "sentenza" o "ordinanza" o "decreto", al provvedimento che decide sulla libertà personale degli individui, deve sempre riconoscersi forza e valore di sentenza, con ogni conseguente im- dr plicazione e ricaduta processuale quanto a equiparazione di tale provvedimento ad una senten- za vera e propria. 13 Oltre all'annullamento del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 34 e 623, lett. a) e c), cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost. in quanto reso dalla stessa sezione del Tribuna- le di Milano ed emesso col concorso dello stesso relatore ed estensore, quindi, la difesa, in via subordinata, solleva formale eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 lett. a) e c) cod. proc. pen. nella parte in cui non escludevano la partecipazione al giudizio di rinvio, dopo l'annullamento da parte della S.C., del giudice concorso a pronunciare la medesima ordi- nanza per violazione degli artt. 3 e 111, comma 7, Cost.. 6.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen., come introdot- to dall'art. 13 L. 16/04/2015 n. 47 - inefficacia della misura cautelare coercitiva. La difesa premetteva quanto segue: a seguito dell'annullamento pronunciato dalla S.C. con sentenza n. 43082/2015 del 17/912015, dep. 26/11/2015 la cancelleria della Quinta Sezione Penale rimetteva gli atti al Tribunale di Milano a mezzo piego assicurato n. 880413595 spedito da Roma il 30110/2015; - dalla certificazione di Poste Italiane il plico partito da Roma risultava consegnato agli uffici giudiziari di Milano in data 02/11/2015 alle ore 12,17. Ad avviso della difesa, da tale data decorrevano i termini perentori di cui all'art. 311, com- ma 5-bis, cod. proc. pen. rispettivamente di dieci giorni per l'emissione della decisione e di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza. Pertanto, la decisione andava emessa entro il 12/11/2015 e l'ordinanza di tal guisa, computandosi 10 giorni dalla data di ricevimento degli atti. Orbene il Tribunale del riesame, a seguito di udienza camerale tenutasi il 10/11/2015, de- positava il dispositivo del provvedimento solo in data 14/11/2015, ossia oltre il termine peren- torio di 10 giorni (spirato il 12/11/2015), e l'ordinanza era depositata il 14/12/2015, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni (che spirava il 12/12/2015). Secondo la prospettazione difensiva, non rilevava la circostanza che gli atti fossero stati ri- messi, per questioni organizzative interne al Tribunale di Milano, alla dodicesima sezione, de- putata a valutare le istanze di riesame, soltanto due giorni dopo l'effettivo pervenimento del plico postale presso l'ufficio giudiziario, essendo stato correttamente indirizzato l'atto al Tribu- nale del riesame di Milano. Le fisiologiche disfunzioni o le perdite di tempo connesse allo smi- stamento interno della posta non possono essere inopinatamente poste a carico e a detrimento dei diritti del detenuto (in attesa di giudizio), né possono tradursi in un surrettizio spostamento di termini previsti a pena di decadenza e inefficacia della misura nell'ambito di un procedimen- to de libertate che si ispiri alla più ampia celerità dei termini. La difesa invocava i principi espressi in più occasioni dalla S.C. in fattispecie similari, secondo cui, in tema di Riesame, il termine previsto dall'art. 309, commi quinto e nono, cod proc. pen. per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesa- me delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre... dall'arrivo della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazio- K ne), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di effica- cia della misura cautelare, il fatto che detta richiesta sia stata per evidenti disguidi in ordine - 14 ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concre- tamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309 medesimo (Sez. 4, 26/06/2006 n. 29994, Rv. 234818; vedi anche N. 12554 del 2002 in CED, Rv. 221542). La difesa, quindi, sosteneva che era derivata l'inefficacia della misura cautelare coercitiva ir- rogata per violazione dei termini perentori di cui sopra, con conseguente declaratoria risolutiva della misura ex art. 311, comma 5-bis e 624 bis cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va inizialmente trattato il secondo motivo di ricorso, inerente ad un prospettato vizio di procedura, di carattere pregiudiziale. Secondo quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza de qua sarebbe nulla in quanto deliberata, tra gli altri, da un componente del collegio del Tribunale del riesame in posizione di incompatibilità, cioè uno degli stessi magistrati, che avevano già delibe- rato sul medesimo ricorso per riesame, con un provvedimento poi annullato dalla S.C.. Il motivo non ha pregio. Non è corretto, in particolare, l'assunto presupposto alla tesi della pretesa nullità, e cioè che non possa partecipare al giudizio di rinvio il magistrato che abbia deliberato in merito ad una istanza di riesame poi annullata. Secondo il consolidato orientamento della S.C., nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione an- nulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame, non sussiste alcuna incom- patibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, 26/03/2014 n. 33883, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, 29/01/2013 n. 15305, Rv. 255783). La giurisprudenza esclude costantemente l'incompatibilità, avuto riguardo all'assenza di con- trarie indicazioni nel testo dell'art. 623 cod. proc. pen. ed alla connotazione incidentale del pro- cedimento de libertate, che non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (ex multis;
Sez. 6, 26/03/2014 n. 33883, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 5, 24/03/2011 n. 16875, Rv. 250173). Né può ritenersi fondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata. La giurisprudenza della Corte costituzionale chiariva le finalità dell'istituto dell'incompatibilità, mirato a prevenire che la pronuncia sul merito della contestazione sia pre- giudicata da determinazioni assunte, riguardo al medesimo fatto, attraverso provvedimenti ok cautelari, sempre che gli stessi siano stati adottati in fasi diverse del giudizio;
una decisione in tema cautelare non può assumere valore pregiudicante rispetto ad altra decisione cautelare, quand'anche i relativi provvedimenti abbiano il medesimo oggetto. 15 Il richiamo della difesa all'art. 111, comma 7, Cost. non è conferente. La disposizione in que- stione equipara sentenze ed ordinanze solo in relazione al principio della ricorribilità in Cassa- zione per violazione di legge e non concerne la tematica delle incompatibilità. Dalle considerazioni riportate, pertanto, emerge la manifesta infondatezza di tale motivo di ricorso.
3. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre premettere che la Corte di cassazione (Sez. 5, 17/09/2015 n. 43082, Rv. 265965) ha disposto l'annullamento con rinvio dell'originaria or- dinanza emessa nei confronti dello TA, fissando il seguente principio di diritto, espresso nella parte di detta motivazione qui sotto riportato: "...È poi da osservare... che, da un lato, il ricorrente afferma che il quadro indiziario con rife- rimento ai delitti di bancarotta era già chiaro nel momento in cui si procedeva per reati fiscali, dall'altro, si duole del fatto che siano state condotte ulteriori indagini (con riferimento ai delitti di bancarotta) dopo la scadenza del termine. Resta insomma da chiarire se il compimento di tali ulteriori indagini sia sintomatico della necessità di completare il quadro indiziario (anche ai fini della proposizione della richiesta di fallimento e della conseguente misura cautelare), ovve- ro se le (ulteriori) indagini predette abbiano avuto ad oggetto solo fatti "di contorno", sostan- zialmente irrilevanti ai fini del chiarimento del predetto compendio, posto a supporto della nuova misura custodiale... Si impone dunque annullamento con rinvio per nuovo esame al tri- bunale di Milano, che, facendo applicazione del principio di cui alle sentenze di questa Sezione nn. 21288 del 2007 e 23627 del 2012, verificherà la effettiva sussistenza dei presupposti per la sussistenza della c.d. "contestazione a catena", traendone le conseguenze del caso...". Ebbene, contrariamente alla tesi difensiva, l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in sede di rinvio ha puntualmente adempiuto all'obbligo motivazionale, affermando l'inesistenza dei presupposti della contestazione c.d. a catena. Sul punto, la S.C. più volte affermava che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza caute- lare, non andava confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. La "desumibilità", per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò si verifica allorquando il P.M. procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - alla - richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (cfr. Sez. 3, 15/01/2015 n. 18671, Mantello, Rv. 263511; Sez. 6, 11/02/2013 n. 11807, Paladini, Rv. 255722). In tema di retrodatazione 16 della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desu- mersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente ac- quisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al P.M. per una lettura ponderata del materiale (cfr. Sez. 1, 17/03/2010 n. 12906, Cava, Rv. 246839). L'ordinanza impugnata rappresentava in modo analitico che, originariamente non sussisteva- no elementi tali da consentire l'immediata contestazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui ai capi A1), A2) e A3), emergendo solo un notevole indebitamento della Nuova Fattoria s.r.l. verso l'Erario (oltre che l'esistenza di rilevanti redditi non dichiarati) e l'inesistenza di in- dagini in ordine alla situazione patrimoniale della predetta società, senza che fosse stato già effettuata un'indagine complessiva, dalla quale in ipotesi sarebbe potuto emergere un altret- tanto apprezzabile attivo. Con spiegazione dettagliata e argomentata, sopra riportata nell'illustrazione in fatto, l'ordinanza dava atto dei significativi elementi di indagine, successivamente acquisiti, che con- sentivano l'emissione dell'ordinanza custodiale per i fatti di bancarotta. L'ordinanza chiariva anche le successive vicende, che consentivano di rivalutare fatti già precedentemente accerta- ti, ma inizialmente non ritenuti indicativi di per sé di attività distrattive. Si menzionano a titolo esemplificativo i principali fattori di novità: l'annotazione del 16/04/2015 contenente l'analisi del bilancio d'esercizio della Nuova Fattoria del 2012; la sco- perta dell'occultamento e della parziale distruzione della documentazione amministrativo- contabile della Nuova Fattoria s.r.I., con conseguente omissione dell'iscrizione nei registri IVA e nel libro giornale delle fatture di accompagnamento alle richieste di rimborso nei confronti delle società emittenti buoni pasto;
gli accertamenti operati in sede di esecuzione del decreto di se- questro preventivo del 25/11/2013 sulle quote della società Nuova Fattoria;
la comprensione, alla luce delle dichiarazioni rese da TA nell'interrogatorio del 06/12/2013, del meccanismo del trasferimento fraudolento delle quote della Nuova Fattoria alla società inglese Gerace Ltd, con trasferimento della sede nel Delaware (operazione descritta nel capo A2); il rinvenimento di alcuni appunti (manoscritti e dattiloscritti), riguardanti rapporti economici con società este- re, che dimostravano un'improvvisa fuoriuscita di denaro verso destinazioni estere tra luglio e settembre 2013, circostanza fattuale già emersa ma inizialmente insufficiente a descrivere in sé condotte distrattive;
le successive indagini descritte nell'annotazione del 16/04/2014 e vol- te, tra l'altro, ma non solo, all'individuazione della rete di professionisti, che coadiuvavano lo TA nella realizzazione delle condotte distrattive e dissipative di cui al capo A2), gestendo anche il trasferimento all'estero della società; l'individuazione nel fatto di bancarotta documen- tale di cui al capo A3) delle società (riconducibili ad alcuni coindagati) indicate negli appunti sequestrati sopra menzionati, con conseguente nuovo e compiuto esame della predetta docu- mentazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo TA circa la destinazione di tali ri- messe in favore del coindagato AR;
le indagini successive rappresentate dall'acquisizione 17 della documentazione bancaria e dall'ascolto dei direttori delle filiali idonee a ricostruire e com- piutamente determinare sotto il profilo temporale l'ulteriore indebitamento della società verso le banche pari ad €. 2.545.813,46 (capo A2); le dichiarazioni a sommarie informazioni testi- moniali dei direttori/responsabili degli istituti di credito coinvolti a conferma del dato documen- tale e delle modalità di prelievo delle provviste acquisite, mediante postamat, emissione di as- segni, in contanti o tramite bonifici a terzi, esse stesse sintomatiche di una condotta distratti- va;
le indagini tecniche ai fini della ricostruzione della manovra di trasferimento all'estero della società Nuova Fattoria s.r.l.; la successiva identificazione dei professionisti, che a vario titolo concorrevano con lo TA nelle condotte delittuose di cui ai capi A2) e A3), che consentiva di delineare i ruoli di ciascuno e, quindi, di chiarire le modalità di realizzazione di tali fatti di ban- carotta, portando anche ad una significativa rilettura della documentazione (biglietti indicanti cifre, bonifici e ordini di bonifici verso società estere) sequestrata al ricorrente all'esito della perquisizione operata in data 01/10/2013, anche alla luce di quella rinvenuta nella perquisizio- ne presso il AR del 13/03/2014. A fronte di tale compendio indiziario sopravvenuto, la difesa si limitava a censurare in fatto singoli e limitati aspetti della motivazione, senza riuscire a sminuire la valenza complessiva del quadro indiziario e a dimostrare l'esistenza dei prospettati vizi. Ebbene, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono i- nammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecita- no una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evi- denziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, 17/03/2015 n. 13809, O., Rv. 262965). In conclusione, il Tribunale, correttamente applicando i principi di diritto suesposti, con moti- vazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici, legittimamente riteneva insussistente il re- quisito della "desumibilità" dagli atti, chiarendo come solo le successive acquisizioni consenti- vano la formazione di un grave quadro indiziario in ordine ai fatti di bancarotta oggetto della seconda ordinanza custodiale. Tale motivo di ricorso, quindi, è infondato.
4. In relazione al terzo motivo di ricorso, la questione sorge dalla circostanza invocata dal ri- corrente, secondo il quale, a seguito dell'annullamento pronunciato dalla S.C. con la sentenza sopra citata, era disposta la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria della Corte di cas- sazione alla Cancelleria del Tribunale di Milano, ma la successiva decisione del Tribunale del ri- esame era emessa in violazione dei due termini perentori di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. 18 proc. pen. rispettivamente di dieci giorni per l'emissione della decisione e di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza, con conseguente inefficacia della misura.
4.1. In riferimento, alla prima delle suesposte problematiche, va precisato che essa concerne l'interpretazione dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede l'obbligo del giudice, in caso di annullamento di ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva dell'obbligo del "giudice" di decidere "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti". Sorge quindi l'interrogativo se, quando si parla di "ricezione", debba farsi riferimento alla da- ta in cui il plico è pervenuto presso la cancelleria centrale del Tribunale - da considerarsi come "ufficio unico" sì da non avere rilievo i "tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne" (cfr. Sez. 4, 20/12/2005, Pristeri, Rv. 232886) ovvero dal momento di pervenimento presso la sezione competente del Tribunale del riesame (in tal senso, v. la giurisprudenza pre- valente, da ultimo, Sez. 3, 17/12/2007, P.E., Rv. 239242). Si tratta, quindi, di questione già affrontata in relazione a casi analoghi, sempre inerenti ai termini previsti per le procedure dinanzi al Tribunale del riesame, sebbene non riguardanti e- splicitamente quelli contemplati dall'art. 311, comma 5-bis, cit.. Si ritiene di aderire al predetto secondo orientamento condivisibile per ragioni di carattere logico-sistematico e per sottrarsi al rischio di interpretazioni della norma formalistiche. Tale disciplina, infatti, pone un termine molto breve (dieci giorni) nonché perentorio (conse- guendo al suo mancato rispetto addirittura la perdita di efficacia della misura cautelare oltre che di regola - l'impossibilità di rinnovarla).- Di qui, il convincimento che la terminologia "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti" vada intesa come riferita alla Cancelleria del Tribunale per il riesame, vale a dire, di quello compe- tente per materia (non certo di quello del Tribunale cui diversamente opinando - si dovrebbe - fare carico di una molteplicità incredibile di adempimenti con un realistico rischio di sconfina- mento rispetto alle competenze specifiche della sezione da individuarsi secondo criteri tabella- ri) (conf., in ipotesi analoga, Sez. 3, 17/12/2009 dep. 2010 n. 4417, Jahaj, Rv. 246014, se- condo cui il termine per l'invio da parte del P.M. degli atti al giudice del riesame decorre, in ca- so di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale del tribunale). E' noto ed ovvio che, a meno di trovarsi in presenza di un Tribunale di dimensioni estrema- mente ridotte, in cui vari ruoli e competenze siano affidati alla medesima persona, di norma, gli atti pervengano ad una Cancelleria centrale, avente compiti formali di smistamento degli at- ti da parte del Presidente o di un suo delegato ai singoli uffici, secondo criteri tabellari prefissa- ti ed approvati, al fine di garantire il rispetto del principio del giudice naturale. Di conseguenza, quando la disposizione sopra commentata si riferisce al "giudice" obbligato a decidere "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti" questi non può essere che il Tribunale del riesame. 19 La condivisibile ratio di tale complesso dispositivo consiste nell'impedire l'assunzione di deci- sioni afferenti la libertà personale in modo non rapido, anche in occasione dell'annullamento di ordinanza da parte della Corte di cassazione, senza il rischio di far gravare sull'indagato lentez- ze o ritardi burocratici. Essa, tuttavia, non deve consentire di trascurare la necessità di un'interpretazione delle norme ragionevole ed aderente alla realtà sostanziale operativa (la quale ultima, implica l'inevitabile necessità di tempi tecnici di realizzazione - pur con la massi- ma celerità - degli adempimenti previsti dalla norma). Conseguentemente, nel caso di pervenimento della richiesta di riesame alla Cancelleria cen- trale del Tribunale, essa dovrà essere "smistata" alla sezione competente e ciò richiederà in modo inevitabile - pur con la massima sollecitudine un tempo tecnico minimo che non avreb- be senso andare a computare sul termine - già molto stringato - di dieci giorni (entro cui l'A.G. procedente dovrà controllare gli atti da inviare e trasmetterli alla sezione del riesame). Ovvia- mente, l'eventuale superamento di tale - fisiologico - "tempo tecnico" potrà essere censurabile in via disciplinare, laddove siano accertate responsabilità del magistrato. Non è, però, questo il caso in esame in cui, la trasmissione degli atti del procedimento alla sezione del riesame è av- venuta in tempi più che congrui.
4.2. L'ulteriore questione prospettata col medesimo motivo di ricorso è manifestamente in- fondata, in quanto, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza dalla data della de- cisione risulta rispettato, non potendosi ritenere che, come prospettato dalla difesa, sulla sua decorrenza incida l'(eventuale) mancato rispetto del termine per la decisione.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 marzo 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente lettho Aldo Esposito Adet Toni Novik Aldo Enite DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania EL