Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2007, n. 21288
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Sentenza 16 aprile 2007

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In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, L. fall., deve riguardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, considerato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 238, comma secondo, L. fall. - in deroga ai principi generali - consente, nelle ipotesi ivi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell'insolvenza. Ne deriva che in tali casi l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2007, n. 21288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21288
    Data del deposito : 16 aprile 2007

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