Sentenza 16 aprile 2007
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, L. fall., deve riguardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, considerato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 238, comma secondo, L. fall. - in deroga ai principi generali - consente, nelle ipotesi ivi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell'insolvenza. Ne deriva che in tali casi l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2007, n. 21288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21288 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/04/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 630
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 3501/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA ET, nato il [...];
avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Trento del 6.10.2006;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DELEHAYE Enrico ha concluso per il rigetto del ricorso. IN FATTO
La difesa di MA ET ricorre avverso l'Ordinanza 6.10.2006 del Tribunale di Trento che ha rigettato gli appelli proposti ex art. 310 c.p.p. avverso le Ordinanze del 25.8.2006 (relativa alla richiesta di revoca o sostituzione della misura carceraria) e del 16.9.2006 concernente l'istanza di declaratoria di estinzione della misura stessa. Il Tribunale richiama - per la prima delle Ordinanze - il vincolo preclusivo dispiegato dalla decisione, ormai irrevocabile, circa la sussistenza dei gravi indizi e circa le esigenze cautelari. Si sofferma, invece, sulla domanda relativa ai profili di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3 (dedicando, infine, un rinvio alla motivazione dei precedenti provvedimenti quanto alle esigenze cautelari).
MA ET è stato fondatore ed amministratore di varie società operanti nel settore del commercio automobilistico (ET AUTOMOBILI s.r.l., AUTOVERDE s.r.l., BB. AUTO s.r.l. e, infine, AUTOMOBIL s.r.l.).
Secondo l'accusa egli, per il tramite dell'interposizione fittizia di CE OR, organizzatore di "cartiere", confezionatrici di fatture per operazioni inesistenti, sistematicamente o acquistava in capo alle sue società vetture presso fornitori italiani, ovvero, strumentalizzando le dichiarazioni di intento, faceva allestire false esportazioni di automobili, vendute dal ET allo OR ed ai suoi artificiosi organismi.
Tanto gli consentiva ingenti ricavi, provento della rivendita "in nero" dei beni e della spartizione delle indebite detrazioni IVA dagli organismi commerciali.
Da questa condotta, avviata sin dal gennaio 2001 e protratta anche dopo l'arresto dello OR (avendo il ET proseguito nelle prassi descritte mediante altre società "cartiere", tra cui AUTOMOBIL Srl.), scaturirono plurimi procedimenti, promossi dal Pubblico Ministero di Trento a carico di OR e di ET (e di altri), sia per frode fiscale sia per le condotte di bancarotta fraudolenta, ascritte queste ultime in concorso con lo OR.
Procedimenti scanditi dall'applicazione di misure cautelari reali e personali (carcerarie). Per quanto qui interessa, fu applicata al ET, - in data 6.3.2006, misura custodiale per concorso in bancarotta fraudolenta commessa mediante SICES Srl., società dello OR, dichiarata fallita il 17.2.2005;
in data 12.5.2006, misura custodiale per analoghi reati fiscali connessi alla gestione di AUTOMOBIL Srl. (in concorso con l'amministratore formale della società Maurizio RUSCONI);
in data 19.8.2006, misura custodiale in vista del fallimento AUTOMOBIL srl. per bancarotta fraudolenta impropria (L. Fall., art.238, comma 2). Il ricorso, nel ravvisare una consapevole strategia processuale (attuata mediante stralci di procedimenti e parziali rinvii a giudizio) finalizzata alla protrazione della detenzione carceraria del ET (che non ha mai ammesso le responsabilità elevategli, mentre altri soggetti di indagine, portatori di accuse al ET, non vennero attinti da alcuna restrizione), contesta l'opinione del giudice del riesame relativamente all'identificazione del termine di estinzione della attuale misura carceraria (applicata al ET il 19.8.2006, portante l'addebito di bancarotta fraudolenta pre- fallimentare) fatto risalire non già al momento della commissione del fatto illecito, bensì alla dichiarazione di insolvenza della società. Inoltre, il ricorso lamenta che, all'atto dell'emissione della Ordinanza pronunciata il 25.8.2006, in capo agli inquirenti vi era già la perfetta conoscenza dei fatti posti a base del provvedimento oggi impugnato. Si tratta degli illeciti ravvisati nella gestione di AUTOMOBIL Srl., il cui fallimento fu dichiarato in Bergamo il 18.8.2006. Di qui la richiesta di applicazione dell'art.297 c.p.p., comma 3 con retrodatazione del termine di decorrenza di durata massima della misura coercitiva personale.
Il ricorso annovera anche doglianze relative alla inesistenza delle esigenze che giustifichino il mantenimento della misura detentiva. IN DIRITTO
Tralasciando le insinuazioni della difesa circa la maliziosa conduzione delle indagini finalizzata al ritardo della scarcerazione del ET, di preminente interesse è la questione - di stretto diritto - dedotta dal ricorrente in via preliminare. L'identificazione - cioè - del dies a quo rilevante ex art. 297 c.p.p., comma 3 nella asserita contestazione "a catena" dei reati ravvisati a carico del ET ed a questi contestati, onde verificare l'attuale efficacia della Ordinanza custodiale impugnata (Ord. GIP. Trento datata 25.8.2006) nel raffronto con i dati desumibili in epoca precedente e già posti a base del pregresso provvedimento cautelare (Ordinanza GIP Trento del 6.3.2006, notificata al ET il 14.3.2006), dal corredo istruttorie che, quindi, preesisteva alle separazioni dei procedimenti operati dal Pubblico Ministero. È insegnamento di questa Corte che il momento consumativo dei delitti di bancarotta pre-fallimentare sia da individuarsi nella pronuncia giudiziale di insolvenza, decisione che ricapitola ed unifica in sè le condotte pregresse, attualizzandole a quella data. Approdo giurisprudenziale (assolutamente consolidato) che dispiega valenza sistematica per tutto ciò che trae al diritto sostanziale. Il quesito di cui qui si controverte è se l'assunto possa estendersi anche all'ambito processuale e, segnatamente, alle disposizioni concernenti le misure cautelari, come - per il caso in esame - l'art.297 c.p.p., comma 3 (ma analogo quesito potrebbe proporsi anche in seno alla valutazione dei criteri dell'art. 274 sull'attualità del pericolo di inquinamento probatorio e sulla prossimità nel tempo delle condotte della stessa specie rispetto a quanto contestato). L'Ordinanza del Tribunale ha ritenuto che, in tema di misura cautelare, sia illogico dare rilevanza "anziché al fatto di reato completo in tutti i suoi elementi e in tutto il suo disvalore penale, e quindi, punibili, a mere condotte materiali, che all'epoca in cui sono state commesse non integravano reato" (Ordinanza pag. 2), aggiungendo che "la bancarotta non poteva essere contestata prima del fallimento della AUTOMOBIL", così deducendo l'assoluta equiparazione tra l'interpretazione della fattispecie sostanziale e la disciplina processuale in cui essa viene a calarsi.
Il ricorso è fondato e l'opinione del Tribunale del riesame non può essere accolta.
Il Collegio - senza voler modificare l'orientamento della Corte di Cassazione quanto all'individuazione del momento consumativo del delitto di bancarotta - osserva che il legislatore, con norma espressa, ha consentito, ai soli fini procedimentali, di "anticipare" l'iniziativa del pubblico ministero, rispetto ai termini "naturali" propri del diritto penale sostanziale.
La L. Fall., art. 238, comma 2, (in seno al del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Capo 4^ "disposizioni di procedura") è norma che permette
(in deroga a quanto previsto dal precedente comma) uno scollamento tra la consumazione del reato e la sua persecuzione giudiziale. L'esercizio "anticipato" dell'attività processuale è imposta al Pubblico Ministero, nell'ambito rigidamente circoscritto da tre limitazioni:
tipologia della fattispecie (la norma accenna testualmente alla L. Fall., soli artt. 216, 217, 223, 224, riferimento che, per quanto riguarda i casi di restrizione della libertà, non può che avere carattere tassativo);
le ipotesi della L. Fall., precedente art. 7, o altro grave motivo;
il già esistente o il contemporaneo inoltro dell'istanza di fallimento).
La norma, come riconosciuto dall'unanime dottrina, rappresenta una deroga ai principi generali, consentendo l'esercizio della attività repressiva penale prima della dichiarazione di fallimento e, quindi (per quanti aderiscono alla giurisprudenza della Corte di Cassazione) in epoca antecedente alla consumazione del delitto. La ragione della disposizione è agevolmente rinvenibile nella esigenza di interrompere comportamenti la cui protrazione, alla luce della già maturata insolvenza, rende definitivo o più dannoso l'esito della condotta delittuosa, atteso quello che si prospetta come inevitabile ed imminente perfezionamento del momento consumativo.
Da tanto discende che il legislatore - contrariamente al convincimento dei giudici di merito - ha dato rilevanza, per i limitati (ma per nulla irrilevanti) fini di ordine processuale, non già al fatto illecito, completo in tutti i suoi elementi, bensì anche soltanto a meri profili di probabile lesione agli interessi dei creditori, in seno ad una condotta che è ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell'insolvenza (ed indefettibile premessa alla procedura concorsuale).
Al contempo, come anche giustamente ricordato dallo stesso Pubblico Ministero nel formulare la richiesta della misura carceraria, la Corte di Cassazione (da ultimo Sez. 5^, PM. in proc. Uboldi, 19/12/2005, CED Cass. 233236; Sez. 1^, 15/10/1993, Lucanto, CED Cass. Rv. 195570, ecc.) ha ritenuto ammissibile in siffatto contesto l'emissione di misure cautelari, non avendo evidentemente considerato che la mancata consumazione del delitto si risolva in una ostacolo incompatibile con la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", quali richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1. Pertanto, è lecito concludere, che in questo contesto la nozione di "fatto" non coincide con quella di "reato consumato" e, conseguentemente, per ciò che concerne l'applicazione della regola stabilita dall'art. 297 c.p.p., comma 3, che alla condotta o all'evento storico deve riguardarsi e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. Venendo al caso dedotto dal ricorso, la lettura degli atti riscontra il fondamento delle osservazioni della difesa del ET. È circostanza non contestata dal Tribunale della libertà ed agevolmente riscontrabile in atti che, alla data di emissione dell'Ordinanza 6.3.2006, erano già noti al richiedente Pubblico Ministero indizi (posti a sostegno della motivazione dell'istanza e della Ordinanza custodiale) circa le illecite modalità di vendita di automobili al ET, attraverso la "cartiera" gestita da OR e che la AUTOMOBTL Srl. - dopo l'arresto di OR - fu strumentalmente utilizzata dal prevenuto in sostituzione delle cartiere del detto OR. Tanto, secondo gli inquirenti, concreta proprio il comportamento "doloso" che risulta ascritto al prevenuto L. Fall., ex art. 223, comma 2, n. 2 (quale generatore dello sproporzionato debito fiscale addebitato alla società) con la successiva Ordinanza, oggi impugnata. Sicché non è astrattamente infondata la richiesta di "retrodatazione" del termine di inizio della durata massima della restrizione della libertà ex art. 297 c.p.p., comma 3 per lo stesso fatto che legittima la misura datata 19.9.2006, con perdita di efficacia - a mente dell'art. 303 c.p.p., - alla data del 14.9.2006 (l'inizio della restrizione datò del 14.3.2006). Per questo aspetto il provvedimento reso il 6.10.2006 dal Tribunale del riesame di Trento (che ha rigettato gli appelli proposti dalla difesa del ET) deve essere annullato.
Tuttavia, poiché il GIP emise il provvedimento datato 6.10.2006, oggi contestato, a norma della L. Fall., art. 238, comma 2, e poiché siffatta disposizione, come si è detto, impone il riscontro di situazioni di fatto (l'esistenza dello stato di insolvenza che consentiva l'inoltro della istanza di fallimento) e valutazioni anche a carattere fortemente discrezionale ("gravi motivi"), l'annullamento è disposto con rinvio per il nuovo esame sulla ricorrenza - alla data del 6.3.2006 - dei presupposti normativi richiamati dalla citata norma processual/fallimentare, disamina di merito e, dunque, preclusa allo scrutinio di legittimità.
Quanto alla doglianza circa le esigenze cautelari l'Ordinanza anche richiamando analoghi pregressi provvedimenti, fornisce adeguata motivazione del convincimento giudiziale ed essa risulta aderente ai criteri dell'art. 274 c.p.p.. Per essi non è dato ravvisare vizio alcuno di legittimità.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007