Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2006, n. 29994
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Sentenza 26 giugno 2006

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In tema di riesame, il termine previsto dall'art. 309, commi quinto e nono, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre, nell'ipotesi di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., dall'arrivo della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309 medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2006, n. 29994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29994
    Data del deposito : 26 giugno 2006

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