Sentenza 26 giugno 2006
Massime • 1
In tema di riesame, il termine previsto dall'art. 309, commi quinto e nono, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre, nell'ipotesi di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., dall'arrivo della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309 medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2006, n. 29994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29994 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/06/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 948
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 001500/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA UE, N. IL 07/10/1950;
avverso ORDINANZA del 17/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI;
l'avvocato Pisauro insiste per l'accoglimento del ricorso. SE
HU EC ricorre contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria di data 17 novembre 2005 con la quale è stato confermato il provvedimento coercitivo emesso nei confronti del medesimo il 6.10.05.
Quattro sono i motivi proposti.
Con il primo motivo lamenta la mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare agli sensi dell'articolo 310 c.p.p.. La richiesta di riesame è stata depositata il 18.10.05 nella Cancelleria del Tribunale di Roma;
è stata inviata per posta a Reggio Calabria e vi è giunta il 4.11.05; il Tribunale del riesame ha chiesto gli atti solo il 7.11.05 e questi sono giunti allo stesso il 10.11.05.
Gli atti risultano quindi trasmessi oltre il termine perentorio di cinque giorni, in scadenza il 9.11.05, previsto dall'articolo 309 c.p.p.. Il Tribunale doveva dichiarare l'inefficacia della misura e scarcerare il EC, ed invece, pur avendo dato atto che il termine decorre dal giorno in cui l'istanza perviene al Tribunale, tuttavia non ha dato atto che la richiesta è pervenuta il 4.11.05 e solo per un difetto organizzativo è giunta concretamente al Tribunale del riesame il 7.11.05. Gli altri motivi riguardano la competenza territoriale e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati attribuiti al ricorrente.
Il provvedimento impugnato, dato atto che per giurisprudenza costante il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame decorre dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla cancelleria del Tribunale, afferma che nel caso di specie vale come dies a quo il giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Cancelleria del Tribunale del riesame, "concretamente individuabile nel 7.11.2005", ragion per cui, essendo gli atti pervenuti il 10, nessuna violazione dei termini si è verificata. Tuttavia, dalla certificazione della cancelleria del Tribunale del riesame di Reggio Calabria di data 20.3.06 risulta inequivocabilmente che l'istanza di riesame in questione è giunta tramite posta alla segreteria del Tribunale di Reggio Calabria il 4.11.2005 ed è stata trasmessa poi al Tribunale del riesame il 7 novembre. Il ricorso è fondato e l'ordinanza va annullata senza rinvio. Infatti, il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 e 9, decorre, nell'ipotesi di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583 c.p.p., comma 2, dall'arrivo della richiesta "nella Cancelleria
del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste" dall'art. 309 c.p.p. (Cass., 1^, n. 12554 del 21/02/2002 Rv. 221542). Annullandosi l'ordinanza, va dichiarata l'inefficacia della misura cautelare emessa il 6.10.05 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del EC.
P.Q.M.
Dichiara l'inefficacia della misura cautelare in data 6.10.2005 applicata dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di EC HU, del quale dispone la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Dispone che la presente decisione venga immediatamente comunicata, a cura della Cancelleria, al Procuratore Generale in sede per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006